Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Laura Maione Giudice
dr.ssa Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4683/2021 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. MASSIMO STEFANUTTI, cf C.F._1
- domicilio: Viale S. Lavagnini 41, Firenze, presso l'avv. Carlo Voce
- PEC: Email_1
CONVENUTO
cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. GIOVANNI LO BUE, cf C.F._3
- domicilio: Via E. Notarbartolo 5, Palermo, presso il difensore
- PEC: Email_2
TERZO CHIAMATO
cf Controparte_2 C.F._4
- difesa: avv. ARTURO FLORIMO, cf C.F._5
avv. GABRIELE GIANESE, cf C.F._6
- domicilio: Viale Umberto Tupini 103, Roma, presso i difensori
- PEC: Email_3 Email_4
OGGETTO: Diritto di autore e diritti connessi
1
Accertato e dichiarato l'utilizzo illegittimo della fotografia dal titolo Pt_1
“Salvataggio dalla nave Bergamini della Marina Militare italiana 7.6.2014 nel Mar
Mediterraneo” - di cui in premessa - da parte della convenuta On. Controparte_1 in violazione dei diritti di comunicazione al pubblico, di riproduzione, di distribuzione e di elaborazione in capo all'attore, oltre alla violazione del diritto all'identità dell'attore e al diritto morale di autore ex art. 22 L. 633/1941:
A) NEL MERITO: inibire alla convenuta l'utilizzo – in qualunque forma – dell'immagine di cui è causa;
- condannare la convenuta alla rimozione dell'immagine da qualunque sito o pubblicazione cartacea, anche di terzi nonché dall'archivio;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 158 L. 633/1941 ed ogni altro danno che sarà provato, anche alla mera immagine, identità e professionalità dell'attore, nella somma (qui meramente indicativa sia per il danno patrimoniale € 2500,00, per le differenti e ripetute violazioni;
che per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per violazione del diritto morale d'autore, € 2500,00 e per le differenti violazioni) che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa , oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'illecito al saldo.
Spese rifuse.
B) NEL MERITO:
Accertato e dichiarato l'utilizzo illegittimo della fotografia dal titolo “Salvataggio dalla nave Bergamini della Marina Militare italiana 7.6.2014 nel Mar Mediterraneo”
- di cui in premessa - da parte della convenuta per il quotidiano on Controparte_2 line LS, in violazione dei diritti di comunicazione al pubblico, di riproduzione, di distribuzione e di elaborazione in capo all'attore, oltre alla violazione del diritto all'identità dell'attore e al diritto morale di autore ex art. 22 L. 633/1941:
- inibire alla sig.ra per il quotidiano on line LS l'utilizzo – in Controparte_2 qualunque forma – dell'immagine di cui è causa;
- condannare la sig.ra per il quotidiano on line LS alla rimozione Controparte_2 dell'immagine da qualunque sito o pubblicazione cartacea, anche di terzi nonché dall'archivio;
- condannare la sig.ra per il quotidiano on line LS al risarcimento Controparte_2 del danno ex art. 158 L. 633/1941 ed ogni altro danno che sarà provato, anche alla mera immagine, identità e professionalità dell'attore, nella somma (qui meramente indicativa sia per il danno patrimoniale € 2500,00, per le differenti e ripetute violazioni;
che per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per violazione del diritto morale d'autore, € 2500,00 e per le differenti violazioni) che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'illecito al saldo;
2 IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammissione di prova per testi, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 16/9/2024.
Spese rifuse.
VA: VOGLIA l'Ill.mo TRIBUNALE DI FIRENZE Rejectis adversis;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni di cui alla comparsa di risposta depositata in data 15.07.2021, all'atto di chiamata di terzo notificato il 08.09.2021 e ritualmente depositato il 17.09.2021, nonché in virtù di quanto dedotto ed allegato con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., le domande attoree inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto, nonché sfornite di qualsivoglia prova e, pertanto, rigettarle;
- in via subordinata, e nella sola denegata ipotesi di un riconoscimento di eventuali profili di fondatezza della domanda attorea, disporre che l'entità del danno sia commisurata all'effettivo valore o, comunque, in misura equitativa;
- nelle denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande del sig. ritenere e dichiarare la testata Parte_1 Controparte_3 con sede in Roma Via Orti della Farnesina n. 102 in persona del Direttore
Responsabile sig.ra nata a [...], residente in [...]
Courmayeur n°24 Cod. fisc. , tenuta a manlevare l'On.le Avv. C.F._4
RI IN VA in ordine a quanto eventualmente dovuto in favore dell'attore. Emettere, infine, ogni altra statuizione relativa e consequenziale alle conclusioni come sopra formulate.
Salvis Juribus.
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis: CP_2
I – in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande svolte dal Sig. Pt_1 nei confronti della terza chiamata in causa con la memoria
[...] Controparte_2 ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc, in quanto del tutto nuove rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione;
II – in ogni caso, rigettare le domande, di accertamento e condanna, formulate dal
Sig. in quanto integralmente infondate, sia in fatto e sia in diritto, Parte_1 per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e, di conseguenza, respingere la domanda di manleva formulata nei propri confronti da parte della convenuta RI IN VA;
III - condannare il Sig. alla refusione delle spese, dei diritti e degli Parte_1 onorari di lite, sostenuti dalla Sig.ra nel presente giudizio”. Controparte_2
3 La lite fotografo libero professionista, riferisce che in data Parte_1
18.4.2020 è stata pubblicata sul sito Facebook dell'on. una Controparte_1 fotografia raffigurante un barcone di migranti, in mare, ripresi dall'alto, accompagnato da un messaggio di propaganda politica e dal rinvio a un'intervista rilasciata dalla stessa al Quotidiano AN LS.it. CP_1
La fotografia in questione (titolata: Salvataggio dalla nave Bergamini della
Marina Militare italiana 7.6.2014 nel Mar Mediterraneo), premiata al World
Press Photo 2014, è stata scattata dall'attore, che non ha mai ceduto alla alcun diritto d'autore, e sarebbe da qualificare opera creativa ai sensi CP_1 dell'art. 2 n. 7 L. 633/1941; conseguentemente, afferma: Pt_1
a) la violazione dei suoi diritti di riproduzione (art. 13 LdA), comunicazione al pubblico (art. 15) e distribuzione (art. 17), quand'anche la foto fosse ritenuta una foto “semplice” ex art. 88 LdA (art. 88),
b) la violazione del suo diritto morale di paternità,
c) la violazione del suo diritto di elaborazione (art. 4), essendo stata pubblicata la foto in un contesto e unita a un messaggio politico totalmente contrario al contenuto partecipativo del dramma umano dei migranti, e tale da pregiudicare l'onore e la reputazione dell'autore (art. 20), per l'accostamento del medesimo a una determinata parte politica latrice di un'opposta ideologia fascista e sovranista di rifiuto dei
“diversi”, in particolar modo dei migranti.
L'attore chiede, quindi, che sia inibito alla convenuta l'uso, in qualsiasi forma, della fotografia in questione, con condanna alla sua rimozione da qualunque sito o pubblicazione, anche di terzi, e condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniale e morale.
*
RI IN VA riferisce di essere stata contattata da
[...]
direttrice del Quotidiano AN LS (d'ora in poi anche solo CP_2
SI) alla quale ha rilasciato un'intervista, e di non avere alcuna responsabilità per l'articolo né per l'immagine ad esso allegata – comunque, successivamente, sostituita dallo stesso quotidiano con altra fotografia: ella si sarebbe limitata a postare, sulla sua pagina Facebook, il link all'articolo pubblicato sul sito di SI, e ne deduce l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti. piuttosto, avrebbe potuto chiedere direttamente al Pt_1
4 quotidiano la rimozione della fotografia, come esplicitato al punto 4 delle note legali pubblicate sul sito del medesimo.
