Articolo 1 della Legge 27 luglio 1967, n. 620
Articolo 2
Versione
19 agosto 1967
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' "Stabilimenti Navali S.p.A. Taranto", gia' "Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto", un contributo di lire 1 miliardo e 500 milioni per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, la cui capacita' di sollevamento non dovra' essere inferiore a 32.000 tonnellate, subordinatamente alla presentazione da parte della Societa' stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovra' essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.
Entrata in vigore il 19 agosto 1967