Cass. civ., sez. III, sentenza 18/08/2011, n. 17348
CASS
Sentenza 18 agosto 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione di cui all'art. 1954, comma primo, cod. civ. o di cessione in uso dell'immobile locato ad uso non abitativo in tanto consente la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. in quanto l'inadempimento integrato dalla violazione del patto non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale applicazione posta dall'art. 1455 cod. civ., scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, da apprezzarsi dal giudice in base alle circostanze del caso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/08/2011, n. 17348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17348
    Data del deposito : 18 agosto 2011

    Testo completo