CASS
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2024, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IS nato il [...] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato TREZZA GAETANO, si riporta ai motivi aggiunti depositati ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 2493 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 7 luglio 2022, emessa in esito a giudizio abbreviato, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha condannato HA RI per i delitti di estorsione e di diffamazione, commessi in danno di AL ID in Brescia il 16 dicembre 2021. 2. L'impugnativa nell'interesse di HA RI consta di due motivi, affidati al ricorso principale, e di un motivo nuovo, affidato alla memoria presentata in data 3 novembre 2023. - Il primo e il secondo motivo del ricorso principale denunciano vizio di motivazione e violazione degli artt. 191, 442 e 526 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata ne sarebbe afflitta perché avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali era stato ritenuto integrato il delitto di estorsione, in luogo del meno grave delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni, invece configurato dal primo giudice, e sussistente il delitto di diffamazione, dal quale l'imputato era stato in primo grado assolto. E' addotto, a sostegno, che la Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, posto che: più erano state le prestazioni pubblicitarie effettuate dal ricorrente a favore dell'impresa di pompe funebri di cui era titolare la parte offesa;
che erroneamente la somma di Euro 1.500,00, erogata da TA all'imputato, era stata imputata al saldo della prestazione pubblicitaria;
che, in maniera altrettanto, erronea la prova dell'ingiustizia della locupletazione da parte del ricorrente della somma di Euro 10.000,00, consegnatagli dalla parte offesa, era stata desunta dalla mancanza, nel corso delle loro interlocuzioni, di qualsivoglia riferimento ad un preesistente rapporto di debito/credito, nonché dall'assenza di una pregressa intimazione di pagamento;
che la differenza, tra quanto inizialmente preteso dal ricorrente e quanto poi da lui conseguito, trovava plausibile giustificazione nella rinuncia ad una percentuale di suo personale guadagno sulle prestazioni pubblicitarie, erogate tramite il giornale di cui era referente;
che congetturali ed apodittiche sarebbero le argomentazioni spiegate con riferimento all'agevole identificazione della vittima della diffamazione. Tutto quanto dedotto sarebbe tale da evidenziare, quanto meno, il difetto di motivazione rafforzata imposta al giudice che riformi totalmente la sentenza di primo grado. - Il motivo aggiunto si limita a dar conto della produzione della sentenza n. 1014 - Tribunale Ordinario di Brescia - Sez. Indagini preliminari e udienza preliminare - del 07/07/2022 e della sentenza n. 409 - Corte d'Appello di Brescia - Sez. I Penale - del 13/02/2023 «a sostegno di quanto già dedotto in sede di impugnazione, anche in ossequio al principio di autosufficienza e al fine di agevolare l'intestata Corte nella decisione del ricorso». 3. Con requisitoria in data 31 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il diritto vivente ha affermato che la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, TA, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). Il diritto positivo ha recepito tale regula iuris, stabilendo, con la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 58, della I. 23 giugno 2017, n. 103 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario") che il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di gravame del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» e questa Corte ha chiarito che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Rv. 285264; Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661). 2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto HA RI responsabile, nei confronti AL ID - titolare di un'attività di onoranze funebri operante tra le province di Brescia e Cremona del delitto di estorsione, in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenuto dal primo giudice, e del delitto di diffamazione, dal quale l'imputato era stato assolto. 2.1. Pertanto, con riferimento all'operata sussunzione della condotta, dell'essersi fatto consegnare HA da AL la somma di Euro 10.000,00, entro la cornice qualificatoria dell'art. 2 629 cod. pen. piuttosto che in quella dell'art. 393 cod. pen., occorre preliminarmente risolvere la questione se debba o meno farsi applicazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., e, quindi, se vi sia o meno obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione in appello, nel caso in cui il giudice di appello, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, dia al fatto una definizione giuridica diversa e più grave rispetto a quella risultante all'esito del giudizio di primo grado. Invero, si tratta di questione che ha ricevuto soluzioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di legittimità. Per un primo orientamento, sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata - nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere l'obbligo indicato