Ciò detto, la convenuta afferma che l'immagine oggetto di causa - ripresa da plurime testate on line e diffusissima su internet - non ha in sé alcun valore politico o ideologico, rappresentando solo l'oggettività di un gruppo di migranti su una barca e la drammaticità di un fenomeno, la cui gravità esige una soluzione;
nega che l'ideologia sostenuta da lei e dal suo partito politico sia quella del rifiuto del diverso, ispirata a principi fascisti;
contesta la qualificazione della fotografia in questione come opera artistica, essendo, piuttosto, una fotografia semplice (art. 87 e ss. LdA), pur caratterizzata da elevata professionalità, dacché non trasmetterebbe alcun messaggio ulteriore e diverso rispetto al suo contenuto oggettivo, sarebbe da ricondurre al mero reportage giornalistico, e non sarebbe suggestiva o individualizzante di alcun tratto caratteristico dell'autore.
Non vi sarebbe:
- alcuna violazione del diritto patrimoniale d'autore del perché la Pt_1 pubblicazione della foto non ha avuto funzione lucrativa per la CP_1
- alcun danno da volgarizzazione dell'immagine, che ha ormai una diffusione incontrollata su internet e non risultando che abbia mai Pt_1 ceduto il diritto di pubblicarla dietro corrispettivo, dichiarando semmai di averla “regalata al mondo”;
- alcuna violazione del diritto morale, poiché l'omessa menzione del nome dell'autore non è da considerarsi abusiva (art. 90 LdA) a meno che l'omissione sia fatta in malafede – circostanza negata e non provata – e nessuno avendo inteso appropriarsi della paternità della foto;
- alcun pregiudizio all'onore o reputazione di non avendo la Pt_1 CP_1 inteso attribuire a e/o alla sua fotografia (già pubblicata nei più Pt_1 differenti contesti, e accompagnata dai più diversi commenti), nella sua intervista, una intenzione politica diversa o contraria a quella del fotografo.
Quanto alla richiesta di rimozione dell'immagine, sarebbe già avvenuta prima dell'inizio della causa.
La convenuta chiede, quindi, il rigetto delle domande attoree, e, per il caso di loro accoglimento, la condanna di SI, chiamata in causa, a tenerla indenne da ogni pregiudizio.
*
5 Si è costituita direttrice di SI, a sua volta chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda di e, comunque, della domanda di malleva svolta Pt_1 dalla afferma in premessa che la fotografia in questione sarebbe da CP_1 considerare “semplice”, per gli stessi motivi già esposti dalla convenuta, e fa presente che in altra causa, intentata da sempre per l'uso non Pt_1 autorizzato della fotografia, il Tribunale delle Imprese di Roma (sentenza n.
7659/2020) la avrebbe considerata come reportage giornalistico, priva di elementi rivelatori di una sua natura artistica;
da ciò deriva che la sua tutela sarebbe esclusivamente quella riconosciuta per i cd. “diritti connessi”
(riproduzione, diffusione, spaccio: art. 88 LdA), con esclusione della tutela autoriale morale (che comprende, in particolare, il diritto ex art. 20 LdA di impedire modificazioni dell'opera che possano pregiudicare l'onore e la reputazione dell'autore), ammissibile solo laddove la paternità della fotografia sia stata disconosciuta o omessa in malafede (TI Milano 12188/2016), mentre, nel nostro caso, SI non ha mai inteso presentare la fotografia come propria.
Non sarebbe ipotizzabile un pregiudizio all'onore o reputazione di Pt_1 la cui fotografia non trasmette alcun messaggio politico, e non essendo stato dimostrato dall'attore alcun danno.
Neppure sussisterebbe un danno patrimoniale, posto che la riproduzione delle fotografie semplici è da considerare abusiva solo se esse riportano il nome del fotografo, la data dello scatto e il titolo dell'immagine (art. 90) – in tal caso dovendo essere corrisposto all'autore un equo compenso (art. 91) – tutti elementi non sussistenti nella fattispecie, ove la foto in discussione è molto diffusa e facilmente rinvenibile su internet anche senza alcun riferimento a
Pt_1
Vieppiù, la sua pubblicazione non è stata fatta da SI con finalità di lucro né potendo il quotidiano sapere se la sua diffusione su internet fosse o meno abusiva (Corte di Giustizia Europea, sentenza C-160/15 dell'8/9/2016).
