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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
55955 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
7^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, cf. difesa dall'avv. Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico MAGLIANO SONIA, cf. C.F._2
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Flaminia nr. 811, C.F.: difeso dall'avv. IACOBELLI C.F._3
GIANNI EMILIO C.F._4
CONVENUTO
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 cpc la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Roma al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, per tutti i motivi dedotti in premessa, accertato e dichiarato che il Dott.. occupa senza titolo alcuno l'unità CP_2 immobiliare sita in Roma, Viale Tor di Quinto n. 35 L e Via Riano n. 13 distinto con il nr. 4 e censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 251, particella nr. 731, subalterno n. 28, piano S2, in 4, Zona cens. 4, Cat C/6, Classe 7, consistenza 25 mq, rendita Euro 209,17 di proprietà superficiaria della sig.ra per l'effetto, condannare il Dott. Parte_1 CP_1
a rilasciare libero e sgombro da sé, persone e cose l'immobile/garage sito in Roma Via Riano nr. 13, come sopra meglio descritto, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della sig.ra fissando Parte_1 contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- sempre in via principale, condannare il sig. al pagamento di CP_1 una indennità di occupazione dell'ammontare complessivo di Euro 325,00 (trecentoventicinque/00) per ciascun mese di occupazione senza titolo, a decorrere dal 2 febbraio 2022 sino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Con sentenza esecutiva ex lege;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre I.V.A. e C.P.A. e spese forfettarie. ”
A sostegno della pretesa rilevava la ricorrente quanto segue: di essere proprietaria superficiaria dell'immobile/box auto sito in Roma
Viale Tor di Quinto n. 35 L e Via Riano n. 13 distinto con il nr. 4 e censito al
NCEU del Comune di Roma al foglio 251, particella nr. 731, subalterno n. 28, piano S2; di avere dato mandato ad agenzia immobiliare di vendere il suo immobile;
che (Notaio nel distretto di Roma) formulava CP_1
proposta di acquisto del diritto di proprietà superficiaria di detto bene in data 22.01.2022; che il medesimo, avendo la residenza ed abitando in
Roma, Via Flaminia nr. 811, Palazzo A, intendeva adibire il citato box a pertinenza del proprio appartamento;
che la proposta veniva accettata in data 25.01.2022 ; che l'acquirente, dopo avere versato, quale caparra confirmatoria a seguito della accettazione pari ad Euro 4.000,00 , chiedeva ed otteneva di immettersi nel possesso dell'immobile (da Febbraio 2022 ), senza però poi stipulare il contratto negli indicati termini del 30.04.2022
(poi posticipati al 26.10.2022); che il convenuto si era reiteratamente rifiutato di stipulare il contratto per asseriti dubbi sulle modalità di circolazione del bene e del contenuto che l'atto notarile avrebbe dovuto avere, non lasciando però l'immobile e rifiutandosi di pagare l'indennità della occupazione.
Convertito il rito in rito ordinario, alla luce dell'oggetto della domanda, e sentito il teste di parte ricorrente, solo successivamente si costituiva tardivamente il convenuto, lamentando insussistenti e non ben definiti vizi di notifica, che venivano rigettati in fase endoprocessuale e, reiterati senza nuovi contenuti in sede di precisazione delle conclusioni, venivano in quella sede nuovamente rigettati.
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va accolta. Il convenuto non ha contestato la circostanza di occupare l'immobile e di non pagare alcuna indennità per la relativa occupazione, limitandosi ad affermare di non avere proceduto all'acquisto perché non ha rinvenuto, negli uffici edilizi del comune di Roma, il verbale di consegna dell'immobile e di conseguenza non si sarebbe perfezionato il diritto di superficie sull'immobile.
Non sussistendo alcun titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, l'occupazione è incontrovertibilmente abusiva, e a nulla rileva il motivo per cui il convenuto non ha ritenuto di concludere il contratto di acquisto.
In merito alla richiesta indennità di occupazione, va osservato che le due recenti sentenze SU n. 33645/2022 e SU n. 33659/2022) hanno affrontato la questione della prova del danno nell'ipotesi di occupazione abusiva di immobili, concludendo che "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".
Nel caso che ci occupa vanno ritenuti sussistenti tutti gli aspetti prodromici al risarcimento del danno indicati dalla Suprema Corte, sussistendo la concreta possibilità di locazione dell' immobile, alla luce della sua ubicazione (zona Ponte Milvio), la densità abitativa rispetto al comune di Roma, nonché la tipologia di immobile.
Ne consegue che va il rilascio immediato dell'immobile oggetto di causa e va liquidata in via equitativa la somma di euro 325 al mese, pari alla somma complessiva di euro 5.850, oltre interessi, per il periodo decorrente dall'occupazione alla data di deposito dell'atto introduttivo del procedimento
Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta che occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in CP_1
Roma, Viale Tor di Quinto n. 35 L e Via Riano n. 13 distinto con il nr. 4 e censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 251, particella nr. 731, subalterno n. 28, piano S2, in 4, Zona cens. 4, Cat C/6, Classe 7, consistenza 25 mq, rendita Euro 209,17 e, per l'effetto, condanna a CP_1 rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone o cose;
-condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di CP_1 euro 5.850, oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
- Condanna a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma,15/01/2025
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori