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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 2016/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2016/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, cod. fisc. e P.I.: , pec: P.IVA_1
t, Email_1 Email_2
. rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Buonamico pec:
[...] ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Piccinni Email_4
n. 1;
-ATTORE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in AN NA (BR) alla Via Quinto C.F._1
Ennio n. 35 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Birtolo del Foro di Brindisi - C.F.
Partita I.V.A. n. , il quale ai sensi dell'art. 176 c.p.c. C.F._2 P.IVA_2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di telefax 0831/811921, posta elettronica certificata Email_5
-CONVENUTO-
NONCHE' CONTRO
(C.F. Controparte_2
), rappresentante del Gruppo IVA (P.IVA ), P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_ società iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Carrozzo, in AN NA (BR)
72021, alla Via Virgilio n. 6, rappresentata e difesa nel corso della fase cautelare-sommaria, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Laura Pelucchi (C.F. ), il cui C.F._3
1 domicilio digitale indicato per ricevere le comunicazioni e le notificazioni è
e AN OL (C.F. , il cui Email_6 C.F._4 domicilio indicato per ricevere le comunicazioni e le notificazioni è Email_7
Controparte_3
[...
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in
[...] P.IVA_6
Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A - 20154 Milano (C.F./P.IVA ) pec: P.IVA_6
, indirizzo estratto dagli indirizzi Elettronici INI PEC;
Email_8
-TERZO CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22/12/2023 presentato presso questo Tribunale, Controparte_1 proponeva opposizione al pignoramento presso terzi, con contestuale istanza di sospensione, nei confronti dell' . Controparte_4
Il sig. esponeva le seguenti circostanze. CP_1
Dichiarava di essere titolare di numero tre carte prepagate, di cui, due attive presso la B.C.C.
San Marzano Filiale di AN NA (BR), contraddistinte dai seguenti iban:
[...]; [...], ed una presso CP_3
Filiale di AN NA (BR) contraddistinta dal codice iban:
[...]
[...].
Alla fine del mese di novembre 2023, il ricorrente verificata l'impossibilità di operare sulle predette carte, recatosi nelle rispettive filiali bancarie, veniva a conoscenza di un non meglio specificato provvedimento che avrebbe disposto il prelievo forzoso delle somme ivi depositate.
Nel dicembre 2023 l'odierna parte convenuta, per il tramite del suo legale, inoltrava richiesta agli istituti di credito sopra riportati, affinché fornissero delucidazioni circa le ragioni della inoperatività delle carte prepagate e, dunque, della relativa indisponibilità delle somme ivi depositate;
richiedeva, altresì, la consegna di copia del provvedimento emesso a carico del e la lista movimenti delle su richiamate carte. CP_1
In data 04/12/2023 la comunicava che l'istituto di credito era stato CP_2 destinatario di pignoramento presso terzi da parte dell'Agente della CO per la Provincia di Brindisi, fornendo la lista movimenti delle carte prepagate della BCC di San Marzano intestate al sig. dalla lista movimenti si poteva constatare sulla carta n. CP_1
[...] un accantonamento per pignoramento pari ad euro
26.647,05, mentre sulla carta n. [...] un accantonamento per pignoramento pari ad euro 24.385,05.
In data 19/12/2023, anche Banca UNICREDIT S.p.a. comunicava che la carta prepagata intestata al n. [...], era stata oggetto di pignoramento CP_1 esattoriale promosso da AdER.
2 Con comparsa del 13/03/2024 si costituiva l' e all'udienza del Controparte_4
27/03/2024 lamentava, tra le altre cose, la mancata chiamata in causa dei terzi pignorati.
Il Giudice dell'esecuzione ordinava l'integrazione del contraddittorio che veniva ritualmente e tempestivamente eseguito da parte ricorrente.
Si costituiva per l'udienza del 26/06/2024 la Controparte_5 che deduceva il corretto operato del terzo pignorato nella procedura esecutiva opposta.
[...]
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27/06/2024, sospendeva la procedura esecutiva senza l'assegnazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito;
parte opposta,
[...]
, riteneva di proporre istanza al Giudice dell'esecuzione ex art. 289 c.p.c. Controparte_4 per la richiesta di fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con successiva ordinanza datata 02/07/2024 questo Giudice fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito entro la data del 31/07/2024.
