Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28149/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 28149/2024
avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
TRA
Avv. , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso il proprio stu-
[...] dio ubicato in Napoli alla Via Giordano Bruno n° 169, rapp.to e difeso da se stesso.
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Controparte_1
Napoli alla Via Nazionale delle Puglie n. 246 - C.F. C.F._2
- rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela
[...]
Tuccillo - C.F. - ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (NA) – Località Lago
Patria – Parco Palumbo Viale degli Oleandri n. 40,
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in atti i difensori delle parti si richiamavano ai propri scritti difensivi.
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Con ricorso depositato in data 20-12-2024, l'Avv. conve- Parte_1 niva in giudizio il Sig. e chiedeva accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“− Accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...]_1 il 7.9.1965, residente in [...],
C.F. , deve al ricorrente, Avv. , la C.F._4 Parte_1 somma pari ad € 9.499,00, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
− per l'effetto, condannare il Sig. nato a [...] il Controparte_1
7.9.1965, residente in [...],
C.F. , al pagamento della predetta somma in favore C.F._4 dell'avv. , oltre accessori come per legge, interessi legali e Parte_1 moratori;
− con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudi- zio.”
Parte ricorrente esponeva quanto segue:
- con Sentenza n. 225/2019, depositata in data 13.03.2019 dalla VII Sezio- ne Penale del Tribunale di Napoli, relativa al procedimento R.G.
14337/2014 Dib e n. 33306/2013 P.M., l'odierno resistente Sig. CP_1 veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pa-
[...] gamento delle spese processuali, alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per mesi sei, della capacità di contrarre con la P.A. per anni uno, della interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente della Commissione Tributaria, disponendo la confisca per equivalente dei beni di cui il aveva la dispo- Controparte_1 nibilità per un valore corrispondente alla somma di euro 141.721,00;
- avverso la surrichiamata sentenza, il resistente proponeva appello, che veniva assegnato alla Corte di Appello di Napoli Sez. VI Penale, procedi- mento penale recante R.G. n. 11532/2019, definito con Sentenza n.
8023/2020 dalla Corte di Appello di Napoli Sez. VI, con la quale veniva confermata la Sentenza n. 225/2019 del Tribunale di Napoli Sezione VII
Penale, con condanna alle spese del grado di appello;
- il resistente si rivolgeva al ricorrente avvocato per proporre ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, avverso la sopra menzionata Sentenza n.
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8023/2020, emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sez. VI Penale, con la quale veniva confermata la Sentenza di primo grado resa dal Tribunale di
Napoli;
- ebbene, in data 13.05.2019, il forniva al ricorrente avvocato tutta CP_1 la documentazione richiesta e firmava la nomina quale difensore di fiducia al fine di proporre ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione;
- il ricorso in Cassazione veniva depositato dall'Avv. in data Pt_1
01.04.2021 e si concludeva con Sentenza n. 2385/2021 del 14.02.2022, emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la quale la stessa “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Napoli”;
- pertanto, alla luce dell'esito favorevole del procedimento innanzi alla
Corte di Cassazione, il ricorrente metteva al corrente il resistente della sud- detta sentenza pronunciata in suo favore e lo invitava a recarsi presso il proprio studio al fine di prendere copia della sentenza e provvedere al pa- gamento dei compensi professionali;
- tuttavia, i ripetuti solleciti mossi al a recarsi presso lo studio lega- CP_1 le dell'Avv. si rilevavano tutti infruttuosi, per cui l'istante si vedeva Pt_1 costretto ad inviare formale richiesta di pagamento dei compensi professio- nali, alla quale il resistente rispondeva recandosi presso lo studio del ricor- rente avvocato e promettendo di provvedere al pagamento dei suddetti compensi professionali;
- nonostante la promessa, il convenuto non provvedeva al pagamento e l'Avv. adiva l'Autorità Giudiziaria, per ottenere il pagamento dei Pt_1 dovuti compensi, per l'attività professionale svolta in favore del resistente nel suindicato giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione, compensi che quantificava nella misura di euro 9499,00 . oltre spese generali,
IVA, CPA come per legge.
In data 4-3-2025 si costituiva in giudizio , eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'incompetenza dell'adito Tribunale a decidere la con- troversia, in quanto competente la Corte di Appello di Napoli. Nel merito, contestava le pretese attoree, deducendo che l'attività svolta dall'Avv. si era limitata alla sola sottoscrizione del ricorso per Pt_1
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cassazione, per la quale il convenuto aveva già versato al professioni- sta l'importo di euro 3000,00.
Formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e principale
A) Voglia l'adito Tribunale dichiarare la propria incompetenza a decidere il proposto giudizio, in quanto competente la Corte d'Appello di Napoli.
B) Rigettare il ricorso per improcedibilità, inammissibilità, ed infondatezza in fatto ed in diritto, nonché per assoluta carenza di prove.
In via subordinata
C) Ove mai dovesse ritenersi provato che al ricorrente spetti il compenso per l'attività professionale prestata (quale la sola sottoscrizione del ricorso per Cassazione), si chiede che il Tribunale Voglia considerare l'importo già versato dal resistente di Euro 3.000,00= congruo e soddisfacente di- chiarando che nulla deve essere più versato dal resistente in favore del ri- corrente.
In via gradata
D) Ove mai dovesse ritenersi che al ricorrente spetti il compenso per
l'attività professionale prestata (quale la sola sottoscrizione del ricorso per
Cassazione), si chiede che il Tribunale Voglia liquidare il compenso in re- lazione all'attività effettivamente svolta e provata.
In ogni caso
E) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procurato- re costituito dichiaratosi antistatario.”
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In relazione alla presente controversia va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente per territorio il Tribunale di Nola.
Si rileva che la competenza territoriale esclusiva è del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località.
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Vale, dunque, il principio (Cass. S.U. n. 14669/2003) per cui “La disposi- zione dettata dall'art. 1469 bis c.c., terzo comma, n. 19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professioni- sta, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luo- go della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessa- toria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località”.
Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), come modificato dal D.Lgs. 23 ot- tobre 2007, n. 221, all'art. 3, definisce il consumatore come: “la persona fi- sica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
L'art. 3 (mod. dal D.Lgs. n. 221 del 2007), alla lett. c) definisce il profes- sionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
È evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche nei rapporti tra quest'ultimo e il professionista prestatore d'opera intellettuale
(art. 2229 c.c.), qual è l'avvocato.
A tal fine, peraltro, a nulla rileva che il rapporto tra l'avvocato e il cliente sia caratterizzato dall'intuitu personae e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione (questo, tra l'altro, solo nei rapporti esterni con i terzi, ossia con le controparti del cliente), non rientrando tale circostanza nel paradig- ma normativo. Conseguentemente, alle controversie in tema di responsabi- lità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consuma- tore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (v. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1464 del 24/01/2014 Rv. 629961).
Invero, è evidente che un avvocato utilizza il contratto (di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire nell'esercizio della propria attività professionale ed è, pertanto, da conside- rare un professionista, secondo la definizione data a tale figura dal legisla- tore nel citato D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 art. 3.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all'art. 1469 bis c.c. e segg. (attualmente D. Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg.) la
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persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere consi- derato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua at- tività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione an- che gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa
(Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 25/07/2001, n. 10127).
Come già affermato dalla Suprema Corte, ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia av- valso del foro speciale di cui al D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n.
206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5703 del 12.03.2014
Rv. 630504; Cassazione civile, Sez. VI 06.04.2018 n. 8598).
In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogato- ria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziaria è presa dal consu- matore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantag- gio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è conve- nuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costitui- to, ma anche d'ufficio dal giudice, e nel caso in cui non lo sia, d'ufficio dal giudice (Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2012, n. 5933 Soc. Logos fin. c. Soc. e altro. Giust. civ. Mass. 2012, 4, 500; Cassazione CP_2 civile 19 giugno 2014 n. 13944 sez. VI).
Orbene, nel caso in esame, si osserva che la controversia attiene a prete- se aventi titolo in un rapporto d'opera professionale (difesa del convenuto nel giudizio per cassazione sopra menzionato). Il riveste CP_1 CP_1 la qualità di "consumatore”, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), ragion per cui, in base a quanto sopra detto, il foro del consumatore va individuato nel Tribunale di Nola, atteso che il resi-
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stente ha residenza in Casalnuovo, comune rientrante nel circondario del
Tribunale di Nola.
Conclusivamente va, quindi, negata la competenza per territorio del Tribu- nale di Napoli, per essere competente per territorio il Tribunale di Nola, quale foro del cd. consumatore, in relazione alla domanda proposta nei con- fronti di Controparte_1
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori mi- nimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (studio, introdut- tiva e decisionale), stante l'unicità della questione trattata e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice Unico dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per esse- re competente per territorio il Tribunale di Nola;
fissa termine di 3 mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
2. Condanna parte ricorrente al rimborso in favore di parte resistente delle spese processuali liquidate in euro 1700,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 17-3-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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