il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, Rv. 284579; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, Rv. 270280; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Rv. 271638). La tesi suddetta, esplicitamente tributaria degli approdi cui è pervenuto il diritto vivente con le sentenze TA e Patalano, poggia sulla considerazione secondo la quale l'esigenza del superamento del ragionevole dubbio appare strettamente correlata all'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive, dovendo fondarsi la valutazione del giudice su prove direttamente assunte nel contraddittorio: la motivazione, anche rafforzata del giudice di appello, nel caso di una rivalutazione meramente cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene, infatti, in sé l'implicito dubbio ragionevole, determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti sulla base del medesimo contenuto dichiarativo. Dubbio che, secondo l'impostazione interpretativa dell'orientamento in analisi, può ragionevolmente essere superato solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d'appello, unitamente ad una corrispondente "forza persuasiva superiore" della relativa motivazione, quando il meccanismo della rinnovazione possa essere attivato in relazione ad una prova. Donde, è stato affermato che la cristalizzazione normativa della regola della rinnovazione delle prove dichiarative, in riferimento ad una situazione particolarmente controversa, non comporta affatto la limitazione della sua portata applicativa alla sola ipotesi del ribaltamento del verdetto assolutorio, non potendosi assegnare alla scelta del legislatore, tipizzata nel comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., il significato di deroga al criterio generale della necessità della rinnovazione nei casi più disparati, non individuabili ex ante e non riducibili a elencazioni tassative. Per altro orientamento, invece, il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente 3 una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente (Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, Rv. 284913; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278210; Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Rv. 277094; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274571; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Rv. 272088; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270109). Al riguardo, è stato spiegato: I.) come, sia alla luce delle fonti sovrannazionali e della giurisprudenza convenzionale, sia alla luce dell'attuale diritto positivo (nonché vivente), la regola della rinnovazione in appello delle prove dichiarative possa ritenersi applicabile soltanto nel caso in cui la il giudice di secondo grado approdi al giudizio di colpevolezza in riforma della decisione liberatoria di primo grado, caso all'evidenza assai lontano da quello in cui il giudice del gravame pervenga soltanto all'aggravamento della condanna già dichiarata in primo grado in virtù di una qualificazione giuridica peggiorativa;
II.) come l'obbligo di rinnovazione della prova orale non possa farsi discendere neanche dalla regola di valutazione contenuta nell'art. 533 cod. proc. pen. (per la quale la condanna postula un accertamento della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio"), posto che la stessa, pur avendo carattere generale, per un verso, non può ritenersi munita - giusta il grado di legge ordinaria - di "forza conformativa" nei confronti di norme dello stesso grado - di modo che non risulta in grado di modificare le regole concernenti la regolamentazione del giudizio dell'appello contenute nell'art. 603 stesso codice (Corte cost. nn. 147 e 148 del 2007, n. 49 del 2015; n. 170 del 1984) -; per altro verso, non potrebbe, comunque, espandersi a coprire un caso diverso da quello per il quale è fisiologicamente dettata (cioè l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato), atteso che si tratta non dell'overturning di una decisione assolutoria in una di condanna, ma soltanto del diverso incasellamento giuridico, sia pure più grave, della stessa fattispecie per il quale è già intervenuto il giudizio di colpevolezza in primo grado. Di tanto dato conto, ritiene il Collegio di dovere dare seguito all'interpretazione propugnata dal secondo degli orientamenti in rassegna. Il potere di dare al fatto una diversa e più grave definizione giuridica è, infatti, riconosciuto al giudice di appello, anche a livello sovranazionale, a condizione che siano rispettati i principi del contraddittorio e della prevedibilità della decisione, senza necessità di ulteriori garanzie, «dato che tale potere si collega non a una riforma della pronuncia assolutoria, assistita dalla regola del 'ragionevole dubbio' ma a una precedente affermazione di responsabilità per quel medesimo fatto pur diversamente qualificato» (così, Sez. 5, n. 36824/2023,in motivazione). Ne viene che, nell'ipotesi di diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione: e ciò, indipendentemente dalla valutazione della prova dichiarativa in senso conforme o difforme rispetto al giudice di primo grado, posto che la diversità delle due ipotesi assume rilievo solo al momento