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito del 12/07/2024, depositato in
Cancelleria il 15/07/2024, l' citava in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_4 civile di Brindisi il sig. , nonché Controparte_1 Controparte_2
e per l'udienza del 05/12/2024, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reictis;
In via pregiudiziale/in rito:
a) Accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza di sospensione del pignoramento opposto del
26-27.06.2024, per violazione degli artt. 134 c.p.c. e 624 c.p.c. e per totale assenza di motivazione, così come evidenziato in atti;
b) In via gradata, e in ragione dell'assenza di motivazione dell'Ordinanza di sospensione del 26-
27.06.2024, laddove il presente giudizio di merito conforti l'eccepito difetto di giurisdizione sollevato da AdER nella fase cautelare/sommaria in relazione ai titoli/cartelle esattoriali portatrici di credito tributario, previa revoca della concessa sospensiva al pignoramento opposto, chiede adottare ogni e più opportuno provvedimento teso alla riassunzione del giudizio in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi;
Nel merito:
c) Rigettare l'avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti espressi in atti, e, per l''effetto, rigettare l'opposizione al pignoramento presso terzi proposto dal ricorrente con consequenziale revoca della sospensione al pignoramento concessa dal Giudice CP_1 dell'esecuzione;
d) Con il favore delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ad atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito relativo ad opposizione al pignoramento presso terzi (con contestuale istanza di sospensione rubricata ai n. 1209/2023 e 1209-1/2023 R.G. Es. Mob.) del 19/10/2024 si costituiva nel presente giudizio l'odierna parte convenuta per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con
3 concessione al ricorrente del termine per la notifica:
A) preliminarmente, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi fondanti la tesi della illegittimità delle azioni esecutive mobiliare presso terzi e comunque della nullità, illegittimità ed inefficacia degli atti di pignoramento mobiliare presso terzi e, per l'effetto, disporre, in via preliminare la sospensione della esecuzione;
B) con riferimento alla domanda principale, accogliere l'interposta opposizione e, per
l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del/dei pignoramento/i presso terzi per tutti i motivi esposti in diritto ai punti n. 2) e/o 3) e/o 4) qualora la resistente abbia già incassato le somme con la procedura speciale di cui all'art. 72 bis DPR 602/73, ordinare la restituzione di tutte le somme indebitamente ed illegittimamente sottratte al sig. . Controparte_1
C) in subordine, accogliere l'interposta opposizione e dichiarare la parziale nullità ed inefficacia del pignoramento in relazione quantomeno alle somme depositate a titolo di pensione sulla carta prepagata ed intestata al sig. avente n. Controparte_3 Controparte_1
[...], esclusivamente riconducibili a somme erogate dalla
'CO (Ente ) in favore Parte_2 del ricorrente a titolo di pensione e pari ad euro 20.533,18, in quanto impignorabili con la procedura speciale di cui all'art. 72 bis dpr 602/73 e/o alla somma di euro 2.542,72 sulla carta prepagata
n. [...] della BCC di San Marzano di euro 2.542,71, quale cifra corrispondente alla somma di euro 1.379,49 (pari al triplo dell'assegno sociale) più euro 1.145,22
(corrispondente all'ultimo emolumento accreditato a titolo di provvigioni per l'attività lavorativa espletata dal ricorrente) e per l'effetto, qualora la resistente abbia già incassato le somme con la procedura speciale di cui all'art. 72 bis dpr 602/73, ordinare la restituzione di tutte le somme indebitamente ed illegittimamente sottratte al sig. . Controparte_1
D) Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con espressa riserva di precisare ed integrare anche all'esito delle difese di controparte, le conclusioni sin qui formulate nonché, le istanze istruttorie nel presente atto avanzate.
In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione ordini alla resistente e/o ai terzi
(Istituti di credito sopra richiamati) l'esibizione ex art 210 c.p.c. del e/o dei pignoramenti notificati.
All'udienza del 24/09/2025 (trattazione scritta) questo Giudice, dato atto della esigenza di riorganizzazione del ruolo, disponeva la trasformazione della causa in modalità orale con comparizione delle parti per l'udienza del 30/10/2025.