*
Con la prima memoria istruttoria l'attore ha espressamente esteso la sua domanda nei confronti della terza chiamata in causa, la quale, nella sua seconda memoria ex art. 183 cpc, ha eccepito l'inammissibilità della modifica, non integrando una ipotesi di estensione cd. automatica della domanda bensì di aggiunta di una fattispecie nuova, come tale non ammessa se operata con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 CPC.
6 Acquisita la documentazione prodotta e respinta come superflua ogni ulteriore istanza istruttoria, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
Non sono in discussione né la paternità dello scatto fotografico in capo a né il fatto che la sua pubblicazione sia avvenuta senza l'autorizzazione Pt_1 dell'autore, né l'assenza, in capo alle convenute, di qualsivoglia diritto di riproduzione della fotografia, quand'anche fosse da ritenere “semplice”.
La prima questione da esaminare è la qualificazione della fotografia oggetto di lite come una “opera” tutelabile ai sensi della L. 633/1041. La convenuta e la terza chiamata negano il carattere artistico della fotografia in questione:
1. in primo luogo, citando la valutazione operata dal Tribunale di Roma
(sentenza 7659/2020), avente a oggetto – a loro dire - la medesima immagine che, secondo quel giudice, non presenterebbe alcuno degli elementi rivelatori della sua natura artistica e rientrerebbe nella categoria del reportage giornalistico; si osserva, al proposito, che nessuna delle parti che ha citato questa sentenza ha ritenuto di produrne copia talché, non risultando la sentenza emessa tra le stesse parti della presente causa, non può rappresentare un giudicato non più discutibile;
di conseguenza, la valutazione di un giudice, soprattutto laddove non sia riferito per esteso il suo iter argomentativo, non può orientare questo giudizio;
2. in secondo luogo, scendendo nell'esame degli elementi distintivi della fotografia come opera artistica, sono da considerare i seguenti, in aderenza alla giurisprudenza e dalla dottrina che si sono occupate del tema:
a. l'apporto creativo del fotografo deve risultare da una precisa attività, volta o alla scelta del soggetto (aspetto che nel nostro caso può rientrare nel reportage giornalistico - il che però, di per sé, non esclude il carattere artistico della fotografia), o alla scelta di inquadratura, prospettiva, luce, che risulti tale da conferire all'immagine un aspetto peculiare: e non può esservi dubbio che, nel nostro caso, l'inquadratura dall'alto (la foto è stata scattata
7 da un elicottero della Marina Militare) in posizione esattamente perpendicolare rispetto all'oggetto sia stata una precisa scelta non usuale ma personale di pacificamente Pt_1 specializzatosi proprio in istantanee dal cielo;
b. detto apporto creativo deve risultare preponderante rispetto al semplice uso dello strumento tecnico, frutto di uno studio ed espressivo di una sua interpretazione personale dell'oggetto ritratto: anche su questo punto, la peculiarità dell'inquadratura, con quanto essa ha comportato anche dal punto di vista organizzativo, e, quindi, dello studio e della programmazione della fotografia anteriori allo scatto, è aspetto che prevale rispetto alla mera tecnica fotografica;
c. l'apporto creativo del fotografo deve conferire all'immagine un effetto ulteriore rispetto all'oggettività della cosa ritratta, evocativo o suggestivo di qualcosa d'altro: e, sul punto, sono le stesse convenute a riconoscere che la fotografia non raffigura solo un gruppo di persone su una barca, ma rimanda con immediatezza a quello che è il fenomeno drammatico dell'immigrazione clandestina;
in effetti, e oltre a ciò, l'immagine non è solo emblematica di un fenomeno storico (e sociale, politico, economico, culturale) di grandissima rilevanza, ma ne esprime un preciso punto di vista: quello delle stesse persone raffigurate nello scatto – come si dirà poco più avanti.
