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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4246/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4246/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Parte_1 C.F._1 EDOARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 108/A 64028 SILVIpresso il difensore avv. MANCINELLI EDOARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BRIGUGLIO ANTONIO e dell'avv. MASTRILLI PASQUALINO ( ) VIA B. C.F._2 CROCE 6 SAN NICOLO' A TORDINO - TERAMO;
Parte_2
( ) VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMApresso il difensore avv. BRIGUGLIO ANTONIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGUGLIO ANTONIO e dell'avv. Controparte_2 MASTRILLI PASQUALINO ( ) VIA B. CROCE N. 6 65020 S. NICOLO' A C.F._2
TORDINO; ( ) VIA MICHELE MERCATI 51 Parte_2 C.F._3
00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMApresso il difensore avv. BRIGUGLIO ANTONIO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo la condanna del Servizio elettrico Parte_1 nazionale per aver omesso di fornire energia elettrica tra il 16 gennaio 2017 e il 30 gennaio
2017all'utenza relativa ai locali presso cui l'attrice esercita la propria attività commerciale al risarcimento dei danni quantificati in euro 23.029,51avendole causato la mancata vendita e la marcescenza dei propri cavolfiori nel periodo di massima richiesta degli stessi. Il servizio elettrico nazionale fa presente che il blackout fu dovuto alle eccezionali nevicate,responsabile semmai è la ditta di distribuzione e nega che possano essere derivati danni come esposti,facendo presente che l'indennizzo automatico pari a mille euro è già stato erogato. E distribuzione invoca la forza maggiore. Condotta istruttoria con prove orali,fatte precisare le conclusioni senza accedere ad una consulenza tecnica e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La sentenza di Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4590, è relativa alla somministrazione di energia elettrica e al danno cagionato da una caduta di tensione. In sede di appello, il Tribunale aveva ritenuto non responsabile in quanto non proprietaria della struttura Controparte_3 elettrica e, quindi, priva del potere di gestione e di intervento per prevenire l'evento denunciato, benché essa fosse il soggetto che somministrava la corrente. Secondo la S.C., « La responsabilitàex art. 2050
c.c. è conformata come derivante soltanto dalla natura pericolosa dell'attività svolta dal responsabile e dal nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, come indica limpidamente dal testo normativo: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento...”. L'attività, quindi, può essere pericolosa non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi utilizzati ad esercitarla. Ciò non toglie che, in entrambe le ipotesi, nulla incide il fatto che i mezzi con cui viene esercitata l'attività pericolosa non appartengano a chi la esercita o comunque siano da quest'ultimo gestiti: il legislatore piega il baricentro della norma comunque sullo svolgimento dell'attività pericolosa, rendendo irrilevante il titolo che chi la svolge possa avere — o anche appunto non avere — sui mezzi di cui si serve. Parimenti, non rileva ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2050 c.c. la gestione dei mezzi in sé, bensì rileva esclusivamente quello specifico effetto della gestione che è rappresentato dallo svolgimento dell'attività pericolosa;
a ben guardare, piuttosto che di gestione, allora, si tratta, nel paradigma normativo in esame, di una mera utilizzazione dei mezzi, ai fini appunto di esercitare un'attività pericolosa ».