Alla udienza del 30/10/2025 le parti ribadivano quanto riportato nei propri scritti difensivi;
Istruita in via documentale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 30/10/2025 questo Giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione del e' fondata e va accolta solo in parte qua. CP_1
1. Sulla proponibilità dell'opposizione a pignoramento al giudice dell'esecuzione
4 e sulla dedotta sua nullità per inesistenza della notifica.
Con i primi due motivi, proposti nell'atto di opposizione, introduttivo della fase cautelare/sommaria, l'odierno convenuto ha ritenuto di potere legittimamente adire il Giudice dell'esecuzione sul presupposto che il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 non sia stato notificato al debitore e, dunque, per tale motivo affetto da nullità e/o inesistenza. Ciò, in quanto in palese violazione del principio del contraddittorio, che è sancito dall'art. 101 c.p.c.
Parte convenuta eccepisce, dunque, l'omessa notifica del pignoramento al debitore e, dunque la sua "inesistenza".
Giova preliminarmente evidenziare quanto disposto dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, secondo cui:
"La cartella é notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra e Concessionario, CP_6 dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
Dunque, all è data facoltà di procedere alla notificazione Controparte_7 degli atti della riscossione avvalendosi dell'Ufficiale della CO ovvero, in forma semplificata, previo invio diretto di raccomandata A.R., ovvero ancora, a mezzo pec.
Alla luce di quanto poc'anzi esposto, deve ritenersi che i mezzi notificatori suindicati non siano consequenziali tra loro, ma, al contrario, rivestano carattere alternativo.
Pertanto, laddove la notifica non abbia avuto esito favorevole, e si sia rispettato il dettato normativo, l'iter di cui sopra e' idoneo a soddisfare delle condizioni legali perché possa operare la presunzione (assoluta) di "conoscenza legale" dell'atto. D'altronde, le evidenti esigenze di funzionalità del sistema delle notificazioni a mezzo posta, sarebbero vanificate ove si esigesse, indefettibilmente, la concreta conoscenza dell'atto ad opera del destinatario.
Nel caso di specie, dalla documentazione probatoria allegata, consta come l'AdER abbia provveduto alla notifica del pignoramento nella forma semplificata ex art. 26 I co. secondo periodo D.P.R. 602/1973, ovvero a mezzo di invio diretto di raccomandata A. R. presso l'indirizzo censito del contribuente.
Dunque, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica,
5 come peraltro affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento dell'attività finanziaria dello
Stato.
Infatti, nel momento in cui l'Agente postale, nel procedervi, ha attestato che il destinatario fosse in loco "sconosciuto", per non aver rinvenuto, all'indirizzo di invio, segni distintivi di abitazione, ufficio e/o azienda, la notifica deve ritenersi giuridicamente valida e ciò anche in difetto di ulteriori adempimenti e, dunque, senza che debba essere predisposta alcuna relata delle attività compiute.
In tal senso, e' stato affermato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un 'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive, altresì, l'onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, con l'obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 (v. Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 23/11/2021, n. 36215; ed ancora: "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del
d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass. civ.,
Sez. VI -5, Ordinanza, 12/11/2018, n. 28872).
Peraltro, l'operato del predetto notificatore è assistito da fede privilegiata ex art. 2699 e s.s.,
e, nel caso di specie, ogni contestazione alla veridicità degli accertamenti compiuti in loco deve avvenire a mezzo di querela di falso, volta a dimostrare che l'indirizzo di residenza presso cui veniva spedito l'atto amministrativo non fosse quello del contribuente.
D'altro canto, in atti, consta un certificato cronologico di residenza del sig. Controparte_1 dal quale si evince che l'indirizzo presso cui venivano eseguite le notifiche dei pignoramenti odierni opposti era corrispondente alla residenza anagrafica del contribuente.
Per quanto precede, non è possibile, nel caso in esame, qualificare la notificazione del pignoramento opposto come "inesistente".
Peraltro, deve ritenersi che detta modalità di notificazione non possa subire alcuna limitazione operativa, laddove vi sia responsabilità del destinatario nell'impedire, attraverso l'omessa
6 predisposizione di segni distintivi del proprio domicilio, il perfezionamento dell'iter di consegna.
D'altro canto, diversamente ragionando, il contribuente moroso potrebbe sottrarsi a qualsivoglia forma di riscossione semplicemente omettendo di apporre segni distintivi presso la propria residenza.
