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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 131/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1871/2023 del 26.12.2023
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari Pt_1 alla Via Nicolai 29 (studio avv. Aldo Loiodice) rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ferrante, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Trani alla Via Giorgio Almirante n. 16 presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Paola Alberga che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.03.2020 conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Trani, la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Si accerti che il sinistro de quo si è verificato secondo la dinamica ricostruita in narrativa e si dichiari l'esclusiva responsabilità della in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
b) Conseguentemente, si condanni la stessa convenuta, in persona del rappresentante CP_2 legale, a pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, alla sig.ra la somma di € 31.021,95 secondo quanto quantificato nel presente atto di Controparte_1 citazione o nella misura diversa che il Giudice riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
1 legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
c) In via subordinata, si accerti la responsabilità dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 CP_2
c.c. e si condanni lo stesso, in conseguenza, a corrispondere alla sig.ra la somma di € Controparte_1
31.021,95 a titolo di risarcimento dei danni occorsi a seguito dell'evento descritto in narrativa, secondo quanto quantificato nel presente atto di citazione o nella misura diversa che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
d) Si condanni l'Ente Sanitario Locale convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge, in favore dei sottoscritti
Avvocati antistatari”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - in data 11.01.2017, alle ore 9:00 circa si recava, in compagnia del figlio , a Barletta presso il presidio Ospedaliero Persona_1
“Mons. , per sottoporsi a cure oncologiche;
- salite le scale dell'ingresso principale, in Per_2 prossimità della porta d'ingresso dell'ospedale, rovinava a terra a causa della presenza sulla pavimentazione in marmo di un sottile strato di ghiaccio, conseguenza delle condizioni atmosferiche di quel periodo dell'anno; - cadendo a terra batteva con forza la schiena contro la pavimentazione e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso ivi presente dove si refertava la frattura di L2; - veniva immediatamente ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale “Mons. dove rimaneva fino al “14.01.2019” allorquando veniva Per_2 dimessa con indicazione di riposo a letto per 20 giorni e diagnosi di “frattura spigolo antero superiore con avvallamento della limitante superiore di L2 in paziente in trattamento per CR laringeo tracheite crostosa”; residuavano postumi permanenti nella misura del 12%, dopo una invalidità temporanea, come refertato da specialista medico – legale.
Costituitasi in giudizio, la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1 chiedeva riconoscere l'insussistenza, a qualunque titolo, di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa e, per l'effetto, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con prova orale e CTU, con sentenza n. 1871/2023 del 26.12.2023, il Tribunale di
Trani così provvedeva: “1)condanna la a pagare all'attrice la somma di € 14.577,00, oltre Pt_1 interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della;
Pt_1
3)condanna la a rifondere al procuratore della parte attrice, dichiaratosi antistatario, le spese di Pt_1 lite liquidate in € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre esborsi;
4)rigetta ogni altra domanda.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello la , in persona del legale rappresentante p.t., formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
“1) Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trani, accertare e dichiarare, per le motivazioni innanzi esposte l'assenza di responsabilità in capo all' per il sinistro lamentato dalla Pt_1
Sig.ra poiché priva di presupposti, di qualunque allegazione, non provata e, per l'effetto, rigettare le CP_1 avverse richieste risarcitorie, stante l'assenza di collegamento causale rispetto all'evento lesivo dell'attore di primo grado. In via gradata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di adesione
2 alle motivazioni della sentenza impugnata, ridurre le avverse richieste nei limiti del dovuto e provato;
2) con vittoria di spese, onorari ed accessori tutti del doppio grado di giudizio come per legge.”
