Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1460/2023 r.g. promossa da , Parte_1
residente in [...] (CF: ) C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Coffari di Gilferraro per mandato e domiciliata come in atti - appellante –
contro residente a [...](CF: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Rolando per mandato e domiciliato come in atti – appellato e appellante incidentale –
contro avv. (C.F. ) con studio in Bovolone Controparte_2 C.F._3
(VR) Curatore Speciale di Di Benedetto nato il [...] - _1
appellato -
e con l'intervento del Procuratore Generale
1
appelli contro sentenza del Tribunale di Verona
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In riforma dell'impugnata sentenza n. 1104/2023 pronunciata dal Tribunale
di Verona, sezione I civile, nella camera di consiglio del giorno 16.5.2023 a conclusione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 4367/2020 R.G. pubblicata in data 5 giugno 2023 e comunicata in pari data dalla cancelleria del Tribunale: IN VIA ISTRUTTORIA: •
procedere, ex art. 473 bis 6 c.p.c. e 473 bis 45 c.p.c. all'ascolto del minore
Per_ ; • dichiarare la nullità della CTU del dott. e Persona_2
disporre la rinnovazione;
dell'indagine peritale con altro e diverso professionista ai sensi dell'art.473 bis 44 tra coloro dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere;
• acquisire il materiale probatorio
(audioregistrazioni) offerto dalla parte resistente in primo grado;
• procedere all'acquisizione delle prove testimoniali così come richieste nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.; • procedere, ai sensi dell'art. 473 Bis 44 c.p.c. all'interrogatorio libero delle parti e ad ogni approfondimento istruttorio ritenuto necessario NEL MERITO: • disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
• disporre il _1
collocamento presso la madre;
• porre a carico del sig. l'obbligo CP_1
di corrispondere quale contributo al mantenimento del figlio la somma di euro
400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese accessorie come da
Protocollo famiglia del Tribunale di Verona;
• stabilire un regime di visite
2 protette solo alla fine e in conseguenza del completamento della fase istruttoria • disporre che il pagamento della CTU sia a carico di entrambe le parti nella misura del 50% IN VIA URGENTE E PROVVISORIA: •
sospendere, provvisoriamente, il diritto di visita del sig. ; • CP_1
autorizzare la sig.ra a fa intraprendere una psicoterapia a favore del Pt_1
figlio con richiesta di relazione trimestrale allo psicoterapeuta;
• _1
disporre un percorso di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, ma in particolare a favore del padre affinché sia messo nelle condizioni di assumere modelli educativi in grado di rasserenare il rapporto con il figlio. Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio e, in subordine, la compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado.
Conclusioni per l'appellato
NEL MERITO Respingersi, perché inammissibile e comunque infondato,
l'appello proposto da avverso la sentenza n.1104/2023 del Parte_1
Tribunale di Verona pubblicata il 5.6.2023. In via istruttoria Respingersi ogni istanza ex adverso proposta per le stesse, condivisibili, ragioni per le quali i mezzi richiesti sono stati giudicati inammissibili e/o irrilevanti dal giudice di primo grado. In via subordinata, si chiede che vengano ammesse le prove tutte dedotte dalla difesa dell'odierno appellato nelle memorie ex art.183
scambiate nel giudizio di primo grado con acquisizione anche delle audioregistrazioni di cui è stata chiesta l'acquisizione in quel giudizio. IN
VIA DI APPELLO INCIDENTALE A parziale modifica dell'impugnata sentenza e ferme tutte le disposizioni della sentenza medesima relative agli incarichi assegnati ai servizi sociali affidatari;
all'apertura del fascicolo di
3 vigilanza ai sensi dell'art.337 CC;
alla liquidazione ed imputazione delle spese processuali e di CTU: - dichiararsi, ai sensi dell'art. 330 CC, la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
; - confermarsi, in attesa che il minore, nella nuova Persona_2
dimensione che il padre potrà offrirgli, superi la situazione di sofferenza in cui attualmente si trova, l'affidamento di ai Servizi Persona_2
Sociali che provvederanno ad assumere le scelte di interesse del minore in ambito scolastico e sanitario. Ferma la responsabilità genitoriale del solo per ogni altro aspetto educativo del minore;
- disporsi Controparte_1
la collocazione del minore presso la residenza Persona_2
paterna; - porsi a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio ediante versamento al padre _1 CP_1
della somma di €. 250,00 al mese con rivalutazione secondo gli
[...]
indici ISTAT annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo famiglia del Tribunale di Verona. Assegno Unico Universale a beneficio del padre collocatario. - liquidarsi e porsi a carico di Parte_1
le spese relative al procedimento n.894/2021 R.G. definito avanti la
[...]
Corte d'Appello di Venezia con provvedimento di estinzione a seguito di rinuncia della parte reclamante. IN VIA SUBORDINATA Confermarsi
l'impugnata sentenza, già passata in giudicato nella parte relativa alla misura del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, disponendo che i Servizi Sociali affidatari diano immediato corso a visite facilitanti del padre al figlio al fine di consentire la ripresa della frequentazione tra gli stessi secondo le modalità previste dal Tribunale di Verona. In tutti i casi: - spese e compensi del presente grado di giudizio integralmente rifusi.
4 Conclusioni per il curatore speciale
IN VIA ISTRUTTORIA - Ordinare l'acquisizione dell'intero fascicolo della causa ex art. 337 pendente avanti il giudice tutelare di Verona recante il n.
RVG: 6971/2023; NEL MERITO - Respingersi l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1104/2023 del Tribunale di Verona Parte_1
pubblicata in data 05.06.2023 e per l'effetto confermarsi le condizioni in essa contenute;
- Stanti i motivi sopra esposti, dichiararsi, ai sensi dell'art. 330 CC,
la decadenza/affievolimento di dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio;
- Confermarsi l'affidamento di Persona_2
ai Servizi Sociali che provvederanno ad assumere Persona_2
tutte le scelte, anche eventualmente ad un collocamento presso terzi (in attesa che possa essere ripresa la relazione padre-figlio), predisponendo altresì un progetto di sostegno psicologico per il minore e per le parti;
- Condannare la sig. al pagamento integrale delle spese di lite;
Parte_1
Conclusioni per il Procuratore Generale
Per il rigetto di entrambi gli appelli.
Fatto e motivi della decisione
1.1.- Con ricorso depositato il 3 agosto 2023, notificato con decreto,
adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando l'ex Parte_1
coniuge , impugnando la sentenza n. 1104/2023 del Controparte_1
Tribunale di Verona (pubblicata il 5 giugno, non notificata) che nel giudizio divorzile, dopo la sentenza parziale sul vincolo, aveva affidato il figlio nato il [...] ai Servizi sociali impartendo prescrizioni e _1
disponendo per l'apertura di un fascicolo avanti il Giudice Tutelare;
aveva fissato la residenza prevalente presso di Lei disciplinando le visite;
l'aveva
5 ammonita ad attenersi al calendario;
aveva posto a carico del padre un assegno mensile per il minore di € 250 oltre la rivalutazione Istat ed al 50%
delle spese straordinarie, Le aveva addebitato le spese della c.t.u.
compensando quelle processuali per 1/3 e ponendo la restante quota a suo carico. Con il primo motivo si doleva della illogicità della motivazione relativamente alle condotte violente del , che avrebbero potuto CP_1
esser dimostrate se le prove testimoniali fossero state ammesse;
con il secondo motivo lamentava l'errata esclusione delle audioregistrazioni a comprovare i comportamenti del;
con il terzo motivo si doleva CP_1
della mancata rinnovazione, per invalidità, della c.t.u. anche per il mancato ascolto del minore;
con il quarto motivo lamentava l'errata considerazione delle condotte proprie in relazione al minore nel rapporto con il padre;
con il quinto motivo censurava la mancata valutazione delle prove e della documentazione prodotta;
con il sesto motivo si doleva della mancata valutazione dei documenti e con il settimo motivo censurava l'addebito delle spese.
Si costituiva contrastando l'appello e chiedendo con Controparte_1
appello incidentale, la riforma della sentenza con la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, con il diverso collocamento presso di sé del figlio e con le conseguenti statuizioni sulle visite e sui profili economici. Impugnava anche il capo di condanna alle spese per mancata considerazione di quelle del reclamo.
1.2.- Erano dimesse relazioni dei Servizi affidatari dalle quali risultava: la calendarizzazione di visite protette del minore con il padre ed il _1
pregiudizio psicologico insito nel poter perdere il rapporto con la madre in
6 caso di riavvicinamento al primo (12 aprile 2024); le difficoltà nell'incontrare il padre e l'utilità del rapporto (11 aprile 2024); la forte sofferenza di _1
e le difficoltà di incontro col padre anche in spazio neutro (3 luglio 2024);
l'ulteriore incontro con la presenza del rifiuto di verso il padre e la _1
sofferenza ed il tentativo di incontro di questi (allegato A); la difficile prognosi sulla prosecuzione degli incontri e la disponibilità del padre
(allegato B).
1.3.- La Corte nominava il curatore speciale del minore che si costituiva rassegnando le conclusioni. Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dei gravami. Disposto il contraddittorio sui documenti presentati dall'appellante incidentale, depositata memoria, la causa veniva rimessa alla decisione, dopo ampia discussione, all'esito dell'udienza del 24 febbraio
2025 in presenza.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello principale, sufficientemente specifico essendo state indicate le parti della sentenza impugnata, le ritenute criticità e le conclusioni in fase rescissoria, è infondato nel merito. L'appello incidentale è solo in parte fondato. Il motivo per la decadenza della madre va respinto;
le richieste urgenti dell'appellante sono assorbite. La sentenza del Tribunale di Verona
va riformata solo per le spese processuali e per il resto va confermata con le precisazioni di cui sotto con la conferma del curatore speciale. Le spese dei due gradi vanno compensate per 1/3, stante gli esiti complessivi del giudizio ed il rigetto del gravame principale e di parte di quello incidentale e per la restante parte (per la soccombenza prevalente) vanno poste a carico di con quelle delle due c.t.u., queste integralmente. Parte_1
7 4.1.- Il Tribunale, adito da per la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio e per le statuizioni relativamente al minore rigettò le istanze istruttorie per la prova costituenda della;
_1 Pt_1
dispose c.t.u. con fasi di monitoraggio;
affidò il figlio minore ai Servizi sociali impartendo le relative prescrizioni e questo tanto per incapacità della madre,
anche per carenze protettive, quanto per i comportamenti ostativi ed inadeguati assunti, anche rispetto al padre;
collocò in modo _1
prevalente presso la madre disciplinando il diritto di visita del padre, onerato del versamento di un assegno di mantenimento di €. 250 mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie;
ammonì la madre a rispettare il calendario di visita;
dispose per l'apertura di un fascicolo avanti il Giudice Tutelare;
poste le spese della c.t.u. a carico della e compensò in parte (1 /3) quelle di lite Pt_1
ponendo la restante quota a carico di questa.