Per tutto quanto sopra esposto questo Giudice ritiene che debbano essere rigettati integralmente i primi due motivi di opposizione.
2. Sull'omessa notifica dell'intimazione ex art. 50 co. Il D.P.R. 602/1973 ed omessa notifica delle presupposte cartelle esattoriali. Sull'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario da parte di AdER.
Con il terzo motivo proposto nell'atto di opposizione introduttivo della fase cautelare/sommaria parte convenuta poneva in discussione sia l'avvenuta notificazione della pregressa intimazione di pagamento n. 02420229001728621000, ex art. 50 co. Il D.P.R. 602/1973, sia delle stesse cartelle esattoriali costituenti titolo per l'esecuzione.
In ordine al primo profilo di doglianza (omessa notifica della propedeutica intimazione di pagamento ex art. 50, co. 11, DPR 602/1973), si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, l'Intimazione di pagamento n. 02420229001728621000, quale atto propedeutico al pignoramento odierno opposto, veniva notificato in data 07.07.2023, in applicazione del disposto dell'art. 60, co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973 sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 c.p.c..
Invero, il messo notificatore indicava espressamente che, recatosi presso l'indirizzo in data
06/07/2023, non rinveniva segni distintivi di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, procedendo alla notifica ai sensi dell'art. 60 lett. e) del D.P.R. 600/1973. Non vi è dubbio alcuno, pertanto che a fronte di una attività di indagine in loco che attestava una irreperibilità assoluta del contribuente, peraltro già riscontrata in un precedente accesso del 07/06/2023, l'Ufficiale
Giudiziario fosse legittimato a procedere ai sensi di legge alla notifica per "irreperibilità assoluta del destinatario", ex art. 60, comma 1 lett. E), D.P.R. n. 600/1973, osservando le disposizioni ivi previste.
La citata norma, infatti, prevede che: "e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione".
In merito agli atti tributari notificati ai sensi dell'art. 60, co. 1 lett. E) D.P.R. 600/1973
(irreperibilità assoluta), Cass. civ. Sez. VI - 5, 10/04/2015, n. 7343, così si e' espressa:
"l'irreperibilità assoluta che permette di eseguire la notificazione di atti tributari in base all'art. 60, lett. A), D.P.R. n. 600 del 1973 è configurabile nell'ipotesi in cui il domicilio fiscale sia oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente."; ed ancora: "In tema di
7 notifica degli atti impositivi, la cd. Irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. E), del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale de/io stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non e indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
07/04/2021, n. 9292. In termini, altresì, le pronunce di Cass. civ. Sez. V, 14/12/2012, n.
23062, nonché Cass. Civ. sez. V, 11/12/2013, n. 27677, Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 07/02/2018,
n. 2877, nella cui motivazione la Corte ha così argomentato: "in caso di irreperibilità assoluta……..il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto - Cass. n. 6911/2011, Cass. n. 4502/2017. La S. Corte (Cass. n.
12509/2016) ha perciò ritenuto che il messo deve pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo ne/l'ambito dello stesso Comune.
Con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che "nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame" - con f. Cass.
n. 2884/2017- ....... Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)".
Nella specie non vi è dubbio alcuno che:
• le ricerche siano state effettivamente effettuate dal soggetto notificante;
• tali attività di ricerca siano direttamente attribuibili al messo notificatore;
• le stesse siano riferibili alla notifica in esame.
Per tutto quanto sopra esposto questo Giudice ritiene sia infondato quanto asserito dalla odierna parte convenuta, avendo AdER provveduto alla notifica nei modi e termini di legge.
8 Ciò premesso, la correttezza della notifica della suddetta intimazione rende irrilevante il problema della ritualità della notifica delle cartelle di pagamento ad essa presupposte.
Non essendo stata la stessa tempestivamente impugnata dal destinatario, la pretesa in essere consacrata e' divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge.
Da ciò consegue, al contempo, l'irrilevanza degli eventuali vizi, anche del procedimento di notifica, che possano avere inficiato gli atti intermedi;
vizi che non possono farsi valere se non in sede di impugnazione (tempestiva) del primo atto ad essi successivo.
Per principio interpretativo consolidato, infatti, tale mancata impugnazione produce l'effetto della “irretrattabilità del credito”. Ed invero, quanto statuito dalla Suprema Corte, Sez. Unite n.