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Con ordinanza del 13.06.2024 la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha accolto la domanda, ricondotta nell'alveo della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ritenendo che l'attrice avesse provato la dinamica del sinistro, esposta nell'atto Part di citazione, con la prova testimoniale assunta, e che la custode, non avesse eliminato l'insidia derivante dalla presenza della lastra di ghiaccio, formatasi sul pavimento dell'area di ingresso dell'ospedale di Barletta. Ha quindi quantificato il danno-sulla scorta delle risultanze della c.t.u. medico-legale.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Trani ha condannato la , ritenendo provato il fatto lesivo sulla base di Pt_1 un presupposto, l'esistenza della lastra di ghiaccio, in realtà indimostrato, e che la stessa attrice ha ritenuto esistente solo perché nei giorni prossimi al sinistro era stato diramato dal Sindaco di
Barletta un bollettino di allerta meteo, per condizioni meteorologiche avverse.
Eccepisce il difetto di allegazione e prova dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., non avendo l'attrice specificamente allegato e provato dove esattamente sia caduta, l'esistenza della lastra di ghiaccio ed il nesso di causalità con le lesioni riportate.
Deduce in particolare l'appellante che l'esistenza della lastra di ghiaccio è stata data per
“scontata” dal primo giudice, sulla base esclusivamente di quanto riferito dalla nell'atto CP_1 introduttivo del giudizio e, poi, al CTU nel corso delle operazioni peritali, e da quanto riferito dal teste figlio della stessa attrice, perciò inattendibile in quanto interessato. Persona_1
Osserva che: -l'attrice non ha neanche specificato dove esattamente si è verificato il sinistro;
-non ha provato in nessun modo l'esistenza della lastra di ghiaccio;
-allorché si è recata al Pronto
Soccorso, subito dopo la caduta, non ha riferito ai sanitari della lastra di ghiaccio;
-l'unico teste in grado di riferire dell'accaduto è stato il figlio della -nonostante il fatto si sarebbe verificato CP_1 all'ingresso dell'Ospedale di Barletta, frequentato da una moltitudine di persone, nessun altro teste è stato addotto per riferire dell'esistenza della lastra di ghiaccio;
-nonostante il teste-figlio abbia riferito che, all'atto dell'accesso al P.S., venisse dichiarato che la caduta era stata causata dalla presenza della lastra di ghiaccio, e nonostante il referto nulla riporti al riguardo, non è stata proposta avverso lo stesso alcuna querela di falso.
Lamenta, in definitiva, che “il danneggiato non ha provato nulla e c'è un totale difetto di allegazione ab origine che il Giudice non supera nelle motivazioni poiché la prova dell'esistenza della lastra di ghiaccio non viene nemmeno abbozzata…..Il Giudice di primo grado ha condannato la per non aver rimosso Pt_1
3 una lastra di ghiaccio la cui esistenza non è stata mai provata, ma solo supposta attraverso l'emanazione di un bollettino di allerta meteo. È evidente, a questo punto, che nelle motivazioni della sentenza impugnata non sia stato assolutamente provato il nesso di causalità con l'aggravante di dare per provato un fatto che non lo è minimamente”.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., norma che onera il danneggiato della compiuta allegazione degli elementi costitutivi della domanda e della prova del nesso causale, materiale e giuridico, tra la res e l'evento dannoso.
In tema di danno cagionato da cose in custodia, la natura oggettiva della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito”. Il custode quindi non è tenuto a risarcire qualunque ipotesi di danno collegata all'uso della res (sì che la responsabilità del custode debba assumere una sorta di connotazione lato sensu "assicurativa", quasi che egli fosse chiamato a risarcire qualunque ipotesi di danno verificatosi durante l'utilizzo della res), essendo onere della parte dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (cfr. Cass. Civ. Ord. 14 giugno 2024 n. 16666).
Il primo Giudice, dopo aver qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla base della deposizione del figlio dell'attrice, unico teste escusso, ha ritenuto suffragata la dinamica del fatto esposta nell'atto introduttivo del giudizio e, dunque, che la cadeva in prossimità della CP_1 porta d'ingresso dell'ospedale “Mons. a causa di una lastra di ghiaccio formatasi sul Per_2 pavimento.
