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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell di Padova, Ufficio Legale Galleria Trieste n. 5, Pt_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. 37875 Rogito Notaio dott di Roma dall'avv.to Maria MELOGRANI ( ) PEC Persona_1 C.F._1
t Email_1
Parte appellante contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
UB (PD) in Piazza Aldo Moro, 22 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Di
Giacomo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonino Di Giacomo
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 603/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
1 IN PUNTO: ripetizione di indebito assistenziale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando
sussistente l'indebito e rigettare la domanda di restituzione degli importi pagati.
Con rifusione di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello
proposto da avverso la sentenza n. 603/2024 emessa il giorno 24.09.2024 del Tribunale di Pt_1
Padova sez. lavoro, anche perché basato su contestazioni effettuate per la prima volta in appello,
ove vi è stata decadenza dall'onere probatorio nel processo di I grado.
Dichiarare in ogni caso l decaduto dall'onera probatorio inteso in senso lato, con conseguente Pt_1
rigetto dell'appello proposto.
In via principale rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente
conferma della sentenza appellata n.603/2024, in subordine riformare annullando l'indebito anche
in misura parziale con conseguenziale restituzione delle somme da parte . Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore
dei procuratori antistatari.
Solo in via subordinata qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di dover accogliere l'appello
promosso da , compensare le spese di lite del presente giudizio.” Pt_1
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande della sig.ra , CP_1
dichiarando non dovuta la restituzione dell'importo pari a € 7.138,08 percepito a titolo di prestazione di invalidità civile nel periodo 1.1.2020 – 30.11.2021 e condannando l a restituire alla Pt_1 CP_1
quanto medio tempore già spontaneamente ricevuto in restituzione da parte della medesima
. Ha, altresì, condannato l alla rifusione delle spese di lite. CP_1 Pt_1
1.1. La sig.ra è invalida civile parziale e percepiva assegno di invalidità dal 3.4.2017. CP_1
Con comunicazione di data 4.11.2021 l chiedeva alla sig.ra la restituzione degli Pt_1 CP_1
2 importi percepiti negli anni 2020 e 2021, stante la sopravvenuta insussistenza – in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 - dei requisiti economici per beneficiare della provvidenza in discorso.
La sig.ra esperiva inutilmente ricorso amministrativo e, a seguito di domanda di CP_1
rateizzazione del 13.12.2021, restituiva gli importi in contestazione.
La stessa, ritenendo illegittima la pretesa dell , ha instaurato la presente causa. Pt_1
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande della sig.ra . CP_1
Circa l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c., il primo giudice ha rilevato che l'indebito chiesto in restituzione dall non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dalla Pt_1
norma.
Ha premesso che non vi è contestazione sull'esistenza e sull'ammontare dell'indebito e ha osservato che in tema di indebito assistenziale non si applica la disciplina generale dell'art. 2033
c.c. né la disciplina previdenziale, richiamando giurisprudenza sul punto. Ha evidenziato che trova invece applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione qualora l'erogazione non sia addebitabile all'accipiens e sussista una situazione idonea a generare affidamento. Ha osservato che, pertanto, l'indebito determinatosi per il venir meno del requisito reddituale è ripetibile solo a far data dal provvedimento di accertamento comunicato al percipiente.
Ha ritenuto che, nel caso di specie, non è stata allegata o provata alcuna condizione per la ripetibilità dell'indebito.
Ha precisato che il fatto che la ricorrente abbia restituito l'indebito percepito non prova che la stessa fosse a conoscenza del diritto di trattenerlo, sicché la non ripetibilità della somma comporta il diritto alla restituzione di quanto indebitamente richiesto.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di un unico motivo. Pt_1
Ribadisce che agli indebiti assistenziali si applica la disciplina dell'art. 2033 c.c. sicché il primo giudice avrebbe dovuto rigettare il ricorso.
Con il motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 35, commi 8
e 9, D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009 e dell'art. 13, comma 6 lett. a) e b), D.L. 78/2010 conv. in L.
3 122/2010.
L ribadisce che: - la sig.ra non ha comunicato nei termini annuali, come Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto, i propri redditi diversi da pensione mediante apposito modello RED;
- a seguito di accertamento, incrociando i dati con quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate, l ha verificato che Pt_1
i redditi dichiarati dalla stessa con Mod. 730 relativo al 2019 superavano il limite di € 4.932,29 per usufruire della prestazione nel 2020; - negli anni successivi la sig.ra ha continuato a lavorare CP_1
superando sempre i limiti di reddito;
- l ha formalmente comunicato alla sig.ra la Pt_1 CP_1
mancanza del requisito reddituale per continuare a usufruire della prestazione.
L'Istituto appellante rileva che, nel caso – come quello di specie – di indebito assistenziale per sopravvenuto difetto dei requisiti economici, non opera il principio di settore della tutela del percettore in buona fede e pertanto la sig.ra era tenuta alla restituzione secondo i principi CP_1
generali della ripetizione dell'indebito. Richiama giurisprudenza di legittimità e di merito in materia.
Ribadisce che la formazione dell'indebito è stata determinata dalla mancata comunicazione dei dati reddituali da parte della sig.ra . CP_1
L'Istituto appellante osserva che la prestazione è stata riconosciuta indebita anche dalla sig.ra , che ha restituito l'importo senza riserva di ripetizione. CP_1
3. Si è costituita la sig.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce CP_1
che l ha richiesto in restituzione una somma erogata antecedentemente al periodo di Pt_1
accertamento del mancato requisito reddituale.
La sig.ra ribadisce che all'indebito assistenziale non si applica la disciplina generale CP_1
dell'art. 2033 c.c., bensì la peculiare disciplina che trova fondamento nell'art. 38 Cost., come correttamente ritenuto dal primo giudice;
afferma, altresì, di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale e previdenziale, comunicando la propria situazione reddituale mediante dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, sicché la formazione dell'asserito indebito è
imputabile soltanto a errore dell dovuto a ritardo o mancato coordinamento con l'Agenzia delle Pt_1
Entrate.
4. All'udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Giova premettere che è pacifica tra le parti la sussistenza dell'indebito assistenziale per ragioni reddituali (superamento dei limiti di reddito nel 2019 e indebita percezione della prestazione nel periodo 1°.1.2020 – 30.11.2021). Il contrasto tra le parti attiene alla ripetibilità dell'indebito medesimo.
6.1. Il Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state in questa sede addotte ragioni tali da indurre a discostarsene, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità
che ha chiarito: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola
civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in
dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha
escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni
reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” Cass.
13223/2020.
Inoltre, nella medesima prospettiva, si veda Cass. 13915/21: “In tema di prestazioni
economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista
dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va
ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via
analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali
non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di
cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito
reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con
5 modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l.
n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale
non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le
condizioni di un legittimo affidamento.”.
Si veda, nello stesso senso, Cass. 24617/22: “In tema di indebito assistenziale, la regola
propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni
indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità
dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del
percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento.”.
6.2. Nel caso di specie, si configura senz'altro una situazione idonea a generare affidamento in capo alla , che ha regolarmente e tempestivamente dichiarato i propri redditi per l'anno CP_1
2019 all'Agenzia delle Entrate e che, prima della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, avvenuta nel giugno 2020 (v. appello , pag. 6), non poteva avere Pt_1
certezza dell'avvenuto superamento del limite reddituale. Comunque, come detto, tutti i redditi erano stati regolarmente comunicati all'Agenzia delle Entrate e l ben poteva acquisirne conoscenza. Pt_1
Del resto, l dà atto che la ha comunque presentato il modello RED relativo ai redditi del Pt_1 CP_1
2019 con protocollo 3.3.2021 che è stato “letto” solo il 28.10.21 dall (v. pag. 6 dell'appello Pt_1
dell ). Pt_1
Sicchè, nel caso di specie, in cui, per quanto precede, non si configura dolo dell'accipiens,
la restituzione dell'indebito poteva essere richiesta solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti (la prima comunicazione in atti è di data Pt_1
4.11.2021, ricevuta il 10.12.2021, v. appello , pag. 6 e 7), ma non per il periodo anteriore (nel Pt_1
caso di specie il recupero riguarda le prestazioni dal 1°.
1.2020 al 30.11.2021). E, in tale prospettiva,
si rileva che, pacificamente, la prestazione per cui è causa non è stata più erogata dall dal Pt_1
1°.12.2021.
7. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
6 Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa (con maggiorazione per collegamenti ipertestuali), oltre a rimborso spese forfetario, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 5.156,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
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