4.2.- La sentenza regge alle censure salvo che per le spese processuali e per la nomina del curatore.
4.3.- Infatti in corso di giudizio, senza istanza delle parti, in considerazione dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali la Corte ha nominato il curatore speciale che si è costituito senza eccepire nullità, accettando il giudizio allo stato degli atti;
il vizio risulta comunque sanato anche perché il regresso al primo grado per lesione del contraddittorio non appare praticabile per gli interessi coinvolti (Cass. civ. 9 marzo 2022 n. 7734).
5.- Appello principale
5.1.- Con il primo motivo si censura la mancata amissione delle prove testimoniali articolate per dimostrare il comportamento violento del padre e le paure di _1
8 Il motivo è infondato.
5.2.- Innanzi tutto si rileva che tanto nella separazione, con l'accordo di negoziazione assistita del 2019, quanto nelle conclusioni del giudizio divorzile, aveva chiesto l'affidamento condiviso del figlio Parte_1
ritenendo sussistente quindi, a monte, la pari idoneità del padre ad assumersi le responsabilità genitoriali, di cui ora ha chiesto la revisione (Cass. sentenza n. 9442 del 9 aprile 2024); revisione domandata in termini contraddittori,
come rilevato in sentenza. Infatti, affermare la presenza di pregresse e già
conosciute condotte improprie del padre anche verso il figlio relative al periodo matrimoniale e nel contempo chiedere l'affidamento condiviso,
comprova un giudizio di non rilevanza di quei fatti. La palese contraddizione non può essere superata assumendo che la volontà di cercare una soluzione protettiva ed il tentativo di “non abbandonare la speranza di coinvolgere positivamente la figura paterna” in quanto la pretesa gravità degli episodi ascritti al contraddice la tesi dall'appellante. CP_1
5.3.- Dalla sentenza emerge in termini chiari che le denunce erano state proposte dalla madre solo dopo l'inizio del giudizio divorzile anche se riferite a fatti precedenti. Il tutto non si giustifica anche perché, se fosse vero quanto affermato, non erano state attuate misure protettive.
5.4.- Le richieste istruttorie appaiono inammissibili perché il giudizio penale derivato dalle denunce della madre si è concluso con decreto di archiviazione per insussistenza di elementi idonei a far ritenere integrata l'ipotesi delittuosa per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p. e 612e 612 bis c.p. e per la occasionalità
e la genericità del reato di cui all'art. 572 c.p. (così l'ordinanza del Tribunale
di Verona in sede di revoca del sequestro). E se è vero (in generale Cass.
9 sentenza n. 21089 del 19 ottobre 2015) che anche a fronte del decreto di archiviazione il giudice civile conserva la pienezza dei poteri di valutare i fatti penalisticamente rilevanti ai fini civili, è altrettanto vero che le risultanze dell'istruttoria in sede penale, quali argomenti di prova, corroborano il giudizio di inammissibilità delle prove oggi richieste. Nell'istanza di archiviazione, poi accolta, il Pubblico Ministero ha così concluso “Giova
premettere che l'odierna persona offesa non è nuova a denunce in danno del coniuge per reati gravi, dovendosi segnalare i due precedenti per violenze sessuali e per art. 612 ter c.p., entrambi archiviati ed aventi nr. 6803/20
R.G.N.R, (acquisito in copia agli atti) e 3758/21 R.G.N.R., a tali procedimenti va aggiunto il nr. 13380/17 R.G.N.R. (anch'esso in copia in atti) relativo ad una denuncia della per maltrattamenti da parte delle maestre Pt_1
dell'asilo, sempre in danno del figlio minore: anche questo procedimento è
stato archiviato per insussistenza del fatto. Venendo ai fatti dell'attuale procedimento, dalle capillari indagini esperite si rileva agevolmente la personalità del minore che, seppur di soli sei anni, utilizza un gergo estremamente volgare ed aggressivo, non aderente alla sua età (certamente non scaturente dall'ambiente in cui vive, posto che la provenienza non è
certamente disagiata) cui si aggiungono affermazioni con evidenza precostituite e ripetute. In sede di audizione protetta, infatti, prima ancora che iniziasse l'incombente, il minore, in risposta alla domanda sul suo nome, ha snocciolato un racconto, preconfezionato, sulle brutture che avrebbe subito e udito dal padre, racconto reso con una modalità che rende di assoluta evidenza trattarsi di qualcosa di imparato a memoria (a riguardo si rinvia alla visione del video dove si apprezza, già dai primi secondi come il minore, dopo essere
10 stato fermato dalla psicologa e dal Mar. Cuboni, riprenda il racconto “della cantina”, con lo stesso tono monocorde dei bambini che raccontano svogliatamente qualcosa): segno evidente che era stato preavvisato della possibilità di essere sentito (va sottolineato che la signora è avvocato Pt_1
e ben conosce la prassi consolidata in questo ufficio di procedere ad audizione protetta dei minori). L'audizione è proseguita con la descrizione dell'episodio dei sassi e dì altri avvenimenti, tutti raccontati senza alcuna partecipazione emotiva, ma con tono di voce bassissimo e con enorme sforzo, forse di memoria, forse dovuto all'obbligo della testimonianza forzata;
con affermazioni sull'amore dei padri verso i figli, esternate con un frasario poco aderente all'età del BI e sempre con una modalità che appare molto lontana dalla descrizione di un vissuto e molto vicina ad una ripetizione automatica di qualcosa di indotto, con affermazioni quali "La soluzione (di cosa non lo dice) è non vedere più mio padre.” Ulteriore sospetto desta l'affermazione sul voler essere chiamato "salammo o amorino come mi chiama la mamma” piuttosto che affermazioni queste che nulla _1
spostano in ordine ai fatti per i quali si procede, ma che molto dicono sulla capacità di riferire in modo sereno ed autentico da parte del minore. Peraltro,
lo stesso minore riferisce di conoscere le parolacce perché imparate dalla mamma. Da ultimo, la conoscenza da parte del minore di soli sei anni, di quanto avviene dinanzi al Giudice (si immagina civile) e la presenza dei testimoni e di cosa deve dire, lascia a dir poco perplessi. Per tali motivi non si ritengono attendibili le dichiarazioni rese da n audizione protetta, _1
rimandando alla visione del video che non può essere trascritto in questa sede.
Le ulteriori attività di indagine si inscrivono nel medesimo senso, non essendo
11 emerso alcun dettaglio che possa far pensare a un padre abusante, per contro
è doveroso segnalare alcune intemperanze caratteriali da parte della madre e della nonna materna del minore, che si trova ormai in uno stato di sofferenza altissimo, che ci si augura possa in qualche modo migliorare. Quanto sopra risulta poi cristallizzato nell'esito della consulenza conferita alla dott.
[...]
, psicologa, alla quale si rinvia integralmente, ponendo l'accento su Per_4
quanto indicato alle pagine 47 e seguenti, di fatto confermando scientificamente quanto sopra argomentato e percepito dalla visione della testimonianza del minore. A ciò si aggiunga la concreta prova delle numerose ed eccessive sollecitazioni ricevute dal minore, travolto dalla separazione dei genitori della quale conosce anche gli aspetti processuali (!), e costretto a ripetere aneddoti mentre viene registrato, si teme alla disperata ricerca di accondiscendere alle richieste dell'interlocutore e non desta meraviglia la descrizione del consulente del c.d. fenomeno della “suggestione per causalità
circolare” (pag. 59 dell'elaborato). Le conclusioni escludono in radice la capacità dichiarativa del minore, che ormai percepisce il padre come una figura negativa e persecutoria anche per la paura di perdere il rapporto con la madre (relazione dei Servizi). “A tali conclusioni si aggiungono le emergenze investigative, la documentazione acquisita e le sommarie informazioni, ma occorre anche sottolineare il comportamento della denunciante che ha cercato di intromettersi (personalmente e non a mezzo del difensore) nel lavoro del consulente di parte, inviandole email, contenenti allegati, dei quali si sconosce il contenuto anche per aver ricordato la scrivente che non rientrava nei suoi compiti prenderne cognizione e che ha richiesto l'intervento del PM
per impedire gli incontri protetti padre-figlio, disposti dal Giudice Tutelare,
12 ben conoscendo gli ambiti lavorativi del Giudice Civile e dell'Ufficio di
Procura, essendo la , lo si ripete, avvocato a propria volta, peraltro Pt_1
asserendo circostanze non vere (il divieto imposto dall'indagato nel far seguire il BI da uno specialista, come si evince anche dagli atti difensivi depositati, dai quali emerge che il richiedeva la presenza di uno CP_1
specialista “neutro” e non scelto dalla ex moglie. Orbene, tali elementi sono sufficienti per rendere impraticabile la via dibattimentale per totale assenza di prove”.
Il tutto dà conto degli approfondimenti istruttori compiuti in sede penale (con perizia e sommarie informazioni) in termini idonei e condivisibili ad escludere la responsabilità penale (oltre ogni ragionevole dubbio) del padre ma soprattutto il condizionamento del minore (“costretto a ripetere aneddoti mentre viene registrato, si teme alla disperata ricerca di accondiscendere alle richieste dell'interlocutore e non desta meraviglia la descrizione del consulente del c.d. fenomeno della “suggestione per causalità circolare”) e l'assenza di rilievo delle dichiarazioni perché condizionate. L'ulteriore istruttoria, oltre che contraria al comportamento processuale della parte,
appare superflua valutando l'interesse del minore (anche alla pretesa conoscenza dei fatti).
5.5.- Con la seconda memoria ex art. 183 6^ co Cod. proc. Civ. l'appellante ha formulato 27 capitoli di prova, non ammessi con ordinanza istruttoria e non specificatamente riproposti in sede di precisazione delle conclusioni ove vi è stato il mero richiamo all'art. 183 6^ co. n. 2 Cod. proc. Civ. e nemmeno indicati - fatto di cui la Corte si è fatta carico - negli scritti conclusioni
(comparsa conclusionale e memoria di replica) tanto che le prove risultano
13 abbandonate. Infatti (Cass. ordinanza n. 10767 del 4 aprile 2022) le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può,
tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. La mancata riproposizione ha determinato una implicita rinuncia che pertanto non può che essere qui ribadita.