Ritiene questo tribunale, quindi, di poter affermare il carattere creativo della fotografia, dal che derivano le considerazioni che seguono.
A) Quanto al diritto morale: l'art. 20 LdA riconosce all'autore, in primo luogo, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera; ma questo aspetto non rileva nel caso di specie, poiché nessuna delle convenute ha mai contestato che la fotografia sia stata scattata da e il diritto in parola non si Pt_1 estende fino alla facoltà di pretendere che chiunque usi l'immagine dichiari pubblicamente chi ne è l'autore.
In secondo luogo, l'art. 20 afferma il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione e a qualsiasi atto, compiuto sull'opera, che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.
8 Si osserva, a questo proposito, che l'immagine fotografica evoca tutti quei sentimenti che accompagnano un “viaggio della speranza”, soprattutto in un momento drammatico qual è il trovarsi in mare aperto, in persone stipate oltre ogni limite in una barca evidentemente inadatta ad una traversata, impossibilitate a muoversi, come prigioniere dello stesso mezzo di trasporto, senza alcuna certezza di un futuro accettabile, o anche solo di un futuro: la paura, la sofferenza fisica, la speranza.
Non è un messaggio politico: non c'è nulla che faccia trapelare una preferenza di per la misura più adatta a fronteggiare il fenomeno. È – Pt_1 come si è detto sopra - il punto di vista dei migranti, tutti con il volto rivolto al cielo verso l'elicottero di soccorso, moto di speranza unita al timore di quello che sarà l'atteggiamento dello Stato e del popolo di destinazione.
Ma, indubbiamente, il messaggio che quei volti – cioè l'opera fotografica - trasmettono è tutt'altra cosa rispetto a quello postato dalla convenuta sulla sua pagina Facebook (“Con il governo continuano gli sbarchi in Sicilia, Per_1 mettendo a repentaglio la salute di tutti i cittadini”) e nella sua intervista (dove si parla, tra l'altro, del rischio Covid connesso allo sbarco di tante persone e dei costi dell'accoglienza): a prescindere da qualsiasi considerazione sulla bontà ed efficacia di questa o quell'altra politica sull'immigrazione, ovviamente estranea a questa sede, è evidente che ciò che la fotografia veicola sono i sentimenti dei migranti, non le preoccupazioni degli Italiani – o della e CP_1 di SI - per la loro salute, l'equilibrio sociale, l'economia.
L'accostamento della foto allo spot di propaganda politica, naturalmente incentrato sull'interesse nazionale (o quello ritenuto tale), ha così l'effetto di stravolgere, o quanto meno annacquare, il messaggio di empatia umana che ha voluto trasmettere con la sua opera fotografica;
e l'adozione di una Pt_1 visuale del tutto diversa, che contrappone alla richiesta di accoglienza le ragioni di chi vuole negarla, è idonea a costituire un vuluns per l'onore del fotografo, poiché sminuisce il significato della sua opera - laddove, per la norma in esame, è sufficiente la potenzialità lesiva dell'alterazione.
Ciò basta per accogliere la domanda di inibitoria, rispetto alla quale la circostanza che l'immagine sia diffusissima sul web non rileva: se pure ciò fosse indice di molteplici abusi da parte di una pluralità di persone, ciò non significherebbe rinuncia erga omnes dell'autore al suo diritto morale, mantenendo egli i suoi diritti nei confronti di tutti coloro che utilizzano la sua
9 opera senza averne titolo e ben potendo tollerare l'utilizzo da parte di alcuni e non di altri.
La domanda dev'essere accolta nei confronti della convenuta: la difesa della – essersi ella limitata a postare il link all'articolo di SI – è CP_1 smentita per tabulas dall'immagine non contestata della sua pagina Facebook, sulla quale risulta inserito non solo il collegamento telematico ma anche e proprio la fotografia.