Ne consegue che, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi (in termini, Cass. civ., 5 luglio 2017 n. 16637).Secondo la disposizione codicistica di cui all' art. 2050 c.c. si considerano attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge, ma anche quelle che per loro natura o per la tipologia dei mezzi utilizzati comportino una elevata dannosità. Ciò detto, la distribuzione di energia elettrica va annoverata tra le attività pericolose ai sensi dell' art. 2050 c.c. , data la peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate le potenzialità dannose degli sbalzi di tensione che sono connaturati all'attività medesima. Da ciò deriva che la società erogatrice di energia elettrica sarà tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, essendo qualificabile come responsabile per attività pericolosa. ( Tribunale di Crotone,
233/21). Nel caso di specie, provato ed incontroverso essendo stato lo sbalzo di tensione nel periodo, e non controverso;
deve risponderne il convenuto , sulla base di pronunce Controparte_1 comunitarie in termini ( cfr Il gestore di una rete elettrica va considerato come produttore. Per l'effetto, l'utente che subisce un danno a causa di una sovratensione elettrica dovuta a un cambiamento del livello di tensione operato dal gestore ha diritto ad ottenere il risarcimento. La Corte UE precisa i criteri per inquadrare il gestore dell'energia tra i produttori e applicare quindi la direttiva 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Ha delineato la nozione di prodotto contenuta nella direttiva che include, all'articolo 2, anche l'elettricità. Nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, “ma partecipa al processo della sua pagina 2 di 4 produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione”. Solo con l'intervento del gestore l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può modificare il livello di tensione di energia, che è una caratteristica del prodotto. Poiché il gestore può modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole Ue sulla responsabilità per danni da prodotto. Di conseguenza, un utente che subisce un danno a causa del cambiamento nella tensione nel servizio di fornitura di energia potrà agire in giudizio nei confronti del gestore che, in quanto produttore, sarà responsabile dei danni causati al cliente finale. ( Corte di Giustizia UE 691/22). Quanto alla prova della forza maggiore, vi fu un'abbondante nevicata, a cui si tentò di porre rimedio, portando però in situ un gruppo insufficiente per la zona, e questo è stato documentato. Quanto alla formazione di manicotti di ghiaccio, questo non è un fenomeno sconosciuto che possa essere considerato causa di forza maggiore. Il progetto MA E' il nuovo progetto che ha l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle emergenze atmosferiche e minimizzare i tempi di ripristino del servizio. Infatti i frequenti eventi meteo estremi possono creare ingenti danni alla rete elettrica e notevoli disagi per i clienti.
Ad esempio forti nevicate possono determinare la formazione di manicotti di ghiaccio attorno ai conduttori delle linee di dimensioni notevoli, il peso del manicotto e l'azione del vento possono portare alla rottura dei conduttori.
Per una valutazione sempre più accurata del rischio legato ai fenomeni meteo estremi le società produttrici di energia elettrica stanno sviluppando metodologie innovative di analisi che possono essere utilizzate anche per l'esercizio evoluto della rete.
Tra questi progetti si trova in rete documentazione del Progetto MA (Near real time Extreme
Weather conditions MANagement), che prevede anche l'installazione di tre stazioni sperimentali dotate di sensoristica intelligente. ( notizie tratte dal sito Terna).
Questa prima fase del Progetto MA è condotta in collaborazione con RS (la società per la Ricerca sul Sistema Energetico Nazionale) e consiste nell'installazione di tre stazioni sperimentali composte da stazioni metereologiche con le quali poter misurare alcune variabili come la temperatura dell'aria, la temperatura dei conduttori, la quantità di neve caduta, la pioggia e cosi via, ed anche l'installazione di campate sperimentali tramite le quali possiamo verificare e controllare l'accrescimento del manicotto di ghiaccio sui nostri conduttori aerei.
Le stazioni sperimentali, al momento installate in Calabria e presto anche in Abruzzo e Piemonte, consentiranno di affinare i modelli di formazione del manicotto di ghiaccio e quindi di calcolare meglio il rischio dovuto agli eventi estremi.
Il nuovo modello potrà essere utilizzato per direzionare gli investimenti futuri volti all'incremento della resilienza della rete, ma anche per la gestione in tempo reale delle emergenze al fine di risolvere più rapidamente ed utilizzare tutte le risorse in maniera più efficiente.