5.6.- In primo grado l'appellante ha così concluso “IN VIA ISTRUTTORIA:
- invalidazione e rinnovo della c.t.u.; ammissione di tutti i mezzi di prova già
dedotti e non ammessi in seconda e terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. ed in ogni caso acquisizione dei file audio prodotti”. Il tribunale ha statuito “Ritiene in primo luogo il Collegio di rigettare la domanda sviluppata in via istruttoria da parte resistente con la riproposizione dei capitoli di prova testimoniale già formulati nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.,
dovendosi quivi condividere e richiamare il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice istruttore in data 31.03.2022. Deve in questa sede ribadire il
Collegio che il capitolato istruttorio dedotto da risulta Parte_1
di assoluta genericità, senza nessun preciso riferimento temporale, di luogo e del contesto in cui sarebbero avvenuti i fatti e le condotte attribuite al
14 ricorrente in qualità di marito e di padre del figlio nato dalla loro _1
unione in data 22.01.2016; deve ulteriormente osservarsi come la maggior parte dei capitoli istruttori sembrino riferirsi ad epoca coeva al periodo della gravidanza e del matrimonio e comunque antecedente alla separazione personale fra i coniugi, definita in modo concorde mediante convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 02.05.2019, autorizzata dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona in data 10.05.2019
e trascritta al registro atti di matrimonio del Comune di Scicli (RG) al n. 42,
parte II, Serie C, in data 27.06.2019; tale osservazione, unitamente all'ulteriore rilievo che la madre convenuta ha formulato anche nel presente procedimento di divorzio - in sede di precisazione delle conclusioni -
domanda di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, rende il capitolato anche inconferente”.
La presunzione di abbandono delle prove, a giudizio della Corte, non risulta superata dalla decisione del tribunale per due ragioni: innanzi tutto in quanto le modalità di precisazione delle conclusioni, con il mero richiamo agli atti antecedenti senza alcuna specificazione concreta (anche negli scritti conclusivi), implica la volontà della parte, implicita, di non ritenere rilevanti le prove (Cass. 10 novembre 2021 n. 33103); in secondo luogo in quanto la pronuncia giudiziale, che si è limitata ad acclarare la genericità del capitolato,
non può implicare, riguardo le richieste istruttorie, una valutazione diversa da quella riservata alla parte che risulta quindi aver inteso abbandonare le istanze.
5.7.- I capitoli nn. 4, 5, 8, 9, 10 e 11 sono inammissibili, non solo in quanto attengono a circostanze anteriori la separazione ed il giudizio divorzile ove
15 alcuna domanda la aveva affermato in forza degli stessi, rinunciando Pt_1
all'addebito e chiedendo l'affido condiviso;
non solo perché i capitoli 5 e 11
non appaiono conferenti non emergendo dagli stessi alcun elemento temporale idoneo a giustificarne la concretezza, ma soprattutto perché i capitoli, nel complesso, sono generici come dato conto in sentenza in quanto le circostanze di tempo risultano late (più anni di riferimento o anche più
mesi: capitoli. 4, 9) ed in quanto i fatti non risultano specificati nei loro concreti profili di luogo, circostanza e persona impedendo a controparte la prova contraria ed al Collegio la decisione anche tenuto conto della cornice complessiva;
la delicatezza insita nelle prove in ambito familiare avrebbe richiesto, proprio per la gravità degli addebiti, una necessaria specificazione.
5.8.- L'approfondita istruttoria resa in sede penale e sopra richiamata,
comprova la superfluità delle prove richieste.
6.1.- Con il secondo motivo si lamenta il mancato esame delle audio registrazioni con le dichiarazioni del padre e del figlio a comprovare il carattere violento del primo e le paure del secondo. Si fa riferimento: agli audio 2 del 10 marzo 2019 ove il padre aveva ammesso comportamenti inappropriati;
agli audio 3 e 4 del 13 marzo 2019 nei quali il CP_1
avrebbe ammesso comportamenti inappropriati verso il figlio;
si fa riferimento agli audio 5 del 23 maggio 2020, 6 del 23 maggio 2020, 7 e 8 del
13 febbraio 2021, 10 del 16 luglio 2021 e 12 (stralcio della C.t.u.) che riportano dichiarazioni di indicanti i comportamenti del padre, le _1
arrabbiature ed altro;
agli audio di cui alla istanza del 17 marzo 2022, ove si fa riferimento a dichiarazioni di che parla del dolore per i _1
comportamenti paterni e delle arrabbiature e che riferiscono dell'episodio del
16 viaggio a Venezia, in sentenza. Ritiene l'appellante che l'esclusione di tali registrazioni sarebbe stata illogica e pregiudizievole;
che gli audio avrebbero costituito prova ex art. 2712 Cod. Civ. essendo mancato il disconoscimento;
che gli audio avrebbero dovuto essere valutati posto che almeno una delle parti era presente;
che le dichiarazioni del minore erano credibili;
che la mancata ammissione aveva leso il diritto di difesa anche a fronte del fatto che il BI non era mai stato consapevole di essere registrato;
che le argomentazioni in sentenza erano in violazione del diritto di difesa e che pure il padre aveva a sua volta sottoposto il minore a video registrazione (24 ore).
Il motivo è infondato in quanto i documenti, valutabili anche in questa sede,
non portano alle conseguenze che l'appellante intenderebbe.
6.2.- Le audio registrazioni sono state prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria del 21 febbraio 2022 (con indicazione delle dichiarazioni del padre) e con la memoria (non istruttoria) del 17 marzo 2022 e sono state contestate da controparte che ha sostenuto che non rappresentavano prova dei fatti in quanto “stralci” di conversazioni più ampie che la madre aveva confezionato al precipuo fine della loro produzione nel giudizio;
che erano impropriamente munite di “attestazione di conformità ed autenticità degli audio prodotti della attestante che i file nel CD erano la copia di CP_3
file copiati a loro volta dal telefono della parte;
che non erano contestualizzate ed erano irrilevanti anche perché esaminate dal C.t.u..
Ritiene la Corte che i contenuti delle audio registrazioni, pur non disconosciuti, non possano essere valorizzati. Innanzi tutto perché le dichiarazioni riportate non risultano contestualizzate nel tempo, nei presupposti e nei fatti non potendo ammettersi la valutazione di singole
17 affermazioni, ove esistenti, estrapolate dal contesto che può condurre a conclusioni del tutto diverse;
non si rappresenta alcunché in merito a domande specifiche, a risposte ed alla conversazione di riferimento;
le dichiarazioni ascritte al risultano mere affermazioni non riferite CP_1
a casi specifici e per altra parte le ammissioni anche per comportamenti educativi sbagliati non sembrano di rilievo in quanto la stessa parte appellante, nel formulare le conclusioni, ha chiesto l'affido condiviso
(conclusioni del 16 dicembre 2022) smentendo la pretesa gravità. La c.t.u. ha comprovato l'effettiva capacità genitoriale del a smentire la CP_1
censura ed ha escluso il tutto anche in forza di approfondimenti con test sulle pretese violenze al minore. Per quanto riguarda le dichiarazioni di questi valgono analoghe considerazioni in quanto non è dato evincere il contesto, il luogo, la presenza di terzi o altro soprattutto per possibili condizionamenti rapportati all'età ed anche in considerazione degli esiti della perizia penale evidenziante chiaramente il condizionamento di risultando _1
meramente assertivo e smentito quanto sostenuto per la non consapevolezza di di essere registrato. _1
6.3.- Non può valere la non contestazione in quanto l'impostazione difensiva complessiva del è volta alla negazione di violenze a danno del CP_1
minore osservandosi che la non contestazione non riguarda le prove ma i fatti oggetto del thema decidendum.
7.1- Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della c.t.u. per violazione del provvedimento del 3 maggio 2021 che aveva imposto la consegna alle parti dei test sul minore entro 24 ore dalla registrazione;
si censura l'aver sostituito l'ascolto del minore con la somministrazione del test;
si lamenta la mancata
18 motivazione riguardo le critiche alla relazione;
si censura il mancato rinnovo e la mancata valutazione dei nuovi accadimenti;
si lamenta la mancata effettuazione di un nuovo ulteriore incontro con il minore per sottoporgli la valutazione testistica; si lamenta la mancata audizione del minore sui gravi fatti già emersi;
si lamenta la mancata osservazione individuale del BI
in assenza dei genitori ovvero in contesto protetto da interferenze;
si deduce che erano state mosse censure di 1. carenza dell'impianto metodologico,
immotivato rifiuto di integrazione di elementi mancanti o carenti nella consulenza tecnica d'ufficio;
2. mancanza dell'osservazione individuale del
BI in assenza dei genitori ovvero in contesto protetto da interferenze;
3. insufficiente osservazione individuale delle parti;
4. mancanza di evidenze testali a supporto delle osservazioni sui genitori.
Il motivo è infondato anche per genericità.
7.2.- Innanzi tutto non adduce sostanziali mancanze, lacune o incoerenze logiche dell'elaborato peritale. Le contestazioni non indicano profili di fatto percepibili;
il mancato rispetto del termine dato dal giudice per la consegna dei test (24 ore) non dà luogo a nullità in quanto ordinatorio mentre la consegna dei test é avvenuta e la parte non ha dedotto mancanze avendo avuto termine per le osservazioni, poi disattese. Il contraddittorio, in ambito tecnico,
risulta rispettato non essendo stati prospettati elementi contrari anche in questa sede. Quanto alla mancata rinnovazione non vengono offerte ragioni sostanziali e di critica essendo le censure del tutto generiche quanto: alla carenza dell'impianto metodologico operata senza indicare quello che sarebbe stato il corretto impianto e quelle che sarebbero state le carenze;
al rifiuto di integrazione di elementi mancanti o carenti nella consulenza tecnica
19 d'ufficio, perché non risultano elementi di fatto concreti non considerati dal c.t.u.; alla mancanza dell'osservazione individuale del BI in assenza dei genitori ovvero in un contesto protetto da interferenze, in quanto le osservazioni sono avvenute ed il motivo non indica come le stesse siano risultate carenti. La censura di insufficiente osservazione individuale delle parti per come svolta appare generica anche perché il c.t.u. ha sentito le parti.
La censura inerente il mancato nuovo incontro con il minore per la consegna della valutazione dei test non appare di rilievo in quanto i test non risultano criticati motivatamente;
la mancata audizione sui fatti gravi non rileva anche in quanto la c.t.u., sulla base di quanto accertato, ha escluso profili traumatici del minore. Per l'età di poi, anche considerato l'ascolto e le sue _1
risultanze in sede penale (ut supra) non era predicabile un nuovo ascolto ben supplito dai test che in termini imparziali e oggettivamente valutabili - senza censure nel caso - hanno tratto conseguenze valutabili scientificamente.
