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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1356/2024, trattenuta in decisione in data 1.4.2025, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Manlio Mazza - giusta procura in atti -;
Ricorrente
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Sorbilli – giusta procura in atti -;
Resistente Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 13.10.1974; che dall'unione nascevano tre figli tutti ormai maggiorenni ed economicamente autonomi;
di essere separati consensualmente giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 13.5.2016 cron. n.
Pag. 1 di 3 2744/2016 – RGC 1600/2015 – chiedeva, per i motivi meglio indicati in ricorso, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, tuttavia, con riduzione dell'assegno divorzile ad € 200,00 mensili
(anziché € 400,00), atteso che oggi la resistente percepisce pensione INPS.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – in data 29.3.2025 si costituiva tardivamente la resistente, aderendo alla domanda principale ed instando nell assegno divorzile nella medesima misura di € 400,00 mensili, attesa l'esiguità della pensione sociale percepita (circa €
400,00 mensili), a causa del mancato espletamento di qualsiasi attività lavorativa essendosi dedicata durante la vita matrimoniale (oltre 40 anni) esclusivamente ai figli ed alla famiglia.
All'udienza di comparizione parti (1.4.2025) le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare e, dopo ampia interlocuzione, raggiungevano un accordo, indi la causa era trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dal Decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 13.5.2016 cron.
n. 2744/2016 – RGC 1600/2015, e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato sulle condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“il sig. si obbliga a corrispondere alla signora euro 400,00 mensili a Pt_1 CP_1 titolo di assegno divorzile mediante bonifico postale a decorrere dal 5 aprile 2025”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo Valentia il 13.10.1974 tra e – smg – con le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il
Pag. 2 di 3 passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia (R.A.M. Anno 1974 Parte II Serie A Numero 193) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
C. Spese compensate.
Così deciso in nella CC da remoto del 7.4.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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