Quanto alla circostanza della già avvenuta – anche prima dell'inizio della causa, secondo affermazione della convenuta non contestata dall'attore - cancellazione dell'immagine de qua dall'articolo (non potendosi comunque ipotizzare un obbligo della di togliere l'immagine da siti di terzi), essa CP_1 esclude l'interesse alla domanda di condanna alla rimozione, non invece l'interesse all'inibitoria, i cui effetti sono pro futuro e non volti alla eliminazione di effetti pregressi.
Non può invece accogliersi la domanda nei confronti di formulata CP_2 per la prima volta con la memoria istruttoria;
essa, infatti:
- non è stata resa necessaria dalla difesa della convenuta, essendo noto fin dall'inizio, all'attore, che il post della sulla sua pagina Facebook CP_1 rimandava a un'intervista pubblicata da SI;
- quand'anche fosse stata indotta dalla comparsa di costituzione, del resto, la domanda aggiuntiva avrebbe dovuto essere formulata alla prima udienza, non con le memorie istruttorie, la cui funzione è solo quella di precisare le domande già avanzate;
- né si tratta di una “estensione automatica”, nei confronti del terzo, della domanda già proposta contro la convenuta, che presupporrebbe l'identità del fatto e la sua riconducibilità, quindi, a uno o all'altro soggetto: laddove, nel nostro caso, la responsabilità di troverebbe fondamento su un fatto CP_2 diverso (la pubblicazione della foto su SI) e non sullo stesso ascritto a
(la pubblicazione della foto sulla pagina Facebook della convenuta), CP_1 talché la domanda contro la terza chiamata non risulta “complanare” a quella originaria contenuta nell'atto di citazione ma, semplicemente, si aggiunge a essa.
Tale domanda, quindi, dev'essere dichiarata inammissibile per tardiva proposizione.
*
10 B) Quanto al diritto patrimoniale: la convenuta nega un utilizzo della fotografia per fini lucrativi, tuttavia, il concetto di “lucro” non va limitato alla percezione di denaro, ma deve comprendere anche qualsivoglia utilità perseguita dall'utilizzatore abusivo, nella fattispecie ravvisabile nella maggiore forza persuasiva che ella ha inteso attribuire al suo messaggio propagandistico, arricchito con l'immagine della moltitudine di persone che si sarebbero apprestate a sbarcare in Italia portando costi e malattie, e, quindi, nella sua maggiore idoneità ad allargare la platea di chi condivide il suo pensiero: un sicuro vantaggio, per chi svolge attività politica.
Non può negarsi all'autore il diritto di sfruttamento economico della sua opera a motivo del fatto che questa è già stata da altri riprodotta, abusivamente o no, né per aver egli dichiarato di averla “regalata al mondo”: espressione da intendere non in senso strettamente economico ma come conferimento al patrimonio culturale comune.
Ciò detto, essendo già accolta la domanda di inibitoria, ogni ulteriore considerazione sui diritti patrimoniali d'autore diviene superflua.
*
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, si osserva che esso presuppone in ogni caso l'allegazione e dimostrazione del danno stesso.
Per quanto riguarda il diritto morale, la sopra riconosciuta potenzialità lesiva dell'alterazione dell'opera non è sufficiente a integrare un danno risarcibile, essendo necessaria la prova che quella potenzialità si è tradotta in un pregiudizio effettivo.
Sul punto, si duole del suo accostamento a posizioni politiche da Pt_1 lui osteggiate, ma non vi è prova che alcuno lo abbia considerato, usando le sue espressioni, fascista o sovranista per aver consentito che una esponente di un partito di destra (per giunta, dall'attore, erroneamente individuato) e un giornale di quella stessa area usasse la sua fotografia;
e ciò va ad aggiungersi alla considerazione già fatta, secondo la quale l'uso abusivo dell'opera ha integrato una violazione del diritto morale d'autore non per l'alterazione di un messaggio politico che in essa non è ravvisato.
Con riferimento al diritto patrimoniale, non vi è prova di un danno emergente subito da neppure derivante da una “volgarizzazione” Pt_1 dell'immagine, non ipotizzabile attesa la sua notorietà e diffusione già esistente - e, del resto, nemmeno lamentata dall'attore.
