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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10375 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29683 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Priscilla Baroncelli, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nata in [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sacchetti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da accordo rassegnato e depositato dalle parti in data 27.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. Pt_1 adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciata la separazione giudiziale dalla signora
, con la quale aveva contratto matrimonio con rito civile il 01/10/2019 a ROMA CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ROMA, Atto N. 00094 parte 1 serie 14 anno 2019), dal quale è nato il figlio (17/01/2018). Per_1
Parte ricorrente esponeva che, venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi per incompatibilità caratteriale, era diventata intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
pertanto, chiedeva fossero accolte le conclusioni precisate in ricorso, l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori e il suo collocamento presso la Per_1 madre disponendo che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva pertinenza dello stesso presso ciascun genitore e, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.47 e art. 473 bis.49 c.p.c.
Successivamente si costituiva in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda cumulativa di separazione e divorzio nonché alle modalità di frequentazione del figlio con ciascun genitore messe in atto dalle parti, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito, chiedendo fosse disposto un contributo per il mantenimento del figlio di € Per_1
100 mensili ripartendosi alla metà le spese straordinarie.
1 All'udienza del 03.06.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo e chiedevano la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- Affido condiviso di e il collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 regime di frequentazione già in atto;
- assegno di mantenimento di € 100 oltre al 50% di spese straordinarie, nonché sul fatto che l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla signora, la quale a partire dal mese di settembre 2025 provvederà a pagare la mensa scolastica;
- le parti danno atto che l'assegnazione della casa familiare rimane alla signora
[...]
”. CP_1 A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, autorizzati i coniugi a vivere separati, riservava la causa al Collegio per l'omologa e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta anche domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza per il divorzio al 04.03.2026.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti depositato all'udienza del 03.06.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e , nata in [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), che hanno contratto matrimonio civile in data 01/10/2019 a ROMA;
C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (Atto N. 00094 parte 1 serie 14 anno 2019);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 03.06.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 01.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29683 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Priscilla Baroncelli, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nata in [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sacchetti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da accordo rassegnato e depositato dalle parti in data 27.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. Pt_1 adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciata la separazione giudiziale dalla signora
, con la quale aveva contratto matrimonio con rito civile il 01/10/2019 a ROMA CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ROMA, Atto N. 00094 parte 1 serie 14 anno 2019), dal quale è nato il figlio (17/01/2018). Per_1
Parte ricorrente esponeva che, venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi per incompatibilità caratteriale, era diventata intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
pertanto, chiedeva fossero accolte le conclusioni precisate in ricorso, l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori e il suo collocamento presso la Per_1 madre disponendo che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva pertinenza dello stesso presso ciascun genitore e, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.47 e art. 473 bis.49 c.p.c.
Successivamente si costituiva in giudizio parte resistente la quale, aderendo alla domanda cumulativa di separazione e divorzio nonché alle modalità di frequentazione del figlio con ciascun genitore messe in atto dalle parti, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito, chiedendo fosse disposto un contributo per il mantenimento del figlio di € Per_1
100 mensili ripartendosi alla metà le spese straordinarie.
1 All'udienza del 03.06.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo e chiedevano la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- Affido condiviso di e il collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 regime di frequentazione già in atto;
- assegno di mantenimento di € 100 oltre al 50% di spese straordinarie, nonché sul fatto che l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla signora, la quale a partire dal mese di settembre 2025 provvederà a pagare la mensa scolastica;
- le parti danno atto che l'assegnazione della casa familiare rimane alla signora
[...]
”. CP_1 A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, autorizzati i coniugi a vivere separati, riservava la causa al Collegio per l'omologa e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta anche domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza per il divorzio al 04.03.2026.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti depositato all'udienza del 03.06.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e , nata in [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), che hanno contratto matrimonio civile in data 01/10/2019 a ROMA;
C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (Atto N. 00094 parte 1 serie 14 anno 2019);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 03.06.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 01.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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