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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/12/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
570/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
, n. a Ivrea il 10/8/1982, res. in Issime, loc. Praz 211, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmino Elio (C.F.: C.F._1
; pec: tel 0125/45508) e Lepore Patrizia, C.F._2 Email_1
( , fax: 0125/420329; pec.: del Foro di Ivrea, presso C.F._3 Email_2 il cui studio in Ivrea, p.zza Freguglia 7, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE CONTRO
, n. a Ivrea il 14.9.1976, C.F.: res. in Donnas, via Controparte_1 C.F._4
Grand Vert 50
CONVENUTO contumace
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente, nel richiedere al Tribunale di disciplinare le modalità di affido e mantenimento dei figli minori nati dalla unione more uxorio con il convenuto, ha allegato e dedotto, non venendo contestato dal convenuto contumace, che: i figli , nato ad [...] l'[...], e nato ad [...] il [...], da Persona_1 Persona_2 sempre hanno residenza e vivono con la ricorrente nella sua abitazione in Issime, loc. Praz 211; il figlio ha terminato il secondo anno della scuola secondaria di II grado presso l'Istituzione scolastica di Per_1 istruzione liceale tecnica e professionale di Verres ed figlio ha concluso il ciclo della scuola Per_2 secondaria di I grado a Gressoney Saint Jean e il prossimo anno scolastico frequenterà le scuole superiori di II grado a Chatillon;
il convenuto nell'anno 2018 ha lasciato la casa di Issime, trasferendosi pagina 1 di 3 altrove, e dal gennaio 2022 egli abita e risiede in proprio immobile a Donnas, via Grand Vert 50; il convenuto, per il mantenimento dei figli, non corrisponde alcun assegno e sino ad oggi i minori sono rimasti a totale carico della ricorrente;
quest'ultima svolge attività di lavoro dipendente presso Unitè des Communes Valdotaines Walser ed il suo reddito imponibile è stato nel 2021 di €. 28.445,00, nel 2022 di €. 28.089,00, nel 2023 di €. 30.118,00; il patrimonio immobiliare della ricorrente è costituito dall'abitazione in Issime, dove risiede con i figli, e da una seconda casa in Issime, mentre quello mobiliare è rappresentato dal c/c Banco Posta su cui viene accreditato lo stipendio e da alcuni risparmi in BPF e titoli di Stato;
il convenuto svolge attività di lavoro subordinato quale edile, con retribuzione superiore a quella della ricorrente, ed è proprietario dell'abitazione in Donnas, ove attualmente risiede, nonché di altre quote su immobili diversi.
Ciò premesso, la ricorrente ha quindi chiesto di confermarne la residenza e la collocazione prevalente dei figli presso la madre in Issime, loc. Praz 211, con affidamento condiviso, nonché di stabilire, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere per i figli assegno di mantenimento nella misura di €. 300,00 mensili ciascuno, soggetto ad adeguamento annuo ISTAT, con accredito entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c n. 1003228051 c/o , ag. di Issime (IBAN: IT27 T076 0101 2000 0100 CP_2
3228 051), intestato alla ricorrente, disponendosi che i figli vedano il padre liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici. All'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa in decisione. La domanda deve essere accolta in quanto rispondente, nelle conclusioni rassegnate, al preminente interesse dei figli quanto alla disciplina dell'affido, condiviso, a entrambi i genitori, con piena libertà di permanenza presso il padre secondo il volere dei figli e i relativi impegni, nonché quanto alla disciplina del mantenimento, essendo la somma mensile a tale titolo domandata del tutto congrua in ragione delle condizioni economiche delle parti, nonché dei tempi prevalenti di permanenza dei figli presso la madre con la quale essi risiedono e convivono. D'altra parte, il convenuto, non costituito, nulla ha opposto alle domande, anche in riferimento all'ammontare del contributo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei figli. Spese secondo soccombenza, liquidate in base ai valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dispone l'affido condiviso a entrami i genitori dei figli , nato ad [...] l'[...], e Persona_1
nato ad [...] il [...], con relativa collocazione prevalente e residenza presso la Persona_2 madre in Issime, loc. Praz 211; pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere per i figli assegno di mantenimento nella misura di €. 300,00 mensili ciascuno (per un totale di euro 600), soggetto ad adeguamento annuo ISTAT, con accredito entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c n. 1003228051 c/o , ag. di Issime CP_2
(IBAN: IT27 T076 0101 2000 0100 3228 051), intestato alla ricorrente;
dispone che i figli vedano il padre liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici.
