Articolo 66 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 65Articolo 67
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1 agosto 1931
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16 settembre 1934
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16 settembre 1936
Art. 66.

Nello statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica e' stabilita la misura delle tasse che devono essere pagate per la inscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per esonero totale o parziale da tale pagamento.

Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e inscritte nel proprio bilancio. (2)

Sara' tuttavia devoluta all'Erario la somma di L. 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; saranno stabilite le relative modalita'. (2) ((4))

Quando in una stessa citta' esistano scuole o istituti dello stesso tipo, Regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1737 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 aprile 1935, n. 687 , ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le tasse scolastiche di cui al primo comma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , sono introitate dalla Scuola od Istituto di istruzione tecnica ed iscritte nel proprio bilancio, fatta eccezione per la tassa di prima iscrizione (immatricolazione) che spetta all'Erario.
La somma devoluta all'Erario sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma di abilitazione tecnica, ai sensi del citato art. 66, e' elevata da L. 100 a L. 150". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 16 aprile 1936, n. 837 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 26 dicembre 1936, n. 2282 , nel modificare l' art. 2, comma 2 del Regio D.L. 28 settembre 1934, n. 1737 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 aprile 1935, n. 687 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma devoluta all'Erario sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma di abilitazione tecnica ai sensi del citato articolo 66, e' elevata da L. 150 a L. 200".
Entrata in vigore il 16 settembre 1936