della verifica degli obblighi motivazionali. Quando, infatti, la diversa definizione giuridica del fatto derivi da una mutata valutazione delle prove, il giudice di appello è tenuto a offrire una motivazione puntuale 4 e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata e l'eventuale vizio argomentativo è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quando, invece, la valutazione sia sostanzialmente sovrapponibile e la diversa qualificazione giuridica riposi su una diversa soluzione in diritto, alla Corte di cassazione spetta il compito di stabilire se la questione giuridica sia stata correttamente esaminata e risolta dal primo o dal secondo giudice e il vizio a tal fine denunciabile sarà solo quello di violazione di legge. Quando poi, infine, il giudice di appello abbia ricostruito il fatto in termini radicalmente difformi da quello descritto nell'editto accusatorio e su questa base assegni al fatto una diversa qualificazione giuridica, non si ricade nell'alveo applicativo dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., ma scatta il diverso strumento di tutela offerto dagli artt. 516, 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., presidiato dalla sanzione di nullità della sentenza. 2.2. Venendo al caso di specie, deve riconoscersi che il giudice della sentenza impugnata si è attenuto agli obblighi sopra indicati. Infatti, nella motivazione che la correda si dà conto, in maniera dettagliata e con argomentazioni che si sottraggono a rilievi di illogicità evidente, di come le prove dichiarative (ossia, le sommarie informazioni rese da AL ID e dall'intermediario Memdouh El Moustafa) e documentali (screenshot relativi alla trattativa gestita dall'intermediario Memdouh, file audio delle registrazioni delle telefonate, articoli scritti in arabo e tradotti in italiano apparsi sul giornale on-line gestito da HA, nonché copia dell'annuncio pubblicitario risalente al 2016 apparso sul detto giornale) in atti fossero tali da dimostrare che le reiterate richieste di denaro, avanzate nel corso del 2021 da AR nei confronti di AL, erano scisse da qualunque connessione con la prestazione pubblicitaria del 2016 ed avevano, invece, solo una matrice estorsiva: ossia, erano dirette a far conseguire a AR la somma di denaro da lui pretesa per desistere dal portare avanti la campagna di distruzione dell'immagine commerciale dell'impresa di pompe funebri condotta da AL. 3. Con riferimento al delitto di diffamazione aggravata, dal quale AR RI era stato assolto, avendo il giudice di primo grado ritenuto che i generici riferimenti, contenuti negli articoli apparsi sul giornale on-line di cui l'imputato era referente, <
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato TREZZA GAETANO, si riporta ai motivi aggiunti depositati ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 2493 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 7 luglio 2022, emessa in esito a giudizio abbreviato, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha condannato HA RI per i delitti di estorsione e di diffamazione, commessi in danno di AL ID in Brescia il 16 dicembre 2021. 2. L'impugnativa nell'interesse di HA RI consta di due motivi, affidati al ricorso principale, e di un motivo nuovo, affidato alla memoria presentata in data 3 novembre 2023. - Il primo e il secondo motivo del ricorso principale denunciano vizio di motivazione e violazione degli artt. 191, 442 e 526 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata ne sarebbe afflitta perché avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali era stato ritenuto integrato il delitto di estorsione, in luogo del meno grave delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni, invece configurato dal primo giudice, e sussistente il delitto di diffamazione, dal quale l'imputato era stato in primo grado assolto. E' addotto, a sostegno, che la Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, posto che: più erano state le prestazioni pubblicitarie effettuate dal ricorrente a favore dell'impresa di pompe funebri di cui era titolare la parte offesa;
che erroneamente la somma di Euro 1.500,00, erogata da TA all'imputato, era stata imputata al saldo della prestazione pubblicitaria;
che, in maniera altrettanto, erronea la prova dell'ingiustizia della locupletazione da parte del ricorrente della somma di Euro 10.000,00, consegnatagli dalla parte offesa, era stata desunta dalla mancanza, nel corso delle loro interlocuzioni, di qualsivoglia riferimento ad un preesistente rapporto di debito/credito, nonché dall'assenza di una pregressa intimazione di pagamento;
che la differenza, tra quanto inizialmente preteso dal ricorrente e quanto poi da lui conseguito, trovava plausibile giustificazione nella rinuncia ad una percentuale di suo personale guadagno sulle prestazioni pubblicitarie, erogate tramite il giornale di cui era referente;