L'assunto non può essere condiviso.
Va innanzitutto evidenziato che l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha indicato in maniera generica la dinamica dell'incidente limitandosi ad affermare che, salite le scale dell'ingresso principale, in prossimità della porta d'ingresso dell'ospedale, rovinava a terra a causa della presenza sulla pavimentazione in marmo di un sottile strato di ghiaccio, senza precisare alcunchè riguardo alla esatta collocazione dello strato di ghiaccio, alle sue dimensioni (se si estendeva su tutta la zona antistante la porta d'ingresso oppure su una parte), ed alla sua visibilità o meno. A ciò aggiungasi che l'attrice ha omesso di produrre documentazione fotografica riproducente lo stato dei luoghi, non consentendo in tal modo al giudicante di apprezzare non solo l'esistenza, ma anche le caratteristiche, della asserita lastra di ghiaccio.
Dalla dinamica indicata nell'atto introduttivo non è dato inoltre evincere se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui innanzi, la era accompagnata dal figlio (es. si sosteneva a lui) oppure CP_1 camminava da sola.
Il sinistro non è stato, quindi, oggetto di puntuale allegazione da parte dell'attrice al momento della proposizione della domanda, e la dinamica non risulta precisata e chiarita neanche a seguito dell'attività istruttoria espletata.
4 L'unico teste escusso, figlio dell'attrice, all'udienza del 27.10.2021 ha Persona_1 dichiarato: “ ….Confermo le circostanze da N°1 a N°7 della memoria n°2 ex art.183 co.6 c.p.c. di cui mi viene data lettura. Dopo la caduta ha riferito della presenza della lastra di ghiaccio solo ai sanitari del P.S.”
Nella relazione di pronto soccorso dell'11.01.2017, tuttavia, non è riportato alcun riferimento alla presenza della lastra di ghiaccio (Descrizione: riferisce caduta accidentale all'ingresso dell'ospedale
Mons. Dimiccoli).
“Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti compiuti o attestati avvenuti in sua presenza;
tuttavia, le valutazioni, diagnosi o manifestazioni d'opinione espresse nel referto sono soggette a libera valutazione del giudice.”(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/06/2024, n. 16572).
Il referto del P.S. fa quindi piena prova sino a querela di falso anche delle dichiarazione rese al pubblico ufficiale. Nel caso di specie, nessuna querela di falso risulta essere stata proposta avverso il referto, che fa riferimento esclusivamente ad una (riferita) caduta accidentale, sicché quanto sostenuto dal teste, ossia che all'atto dell'accesso al P.S. la madre riferì della presenza della lastra di ghiaccio, è smentito dal tenore del referto.
Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni del teste , la cui attendibilità va Per_1 vagliata con particolare rigore, tenuto conto dello strettissimo rapporto di parentela con l'attrice, rileva la Corte che la dichiarazione testimoniale resa, oltre ad essere estremamente generica, non ha trovato conferma in riscontri esterni, nonostante il sinistro si sia verificato in prossimità della porta d'ingresso dell'Ospedale “Mons. di Barletta, punto non certo isolato, ed intorno Per_2 alle 9,00 di mattina, orario in cui notoriamente l'afflusso alla struttura sanitaria è elevato;
ciononostante, nessun altro soggetto, a parte il figlio dell'attrice, risulta aver assistito all'incidente o aver riscontrato la presenza dello strato di ghiaccio, né dello stesso risulta essere stato informato il personale di vigilanza /sanitario, verosimilmente presente, in quel momento ed in quel luogo,
e tanto anche al fine di evitare a terzi ulteriori cadute.
A tanto aggiungasi, come già evidenziato in precedenza, che nessuna fotografia è stata prodotta dall'appellante al fine di comprovare lo stato dei luoghi, l'effettiva esistenza e le caratteristiche dello strato di ghiaccio.