23397/2016, su detta irretrattabilità in seguito alla mancata opposizione, è applicabile non solo alle cartelle ma a qualsiasi atto di riscossione coattiva.
Come affermato dalla Suprema Corte: “Laddove il contribuente lamenti la mancata notifica di detta cartella di pagamento, poi, egli ha l'onere di proporre gravame entro il termine di legge, che decorre dalla notifica del primo atto immediatamente successivo a tale cartella di pagamento, giacché, in difetto, la pretesa fiscale diventa inoppugnabile (nella specie, il contribuente – che lamentava la mancata notifica della cartella di pagamento – aveva proposto impugnazione solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, avendo, però, lasciato decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca medio tempore intercorsa” (Cass. civ.
08/06/2021, N. 15941).
Secondo costante giurisprudenza, quindi, soprattutto in ambito tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, ivi compresa quella di intervenuta prescrizione, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 (da ultimo Cassaz. Ord. n. 8198/2022).
Tale concetto è espresso dalla Suprema Corte anche nella sent. (27/11/2023 n. 3390) ove sostiene: “è ovvio che l'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.lgs.546.1992 non può interpretarsi nel senso che il recupero delle ragioni relative all'atto antecedente possa risalire per tutti gli atti indefinitamente precedenti a quello poi oggetto di ricorso, pena la indefinita soggezione e la tramutazione delle notifiche dei vari atti di un procedimento, in quello che altrimenti diventerebbe, semplicemente, un percorso ad ostacoli…..Il nostro ordinamento, infatti, prevede per l'attuazione della procedura esecutiva esattoriale, una serie di atti normativamente determinati che hanno lo scopo di mettere il contribuente in condizione non solo di conoscere la propria situazione debitoria, ma anche di impugnare, di volta in volta, i singoli atti per sollevare contestazioni nel merito della pretesa.
Chiarita la regolarità della notifica dell'intimazione, deve ritenersi che ricorra la giurisdizione di questo Giudice, non essendovi ragioni per legittimare il recupero dell'azione davanti al Giudice
Tributario. Come noto, tal ultimo e' competente a conoscere di tutte le questioni insorte fino alla
9 notifica della cartella esattoriale, con conseguente esclusione del pignoramento, quale atto che da impulso all'azione esecutiva. Ciò, a meno che la notifica degli atti presupposti non sia mancata oppure non sia stata affetta da nullità (e non sanata) o da inesistenza.
A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ormai chiarito i termini di riparto della giurisdizione in materia di opposizione a pignoramento all'uopo specificando che la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822).
A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria
è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n.
602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La suddetta pronuncia pone in evidente rilievo la circostanza relativa alla ritualità della notifica degli atti presupposti, che giustifica il radicamento della giurisdizione tributaria, quando per l'appunto, la stessa "sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo".
Infatti, "la cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza della notifica dell'atto presupposto impugnabile innanzi al giudice tributario non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario, per il fatto che è questione che appartiene alla giurisdizione tributaria. L'atto esecutivo, in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica." (Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822).
In tale caso, diviene inammissibile il ricorso all'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., essendo esperibile solo il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs 546/1992, del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617.
In tal senso, e' stato affermato che: "in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto
10 di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario" (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 10.11.2019, n. 32203).
Ad analoga conclusione deve giungersi anche qualora il contribuente abbia voluto dedurre una illegittimità/nullità derivata dell'atto successivo (esecutivo) per omessa/inesistente e/o nulla notificazione dell'atto presupposto;
a tal fine, la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità che per inesistenza) della notificazione della cartella o dell'intimazione, oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma.
3. Sull'asserita invalidità del pignoramento per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
In virtù delle suesposte considerazioni non può che accedersi all'integrale rigetto del motivo di doglianza.
4. Sull'applicabilità della procedura di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973
Circa l'applicabilità del pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, così come evidenziato dalla stessa difesa del gli atti esattoriali in questione hanno riguardato CP_1 dei servizi bancari/finanziari della Controparte_2
e della e, nello specifico, delle carte prepagate le cui
[...] Controparte_3 provviste di riferimento ivi rinvenute non potevano essere preventivamente conosciute da AdER.