7.3.- Dalla c.t.u., a confutazione delle critiche, si rileva poi che:
a.- sono stati applicati strumenti di indagine: Osservazione gioco;
Lo
Scenotes; Osservazione genitori – F.A.T.: Il Family Attitudes Test _1
(test degli atteggiamenti verso la famiglia) per individuare gli atteggiamenti dei bambini nei confronti della propria famiglia ed evidenziare il ruolo che il
BI sente di giocare nell'ambito della famiglia stessa. Lo scenotest è un test proiettivo a somministrazione standardizzata che si compone di una scatola con una serie di pupazzi/personaggi, pezzi da costruzione ed oggetti da comporre in scene. Tale test suscita nei bambini il naturale desiderio di giocare, svela i pensieri inconsci in modo non stressante e le molte figure a disposizione danno ai piccoli l'opportunità di rivivere le proprie esperienze.
20 La tecnica è molto utile nel cogliere la sfera affettivo-emotiva e le relazioni interpersonali in particolare dell'ambiente familiare. Lo scenotest permette la comunicazione immediata, tattile e visiva dei legami familiari significativi.
Nei piccoli nuclei familiari è utile per osservare e valutare le modalità di interazione.
b.- dalle osservazioni sul minore è risultato che è un bel BI, _1
simpatico, sorridente, entra senza nessun problema in stanza con me salutando la mamma e il PÀ che lo hanno accompagnato. Porta con sé un giochino, un piccolo peluche, che è molto orgoglioso di farmi vedere. Si
guarda intorno con curiosità, disinvolto e tranquillo. Mi racconta di andare all'asilo dei grandi, dove ci sono dei bambini con cui gioca e alcune maestre simpatiche. Quando è a scuola gli piace giocare con gli animali, leggere libri e fare il cameriere, apparecchiare, servire a tavola, quando tocca a lui è molto contento. Quando gli chiedo di fare un disegno, dichiara sorridendo che a volte fa degli scarabocchi, disegna uno squaletto, un arcobaleno e il sole.
Mentre disegna mi racconta che: “alla casa della mamma è tutto bellissimo, e invece la casa del PÀ un pò no, perché a casa del PÀ non ci vado quasi mai, perché non mi piace andare dal PÀ, mi piace di più stare con la mamma,
ma il PÀ vuole che io vada da lui, ma la mia mamma mi vuole più bene”. E
quando gli dico di essere sicura che la mamma e il PÀ gli vogliano bene tutti e due nello stesso modo lui risponde: “con la mamma gioco di più mentre il mio PÀ sta sempre al telefono”. I giochi più belli che fa a casa della mamma sono giocare ai cuccioli con gli animali veri e con i peluche, mentre con il
PÀ giocano a rincorrersi e, molto divertito, dice: “sai perché vinco sempre io col PÀ? perché sono più veloce!” è lui che corre più forte. Alla richiesta
21 di disegnare una famiglia inventata da lui disegna la mamma, il PÀ, il nonno, lo zio da piccolo, e poi i nonni che abitano qui e i nonni che abitano lontano perché, spiega, lui ha due nonni che abitano qui, e due che abitano lontano e che non vede da tanto tempo per colpa del coronavirus. Gli
propongo di giocare con lo scenotest invitando anche prima il padre e poi la madre ad entrare nella stanza ed aiutarlo a mettere in scena una storia. Quindi
entra il padre, che si siede accanto a ed insieme decidono di _1
rappresentare la storia di cappuccetto rosso. Il sig. ha un modo CP_1
di fare molto dolce e paziente, è propositivo e di sostegno. Buono lo scambio e il gioco simbolico tra loro, l'interazione tra loro è serena e ricca di scambi comunicativi. Il padre ha aiutato il figlio ad organizzare il lavoro e _1
è stato bravissimo a raccontare la storia con dovizia di particolari. Entrambi
sembrano molto divertiti a narrare la fiaba a due voci, impersonando i vari personaggi della storia. Quando esce il padre ed entra la madre, è _1
sereno e sorridente, la sig.ra si siede accanto al BI e la scelta della storia,
fatta in autonomia da cade su una revisione inventata e mescolata _1
della fiaba di e . Il BI con la madre è più dispersivo e Per_5 Per_6
meno concentrato, ma anche con lei è evidente una buona interazione e una comunicazione ricca e spontanea. Alla fine, la scena messa in gioco risulta un po' caotica ma il racconto, fatto da è comunque ben strutturato. _1
L'approccio è dunque sereno con entrambi i genitori e non si rilevano evidenti differenze nelle modalità di presente l'uno o l'altro genitore”; _1
c.- Dall'incontro congiunto genitori – figlio è emerso che: “i sig.ri
[...]
si siedono su due sedie vicine tra loro davanti al tavolo Parte_2
dove c'è la scatola dello mentre non sceglie una CP_4 _1
22 collocazione precisa ma fluttua da una parte all'altra del tavolo manifestando,
sin da subito, un'irrequietezza ed una agitazione motoria che rasenta l'ipercinesia e che non era presente agli incontri precedenti. Alla consegna di costruire, tutti e tre insieme, una storia con gli oggetti della scatola dello scenotest, propone immediatamente ai genitori di rappresentare la _1
storia del pesciolino d'oro che nessuno dei due in realtà conosce, e che gli ha raccontato a scuola la sua maestra. Ora è curioso sapere che la storia narra di un povero pescatore che preso un piccolo pesciolino d'oro lo lascia andare per pietà, e il pesciolino riconoscente gli dice che, se ne avrà bisogno, esaudirà
dei suoi desideri. La moglie del pescatore costringe il marito a chiedere prima un castello, poi un titolo nobiliare, poi di diventare regina e poi ancora imperatrice finchè, per troppa avidità, alla fine tutto torna come prima e il povero pescatore si ritrova nella sua piccola e povera dimora. “Il pesciolino d'oro” è una fiaba di origini russe trascritta originariamente da _7
, e ci insegna ad essere contenti di ciò che già si ha, perché ad
[...]
esagerare, spesso si rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Un
avvertimento importante per gli adulti o i bimbi che magari fanno troppi capricci… In ogni caso seppur con semplicità e qualche modifica, _1
riesce a raccontare la fiaba ai genitori che eseguono le sue indicazioni, con un atteggiamento impacciato e poco motivato, senza mai avere alcuna interazione tra loro, anzi quasi ignorandosi, come fossero due estranei. È su questa base che va letta l'agitazione motoria di che diventa via via _1
sempre più insofferente, incapace di stare dentro la nonrelazione genitoriale,
che nella sua rigidità, lo costringe a brevi scambi un po' con la madre, un po'
con il padre. Il BI, incapace di stare fermo, si muove da una parte
23 all'altra del tavolo, si butta per terra o sul divano, palesando dunque una grande fatica a reggere questa situazione triangolare impossibile, che anziché
proteggerlo, lo mette a dura prova, poiché lo riconduce a percepire di essere l'unico 'ponte' tra le due entità, lontanissime e in conflitto tra loro, che lui ama di più al mondo. Entrambi i genitori sembrano incapaci di contenerlo o rassicurarlo ed ogni tentativo fatto a parole non sortisce nessun effetto su
; _1
d.- “Dalla valutazione psicodiagnostica effettuata emerge il quadro di un
BI nella norma per quanto attiene lo sviluppo psicologico di base. Gli
apparati fisici dell'Io (percettivo e motorio) che sottostanno alle funzioni cognitive e le funzioni psicologiche quali: memoria, esame di realtà, motilità,
linguaggio, intelligenza e processo secondario sono buone e nella norma per età. Anche la sua capacità di interazione con l'estraneo è buona, il BI
ha un atteggiamento sereno e di fiducia verso l'altro. A fronte di un buon sviluppo psicomotorio, il livello grafico è molto al di sotto della norma, quasi uno scarabocchio, non c'è segno circolare, non chiude le forme aperte, non unisce le linee. Poiché l'apparato motorio appare nella norma, ciò che risulta deficitario e penalizza lo sviluppo della capacità rappresentativa, è la sua
'percezione' delle cose. Carente sembra l'identificazione, uno dei processi che sta alla base della maturazione percettiva, grazie alla quale l'attenzione è
attratta verso ciò che di comune vi è tra l'oggetto stimolo e lo schema mentale.
In questo senso potrebbe essergli di aiuto un percorso di psicomotricità.
ha sviluppato un buon attaccamento verso entrambe le figure _1
parentali che se singolarmente prese, cioè se il rapporto è duale, sanno essere presenti, stimolanti e rassicuranti e con le quali il BI mostra di essere
24 sicuro e sereno. Diverso è il comportamento e di conseguenza il vissuto emotivo di alla presenza di entrambi i genitori che, chiusi nella loro _1
conflittualità, lo costringono, difensivamente, a mettere in atto comportamenti ai limiti dell'ipercinesia nel tentativo di catturare la loro attenzione e di trovare uno spazio per sé. SOMMINISTRAZIONE F.A.T.
IO accompagnato dalla madre entra senza problemi tranquillamente in studio da me, lasciando la madre in sala d'attesa. Ha in mano una macchinina di plastica e un pupazzetto che dirà essere “una balenottera azzurra”. Gli dico,
come consegna, che oggi gli farò vedere delle figure e lui mi racconterà una storia PROTOCOLLO F.A.T. DI OV DI NE (4.5.'21)
Tav. n.
0 - Mi fa venire in mente la storia di BI Tav. n.
1 - Sono Per_8
la mamma, il PÀ e il BI Tav. n.
2 - La mamma ha in braccio il BI
e poi questo lo guarda Tav. n.
3 - Il BI sta piangendo perchè non vuole avere un fratello Tav. n.
4 - Il PÀ fa vedere a GE BI quanto è forte
Tav. n.
5 - Un PÀ, un BI e questa mi sembra la figura di un cane Tav.
n.
6 - GE BI seduto sulla sedia che sta guardando la mamma e il PÀ
che stanno parlando Finito il test mi fa vedere la sua macchinina e _1
inizia a giocarci, gli chiedo se c'è una figura che gli è piaciuta più di tutte e lui prende la prima e dice “questa, perché c'è la mamma con GE BI”.
