Decreto cautelare 18 novembre 2025
Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6206 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in qualità di genitore del minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del P.E.I. anno scolastico 2025-2026 del 31.10.2025, e del verbale G.L.O. -OMISSIS-a.s. 2025-2026, del 27.10.2025, protocollo-OMISSIS-del 31.10.2025, dell’alunno frequentante la classe-OMISSIS-del-OMISSIS-, documenti che hanno determinato in 18 le ore di sostegno scolastico in luogo delle 36 al medesimo necessitanti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e del -OMISSIS- -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
-con il ricorso in esame, è stato impugnato il decreto di assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno per l’a.s. 2025/2026 nella parte in cui ha attribuito al minore in controversia, portatore di disabilità certificata ex art. 3, comma 1, l. n. 104/1992, n. 18 ore settimanali, a fronte di un orario di frequenza pari a 36 ore;
- con il medesimo ricorso è stato impugnato anche il PEI 2025/2026, nella parte in cui indica il medesimo monte ore, pur dando evidenza che si tratta di un monte ore inferiore “ a quello ideale per le esigenze dell’alunno (attualmente 18 ore settimanali rispetto alle 36 richieste nel PEI dello scorso anno) ”;
- nel predetto PEI, ad avvalorare il fabbisogno riconosciuto per l’alunno di maggiori ore di insegnamento di sostegno, si rappresenta la necessità di un “ supporto costante” da parte del docente, per aiutare la pianificazione delle attività, l’organizzazione del materiale e mantenere l’attenzione durante le fasi operative;
- nella verifica finale del P.E.I. 2024/2025, l’equipe, dopo aver raccomandato la copertura totale con insegnamento di sostegno, indicava la necessità di almeno 30 ore settimanali per l’anno successivo (ossia quello attualmente in corso);
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, emergendo dalla stessa lettura degli atti versati in giudizio, la contraddittorietà interna tra le ore ritenute necessarie a tutelare il diritto fondamentale allo studio dell’alunno e quelle invece assegnate con il PEI 2025/2026;
Considerato che la motivazione posta a supporto di tale evidente discrasia è palesemente infondata, poiché la presunta “ normativa vigente ” viene fatta coincidere con una fonte di rango secondario (ossia il Decreto Interministeriale 153/2023) interpretato in modo non conforme alla giurisprudenza sopra richiamata (desumendo da tale fonte l’esistenza di un limite astratto massimo di ore per l’assegnazione concreta di ore di insegnamento di sostegno agli alunni, che ne necessitano);
Osservato che la disciplina di settore in materia di sostegno scolastico è stata puntualmente chiarita dalla Corte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato cfr. la più volte citata Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341), nonché dalla giurisprudenza ripetuta e recente anche di questo Tribunale (cfr., tra le più recenti T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369) e che l’Amministrazione scolastica, odierna resistente, è stata parte soccombente nei predetti giudizi, i quali si sono conclusi senza che alcuna delle relative decisioni sia stata appellata;
Osservato che la “ normativa vigente ” è stata invero analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun ano scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”.
Considerato che:
- con il presente giudizio, viene pertanto perseverata l’illegittima prassi che trasferisce, di fatto, la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
-tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti);
Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati siano viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà e che debbano essere annullati, nella parte di interesse, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, e riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Ritenuto peraltro opportuno, in relazione alla illegittima prassi sopra evidenziata, trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il PEI 2025/2026 e l’atto di assegnazione dirigenziale, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ER Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.