Non può ritenersi che operi qualunque limite all'applicabilità dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, anche perché non sussiste "un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali" (Corte Cost. Ordinanza, 28/11/2008, n. 393).
Ne consegue che, in ordine ai citati rapporti finanziari, l'avere agito ai sensi dell'art. 72 bis
D.P.R. 602/1973 non costituisce motivo di illegittimità, anche perchè inidoneo ad arrecare un qualunque pregiudizio al contribuente.
5. Sull'osservanza dei limiti del pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973
Ciò premesso, sostiene l'opponente che "le somme pignorate sulla carta prepagata CP_3 intestata al sig. avente n. , sono
[...] Controparte_1 NumeroDiCartaIdentita_1 esclusivamente riconducibili a somme erogate dalla CO".
Con riguardo alla carta n. [...] della BCC di San Marzano, il assume che non avrebbe potuto accedersi al pignoramento integrale delle somme ivi CP_1 giacenti in quanto si tratterebbe di conto, a dire dello stesso, costituito da somme rinvenienti dall'attività svolta dal ricorrente quale agente di commercio.
Ragione per cui avrebbe dovuto procedersi, per tale rapporto, a pignoramento del solo importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.
L'opponente, a tal riguardo, evidenzia che, dal confronto della lista movimenti della predetta
11 carta con la fattura di provvigione n. 9/FE del 31/08/2023 emessa dall'Industria
Farmaceutica Nova Argentia S.r.l., si può oggettivamente riscontrare che in data 28/09/2023 veniva accreditata sulla predetta carta la somma di € 1.145,22 corrispondente agli imponibili delle provvigioni dal 01/082023 al 31/08/2023.
Ricorda come l'art. 3 comma V lett. b) del D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/ 12, abbia inserito l'art. 72 ter nel Testo Unico sulle ON DPR 602/73, che espressamente stabilisce i limiti di pignorabilità da parte dell'Agente per la CO , per le somme dovute al debitore esattoriale "a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento" , richiamando altresì quanto stabilito dall'art. 545 c.p.c.
Il comma 2-bis dell'art. 72 ter del DPR 602/73 testualmente recita: "Nel caso di accredito delle somm e di cui ai com m i 1e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo".
Ancora l'art. 545 c.p.c. sancisce: "... Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al ra pporto di lavoro o di impiego, com prese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto banca rio o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando
l'accredito ha luogo alla data del pignoram ento o successivam ente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre
i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio".
Ancora, la legge 132 del 6 agosto 2017, di conversione del D.L. 83 del 27/06/2015, all'art. 13 sancisce che non è possibile pignorare sul conto corrente bancario, ove confluisce l'assegno di retribuzione dello stipendio, qualora l'accredito dello stipendio sul conto sia avvenuto in data anteriore al pignoramento come nel caso di specie, l'importo minimo di €
1.379,49, pari al triplo dell'assegno sociale.
Dunque, il creditore avrebbe dovuto pignorare solo le eventuali somme eccedenti la predetta cifra depositata sulla carta richiamata.
E dunque, questo Giudice dell'Esecuzione, di ufficio, potrebbe rilevare l'illegittimità ovvero la parziale inefficacia del pignoramento subìto da sig. a iniziativa della Controparte_1
, sulla somma minima del deposito di € 1.379,49 e pari al Controparte_7 triplo dell'assegno sociale, nonché sulla somma di € 1.145,22 corrispondente all'ultimo emolumento accreditato a titolo di provvigioni per l'attività lavorativa espletata dal ricorrente, per un totale di € 2.542,71.
12 Occorre premettere che il pignoramento di crediti presso terzi è disciplinato dall'art. 72-bis del
D.P.R. 600/1973.
La disposizione, nel testo vigente dal 22 giugno 2013 quale risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, lett. e), D. L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede che, fatto salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi 4, 5 e 6 Cpc
e dall'art. 72 ter DPR 602, l'atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, c. 2 n. 4) Cpc, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
La disposizione in sostanza introduce un procedimento straordinario, perché rapido ed efficace.
Questa evidente condizione di favore ha fatto sorgere evidenti dubbi di legittimità, peraltro fugati da Corte Cost. con ord. 28/11/2008 n. 393.