Quando gli chiedo se conosce la storia di GE MB racconta: “c'era una mamma e un PÀ e dopo la mamma aspettava un BI e dopo il BI
che è uscito dalla sua pancia l'hanno chiamato GE BI e dopo, il
BI, hanno fatto un viaggio ma un viaggio, un viaggio lunghissimo, fino ad arrivare ad una città dove potevano far nascere BI, senza cibo, Per_8
senza bere, senza acqua e senza soldi e poi erano arrivati in questa città e
25 l'ospitavano in una casa solo che a questa cosa gli piacevano tanto loro perchè
non avevano un bel niente quindi un giorno dovevano farsi la casa ma loro non avevano i soldi per farsi la casa quindi si misero a dormire per terra.” Mi
dice che gliel'hanno raccontata le maestre. Mi fa vedere come fa la macchinina a saltare “perché ha un elastico”, e poi mi fa vedere la balenottera azzurra. Gioca con entrambi restando seduto sulla sedia. Chiamo la sig.ra che entra in studio per firmare il verbale dell'incontro, le va incontro, la _1
madre si siede sulla sedia accanto alla porta, isbiglia qualcosa circa _1
i giochini che ha in mano, e qualcosa che non si capisce e intanto si muove nella stanza, le chiede quando è estate, poi mentre la madre si avvicina al tavolo per firmare dice: “devo dire una cosa”. Avvicinandosi al _1
tavolo e giocando con i due giochi che ha portato mi dice a testa bassa senza guardarmi: “io non voglio stare con il mio PÀ perché lui quando si arrabbia con me mi chiude in cantina e mi lascia lì e poi dopo mi fa risalire su con lui e però poi io sto facendo finta di stare bene con lui ciao” e va deciso verso la porta. Gli chiedo se vuole aggiungere qualcosa e la madre dice: ti _1
sta parlando, vieni qua, avevi bisogno di dire qualcosa?” risponde: _1
“gliel'ho detta”. Gli chiedo di raccontarmi bene quello che ha detto e ripete esattamente le stesse cose avvicinandosi alla scrivania e poi _1
dirigendosi verso la libreria: “il PÀ mi mette in cantina quando si arrabbia con me e poi mi tira fuori dalla cantina con lui e io sto facendo finta di stare bene con lui.” Quando gli chiedo per conferma: “invece non è vero che stai bene con lui?” dice: “non è vero”. Andando verso la madre e _1
uscendo dall'inquadratura, quando gli chiedo se succede spesso che il PÀ si arrabbia con lui non risponde. La sig.ra dice: “amore, guarda lei, se _1
26 no lei non ti vede”. Gli chiedo se lo ha detto al PÀ che non vuole stare con lui o se sta male se lo mette in cantina e fuori campo, risponde: “mi _1
mette in cantina, anche mentre sto fuori dalla cantina sto male e voglio stare con la mamma”. Alla mia domanda se vuole dire qualcos'altro risponde di no. La madre gli chiede: “è tutto amore? Hai bisogno di aggiungere qualcos'altro?” dice di no. Mi salutano e la madre dice a _1 _1
che ora possono andare a mangiare il gelato. ANALISI del F.A.T. Le storie raccontate da durante l'esecuzione del test proiettivo sono poco _1
articolate, più descrittive che rappresentative. L'adeguamento al principio di realtà è comunque sempre mantenuto. La visione della tavola n.0 (una donna seduta di spalle vicino ad una culla) che esplora la qualità della relazione primaria materna, evoca in la storia di un BI speciale: _1 [...]
Alla tavola n. 1 (un uomo ed una donna seduti su delle sedie, un Per_9
BI per terra ed un altro adulto, in piedi, dietro una porta) che evoca vissuti e sentimenti nei confronti dell'estraneo, nomina un padre, _1
una madre ed un BI. Scotomizzando l'altro personaggio dietro la porta evita così la relazione con l'estraneo. Ignorandolo, conserva una dimensione rassicurante all'interno della famiglia. Alla tavola n. 2 (una coppia seduta sul divano con la madre che ha un neonato tra le braccia e un BI più grande in piedi che guarda la scena) che evoca sentimenti di gelosia fraterna,
identificandosi con il BI più grande riconosce l'evento ma _1
non riesce ad esprimere i sentimenti provati. Alla tav. n.3 (un BI da solo seduto su uno sgabello) che evoca i sentimenti di colpa e la possibile punizione, si riallaccia alla tavola precedente ed esprime i _1
sentimenti del BI che non è riuscito ad esprimere alla tavola precedente:
27 “sta piangendo perchè non vuole avere un fratello”. Assistiamo qui al cosiddetto trascinamento dell'angoscia dalla tavola n.2 (il timore che possa nascere un fratello rivale che potrebbe rubargli l'amore della mamma) alla tav.
3. L'angoscia evocata dalla tavola n. 2 si trascina alla tav. 3,
“allagandola”: riesce a verbalizzare la sua paura, evocata dalla tav. _1
2, di non poter più essere figlio unico solo alla tavola successiva. Alle tavole n. 4 (una donna che porge una bambina ad un uomo che mostra i pugni) e n.
5 (una bambina per terra con le mani protese verso qualcosa di indefinito ed un uomo in piedi dietro di lei con atteggiamento minaccioso) che evocano esperienze aggressive e violente subite e/o agite, affronta le tavole _1
con serenità riconoscendo la relazione asimmetrica con i genitori, più grandi e più forti. Alla tav. 4 “Il PÀ fa vedere a GE BI quanto è forte”. Alla
tav. 5: “Un PÀ, un BI e questa mi sembra la figura di un cane”. Alla
tav. n. 6 (una coppia in piedi che discute ed un BI su una sedia) che evoca possibili conflitti familiari, “ricompone” la famiglia _1
immaginando una tranquilla discussione familiare. Nel complesso dal test emerge l'immagine di un BI speciale ( , con cui Persona_9
si identifica, con genitori accudenti e protettivi nei suoi confronti” _1
e.- conclusivamente non emergono, anche da questo test, elementi post-
traumatici riconducibili a situazioni di maltrattamento di _1
La c.t.u., dunque e conclusivamente, esclude comportamenti inappropriati del padre contro il minore.
7.4.- L'ascolto del minore (nato nel 2016) non va disposto perché non ha compiuto gli anni 12 e perché non risulta allegazione sulla capacità di discernimento, anche considerato quanto sopra (perizia penale). In particolare
28 si evidenzia che non risulta alcuna chiara allegazione sulla capacità di discernimento di che va esclusa non solo per l'età ma anche per _1
l'evidente mancanza di indipendenza di pensiero resa evidente dalle risultanze in sede penale e indirettamente dalle risultanze degli accertamenti dei Servizi sociali anche in epoca recente (come di seguito).
Neppure va disposto un aggiornamento peritale da un lato in quanto l'ultimo aggiornamento (del dicembre 2022) risulta sufficientemente ravvicinato nel tempo e dall'altro in quanto la lunghezza degli accertamenti in primo grado anche con verifiche e le incontestate valutazioni ivi rese comprovano, in assenza di elementi diversi, la sufficienza degli accertamenti anche in quanto la tesi dell'appellante sviluppata all'udienza di discussione e secondo la quale la situazione di sarebbe migliorata, appare del tutto apodittica. _1
8.1.- Con il quarto motivo si lamenta contraddizione tra la mancata dimostrazione dei comportamenti pregiudizievoli del padre ed il rigetto delle prove tese a dimostrarli, in termini infondati.
8.2.- Si richiama quanto sopra nonché le risultanze della perizia penale e della c.t.u. a comprovare l'assenza di comportamenti maltrattanti del padre e l'assenza di disagio del minore per gli stessi.
8.3.- Per l'episodio della gita a Venezia del 27 febbraio 2022, dal quale l'appellante intenderebbe trarre il disagio, non risulta esservi stata preclusione al diritto alla prova della appellante non emergendo un diniego avverso mezzi istruttori che non risultano proposti anche in quanto l'episodio è stato riferito dalla madre. Si sostiene che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto che la madre aveva coinvolto il minore in plurime iniziative di contrasto con il padre in ambito scolastico e sanitario quando invece
29 sarebbero state le maestre a segnalare i disagi di come da note _1
allegate al ricorso ex art. 709 ter Cod. proc. Civ. del febbraio 2023; che non sarebbero stati valutati sintomi di disagio del minore quando era invece emerso che: le maestre e la stessa preside avevano notato il peggioramento nel comportamento di tanto che avevano convocato il padre;
_1
aveva raccontato di essere stato chiuso nella cantina paterna;
erano _1
emersi comportamenti di disturbo del minore verso terzi;
in forza di audio registrazione (novembre 2022) le maestre avevano riferito del disagio di il medico (24 gennaio 2023) non aveva accertato problemi al _1
timpano ma aveva segnalato comportamenti di irrequietezza ed aggressività
del BI;
il Tribunale aveva mal valutato l'episodio del pronto soccorso
(marzo 2022) con sintomi di disagio psichico.
Trattasi di documentazione acquisita dalla madre e di audio registrazioni effettuate verso terzi e per le quali ultime non risultano né il contesto, né le condizioni né le eventuali richieste. La tesi volta a dimostrare il disagio di per ricondurlo a comportamenti paterni, non va accolta in quanto _1
contraddetta dalle risultanze probatorie (penali) e soprattutto dall'elaborato peritale in fase di monitoraggio sostanzialmente coevo agli episodi di cui sopra (di data 9 dicembre 2022) che riporta la questione ad un diverso contesto e indica anche la conflittualità delle parti come causa del disagio di
“Le maestre sono al corrente del motivo del nostro incontro. _1
Conoscono dal settembre del 2022 con l'inizi o prima elementare. _1
Quando chiedo loro informazioni sugli aspetti cognitivi di che _1
hanno potuto verificare in questo iniziale periodo di scuola mi dicono che
è un BI che ha delle grandi potenzialità ma, per quelle che _1
30 loro definiscono “inquietudini”, fatica ad essere concentrato sul compito che gli viene assegnato: “fa fatica nel suo momento di concentrazione e di attenzione a stare sul materiale”. Mi dicono che i distrae facilmente _1
e fatica a rispettare le regole. Per esempio, anche se non si potrebbe, lui porta con sé pupazzi o giochi da casa con cui alcune volte di distrae dal compito.