Appare infine poco verosimile che sulla asserita lastra di ghiaccio, formatasi su un punto di passaggio (lo spazio antistante la porta d'ingresso dell'ospedale) nessun'altra caduta si sia verificata nelle medesime circostanze di luogo e di tempo.
Non risultando provata l'esistenza della lastra di ghiaccio e, dunque, la potenzialità lesiva (id est pericolosità) della pavimentazione, deve concludersi che non è provato il nesso di causalità tra la Part res in custodia alla ed il danno patito dalla CP_1
Né dalla segnalazione di condizioni meteo avverse, attestata dal bollettino di allerta diramato dal
Sindaco di Barletta, può inferirsi automaticamente la presenza di lastre di ghiaccio all'ingresso dell'Ospedale.
5 Alcuna rilevanza, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice, riveste quanto affermato dal CTU circa la sussistenza del nesso di causalità tra evento lesivo e danni occorsi alla periziata.
Il CTU ha infatti espresso un giudizio di astratta compatibilità delle lesioni riscontrate con un evento traumatico, che nel caso di specie non risulta contestato, ma che poteva essere l'effetto di una caduta dovuta alle più disparate ragioni. Quanto invece alle modalità-cause della caduta, il
CTU si è limitato a riportare quanto riferito dalla CP_1
Le risultanze della CTU, come tutte le risultanze medico-legali, delineano un quadro indiziario non caratterizzato da necessaria concludenza, sicchè nessun elemento dirimente ai fini probatori può trarsi dalla CTU.
La valutazione di compatibilità tra lesioni e caduta operata dal CTU non vale in alcun modo a sostituire la prova delle modalità concrete in cui è avvenuto il sinistro. La CTU non è un mezzo di prova e non può, pertanto, essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, nonché alle spese di CTU, nella misura già liquidata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
1871/2023, emessa dal Tribunale di Trani in data 26.12.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 3.000,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in € 355,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) pone le spese di CTU, liquidate in primo grado, definitivamente a carico della CP_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 131/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1871/2023 del 26.12.2023
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari Pt_1 alla Via Nicolai 29 (studio avv. Aldo Loiodice) rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ferrante, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Trani alla Via Giorgio Almirante n. 16 presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Paola Alberga che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.03.2020 conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Trani, la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Si accerti che il sinistro de quo si è verificato secondo la dinamica ricostruita in narrativa e si dichiari l'esclusiva responsabilità della in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
b) Conseguentemente, si condanni la stessa convenuta, in persona del rappresentante CP_2 legale, a pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, alla sig.ra la somma di € 31.021,95 secondo quanto quantificato nel presente atto di Controparte_1 citazione o nella misura diversa che il Giudice riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
1 legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
c) In via subordinata, si accerti la responsabilità dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 CP_2
c.c. e si condanni lo stesso, in conseguenza, a corrispondere alla sig.ra la somma di € Controparte_1
31.021,95 a titolo di risarcimento dei danni occorsi a seguito dell'evento descritto in narrativa, secondo quanto quantificato nel presente atto di citazione o nella misura diversa che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
d) Si condanni l'Ente Sanitario Locale convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge, in favore dei sottoscritti
Avvocati antistatari”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - in data 11.01.2017, alle ore 9:00 circa si recava, in compagnia del figlio , a Barletta presso il presidio Ospedaliero Persona_1
“Mons. , per sottoporsi a cure oncologiche;
- salite le scale dell'ingresso principale, in Per_2 prossimità della porta d'ingresso dell'ospedale, rovinava a terra a causa della presenza sulla pavimentazione in marmo di un sottile strato di ghiaccio, conseguenza delle condizioni atmosferiche di quel periodo dell'anno; - cadendo a terra batteva con forza la schiena contro la pavimentazione e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso ivi presente dove si refertava la frattura di L2; - veniva immediatamente ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale “Mons. dove rimaneva fino al “14.01.2019” allorquando veniva Per_2 dimessa con indicazione di riposo a letto per 20 giorni e diagnosi di “frattura spigolo antero superiore con avvallamento della limitante superiore di L2 in paziente in trattamento per CR laringeo tracheite crostosa”; residuavano postumi permanenti nella misura del 12%, dopo una invalidità temporanea, come refertato da specialista medico – legale.
