Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17456 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME IL POL1 745 6 / 02 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SUPR EM DICASSAZIONE Oggetto i SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 14059/00 Consigliere Cron. 41092 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. + Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: IA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 8, presso 10 studio dell'avvocato BENITO P. PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NEGRO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che 10 rappresenta e difende PIETRO ICHINO, giusta delega2002 unitamente all'avvocato 4069 in atti;
- 1
- controricorrente -
nonchè
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL - GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 1 EMILIA FAVATA, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 115/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 14/02/00 R.G. N. 1040/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 17/10/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato NEGRO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito l'ev. To Ciccotti: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 1.2.1999 il Pretore di Brindisi, giudice del lavoro, ha respinto la domanda di DR Giovanni diretta ad ottenere dall' Inail il riconoscimento del diritto alla rendita da infortunio sul lavoro nella misura dell'80%, e dal datore di lavoro Banca Commerciale Italiana il risarcimento del danno biologico nella misura di Lire 624 milioni, per retinite pigmentosa da uso professionale di videoterminale. L'appello del DR è stato respinto dal Tribunale di Azly Brindisi con sentenza 1° dicembre 1999/14 febbraio 2000 n. 115/99. Il Tribunale ha rilevato che il ctu di primo grado ha e le sueaccertato che la retinite pigmentosa complicanze da cui è affetto il DR (cataratta sottocapsulare posteriore e maculopatia) ha natura genetica а carattere degenerativo, escludendo che le stesse siano state causate da esposizione, anche limitata, a videoterminale. Quanto alle osservazioni dell' appellante tramite consulente tecnica di parte, il Tribunale rileva che nella letteratura citata, e nell'indicare numerose patologie che trovano causa nell'uso di videoterminali, non menziona le specifiche patologie da cui è affetto il DR. appellante non Infine il Tribunale Osserva che 1' affermazioni della Banca circa il contesta le limitatissimo uso di tali apparati da parte del DR, dopo che i disturbi si sono manifestati. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il DR, con unico motivo. Gli intimati si sono ritualmente costituiti con controricorso, resistendo;
la Banca ha altresì Азиdepositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, che non specificava, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata con riferimento alla ctu di primo grado sulla quale la stessa è basata. In particolare si duole che il ctu non abbia dato giustificazioni medico legali alle proprie affermazioni, non abbia risposto ai quesiti pretorili di dare adeguata motivazione ove avesse espresso il parere che la patologia riscontrata fosse lavorativa, e di dovuta a causa diversa da quella l'attività svolta avesse determinato un verificare se peggioramento, quantificandolo, non abbia abnorme distinto tra le due domande proposte, una di infortunio sul lavoro e l'altra di malattia professionale. Il motivo, nelle sue varie articolazioni, non è fondato. Il giudizio sulla mancanza di nesso di causalità assorbe ogni questione sulle due distinte domande di infortunio sul lavoro e malattie professionali. Per il resto il ricorso si risolve in valutazioni di Ахи merito, diverse da quelle, sgradite alla parte, del ctu fatte proprie dalla sentenza impugnata, inammissibili in questa sede di legittimità, in quanto non vengono evidenziati errori logico giuridici о contraddizioni nella sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c. (la cui abrogazione ad opera del d.l. 19.9.1992 n. 384, convertito in legge 14.11.1992 n. 438, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. sent. 134/1994), nei confronti dell'Inail. Spese compensate nei confronti della Banca.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla spese. 5 CORTA DI BOLLO, DI * D ONI SPESA, TASSA NI DELL'ART. 10 LA TRAGE 10 7 N, 533 Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 17 settembre 2002. Gul Il Presidente ки стичен Il Consigliere Estensore Aldo Де Мацей IL CANCELLIERE Deposliste in Cancelleria #7 DIC 2002 CANCELLIERE Inail\mp-videoterminale.retinite RG 14059/2000