Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17521/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17521/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a provvedimento di diniego dell'istanza di subentro in alloggio ERP e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Corrado Di Maso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla Piazza Giuseppe Garibaldi
n. 73
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Ilaria Femiano, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. Persona_1 rep.22594
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe impugnava la Disposizione Dirigenziale n.639 del 19.05.2023 avente ad
(opponente) nato a [...] il [...] per l'alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla
Via Comunale Napoli a Pianura n. 101, Is. 3, Sc. 0B, p. 01, int. 2 – B.U.
0203030B0102 e contestuale diffida al rilascio dell'alloggio. F/8579”. Con la predetta opposizione, il chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Pt_1
“1) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata diffida, ad istanza del al rilascio dell'immobile. 2) Accogliere Controparte_1
l'opposizione all'esecuzione accertando nel merito l'illegittimità della diffida medesima, dichiarando che il non ha diritto a procedere Controparte_1 ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente;
3) Riconoscere il diritto dell'Attore a subentrare nella conduzione dell'alloggio di Edilizia
di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla Controparte_2
Via Comunale Napoli a Pianura n. 101, Is. 3, Sc. 0B, p. 01, int. 2 – B.U.
4) Riconoscere vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio P.IVA_2 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, l'istante esponeva, in fatto, di essere fratello di , assegnatario dell'immobile ERP per cui è Persona_2 causa;
di aver convissuto con il proprio nucleo familiare, unitamente a
, sua cognata, nel predetto immobile, in quanto quest'ultimo, Persona_3 ammalato, necessitava di cure ed assistenza continua;
di aver richiesto, alla morte del fratello, avvenuta in data 26/07/2019, il subentro nell'immobile in questione, anche tenuto conto del fatto che la Sig.ra nel 2022, avendo Per_3 acquistato un immobile in Casoria (NA), abbandonava l'alloggio ERP.
In diritto, l'opponente affermava di possedere i requisiti previsti dalla Legge
Regionale della Campania del 2 luglio 1997 n. 18 e di conseguenza di vantare legittimamente il diritto al subentro nell'alloggio oggetto del provvedimento impugnato.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto in giudizio, Controparte_1 ed eccependo la carenza di giurisdizione del Giudice adito, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata.
Ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice, letti gli atti introduttivi e le memorie integrative ex art 171 ter c.p.c. depositate dalle parti, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 24/03/2025, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 189 c.p.c. In tale udienza, sostituita con la trattazione
- 2 - scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, il
Giudice riservava la causa in decisione.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In limine litis, infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal
Controparte_1
Dall'esame dell'atto di citazione, emerge chiaramente che l'opponente ha impugnato la Disposizione Dirigenziale n.639 del 19.05.2023, con cui il
Comune opposto ha rigettato la sua istanza di subentro nell'alloggio ERP per cui è causa e lo ha diffidato a lasciarlo libero da persone e/o cose. Se tale è
l'atto impugnato, si ritiene che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, attenendo tale controversia alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio medesimo, non venendo in rilievo un potere discrezionale della P.A. (Cassazione civile sez. un. -
12/07/2019 n. 18828). Dunque, l'emanazione del provvedimento di assegnazione fa da spartiacque tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria. Tale provvedimento, infatti, segna il momento a partire dal quale l'operare della Pubblica Amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale sez. IX - Napoli, 20/05/2020, n. 3548).
Analogamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio
2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267).
- 3 - Parimenti, infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal Anche in tale occasione, emerge, infatti, per tabulas Controparte_1 che l'opponente, come osservato in precedenza, ha impugnato la Disposizione
Dirigenziale n.639 del 19.05.2023, che è il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo attivato, e non già un atto meramente interno, e che è funzionale ad impegnare all'esterno la volontà dell'amministrazione, con potenziale effetto pregiudizievole per la sfera giuridica del destinatario.
Pertanto, sussiste il pieno interesse ad agire dell'odierno opponente.
Ciò chiarito, nel merito, la domanda è infondata.
Va, infatti, presa in considerazione la disciplina dettata dal regolamento della
Regione Campania n.11 del 28/10/2019, applicabile ratione temporis, che regola il subentro nell'assegnazione e/o nella voltura del contratto di locazione dell'alloggio assegnato, in caso, tra l'altro, di decesso dell'assegnatario.
Trattasi di normativa, dettata per regolare l'erogazione di un servizio di particolare rilevanza sociale - quale è l'assegnazione di alloggi popolari – che
è ragionevolmente ispirata a criteri di trasparenza, eguaglianza e solidarietà sociale, che impongono la rigorosa verifica della sussistenza, in capo agli aspiranti assegnatari, dei requisiti fissati dal legislatore per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, fra cui la continuità nell'alloggio, la residenza e la non possidenza di altri cespiti in capo a tutti i componenti il nucleo familiare, da provarsi nelle forme e nei modi stabiliti dalla stessa legge. Ciò al fine di sottrarre la disponibilità dell'alloggio popolare a coloro che, in ragione delle proprie condizioni soggettive e reddituali, siano stati in grado di procurarsene uno sul libero mercato, procedendo ad una nuova assegnazione a favore di soggetti aventi diritto ed utilmente collocati in graduatoria (T.A.R., Napoli, sez. V, 03/01/2020, n. 36).
Ciò posto, il regolamento regionale disciplina il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio disponendo, al comma 1 dell'art. 19, che: " I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.". Il successivo comma 3 dispone, ancora, che: "Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio."; il comma 5 stabilisce che “Hanno altresì diritto
- 4 - al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.”; infine, il co 6 stabilisce che “La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso
l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti”
Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia (cfr. Cass. SU n. 757 del 2007).
Sulla scorta di tale quadro normativo, è da escludere che l'opponente vanti il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio popolare per cui è causa. Infatti, a prescindere da ogni questione connessa all'effettivo immobile occupato dall'opponente (su cui pure amplius le parti hanno dibattuto, anche in sede di deposito delle memorie integrative), il punctum dolens è se costui sia o meno titolato a richiedere il subentro nell'alloggio indicato nella
Delibera impugnata, sito in Napoli, alla Via Comunale - Pianura n. 101, Is. 3,
Sc. B, p. 01, int. 2 – B.U. P.IVA_2
Ebbene, se come sopra rammentato, il Reg n. 11/19 stabilisce che, tra i requisiti necessari per il subentro, vi deve essere quello della “coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare” (…) “da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato” (cfr. art 19 co 6), l'opponente, dal canto suo, non ha provato mediante specifica allegazione documentale, ovvero, il certificato di residenza anagrafica, di risiedere nell'alloggio in questione;
di contro, il con Controparte_1 documentazione allegata e non contestata dall'opponente (v. doc. 3 produzione parte opposta), ha provato che costui risiede in altro immobile, ovvero, in Napoli, alla Via Comunale - Pianura n. 111, Isol 3 Sc A Pi. T., dal
28/06/2010 ad oggi. Manca, quindi, il requisito della convivenza almeno biennale, certificata anagraficamente, con l'assegnatario dell'alloggio. Stando così le cose, l'istanza avanzata dall'opponente di subentro nell'alloggio in esame non poteva e non può trovare accoglimento, apparendo, dunque, legittimo il diniego opposto dal Controparte_1
- 5 - Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto della domanda e la conferma del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'attività difensiva in concreto prestata, come stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del
10.03.2014, per lo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge
Così deciso in Napoli il 3.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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