Costituitasi in giudizio, la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1 chiedeva riconoscere l'insussistenza, a qualunque titolo, di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa e, per l'effetto, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con prova orale e CTU, con sentenza n. 1871/2023 del 26.12.2023, il Tribunale di
Trani così provvedeva: “1)condanna la a pagare all'attrice la somma di € 14.577,00, oltre Pt_1 interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della;
Pt_1
3)condanna la a rifondere al procuratore della parte attrice, dichiaratosi antistatario, le spese di Pt_1 lite liquidate in € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre esborsi;
4)rigetta ogni altra domanda.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello la , in persona del legale rappresentante p.t., formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
“1) Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trani, accertare e dichiarare, per le motivazioni innanzi esposte l'assenza di responsabilità in capo all' per il sinistro lamentato dalla Pt_1
Sig.ra poiché priva di presupposti, di qualunque allegazione, non provata e, per l'effetto, rigettare le CP_1 avverse richieste risarcitorie, stante l'assenza di collegamento causale rispetto all'evento lesivo dell'attore di primo grado. In via gradata, per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di adesione
2 alle motivazioni della sentenza impugnata, ridurre le avverse richieste nei limiti del dovuto e provato;
2) con vittoria di spese, onorari ed accessori tutti del doppio grado di giudizio come per legge.”
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Con ordinanza del 13.06.2024 la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha accolto la domanda, ricondotta nell'alveo della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ritenendo che l'attrice avesse provato la dinamica del sinistro, esposta nell'atto Part di citazione, con la prova testimoniale assunta, e che la custode, non avesse eliminato l'insidia derivante dalla presenza della lastra di ghiaccio, formatasi sul pavimento dell'area di ingresso dell'ospedale di Barletta. Ha quindi quantificato il danno-sulla scorta delle risultanze della c.t.u. medico-legale.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Trani ha condannato la , ritenendo provato il fatto lesivo sulla base di Pt_1 un presupposto, l'esistenza della lastra di ghiaccio, in realtà indimostrato, e che la stessa attrice ha ritenuto esistente solo perché nei giorni prossimi al sinistro era stato diramato dal Sindaco di
Barletta un bollettino di allerta meteo, per condizioni meteorologiche avverse.
Eccepisce il difetto di allegazione e prova dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., non avendo l'attrice specificamente allegato e provato dove esattamente sia caduta, l'esistenza della lastra di ghiaccio ed il nesso di causalità con le lesioni riportate.
Deduce in particolare l'appellante che l'esistenza della lastra di ghiaccio è stata data per
“scontata” dal primo giudice, sulla base esclusivamente di quanto riferito dalla nell'atto CP_1 introduttivo del giudizio e, poi, al CTU nel corso delle operazioni peritali, e da quanto riferito dal teste figlio della stessa attrice, perciò inattendibile in quanto interessato. Persona_1
Osserva che: -l'attrice non ha neanche specificato dove esattamente si è verificato il sinistro;
-non ha provato in nessun modo l'esistenza della lastra di ghiaccio;
-allorché si è recata al Pronto
Soccorso, subito dopo la caduta, non ha riferito ai sanitari della lastra di ghiaccio;
-l'unico teste in grado di riferire dell'accaduto è stato il figlio della -nonostante il fatto si sarebbe verificato CP_1 all'ingresso dell'Ospedale di Barletta, frequentato da una moltitudine di persone, nessun altro teste è stato addotto per riferire dell'esistenza della lastra di ghiaccio;
-nonostante il teste-figlio abbia riferito che, all'atto dell'accesso al P.S., venisse dichiarato che la caduta era stata causata dalla presenza della lastra di ghiaccio, e nonostante il referto nulla riporti al riguardo, non è stata proposta avverso lo stesso alcuna querela di falso.