Tutorial sui manicotti di ghiaccio spiegati bene erano presenti anche sulla pagina Facebook di Terna fin dal 2018; non vi è prova che tali tecniche non fossero a disposizione di anche nel 16, e Controparte_4 che non vi fossero modelli di manicotto di ghiaccio già presenti ed utilizzabili all'epoca del disastro;
anche sotto forma di prevenzione. Quanto alla prova del danno, al ricavato lordo, come esposto, vanno indubbiamente tolte le spese per la produzione. Queste vanno sempre detratte, sia quando si tratta di accertare un maggior reddito, sia quando si tratta di determinare un risarcimento del danno. Va rilevato che la parte mostra quanto non ha potuto vendere in dipendenza del sinistro;
ma non dà prova sull'incidenza effettiva del proprio reddito, depositando le proprie dichiarazioni fiscali o la propria pagina 3 di 4 contabilità successiva e seguente ( in tema di risarcimento si veda: Nei giudizi aventi a oggetto il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il diritto del danneggiato al ristoro del danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica, postula la prova in positivo dell'effettiva sussistenza di una perdita di guadagno, a tale ultimo fine, la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo anteriore al sinistro;
in assenza di indicazioni ulteriori circa la situazione reddituale successiva del richiedente, lungi dal costituire una condotta idonea, dal punto di vista procedurale, ad assolvere all'onere della prova, può essere invece dal giudice ritenuta un elemento sintomatico a favore dell'insussistenza del danno.- cfr Corte d'Appello
Trieste, 2010/3). E nemmeno quelle successive, che sarebbero servite come base, eventualmente per disporre una consulenza tecnica anche per i danni all'immagine. Pertanto, non essendo noto né se sono riusciti comunque a smaltire in maniera produttiva le merci ammalorate, né quanto fossero le spese di produzione da detrarre laddove avessero venduto le merci che sono state ritornate, si stima equo abbattere la somma richiesta , per le spese di produzione, di un terzo;
pertanto il danno corrisponderà ad euro 15.353; oltre interessi, in misura legale, dalla data del sinistro al saldo. Necessariamente occorre procedere in via equitativa, non avendo tutti gli elementi necessari per disporre una consulenza tecnica, pur avendo la prova che un danno a seguito della mancanza di corrente per formarsi dei cosiddetti manicotti si è formata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
valutato intervento adesivo dipendente quello di , si reputa soccombente anche e Controparte_4 distribuzione;
pur dovendosi la condanna rivolgere contro , cui giustamente Controparte_1 nella sua qualità di produttore di energia elettrica si è rivolta l'attrice.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna A pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 15.353 oltre interessi, in misura legale, dal 31 gennaio 2016 al saldo effettivo.
Condanna la convenuta e la interveniente adesiva dipendente al pagamento delle spese Controparte_4 in favore di che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso Parte_1 forfetario 15%.
Teramo, 14 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4246/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Parte_1 C.F._1 EDOARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 108/A 64028 SILVIpresso il difensore avv. MANCINELLI EDOARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BRIGUGLIO ANTONIO e dell'avv. MASTRILLI PASQUALINO ( ) VIA B. C.F._2 CROCE 6 SAN NICOLO' A TORDINO - TERAMO;
Parte_2
( ) VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMApresso il difensore avv. BRIGUGLIO ANTONIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGUGLIO ANTONIO e dell'avv. Controparte_2 MASTRILLI PASQUALINO ( ) VIA B. CROCE N. 6 65020 S. NICOLO' A C.F._2
TORDINO; ( ) VIA MICHELE MERCATI 51 Parte_2 C.F._3
00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MICHELE MERCATI 51 00197 ROMApresso il difensore avv. BRIGUGLIO ANTONIO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo la condanna del Servizio elettrico Parte_1 nazionale per aver omesso di fornire energia elettrica tra il 16 gennaio 2017 e il 30 gennaio
2017all'utenza relativa ai locali presso cui l'attrice esercita la propria attività commerciale al risarcimento dei danni quantificati in euro 23.029,51avendole causato la mancata vendita e la marcescenza dei propri cavolfiori nel periodo di massima richiesta degli stessi. Il servizio elettrico nazionale fa presente che il blackout fu dovuto alle eccezionali nevicate,responsabile semmai è la ditta di distribuzione e nega che possano essere derivati danni come esposti,facendo presente che l'indennizzo automatico pari a mille euro è già stato erogato. E distribuzione invoca la forza maggiore. Condotta istruttoria con prove orali,fatte precisare le conclusioni senza accedere ad una consulenza tecnica e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La sentenza di Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4590, è relativa alla somministrazione di energia elettrica e al danno cagionato da una caduta di tensione. In sede di appello, il Tribunale aveva ritenuto non responsabile in quanto non proprietaria della struttura Controparte_3 elettrica e, quindi, priva del potere di gestione e di intervento per prevenire l'evento denunciato, benché essa fosse il soggetto che somministrava la corrente. Secondo la S.C., « La responsabilitàex art. 2050
c.c. è conformata come derivante soltanto dalla natura pericolosa dell'attività svolta dal responsabile e dal nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, come indica limpidamente dal testo normativo: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento...”. L'attività, quindi, può essere pericolosa non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi utilizzati ad esercitarla. Ciò non toglie che, in entrambe le ipotesi, nulla incide il fatto che i mezzi con cui viene esercitata l'attività pericolosa non appartengano a chi la esercita o comunque siano da quest'ultimo gestiti: il legislatore piega il baricentro della norma comunque sullo svolgimento dell'attività pericolosa, rendendo irrilevante il titolo che chi la svolge possa avere — o anche appunto non avere — sui mezzi di cui si serve. Parimenti, non rileva ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2050 c.c. la gestione dei mezzi in sé, bensì rileva esclusivamente quello specifico effetto della gestione che è rappresentato dallo svolgimento dell'attività pericolosa;
a ben guardare, piuttosto che di gestione, allora, si tratta, nel paradigma normativo in esame, di una mera utilizzazione dei mezzi, ai fini appunto di esercitare un'attività pericolosa ».
