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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/01/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3870/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3870/2023 promossa da:
, nato a [...] il giorno 11 aprile 1963, rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1
Alessandra Mainardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_2
Melegari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, con le note autorizzate depositate il giorno 8 gennaio 2024, hanno insistito nella domanda intesa alla pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso iscritto a ruolo il 7 novembre 2023.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 7 novembre 2023 e , premettendo di Parte_1 Parte_2 essere separati in virtù del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 29 ottobre 2018, di non essersi riconciliati e di non voler riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Fidenza (PR), il 21 ottobre 1995, alle concordate condizioni di natura prettamente economica.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la medesima intenzione è stata ribadita dai ricorrenti con le note autorizzate depositate il giorno 8 gennaio 2024.
Tanto premesso, sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente pagina 1 di 2 previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale specie alla luce della loro reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano del tutto congrue anche alla luce delle circostanze di fatto già un tempo allegate in sede di separazione.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Fidenza (PR) il 21 ottobre 1995, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fidenza al n. 8, parte I, anno 1995, prendendo atto delle seguenti condizioni concordate dalle parti:
“1) la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
2) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nessun assegno alimentare e/o di mantenimento verrà corrisposto;
3) i ricorrenti, dando atto di avere già provveduto a regolare ogni reciproco rapporto economico e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
4) i ricorrenti concordano che le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti”.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fidenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il giorno 11 gennaio 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3870/2023 promossa da:
, nato a [...] il giorno 11 aprile 1963, rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1
Alessandra Mainardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_2
Melegari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, con le note autorizzate depositate il giorno 8 gennaio 2024, hanno insistito nella domanda intesa alla pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso iscritto a ruolo il 7 novembre 2023.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 7 novembre 2023 e , premettendo di Parte_1 Parte_2 essere separati in virtù del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 29 ottobre 2018, di non essersi riconciliati e di non voler riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Fidenza (PR), il 21 ottobre 1995, alle concordate condizioni di natura prettamente economica.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la medesima intenzione è stata ribadita dai ricorrenti con le note autorizzate depositate il giorno 8 gennaio 2024.
Tanto premesso, sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente pagina 1 di 2 previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale specie alla luce della loro reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano del tutto congrue anche alla luce delle circostanze di fatto già un tempo allegate in sede di separazione.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Fidenza (PR) il 21 ottobre 1995, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fidenza al n. 8, parte I, anno 1995, prendendo atto delle seguenti condizioni concordate dalle parti:
“1) la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
2) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nessun assegno alimentare e/o di mantenimento verrà corrisposto;
3) i ricorrenti, dando atto di avere già provveduto a regolare ogni reciproco rapporto economico e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo;
4) i ricorrenti concordano che le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti”.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fidenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il giorno 11 gennaio 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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