che congetturali ed apodittiche sarebbero le argomentazioni spiegate con riferimento all'agevole identificazione della vittima della diffamazione. Tutto quanto dedotto sarebbe tale da evidenziare, quanto meno, il difetto di motivazione rafforzata imposta al giudice che riformi totalmente la sentenza di primo grado. - Il motivo aggiunto si limita a dar conto della produzione della sentenza n. 1014 - Tribunale Ordinario di Brescia - Sez. Indagini preliminari e udienza preliminare - del 07/07/2022 e della sentenza n. 409 - Corte d'Appello di Brescia - Sez. I Penale - del 13/02/2023 «a sostegno di quanto già dedotto in sede di impugnazione, anche in ossequio al principio di autosufficienza e al fine di agevolare l'intestata Corte nella decisione del ricorso». 3. Con requisitoria in data 31 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il diritto vivente ha affermato che la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, TA, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). Il diritto positivo ha recepito tale regula iuris, stabilendo, con la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 58, della I. 23 giugno 2017, n. 103 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario") che il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di gravame del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» e questa Corte ha chiarito che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Rv. 285264; Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661). 2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto HA RI responsabile, nei confronti AL ID - titolare di un'attività di onoranze funebri operante tra le province di Brescia e Cremona del delitto di estorsione, in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenuto dal primo giudice, e del delitto di diffamazione, dal quale l'imputato era stato assolto. 2.1. Pertanto, con riferimento all'operata sussunzione della condotta, dell'essersi fatto consegnare HA da AL la somma di Euro 10.000,00, entro la cornice qualificatoria dell'art. 2 629 cod. pen. piuttosto che in quella dell'art. 393 cod. pen., occorre preliminarmente risolvere la questione se debba o meno farsi applicazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., e, quindi, se vi sia o meno obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione in appello, nel caso in cui il giudice di appello, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, dia al fatto una definizione giuridica diversa e più grave rispetto a quella risultante all'esito del giudizio di primo grado. Invero, si tratta di questione che ha ricevuto soluzioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di legittimità. Per un primo orientamento, sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata - nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere l'obbligo indicato il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, Rv. 284579; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, Rv. 270280; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Rv. 271638). La tesi suddetta, esplicitamente tributaria degli approdi cui è pervenuto il diritto vivente con le sentenze TA e Patalano, poggia sulla considerazione secondo la quale l'esigenza del superamento del ragionevole dubbio appare strettamente correlata all'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive, dovendo fondarsi la valutazione del giudice su prove direttamente assunte nel contraddittorio: la motivazione, anche rafforzata del giudice di appello, nel caso di una rivalutazione meramente cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene, infatti, in sé l'implicito dubbio ragionevole, determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti sulla base del medesimo contenuto dichiarativo. Dubbio che, secondo l'impostazione interpretativa dell'orientamento in analisi, può ragionevolmente essere superato solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d'appello, unitamente ad una corrispondente "forza persuasiva superiore" della relativa motivazione, quando il meccanismo della rinnovazione possa essere attivato in relazione ad una prova. Donde, è stato affermato che la cristalizzazione normativa della regola della rinnovazione delle prove dichiarative, in riferimento ad una situazione particolarmente controversa, non comporta affatto la limitazione della sua portata applicativa alla sola ipotesi del ribaltamento del verdetto assolutorio, non potendosi assegnare alla scelta del legislatore, tipizzata nel comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., il significato di deroga al criterio generale della necessità della rinnovazione nei casi più disparati, non individuabili ex ante e non riducibili a elencazioni tassative. Per altro orientamento, invece, il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente 3 una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente (Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, Rv. 284913; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278210; Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Rv. 277094; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274571; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Rv. 272088; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270109). Al riguardo, è stato spiegato: I.) come, sia alla luce delle fonti sovrannazionali e della giurisprudenza convenzionale, sia alla luce dell'attuale diritto positivo (nonché vivente), la regola della rinnovazione in appello delle prove dichiarative possa ritenersi applicabile soltanto nel caso in cui la il giudice di secondo grado approdi al giudizio di colpevolezza in riforma della decisione liberatoria di primo grado, caso all'evidenza assai lontano da quello in cui il giudice del gravame pervenga soltanto all'aggravamento della condanna già dichiarata in primo grado in virtù di una qualificazione giuridica peggiorativa;