Aggiungono che “la fatica di rispettare le regole compromette l'attività di apprendimento”. fatica ad accettare i ritmi e le regole nel contesto _1
scuola. Nel rapporto con i compagni spesso lui interviene toccandoli o spingendoli mentre sono intenti a svolgere dei compiti, “quasi a voler attirare l'attenzione”. E' ben voluto dal gruppo e tende ad essere un leader anche se non tutti i bambini amano la sua modalità fisica di entrare in relazione. Alcune
volte è lui che decide di isolarsi dal gruppo o uscendo dall'aula o dissociandosi dall'attività che stanno condividendo. Nei primi tempi usciva dalla classe senza neanche avvertire le insegnanti ma ora, col tempo, sta imparando a rispettare le regole. All'inizio della scuola ad un no si accentuava il conflitto con lui che pretendeva di fare come voleva. Ora invece il no viene molto più accettato da lui. Riassumo con loro le caratteristiche di _1
è molto intelligente, tende a distrarsi facilmente, fatica a rispettare le regole,
evita il compito e a volte il gruppo classe, fatica a rimanere nell'aula, sempre in movimento. Le maestre riconoscono un suo miglioramento nei comportamenti nel corso di questi primi mesi di scuola. Le maestre esprimono la loro preoccupazione per questi atteggiamenti di ma riconoscono _1
che “è stato un inizio per tutti” e anche altri bambini in classe ne presentano di simili. Con le maestre è molto affettuoso anche se fatica a _1
riconoscere l'autorità e spesso le imita scimmiottando quello che dicono. Le
31 maestre mi dicono di sentire che “porti un carico pesante” che _1
esprime nei suoi comportamenti. Tutte condividono l'esigenza di di _1
attirare l'attenzione su di sé magari anche disturbando i compagni,
nascondendo degli oggetti di altri bambini o allontanandosi dall'aula. Le
maestre riconoscono in lui una tendenza molto forte ad attirare l'attenzione dell'adulto e dei compagni su di sé. A loro dire il comportamento di _1
potrebbe essere riassunto: “Guardami, ci sono anch'io”. Le informazioni assunte dalle maestre sono indicative dello sforzo di figlio unico di _1
genitori separati e conflittuali, ad adeguarsi al contesto di una vita sociale a lui sconosciuto (la scuola primaria) e poco rispondente alle sue consuete abitudini di vita. Dalle descrizioni delle maestre è un BI che _1
fatica più degli altri a trovare una sua collocazione in un ambiente “sociale”,
fatto di confronto e competizione con i pari e di rispetto degli adulti, che sente diverso da quello “familiare” a cui è abituato. Il suo continuo tentativo in classe di attirare l'attenzione delle maestre e dei compagni conferma questa ipotesi. I miglioramenti nei suoi comportamenti che le maestre hanno colto in questi pochi mesi di scuola propendono per una naturale evoluzione della sua condizione”.
A differenza della prospettazione dell'appellante emerge, plausibilmente in forza di specifici dati di fatto raccolti dal c.t.u., una situazione di difficoltà del minore che non deriva dal rapporto con il padre e che anche indiziariamente non possono ricondursi ad esso dato che le prove raccolte dalla madre, anche unilateralmente e non nel contraddittorio processuale stretto, non appaiono gravi e precise essendo riferibili ad un disagio dovuto al conflitto genitoriale.
Sebbene l'episodio del 3 giugno 2021, debba essere diversamente considerato
32 (doc. 21 del ), per il resto si rileva che le dichiarazioni rese dalle CP_1
maestre e riportate anche con audio non vengono spiegate quanto ai presupposti di fatto, al contesto ed alle possibili domande rivolte;
la questione del disagio è stata chiarita dalla c.t.u. (e dagli esami dei Servizi) e comprova l'infondatezza delle asserzioni dell'appellante secondo cui le maestre avrebbero riferito che avrebbe lanciato “un grido di aiuto”. _1
Per quanto attiene l'audio registrazione del 17 novembre 2022 della madre in rapporto al terzo monitoraggio del c.t.u. (22 novembre 2022 ut supra) si ravvisa l'inconferenza del sotto motivo, posti i chiari esiti della c.t.u. di monitoraggio del 9 dicembre 2022.
9.- Con il quinto motivo si lamenta il mancato rilievo alle prove documentali accluse al ricorso ex art. 709 ter Cod. proc. Civ..
Il motivo appare infondato. Innanzi tutto in quanto non spiega la documentazione, il momento esatto della formazione e la legittimità della stessa rispetto i termini perentori del rito. E benché il ricorso ex art. 709 Cod.
proc. Civ, possa essere proposto in corso di causa, i documenti e le prove, per essere ammissibili avrebbero dovuto vertere su circostanze sopravvenute e comunque nemmeno, poi, si indicano le prove (a prescindere da quelle valutate con il precedente motivo e sopravvenute).
10.- Con il sesto motivo si lamenta il travisamento dei fatti e delle prove di cui ai messaggi whatsapp;
si assume il mancato rilievo ai messaggi del 8
febbraio 2018 a partire dalle ore 17:32 (agli atti) attestanti le punizioni del padre;
e gli ulteriori messaggi (6/08/2017, 22:41 - 21 marzo 2019 a partire dalle ore 22:36 - 6 gennaio 2019, 18:40 - 31/12/2018, 22:46) e di seguito. Il
motivo è infondato in quanto il contenuto di tali messaggi denota un contrasto
33 tra le parti ed una posizione sicuramente rigida del padre anche per quanto attiene i metodi educativi, ma non comprova violenza o punizioni gratuite verso il minore (così le risultanze peritali).
11.1.- Con il settimo motivo si censura l'addebito, prevalente, delle spese per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. La statuizione viene contestata assumendo che i documenti allegati alla comparsa conclusionale sarebbero stati sempre quelli di cui al ricorso ex art. 709 ter Cod. proc. Civ.;
che tutti i documenti sarebbero stati formati dopo la chiusura della fase istruttoria;
che le audio registrazioni sarebbero avvenute prima e non durante l'incarico dato al c.t.u. e che non sarebbe stato censurabile il fatto di aver allegato documenti alla conclusionale emersi dopo la fase istruttoria.
Il motivo è infondato anche per genericità. Innanzi tutto non dà conto, a parte le audio registrazioni, dei documenti specifici e del momento della formazione. Anche ad ammettere che tali documenti siano stati formati successivamente il motivo non censura affatto gli altri profili che ben possono comportare l'addebito prevalente delle spese segnatamente non censura il criterio della soccombenza prevalente;
non censura l'addebito per il comportamento processuale e per le condotte genitoriali oggetto di ammonimento anche in sede istruttoria. Il solo fatto, incontestato, della soccombenza prevalente della emergente in sentenza per il rigetto Pt_1
delle domande, oltre a quello dell'ammonimento per le condotte processuali consente di rigettare il motivo. Non sussistono ragioni, neppure spiegate, per la modifica dell'addebito delle spese della c.t.u. che in forza del principio di causalità sono state poste a carico della madre.
34 11.2.- In sede di conclusioni l'appellante ha chiesto un aumento del contributo paterno per il mantenimento del minore senza giustificare in alcun modo il motivo, che per genericità va disatteso.
12.1- Appello incidentale.
12.2- Con l'appello incidentale il ha chiesto la decadenza della CP_1
madre dalla responsabilità genitoriale, con il diverso collocamento di presso di sé, con la diversa disciplina del mantenimento a carico _1
della madre svolgendo domande subordinate. Anche il curatore speciale ha chiesto la decadenza genitoriale della madre prospettando il collocamento di in casa famiglia. _1
Il complesso motivo, da trattare in uno a quello della per Pt_1
l'affidamento esclusivo del minore, è ammissibile ma infondato nel merito come infondata la censura della madre e quella del curatore, almeno allo stato.
13.1.- La decadenza della madre viene argomentata sostenendosi che dopo gli atti conclusivi era emerso che la non aveva abbandonato il Pt_1
comportamento pregiudizievole;
che dalle relazioni peritali in sede penale
(dr.ssa ) sopravvenute nel primo grado erano emersi condizionamenti Per_4
psicologici del minore accompagnato dal nuovo compagno della madre chiamato “papa”; che la madre aveva pesantemente condizionato il figlio forzandolo e determinando denigrazione nei propri confronti ed impedendo gli incontri;
che il tutto aveva portato il BI all'angoscia; che la Pt_1
aveva agito per impedire gli incontri protetti con grave rischio evolutivo per il minore (documenti in sede penale e richiesta di archiviazione).
Il tutto anche in forza della relazione del 16 aprile 2024 dei Servizi Sociali e del Servizio di Neuropsichiatria infantile secondo cui è “ormai _1
35 prigioniero della paura di perdere la madre se accetta di riavvicinarsi al padre…le manifestazioni del purtroppo reale grave malessere del minore possono essere interpretate come la recita di un copione interiorizzato da
”; della relazione 5 luglio 2024 dei Servizi “Il tentativo di graduale _1
riavvicinamento e di frequentazione paterna attraverso gli incontri in spazio neutro risente ancora della forte oppositività del minore rispetto ai contatti con il padre…Si ritiene tuttavia che per una più significativa modifica della situazione sia necessario un diverso atteggiamento e più convinto sostegno da parte delle figure adulte di riferimento del piccolo;
del verbale del _1
7 ottobre 2024 nel procedimento tutelare ove risulta che il Dott. _10
(psicologo e psicoterapeuta di riferimento) sottolinea “che _1
manifesta un certo grado di sofferenza che, allo stato, è legato al contesto che si trova a vivere e all'interno del quale ha trovato come strumento di difesa quello di dover recitare una parte per il timore di perdere quelle che sono le sue figure di riferimento. Attualmente le sue figure di riferimento sono la madre e quello che lui chiama PÀ (ossia il compagno della madre, il Sig.
[...]
è chiamato padre”); della relazione del 19 dicembre 2024 del CP_1
Servizio di Neuropsichiatria Infantile: “Non è stato possibile per questo
Servizio riprendere il percorso di sostegno psicologico rivolto al minore e finalizzato alla preparazione agli incontri protetti con il padre in quanto non sussistono più le condizioni di base necessarie ad un possibile proseguimento.
Durante l'ultimo incontro, avvenuto il 31.7.2024, il minore stesso ha verbalizzato la sua esplicita volontà di non volere più proseguire con gli appuntamenti manifestando un comportamento apertamente oppositivo nei confronti dello psicologo…Purtroppo appare compromesso il rapporto di
36 fiducia ed alleanza terapeutica con il genitore di riferimento e quindi,
inevitabilmente, con il minore”; della relazione del 19 dicembre 2024 dei
Consultori familiari incaricati dal Giudice Tutelare di effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità: “La signora ( ) ha continuato ad Pt_1
esprimere un vissuto di totale incomprensione nei propri confronti ed in quelli del figlio da parte degli operatori che si stanno occupando da lungo tempo della situazione del nucleo: a suo parere tutti i Servizi sino ad ora intervenuti
(CTU, Servizio Famiglie Separate, PEE, Servizio Sociale del Comune) non sono stati in grado di comprendere la sofferenza di entrambi”; della relazione del 10 gennaio 2025 dei Servizi Sociali affidatari: “Rimane assai problematico l'aspetto del rapporto con il padre e di una equilibrata esperienza di bigenitorialità. Le ultime esemplificazioni riportate inducono a ritenere che, prima ancora che in via sia una importante resistenza _1
della madre a ritenere significativi, necessari e sperimentabili maggiori relazioni tra il minore e il padre”.