11 É però certo il mancato guadagno, per la cui determinazione si può fare riferimento alla somma che avrebbe potuto esigere per consentire la Pt_1 pubblicazione della fotografia: criterio equitativo, che prescinde dalla concreta probabilità che e si accordassero per una cessione Pt_1 CP_1 CP_2 della facoltà di usare la fotografia in quel contesto, e ritenuto validamente applicabile (da ultimo Cass. 38763/2021).
A questo proposito, l'attore ha prodotto fatture da lui emesse in altre occasioni per la concessione del diritto di sfruttamento della stessa fotografia
(doc. 25-26-27), dalle quali risulterebbe un prezzo praticato di 4.500/5.500 euro circa al netto di sconti. Tuttavia, mentre non vi è prova che quelle fatture si riferiscano a contratti realmente stipulati, è da rilevare che la domanda è limitata – per il danno patrimoniale - alla richiesta di € 2.500 “per le differenti
e ripetute violazioni”; ora, posto che la violazione è una, e non risulta ripetuta, considerato che l'immagine è stata utilizzata solo una volta a corredo di uno spot do propaganda;
ritenuto che
il richiamo di altre sentenze, pronunciate da altri giudici (Tribunale di Ancona, Tribunale di Roma) in controversie tra e parti diverse da quelle della presente causa, non dimostri l'entità del Pt_1 danno subito dall'attore in questa vicenda, se non per la considerazione del fatto che, nella causa marchigiana, egli aveva chiesto un risarcimento di €
25.000 (di cui 15.000 per danno patrimoniale) e, nella presente, di € 5.000 (di cui 2.500 per danno patrimoniale); si può concludere, in via equitativa, per la congruità della somma di € 2.000.
*
La domanda di malleva avanzata da nei confronti di non CP_1 CP_2 può essere accolta: non risulta, infatti, che la pubblicazione della fotografia sulla pagina Facebook della convenuta sia stata operata dalla terza chiamata in causa, o che questa vi abbia in alcun modo concorso;
né il fatto che il quotidiano abbia pubblicato la stessa fotografia vale a esimere in qualche modo la convenuta, o a far assumere a una forma di garanzia CP_2 impropria a favore di nei confronti di CP_1 Pt_1
*
Con la comparsa conclusionale di replica, ha chiesto la CP_1 cancellazione ex art. 89 CPC delle frasi offensive usate da laddove Pt_1
l'attore ha bollato come “fasciste” le posizioni politiche della convenuta e del suo partito, con richiesta di condanna al risarcimento del danno.
12 Si osserva, in primo luogo, che quelle espressioni erano inserite anche nell'atto di citazione, nondimeno la convenuta ha atteso l'ultimo atto difensivo per avanzare le sue istanze, in modo che la controparte non potesse più nemmeno replicare: e questo è già motivo di inammissibilità della domanda.
Ad abundantiam si rileva l'infondatezza della richiesta, poiché l'epiteto è stato utilizzato dall'attore proprio per spiegare la sua contrarietà all'uso della sua opera da parte della e il motivo per cui egli ritiene che sia lesivo del CP_1 suo onore.
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate con applicazione del DM 147/2022, scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, parametri minimi in considerazione del limitato impegno difensivo e della entità del risarcimento chiesto, senza aumento per la pluralità di parti, dovuto solo allorché queste abbiano la stessa posizione processuale e avendo il difensore dell'attore assistito una sola parte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:
- inibisce a l'uso dell'immagine fotografica per la quale è Controparte_1 causa, in qualunque forma e luogo;
- condanna la convenuta a pagare a la somma di € 2000 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno;
- dichiara inammissibile la domanda svolta da contro Pt_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di garanzia proposta da contro Controparte_1 [...]
CP_2
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 3.810 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere le Controparte_1 Parte_1 spese di lite a liquidate in € 3.810 per compensi professionali, Controparte_2 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Firenze, 7 gennaio 2025
Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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