Condanna il convenuto a pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 3397 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 18.12.2024
pagina 2 di 3 Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
, n. a Ivrea il 10/8/1982, res. in Issime, loc. Praz 211, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmino Elio (C.F.: C.F._1
; pec: tel 0125/45508) e Lepore Patrizia, C.F._2 Email_1
( , fax: 0125/420329; pec.: del Foro di Ivrea, presso C.F._3 Email_2 il cui studio in Ivrea, p.zza Freguglia 7, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE CONTRO
, n. a Ivrea il 14.9.1976, C.F.: res. in Donnas, via Controparte_1 C.F._4
Grand Vert 50
CONVENUTO contumace
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente, nel richiedere al Tribunale di disciplinare le modalità di affido e mantenimento dei figli minori nati dalla unione more uxorio con il convenuto, ha allegato e dedotto, non venendo contestato dal convenuto contumace, che: i figli , nato ad [...] l'[...], e nato ad [...] il [...], da Persona_1 Persona_2 sempre hanno residenza e vivono con la ricorrente nella sua abitazione in Issime, loc. Praz 211; il figlio ha terminato il secondo anno della scuola secondaria di II grado presso l'Istituzione scolastica di Per_1 istruzione liceale tecnica e professionale di Verres ed figlio ha concluso il ciclo della scuola Per_2 secondaria di I grado a Gressoney Saint Jean e il prossimo anno scolastico frequenterà le scuole superiori di II grado a Chatillon;
il convenuto nell'anno 2018 ha lasciato la casa di Issime, trasferendosi pagina 1 di 3 altrove, e dal gennaio 2022 egli abita e risiede in proprio immobile a Donnas, via Grand Vert 50; il convenuto, per il mantenimento dei figli, non corrisponde alcun assegno e sino ad oggi i minori sono rimasti a totale carico della ricorrente;
quest'ultima svolge attività di lavoro dipendente presso Unitè des Communes Valdotaines Walser ed il suo reddito imponibile è stato nel 2021 di €. 28.445,00, nel 2022 di €. 28.089,00, nel 2023 di €. 30.118,00; il patrimonio immobiliare della ricorrente è costituito dall'abitazione in Issime, dove risiede con i figli, e da una seconda casa in Issime, mentre quello mobiliare è rappresentato dal c/c Banco Posta su cui viene accreditato lo stipendio e da alcuni risparmi in BPF e titoli di Stato;
il convenuto svolge attività di lavoro subordinato quale edile, con retribuzione superiore a quella della ricorrente, ed è proprietario dell'abitazione in Donnas, ove attualmente risiede, nonché di altre quote su immobili diversi.
Ciò premesso, la ricorrente ha quindi chiesto di confermarne la residenza e la collocazione prevalente dei figli presso la madre in Issime, loc. Praz 211, con affidamento condiviso, nonché di stabilire, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere per i figli assegno di mantenimento nella misura di €. 300,00 mensili ciascuno, soggetto ad adeguamento annuo ISTAT, con accredito entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c n. 1003228051 c/o , ag. di Issime (IBAN: IT27 T076 0101 2000 0100 CP_2
3228 051), intestato alla ricorrente, disponendosi che i figli vedano il padre liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici. All'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa in decisione. La domanda deve essere accolta in quanto rispondente, nelle conclusioni rassegnate, al preminente interesse dei figli quanto alla disciplina dell'affido, condiviso, a entrambi i genitori, con piena libertà di permanenza presso il padre secondo il volere dei figli e i relativi impegni, nonché quanto alla disciplina del mantenimento, essendo la somma mensile a tale titolo domandata del tutto congrua in ragione delle condizioni economiche delle parti, nonché dei tempi prevalenti di permanenza dei figli presso la madre con la quale essi risiedono e convivono. D'altra parte, il convenuto, non costituito, nulla ha opposto alle domande, anche in riferimento all'ammontare del contributo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei figli. Spese secondo soccombenza, liquidate in base ai valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dispone l'affido condiviso a entrami i genitori dei figli , nato ad [...] l'[...], e Persona_1
nato ad [...] il [...], con relativa collocazione prevalente e residenza presso la Persona_2 madre in Issime, loc. Praz 211; pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere per i figli assegno di mantenimento nella misura di €. 300,00 mensili ciascuno (per un totale di euro 600), soggetto ad adeguamento annuo ISTAT, con accredito entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c n. 1003228051 c/o , ag. di Issime CP_2
(IBAN: IT27 T076 0101 2000 0100 3228 051), intestato alla ricorrente;
dispone che i figli vedano il padre liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici.
Condanna il convenuto a pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 3397 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 18.12.2024
pagina 2 di 3 Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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