13.2.- Il motivo è infondato. Innanzi tutto si rileva che la decadenza dalla genitorialità può essere disposta anche d'ufficio dal Giudice (Cass. n. 7160
del 12 aprile 2016) sicché la domanda non può dirsi nuova come non possono costituire domande nuove - inammissibili in appello - quelle in tema di collocamento e affidamento del figlio minore perché connesse a diritti inderogabili e per i quali, nel giudizio presupposto, non si forma il giudicato,
anche implicito.
13.3.- L'infondatezza della censura, come quelle restanti in tema di diverso collocamento e affidamento del minore, risiede in altre ragioni.
37 13.4.- Infatti (Cass. sentenza n. 27171 del 21 ottobre 2024) la responsabilità
genitoriale è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024). La
decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia. Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma). È, tuttavia, prevista la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 332 c.c., sempre che siano cessate le ragioni di “grave pregiudizio”
per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il “pericolo di pregiudizio” per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune
38 cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto.
13.5.- La gravità delle condotte materne viene desunta dalla perizia in sede penale, che costituisce certamente fonte di prova e da ulteriori elementi (il comportamento ostativo verso il padre) che risultano dalle relazioni del
Servizio e dal procedimento tutelare ma che contrastano con gli esiti della c.t.u. resa in sede civile (del 2021) alla quale sono seguite fasi di monitoraggio anche in tempi relativamente recenti comprovanti, comunque, una limitata ma residua capacità genitoriale della , desunta da elementi di fatto, come Pt_1
di seguito “Poiché il clima conflittuale tra i coniugi non si è ancora incancrenito ed è ancora possibile “invertire la rotta” delle strategie processuali fino ad ora perseguite, le nostre conclusioni mirano a rendere questa separazione una separazione dove ognuno dei due genitori responsabilmente receda dal proprio “impianto accusatorio” nei confronti dell'altro e per quanto possibile, la bigenitorialità nell'interesse di CP_5
Premesso quanto espresso in precedenza, nel rispondere ai quesiti _1
posti possiamo affermare che: Le competenze e capacità genitoriali della sig.ra sono compromesse dal suo stile relazionale e dai suoi peculiari Pt_1
aspetti personologici caratterizzati da una tendenza alla continua ricerca di appoggi e dall'eccessivo ricorso all'uso del meccanismo della proiezione. Le
competenze e le capacità genitoriali del sig. invece nel loro CP_1
complesso sono sufficientemente adeguate anche se in parte condizionate dalla sua tendenza di fondo alla dipendenza. Le loro competenze genitoriali diventano, in coppia, insufficienti ed inadeguate risentendo sia del loro conflitto ma soprattutto della fatica che fa la sig.ra a separarsi da Pt_1
39 negando così l'accesso al paterno e gravando il BI del peso _1
delle sue proiezioni. La preoccupazione della sig.ra in merito ad una Pt_1
supposta inadeguatezza e severità del padre nella gestione di on ha _1
trovato riscontri obiettivi nella nostra indagine clinica e psicodiagnostica. La
preoccupazione della sig.ra di poter perdere un rapporto esclusivo Pt_1
con la porta a tendere a negare l'accesso al paterno facendola _1
precipitare inconsapevolmente in una dimensione persecutoria dove sente in pericolo con il padre, vissuto da lei come poco responsabile e _1
poco attento ai bisogni ed alle esigenze del BI. Potrebbero essere entrambi due importanti figure di riferimento per il figlio ma ognuno dei due fatica a rispettare e a valorizzare la funzione genitoriale dell'altro. Per
migliorare e implementare le loro competenze e capacità genitoriali si consiglia vivamente: - alla sig.ra un percorso di psicoterapia Pt_1
individuale per affrontare le sue fragilità psichiche riconducibili alla sua infanzia - alla coppia genitoriale un percorso di sostegno alla genitorialità in coppia. presenta uno sviluppo psicologico di base nella norma ed _1
ha organizzato un buon attaccamento verso entrambe le figure parentali che,
pur con modalità diverse, sono presenti, stimolanti e rassicuranti e con le quali il BI mostra di essere sicuro e sereno. La sua percezione deficitaria delle cose (emersa dalle modalità con cui disegna), che potrebbe _1
penalizzare lo sviluppo delle capacità rappresentative, potrebbe essere stimolata e potenziata con un percorso di psicomotricità. Dall'approfondito esame psicodiagnostico non sono emersi elementi riconducibili a situazioni di maltrattamento e/o trascuratezza da lui vissute”.
40 Le valutazioni dal perito in sede penale (oltre agli esiti delle osservazioni del
Servizio) contrastano, in parte, con quelle rese dal c.t.u. in sede civile e non consentono la decadenza in quanto non comprovano una situazione grave e compromessa ad affermare che il comportamento materno sarebbe di assoluto pregiudizio per il minore nel rapporto con il padre. Vale poi osservare che le conclusioni della dr.ssa sono state contestate dalla controparte che a Per_4
sua volta ha lamentato ingerenze su da parte del padre sia peré _1
chiamaché avrebbe predisposto un apparato di telecamere per il controllo 24
ore sia perché anche il medesimo aveva effettuato della audio registrazioni che avrebbero comprovato per parte (relazione e relazione _11
condizionamento. Sussiste contestazione delle risultanze della _12
perizia penale sul punto specifico tanto che le conclusioni della dr.ssa Per_4
non possono ritenersi del tutto conducenti.
13.6.- L'appellante incidentale, a giustificazione ulteriore della domanda di decadenza, con note autorizzate del 17 gennaio 2025 ha richiamato: la relazione dei Servizi di Neuropsichiatria del 16 aprile 2024: è _1
“ormai prigioniero della paura di perdere la madre se accetta di riavvicinarsi al padre…le manifestazioni del purtroppo reale grave malessere del minore possono essere interpretate come la recita di un copione interiorizzato da
”; la relazione del 5 luglio 2024 dei Servizi “Il tentativo di graduale _1
riavvicinamento e di frequentazione paterna attraverso gli incontri in spazio neutro risente ancora della forte oppositività del minore rispetto ai contatti con il padre…Si ritiene tuttavia che per una più significativa modifica della situazione sia necessario un diverso atteggiamento e più convinto sostegno da parte delle figure adulte di riferimento del piccolo (la signora _1
41 ); il verbale del 7 ottobre 2024 nel procedimento di volontaria Pt_1
giurisdizione (G.T.) ove il Dott. (psicologo e psicoterapeuta di _10
riferimento) sottolinea “che manifesta un certo grado di sofferenza _1
che, allo stato, è legato al contesto che si trova a vivere e all'interno del quale ha trovato come strumento di difesa quello di dover recitare una parte per il timore di perdere quelle che sono le sue figure di riferimento. Attualmente le sue figure di riferimento sono la madre e quello che lui chiama PÀ (ossia il compagno della madre, il Sig. è chiamato padre”); - la relazione CP_1
del 19 dicembre 2024 del Servizio di Neuropsichiatria Infantile: “Non è stato possibile per questo Servizio riprendere il percorso di sostegno psicologico rivolto al minore e finalizzato alla preparazione agli incontri protetti con il padre in quanto non sussistono più le condizioni di base necessarie ad un possibile proseguimento. Durante l'ultimo incontro, avvenuto il 31.7.2024, il minore stesso ha verbalizzato la sua esplicita volontà di non volere più
proseguire con gli appuntamenti manifestando un comportamento apertamente oppositivo nei confronti dello psicologo…Purtroppo appare compromesso il rapporto di fiducia ed alleanza terapeutica con il genitore di riferimento e quindi, inevitabilmente, con il minore”; la relazione del 19
dicembre 2024 dei Consultori familiari incaricati dal Giudice Tutelare di effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità: “La signora ( ) ha Pt_1
continuato ad esprimere un vissuto di totale incomprensione nei propri confronti ed in quelli del figlio da parte degli operatori che si stanno occupando da lungo tempo della situazione del nucleo: a suo parere tutti i
Servizi sino ad ora intervenuti (CTU, Servizio Famiglie Separate, PEE,
Servizio Sociale del Comune) non sono stati in grado di comprendere la
42 sofferenza di entrambi”; la relazione del 10 gennaio 2025 dei Servizi Sociali
affidatari: “Rimane assai problematico l'aspetto del rapporto con il padre e di una equilibrata esperienza di bigenitorialità. Le ultime esemplificazioni riportate inducono a ritenere che, prima ancora che in via sia una _1
importante resistenza della madre a ritenere significativi, necessari e sperimentabili maggiori relazioni tra il minore e il padre”. L'appellante incidentale ha chiesto l'acquisizione agli atti del fascicolo tutelare.
13.7.- Esplicatosi il contraddittorio, sui documenti sopravenuti, la difesa della madre ha così argomentato: quanto alla relazione del 19 dicembre 2024 dalla stessa emergeva che “La signora ha mantenuto invariata Parte_1
la propria posizione di persistente e pervasiva preoccupazione per l'integrità
del figlio che a suo dire rimane tuttora minacciata dal padre, nei confronti del quale ha rimarcato la propria sfiducia ribadendo che in pericolo”. _1
Il tutto avrebbe dovuto essere letto come paura per il collocamento di in casa - famiglia e che non aveva assunto un contegno ostativo _1
verso il padre essendo stata solo rappresentata la volontà che questi ammettesse i comportamenti violenti;
quanto alla relazione del 10 gennaio
2025 dei Servizi dalla stessa risultava che “Le insegnanti hanno comunicato che, a scuola, appare più sereno ed è finalmente possibile dedicarsi _1
alla didattica, a differenza dei periodi precedenti in cui le gran parti delle attenzioni erano rivolte al contenimento delle difficoltà emotive e comportamentali. Vi sono tuttavia importanti lacune soprattutto nella lettura e scrittura che producono frustrazioni e fatiche emotive nel minore. _1
presenta altresì importanti doti e buone performance nell'oralità in cui supera tanti suoi compagni”. Il tutto dava contezza del miglioramento di _1
43 per la ritrovata serenità, dell'assenza di comportamenti ostativi indotto e dell'assenza di comportamenti materni ostativi. La difesa della ha Pt_1
contestato gli addebiti rilevando che aveva sempre portato figlio agli incontri protetti e agli incontri liberi in luoghi pubblici secondo quanto suggerito dal
Giudice Tutelare e che stava aiutando a ritenere importante la _1
relazione con il padre. Ha quindi insistito nel comportamento paterno,
violento, causa del tutto.
13.7.1.- Il motivo di appello incidentale è infondato.