Ne consegue che, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi (in termini, Cass. civ., 5 luglio 2017 n. 16637).Secondo la disposizione codicistica di cui all' art. 2050 c.c. si considerano attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge, ma anche quelle che per loro natura o per la tipologia dei mezzi utilizzati comportino una elevata dannosità. Ciò detto, la distribuzione di energia elettrica va annoverata tra le attività pericolose ai sensi dell' art. 2050 c.c. , data la peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate le potenzialità dannose degli sbalzi di tensione che sono connaturati all'attività medesima. Da ciò deriva che la società erogatrice di energia elettrica sarà tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, essendo qualificabile come responsabile per attività pericolosa. ( Tribunale di Crotone,
233/21). Nel caso di specie, provato ed incontroverso essendo stato lo sbalzo di tensione nel periodo, e non controverso;
deve risponderne il convenuto , sulla base di pronunce Controparte_1 comunitarie in termini ( cfr Il gestore di una rete elettrica va considerato come produttore. Per l'effetto, l'utente che subisce un danno a causa di una sovratensione elettrica dovuta a un cambiamento del livello di tensione operato dal gestore ha diritto ad ottenere il risarcimento. La Corte UE precisa i criteri per inquadrare il gestore dell'energia tra i produttori e applicare quindi la direttiva 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Ha delineato la nozione di prodotto contenuta nella direttiva che include, all'articolo 2, anche l'elettricità. Nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, “ma partecipa al processo della sua pagina 2 di 4 produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione”. Solo con l'intervento del gestore l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può modificare il livello di tensione di energia, che è una caratteristica del prodotto. Poiché il gestore può modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole Ue sulla responsabilità per danni da prodotto. Di conseguenza, un utente che subisce un danno a causa del cambiamento nella tensione nel servizio di fornitura di energia potrà agire in giudizio nei confronti del gestore che, in quanto produttore, sarà responsabile dei danni causati al cliente finale. ( Corte di Giustizia UE 691/22). Quanto alla prova della forza maggiore, vi fu un'abbondante nevicata, a cui si tentò di porre rimedio, portando però in situ un gruppo insufficiente per la zona, e questo è stato documentato. Quanto alla formazione di manicotti di ghiaccio, questo non è un fenomeno sconosciuto che possa essere considerato causa di forza maggiore. Il progetto MA E' il nuovo progetto che ha l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle emergenze atmosferiche e minimizzare i tempi di ripristino del servizio. Infatti i frequenti eventi meteo estremi possono creare ingenti danni alla rete elettrica e notevoli disagi per i clienti.
Ad esempio forti nevicate possono determinare la formazione di manicotti di ghiaccio attorno ai conduttori delle linee di dimensioni notevoli, il peso del manicotto e l'azione del vento possono portare alla rottura dei conduttori.
Per una valutazione sempre più accurata del rischio legato ai fenomeni meteo estremi le società produttrici di energia elettrica stanno sviluppando metodologie innovative di analisi che possono essere utilizzate anche per l'esercizio evoluto della rete.