II.) come l'obbligo di rinnovazione della prova orale non possa farsi discendere neanche dalla regola di valutazione contenuta nell'art. 533 cod. proc. pen. (per la quale la condanna postula un accertamento della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio"), posto che la stessa, pur avendo carattere generale, per un verso, non può ritenersi munita - giusta il grado di legge ordinaria - di "forza conformativa" nei confronti di norme dello stesso grado - di modo che non risulta in grado di modificare le regole concernenti la regolamentazione del giudizio dell'appello contenute nell'art. 603 stesso codice (Corte cost. nn. 147 e 148 del 2007, n. 49 del 2015; n. 170 del 1984) -; per altro verso, non potrebbe, comunque, espandersi a coprire un caso diverso da quello per il quale è fisiologicamente dettata (cioè l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato), atteso che si tratta non dell'overturning di una decisione assolutoria in una di condanna, ma soltanto del diverso incasellamento giuridico, sia pure più grave, della stessa fattispecie per il quale è già intervenuto il giudizio di colpevolezza in primo grado. Di tanto dato conto, ritiene il Collegio di dovere dare seguito all'interpretazione propugnata dal secondo degli orientamenti in rassegna. Il potere di dare al fatto una diversa e più grave definizione giuridica è, infatti, riconosciuto al giudice di appello, anche a livello sovranazionale, a condizione che siano rispettati i principi del contraddittorio e della prevedibilità della decisione, senza necessità di ulteriori garanzie, «dato che tale potere si collega non a una riforma della pronuncia assolutoria, assistita dalla regola del 'ragionevole dubbio' ma a una precedente affermazione di responsabilità per quel medesimo fatto pur diversamente qualificato» (così, Sez. 5, n. 36824/2023,in motivazione). Ne viene che, nell'ipotesi di diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione: e ciò, indipendentemente dalla valutazione della prova dichiarativa in senso conforme o difforme rispetto al giudice di primo grado, posto che la diversità delle due ipotesi assume rilievo solo al momento della verifica degli obblighi motivazionali. Quando, infatti, la diversa definizione giuridica del fatto derivi da una mutata valutazione delle prove, il giudice di appello è tenuto a offrire una motivazione puntuale 4 e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata e l'eventuale vizio argomentativo è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quando, invece, la valutazione sia sostanzialmente sovrapponibile e la diversa qualificazione giuridica riposi su una diversa soluzione in diritto, alla Corte di cassazione spetta il compito di stabilire se la questione giuridica sia stata correttamente esaminata e risolta dal primo o dal secondo giudice e il vizio a tal fine denunciabile sarà solo quello di violazione di legge. Quando poi, infine, il giudice di appello abbia ricostruito il fatto in termini radicalmente difformi da quello descritto nell'editto accusatorio e su questa base assegni al fatto una diversa qualificazione giuridica, non si ricade nell'alveo applicativo dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., ma scatta il diverso strumento di tutela offerto dagli artt. 516, 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., presidiato dalla sanzione di nullità della sentenza. 2.2. Venendo al caso di specie, deve riconoscersi che il giudice della sentenza impugnata si è attenuto agli obblighi sopra indicati. Infatti, nella motivazione che la correda si dà conto, in maniera dettagliata e con argomentazioni che si sottraggono a rilievi di illogicità evidente, di come le prove dichiarative (ossia, le sommarie informazioni rese da AL ID e dall'intermediario Memdouh El Moustafa) e documentali (screenshot relativi alla trattativa gestita dall'intermediario Memdouh, file audio delle registrazioni delle telefonate, articoli scritti in arabo e tradotti in italiano apparsi sul giornale on-line gestito da HA, nonché copia dell'annuncio pubblicitario risalente al 2016 apparso sul detto giornale) in atti fossero tali da dimostrare che le reiterate richieste di denaro, avanzate nel corso del 2021 da AR nei confronti di AL, erano scisse da qualunque connessione con la prestazione pubblicitaria del 2016 ed avevano, invece, solo una matrice estorsiva: ossia, erano dirette a far conseguire a AR la somma di denaro da lui pretesa per desistere dal portare avanti la campagna di distruzione dell'immagine commerciale dell'impresa di pompe funebri condotta da AL. 3. Con riferimento al delitto di diffamazione aggravata, dal quale AR RI era stato assolto, avendo il giudice di primo grado ritenuto che i generici riferimenti, contenuti negli articoli apparsi sul giornale on-line di cui l'imputato era referente, <