13.7.2.- Innanzi tutto perché la domanda di decadenza viene giustificata non in forza di prove legittime ma di argomentazioni valutative. Infatti dalle richiamate relazioni dei Servizi e dalle risultanze del giudizio tutelare non emergono dati di fatto specifici, concreti e circostanziati, a comprovare che la madre aveva indotto il figlio al rifiuto del padre precludendo gli _1
incontri, evidenti essendo sul punto le mere e generiche valutazioni psicologiche disancorate da accertamenti fattuali;
dalle relazioni e dalle risultanze del procedimento avanti il Giudice tutelare –- evidenziandosi, sul punto, la genericità dell'istanza di acquisizione degli atti che appare inammissibile sia perché quegli atti, in possesso delle parti, avrebbero e potrebbero essere dimessi sia in quanto l'istanza appare generica e priva di riferimenti fattuali -- si evincono solo argomentazioni late sul comportamento materno ostativo e tale da indurre in tesi il figlio al rifiuto del padre ma contrastanti con i principi in materia (Cass. sentenza n. 6919 del 8 aprile
2016).
13.7.3.- In secondo luogo perché la valenza delle relazioni psicologiche si scontra con le risultanze degli accertamenti peritali compiuti in epoca recente
44 ed aventi maggior peso in quanto fondati su specifiche osservazioni e su dati istruttori concreti (esame maestre ed altro).
13.7.4.- In terzo luogo perché le argomentazioni difensive in risposta (nota del difensore della madre) corroborano la mancanza di prove a suffragio della tesi fondante la decadenza (il comportamento ostativo della madre) ed evidenziano che la stessa non si era mai opposta agli incontri anche protetti.
E sul punto, rileva la Corte, non sussiste prova del comportamento preclusivo materno posto che sebbene in sede di discussione finale la parte abbia argomentato di non vedere il figlio dal 15 aprile 2023, salvo che per pochi minuti in sede di incontri protetti, è altrettanto vero che sussiste il rifiuto del minore e non è predicabile che la madre non abbia condotto agli _1
incontri che si sono svolti.
Il fatto che il minore si sia riferito al compagno della madre chiamandolo PÀ
non è di per sé indice di condizionamento potendo esser riferito al coinvolgimento ne nuovo rapporto affettivo.
13.7.5.- Vale poi osservare, contro la decadenza, che la stessa ai fini pratici potrebbe importare l'allontanamento del minore dalla madre ove è sempre vissuto per un futuro collocativo incerto. In tal senso, almeno allo stato,
l'inserimento di in una comunità famiglia non appare giustificato. _1
Né emergono carenze accuditive, affettive o di altro genere in capo a tali da denotare carenze genitoriali significative da indurre Parte_1
a ritenere che l'allontanamento dalla madre comporterebbe più benefici del pregiudizio derivante dalla censura del rapporto consolidato madre – figlio.
Deve inoltre osservarsi che persistendo l'affidamento ai Servizi sociali, con i relativi compiti attribuiti in sentenza, è comunque possibile il monitoraggio
45 della situazione, che non appare compromessa definitivamente allo stato e sulla quale residuano margini di intervento.
14.- L'affidamento ai Servizi va mantenuto con il rigetto dei contrastanti motivi di censura. Anche alla luce delle considerazioni svolte risulta alla
Corte maggiormente rispondente all'interesse di l'affidamento ai _1
Servizi sociali, tanto per il grave conflitto genitoriale ancora in essere, quanto per le incapacità della ma anche del , come statuito in Pt_1 CP_1
sentenza: “ risulti incapace di esercitare in modo Parte_1
fisiologico le funzioni genitoriali che dovrebbero competerle: l'inadeguatezza specialmente delle funzioni protettive (oltre che di quelle di mediazione coi terzi), che la stessa assolve con modalità ipertrofiche a causa dei suoi tratti personologici caratterizzati dalla tendenza alla continua ricerca di un appoggio e dall'eccesivo ricorso a meccanismi di difesa primitivi di proiezione e scissione, secondo quanto ben evidenziato in c.t.u., non consente una sufficiente tutela del BI. La madre fino al deposito degli atti conclusivi ha continuato ad attribuire i segnali di disagio del BI alla sua relazione col padre, senza minimamente intravedere anche solo la possibilità
di un proprio ruolo nelle condizioni di sofferenza denunciate ed insistendo per interventi di medicalizzazione del figlio orientati a dare supporto alla tesi della presenza di un padre violento e maltrattante pur in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro oggettivo. Tale contegno, a cui hanno fatto seguito le plurime occasioni di contrasto ad una frequentazione continuativa del padre col minore, lascia inferire l'assoluta incapacità della madre di preservare nelle prospettive genitoriali del figlio il diritto ad un _1
rapporto significativo con la figura paterna” “Il padre ricorrente ha mostrato
46 aspetti di rigidità nel pretendere il pedissequo rispetto dei provvedimenti giudiziali provvisori e di non piena comprensione dei pregiudizi che il figlio minore è destinato a subire con il suo coinvolgimento nella conflittualità con la madre. In tal senso vengono in rilievo le già censurate registrazioni delle conversazioni intrattenute con il figlio, non ammesse in giudizio per le ragioni più volte evidenziate e che dal contenuto delle allegazioni difensive sviluppate in atti dal medesimo ricorrente appaiono significative di una promozione del minore ad una presa di posizione sulle accuse ricevute dalla madre. Vengono pure in rilievo le richieste di intervento dei Carabinieri
presso la casa materna al fine di cercare di vedere il figlio e di denunciare le condotte materne, siccome emergenti non solo dal contenuto degli atti conclusivi di entrambe le parti, ma anche dalla nota informativa al riguardo depositata dalla Stazione dei Carabinieri di san Martino buon Albergo (VR)
in data 15.05.2023. Una piena ed adeguata tutela dell'equilibrio evolutivo del figlio, anche tenuto conto degli aspetti personologici pregiudizievoli della madre, deve indurre l'altro genitore ad una attenta ponderazione delle iniziative che ritiene di assumere e ad un atteggiamento di prudenza nella relazione con il minore al fine di rassicurarlo non soltanto sui propri sentimenti di affetto paterno, ma altresì, a prescindere dalle parole adoperate,
mediante un comportamento idoneo a tutelare i suoi ineludibili bisogni materni;
inevitabilmente anche sforzandosi di coltivare forme seppur minime di interrelazione e comunicazione con la madre. A tale riguardo, invero, anche il padre ricorrente ha manifestato di faticare a cogliere i suggerimenti indicati dagli operatori sociali, in particolare con riferimento alla necessità, per il benessere di di concordare con la resistente le modalità con cui _1
47 annunciare al BI la nascita della seconda figlia avuta recentemente da con la nuova compagna. Per tali ragioni ritiene il Controparte_1
Collegio di dover disporre l'affidamento di (nato Persona_2
in data 22.01.2016) ai servizi sociali competenti per territorio”.
La motivazione appare condivisibile in quanto pone in luce le incapacità di entrambe le parti e l'affidamento al Servizio per la tutela per favorire i reciproci rapporti preclusi dal contrasto alimentato dalla ma anche Pt_1
dal comportamento paterno, pur se di risposta. Devono trovare dunque conferma anche le statuizioni in sentenza sui compiti attribuiti ai Servizi
sociali e sulla apertura di un fascicolo presso il Giudice tutelare.
Il collocamento del minore rimarrà presso la madre per quanto sopra ed anche in considerazione delle evidenti difficoltà che potrebbero derivare da un non voluto collocamento presso il padre o in casa famiglia (per il quale risultano allegate anche in sede di discussione finale, evidenti paure di non _1
senza considerare che fino ad oggi è sempre vissuto con la madre e _1
che un cambio repentino di rapporti e della situazione di vita (evidenziandosi che a corredo dell'istanza il non ha chiarito il contesto CP_1
accuditivo familiare ed altro per l'ospitalità) potrebbe essere pregiudizievole.
Il regime di visita del padre, come stabilito in sentenza, va confermato.
Tuttavia (così le ultime relazioni del Servizio) risulta necessario che allo stato proseguano, come di fatto, gli incontri in ambito anche protetto e assistito dai
Servizi – con la vigilanza del Giudice tutelare – e che in quanto affidatari hanno il compito di facilitare gli incontri, decidere eventuali funzioni di supporto per il minore e di modificare il calendario come di fatto avviene.
48 La questione delle vaccinazioni del minore, dibattuta all'udienza del 24
febbraio 2025, deve tener conto dell'affidamento di ai Servizi _1
Sociali, in questa sede va confermato, per l'assunzione delle scelte di interesse in ambito scolastico e sanitario, con conseguente affievolimento della correlativa responsabilità genitoriale delle parti ai sensi dell'art. 333 c.c.
su tali aspetti. La decisione dovrà essere attuata dal Servizio sociale.
Peraltro risulta che le vaccinazioni siano state fatte e che si controverta in ordine al richiamo per giustificate ragioni indicate dalla madre.
15.- Con il secondo motivo di appello incidentale il ha CP_1
lamentato il mancato riconoscimento delle spese sostenute per la fase di reclamo ex art. 708 Cod. proc. Civ. poi rinunciato dalla . La sentenza Pt_1
non si è pronunciata, pur essendo stata demandata la liquidazione delle spese al giudice del merito (così l'ordinanza della Corte) in ossequio alla giurisprudenza vigente medio tempore (Cass. sentenza n. 8432 del 30 aprile
2020). Va parzialmente riformata la sentenza con la condanna della Pt_1
alle spese della fase d'appello liquidate in €.
2.600 secondo i relativi parametri del DM 55/2024 e successive modifiche.
17.- Il curatore speciale si è costituito chiedendo la conferma della pronuncia per i profili di competenza sicché, inveratasi tale situazione, lo stesso risulta vincitore ma soccombente per la domanda di decadenza e per quella inerente il collocamento. Reputa la Corte che sussistano ragioni per disporre la compensazione delle spese anche al fine di evitare ricadute sul minore e posta la situazione di imparzialità della figura gestoria.
p.q.m.
49 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro , contro il Parte_1 Controparte_1
curatore speciale del minore e con l'intervento del Procuratore Generale, così
provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie in parte l'appello incidentale, che per il resto respinge e,
riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Verona previa nomina del curatore speciale, condanna alle spese del Parte_1
primo grado con l'aggiunta di quelle del reclamo in €.
2.600 oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- compensa le spese dei due gradi in ragione di 1/3 e pone la restante parte
(2/3) a carico di come statuito in primo grado e come Parte_1
sopra ed in €.
6.660 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- compensa le spese nei restanti rapporti delle parti con il curatore;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati;
50 - manda alla cancelleria per le comunicazioni ai Servizi sociali affidatari di
Verona.
Venezia lì 24 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
51