Lamenta, in definitiva, che “il danneggiato non ha provato nulla e c'è un totale difetto di allegazione ab origine che il Giudice non supera nelle motivazioni poiché la prova dell'esistenza della lastra di ghiaccio non viene nemmeno abbozzata…..Il Giudice di primo grado ha condannato la per non aver rimosso Pt_1
3 una lastra di ghiaccio la cui esistenza non è stata mai provata, ma solo supposta attraverso l'emanazione di un bollettino di allerta meteo. È evidente, a questo punto, che nelle motivazioni della sentenza impugnata non sia stato assolutamente provato il nesso di causalità con l'aggravante di dare per provato un fatto che non lo è minimamente”.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., norma che onera il danneggiato della compiuta allegazione degli elementi costitutivi della domanda e della prova del nesso causale, materiale e giuridico, tra la res e l'evento dannoso.
In tema di danno cagionato da cose in custodia, la natura oggettiva della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito”. Il custode quindi non è tenuto a risarcire qualunque ipotesi di danno collegata all'uso della res (sì che la responsabilità del custode debba assumere una sorta di connotazione lato sensu "assicurativa", quasi che egli fosse chiamato a risarcire qualunque ipotesi di danno verificatosi durante l'utilizzo della res), essendo onere della parte dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (cfr. Cass. Civ. Ord. 14 giugno 2024 n. 16666).
Il primo Giudice, dopo aver qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla base della deposizione del figlio dell'attrice, unico teste escusso, ha ritenuto suffragata la dinamica del fatto esposta nell'atto introduttivo del giudizio e, dunque, che la cadeva in prossimità della CP_1 porta d'ingresso dell'ospedale “Mons. a causa di una lastra di ghiaccio formatasi sul Per_2 pavimento.
L'assunto non può essere condiviso.
Va innanzitutto evidenziato che l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha indicato in maniera generica la dinamica dell'incidente limitandosi ad affermare che, salite le scale dell'ingresso principale, in prossimità della porta d'ingresso dell'ospedale, rovinava a terra a causa della presenza sulla pavimentazione in marmo di un sottile strato di ghiaccio, senza precisare alcunchè riguardo alla esatta collocazione dello strato di ghiaccio, alle sue dimensioni (se si estendeva su tutta la zona antistante la porta d'ingresso oppure su una parte), ed alla sua visibilità o meno. A ciò aggiungasi che l'attrice ha omesso di produrre documentazione fotografica riproducente lo stato dei luoghi, non consentendo in tal modo al giudicante di apprezzare non solo l'esistenza, ma anche le caratteristiche, della asserita lastra di ghiaccio.
Dalla dinamica indicata nell'atto introduttivo non è dato inoltre evincere se, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui innanzi, la era accompagnata dal figlio (es. si sosteneva a lui) oppure CP_1 camminava da sola.
Il sinistro non è stato, quindi, oggetto di puntuale allegazione da parte dell'attrice al momento della proposizione della domanda, e la dinamica non risulta precisata e chiarita neanche a seguito dell'attività istruttoria espletata.
4 L'unico teste escusso, figlio dell'attrice, all'udienza del 27.10.2021 ha Persona_1 dichiarato: “ ….Confermo le circostanze da N°1 a N°7 della memoria n°2 ex art.183 co.6 c.p.c. di cui mi viene data lettura. Dopo la caduta ha riferito della presenza della lastra di ghiaccio solo ai sanitari del P.S.”
Nella relazione di pronto soccorso dell'11.01.2017, tuttavia, non è riportato alcun riferimento alla presenza della lastra di ghiaccio (Descrizione: riferisce caduta accidentale all'ingresso dell'ospedale
Mons. Dimiccoli).
“Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti compiuti o attestati avvenuti in sua presenza;
tuttavia, le valutazioni, diagnosi o manifestazioni d'opinione espresse nel referto sono soggette a libera valutazione del giudice.”(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/06/2024, n. 16572).
Il referto del P.S. fa quindi piena prova sino a querela di falso anche delle dichiarazione rese al pubblico ufficiale. Nel caso di specie, nessuna querela di falso risulta essere stata proposta avverso il referto, che fa riferimento esclusivamente ad una (riferita) caduta accidentale, sicché quanto sostenuto dal teste, ossia che all'atto dell'accesso al P.S. la madre riferì della presenza della lastra di ghiaccio, è smentito dal tenore del referto.
Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni del teste , la cui attendibilità va Per_1 vagliata con particolare rigore, tenuto conto dello strettissimo rapporto di parentela con l'attrice, rileva la Corte che la dichiarazione testimoniale resa, oltre ad essere estremamente generica, non ha trovato conferma in riscontri esterni, nonostante il sinistro si sia verificato in prossimità della porta d'ingresso dell'Ospedale “Mons. di Barletta, punto non certo isolato, ed intorno Per_2 alle 9,00 di mattina, orario in cui notoriamente l'afflusso alla struttura sanitaria è elevato;
ciononostante, nessun altro soggetto, a parte il figlio dell'attrice, risulta aver assistito all'incidente o aver riscontrato la presenza dello strato di ghiaccio, né dello stesso risulta essere stato informato il personale di vigilanza /sanitario, verosimilmente presente, in quel momento ed in quel luogo,
e tanto anche al fine di evitare a terzi ulteriori cadute.
A tanto aggiungasi, come già evidenziato in precedenza, che nessuna fotografia è stata prodotta dall'appellante al fine di comprovare lo stato dei luoghi, l'effettiva esistenza e le caratteristiche dello strato di ghiaccio.
Appare infine poco verosimile che sulla asserita lastra di ghiaccio, formatasi su un punto di passaggio (lo spazio antistante la porta d'ingresso dell'ospedale) nessun'altra caduta si sia verificata nelle medesime circostanze di luogo e di tempo.
Non risultando provata l'esistenza della lastra di ghiaccio e, dunque, la potenzialità lesiva (id est pericolosità) della pavimentazione, deve concludersi che non è provato il nesso di causalità tra la Part res in custodia alla ed il danno patito dalla CP_1
Né dalla segnalazione di condizioni meteo avverse, attestata dal bollettino di allerta diramato dal
Sindaco di Barletta, può inferirsi automaticamente la presenza di lastre di ghiaccio all'ingresso dell'Ospedale.
5 Alcuna rilevanza, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice, riveste quanto affermato dal CTU circa la sussistenza del nesso di causalità tra evento lesivo e danni occorsi alla periziata.
Il CTU ha infatti espresso un giudizio di astratta compatibilità delle lesioni riscontrate con un evento traumatico, che nel caso di specie non risulta contestato, ma che poteva essere l'effetto di una caduta dovuta alle più disparate ragioni. Quanto invece alle modalità-cause della caduta, il
CTU si è limitato a riportare quanto riferito dalla CP_1
Le risultanze della CTU, come tutte le risultanze medico-legali, delineano un quadro indiziario non caratterizzato da necessaria concludenza, sicchè nessun elemento dirimente ai fini probatori può trarsi dalla CTU.
La valutazione di compatibilità tra lesioni e caduta operata dal CTU non vale in alcun modo a sostituire la prova delle modalità concrete in cui è avvenuto il sinistro. La CTU non è un mezzo di prova e non può, pertanto, essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, nonché alle spese di CTU, nella misura già liquidata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
1871/2023, emessa dal Tribunale di Trani in data 26.12.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
; Controparte_1
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 3.000,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in € 355,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) pone le spese di CTU, liquidate in primo grado, definitivamente a carico della CP_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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