Riguardo ai crediti pensionistici, si rileva che il decreto legge 83/15, in vigore dal 27 giugno
2015, ha apportato modifiche all'articolo 545 Cpc in particolare introducendo il seguente comma: “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Come si diceva sopra, l'art. 72 bis fa salvo anche l'art. 72-ter, che fissa i limiti di pignorabilità.
Anche tale disposizione è stata novellata dal DL 21 giugno 2013, n. 69, con effetto 22 giugno, e prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate da parte di TA nelle seguenti misure:
• un decimo per importi fino a 500 euro
• un settimo per importi da 501 euro e fino a 5.000 euro
Il successivo c. 2 fa salva la misura (un quinto) prevista dall'art. 545 Cpc c. 4 se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro.
La disposizione si chiude con il c.
2-bis, che prevede che il pignoramento di stipendi e simili può essere effettuato anche se tali somme sono state depositate sul conto corrente del debitore, ma resta in ogni caso escluso l'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
13 Ancora deve precisarsi che l'operazione contabile di accreditamento della pensione su un conto corrente intestato al creditore non e' idoneo a far cessare la funzione connessa al titolo previdenziale per il quale il denaro è stato percepito.
Ciò presuppone che le somme siano accreditate direttamente dall'ente previdenziale e risulti chiaramente intelligibile la causale del versamento.
In materia si segnala l'ordinanza del Tribunale di Savona 2 gennaio 2014 che afferma la permanenza della natura privilegiata del rateo pensionistico anche quando la relativa somma venga accreditata su un conto corrente o libretto di deposito, a condizione che:
a) la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per natura ed importo;
b) non sussistano all'attivo voci diverse dall'accredito della pensione ovvero non siano stati effettuati prelievi subito dopo il deposito della somma.
Ciò nella considerazione che “… non si vede come il mero accredito possa mutare la natura assistenziale della somma versata”.
Tale tesi è, però, stata fortemente avversata dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui “il divieto di pignorabilità della pensione viene meno quando, una volta corrisposta, essa si confonde col patrimonio del percettore” (Trib. Roma, 24 marzo 2000). Secondo tale orientamento, l'impignorabilità della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato non sopravvive al momento in cui “le somme provenienti da trattamento pensionistico, (…) una volta percepite dal debitore, nella specie, affluite su conto corrente del medesimo, perdono la loro specifica connotazione, rientrando nel patrimonio dell'obbligato” (Trib. Bari, sez. II, n. 2946 del 4 ottobre 2010), con conseguente possibilità dei creditori di procedere ad aggredire tali somme.
In ogni caso, a fugare i dubbi interpretativi, e' intervenuto il legislatore speciale.
In tal senso, giova richimare Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 17/10/2018, n. 26042 secondo cui
"solo a seguito dell'intervento riformatore (cfr. D.L. 27 giugno 2015, n. 83) risulta, dunque, introdotto il principio (valido anche per i crediti retributivi) per cui l'operazione contabile di accreditamento della pensione su un conto corrente intestato al creditore fa conservare comunque la funzione connessa al titolo previdenziale per il quale il denaro è stato percepito, purché le somme siano accreditate direttamente dall'ente previdenziale e risulti chiaramente intelligibile la causale del versamento (disciplina normativa del resto già anticipata, sul diverso fronte dell'esecuzione esattoria/e, dal D.L. 21 gennaio 2013, n. 6, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che, aggiungendo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 ter, il comma 2 bis, aveva già introdotto
l'impignorabilità, in caso di accredito della pensione sul conto corrente intestato al debitore, dell'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo)”.
Nondimeno, dalla documentazione prodotta dall'odierna parte convenuta in sede cautelare non
è dato evincere, con ragionevole certezza, se le somme ivi accreditate siano corrisposte direttamente dall'ente previdenziale, così come non è possibile riscontrare corrispondenza tra il conto indicato in atti ed il numero carta prepagata oggetto di pignoramento.
14 Per contro, deve ritenersi impignorabile la somma di € 1.145,22 in quanto corrispondente agli imponibili delle ultime provvigioni dal 01/08/2023 al 31/08/2023) erogate in favore del e accreditate in data 28/09/2023. CP_1
Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da nei limiti di cui in parte qua;
Controparte_1
2. compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Brindisi, in data 28/11/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Michele
Papa nell'ambito dell'ufficio per il processo.
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