Tra questi progetti si trova in rete documentazione del Progetto MA (Near real time Extreme
Weather conditions MANagement), che prevede anche l'installazione di tre stazioni sperimentali dotate di sensoristica intelligente. ( notizie tratte dal sito Terna).
Questa prima fase del Progetto MA è condotta in collaborazione con RS (la società per la Ricerca sul Sistema Energetico Nazionale) e consiste nell'installazione di tre stazioni sperimentali composte da stazioni metereologiche con le quali poter misurare alcune variabili come la temperatura dell'aria, la temperatura dei conduttori, la quantità di neve caduta, la pioggia e cosi via, ed anche l'installazione di campate sperimentali tramite le quali possiamo verificare e controllare l'accrescimento del manicotto di ghiaccio sui nostri conduttori aerei.
Le stazioni sperimentali, al momento installate in Calabria e presto anche in Abruzzo e Piemonte, consentiranno di affinare i modelli di formazione del manicotto di ghiaccio e quindi di calcolare meglio il rischio dovuto agli eventi estremi.
Il nuovo modello potrà essere utilizzato per direzionare gli investimenti futuri volti all'incremento della resilienza della rete, ma anche per la gestione in tempo reale delle emergenze al fine di risolvere più rapidamente ed utilizzare tutte le risorse in maniera più efficiente.
Tutorial sui manicotti di ghiaccio spiegati bene erano presenti anche sulla pagina Facebook di Terna fin dal 2018; non vi è prova che tali tecniche non fossero a disposizione di anche nel 16, e Controparte_4 che non vi fossero modelli di manicotto di ghiaccio già presenti ed utilizzabili all'epoca del disastro;
anche sotto forma di prevenzione. Quanto alla prova del danno, al ricavato lordo, come esposto, vanno indubbiamente tolte le spese per la produzione. Queste vanno sempre detratte, sia quando si tratta di accertare un maggior reddito, sia quando si tratta di determinare un risarcimento del danno. Va rilevato che la parte mostra quanto non ha potuto vendere in dipendenza del sinistro;
ma non dà prova sull'incidenza effettiva del proprio reddito, depositando le proprie dichiarazioni fiscali o la propria pagina 3 di 4 contabilità successiva e seguente ( in tema di risarcimento si veda: Nei giudizi aventi a oggetto il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il diritto del danneggiato al ristoro del danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica, postula la prova in positivo dell'effettiva sussistenza di una perdita di guadagno, a tale ultimo fine, la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo anteriore al sinistro;
in assenza di indicazioni ulteriori circa la situazione reddituale successiva del richiedente, lungi dal costituire una condotta idonea, dal punto di vista procedurale, ad assolvere all'onere della prova, può essere invece dal giudice ritenuta un elemento sintomatico a favore dell'insussistenza del danno.- cfr Corte d'Appello
Trieste, 2010/3). E nemmeno quelle successive, che sarebbero servite come base, eventualmente per disporre una consulenza tecnica anche per i danni all'immagine. Pertanto, non essendo noto né se sono riusciti comunque a smaltire in maniera produttiva le merci ammalorate, né quanto fossero le spese di produzione da detrarre laddove avessero venduto le merci che sono state ritornate, si stima equo abbattere la somma richiesta , per le spese di produzione, di un terzo;
pertanto il danno corrisponderà ad euro 15.353; oltre interessi, in misura legale, dalla data del sinistro al saldo. Necessariamente occorre procedere in via equitativa, non avendo tutti gli elementi necessari per disporre una consulenza tecnica, pur avendo la prova che un danno a seguito della mancanza di corrente per formarsi dei cosiddetti manicotti si è formata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
valutato intervento adesivo dipendente quello di , si reputa soccombente anche e Controparte_4 distribuzione;
pur dovendosi la condanna rivolgere contro , cui giustamente Controparte_1 nella sua qualità di produttore di energia elettrica si è rivolta l'attrice.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna A pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 15.353 oltre interessi, in misura legale, dal 31 gennaio 2016 al saldo effettivo.
Condanna la convenuta e la interveniente adesiva dipendente al pagamento delle spese Controparte_4 in favore di che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso Parte_1 forfetario 15%.
Teramo, 14 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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