Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., fino a cinque giorni prima dell'udienza, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421, comma terzo, cod. proc. pen. senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma primo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2015, n. 44011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44011 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
44 0 1 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA SAVERIO FELICE MANNINODott. N. 1771/2015 - Consigliere - Dott. SILVIO AMORESANO REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 12679/2015 Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. ALDO ACETO - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO nei confronti di: PE HE N. IL 27/08/1958 OS RI N. IL 27/10/1957 avverso la sentenza n. 3204/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEO, del 09/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. P. C evall ев шее ان محسود بيعه بسعة seuze eccoglimento del Terzo motivo dтако мот о on Tresurssone autricouse el GIP. Могой ввело вого, решOB Udit i difensor Avv.; Mor Ford, poc.), жи. Socе ше деветоРеше рос ceives و 12679/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2014 il G.u.p. del Tribunale di Cuneo ha dichiarato non doversi procedere ex articolo 425 c.p.p. nei confronti di CE EL e OS RI per il reato di cui agli articoli 110 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 (concorso in dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti) per avere il CE, allo scopo di evadere le imposte dirette e indirette, su intermediazione del OS con l'emettitore TT OB, riportato in contabilità e indicato tra i componenti negativi di reddito nella dichiarazione dei redditi 2011 della società CE di CE EL & C. s.n.c. la fattura 31 dicembre 2010 n. 176 della TT OB s.a.s. per l'importo di € 7000 oltre a € 1400 di Iva, fattura relativa a operazioni inesistenti.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, sulla base di tre motivi: primo, "in rito", denuncia violazione degli articoli 127, secondo comma, e 419 c.p.p. per essere stati prodotti documenti non, come prescritto dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza in camera di consiglio, bensì all'udienza stessa da parte della difesa del OS;
il secondo, "in fatto", denuncia violazione dell'articolo 192 c.p.p. in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del TT e alla sussistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni stesse;
il terzo, "in diritto", denuncia violazione degli articoli 9 d.lgs. 74/2000 e 110 c.p.c. essendo configurabile il concorso di reato come delineato nella imputazione. In data 11 settembre 2015 presentava memoria il difensore di OS RI, chiedendo la dichiarazione della inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo riguarda la produzione documentale che la difesa del OS ha effettuato alla stessa udienza camerale, cambiando lamenta il ricorrente - la sua strategia difensiva, in - base alla quale non aveva neppure chiesto, dopo avere ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di essere interrogato (a differenza del coimputato CE). Nella illustrazione della vicenda processuale si espone che il PM "segnalava, in via preliminare, il mancato rispetto del termine di cinque giorni" previsto dall'articolo 127 c.p.p. per il deposito di memorie (che sarebbe da intendersi anche come diretto a limitare il deposito delle produzioni documentali, per evitare le produzioni "a sorpresa") e comunque "non opponendosi in principio 9 alla produzione di quanto potesse essere utile a dimostrare l'innocenza dell'imputato, prendeva atto dell'improvviso cambiamento di strategia e chiedeva un termine di riscontro alla versione offerta dall'imputato", termine che il giudice gli concedeva nella misura di mezz'ora, procedendo poi a raccogliere le dichiarazioni del OS che, sempre in udienza, aveva chiesto di essere sentito;
e il PM, "preso atto della decisione" del giudice, "rinviava al dibattimento il riscontro sulla effettività delle prestazioni". Osserva il ricorrente che è pacifica l'applicabilità del termine ex articolo 127 alle produzioni documentali e che "nei concitati momenti" seguiti alla produzione "a sorpresa" mediante contatti telefonici gli era stato possibile verificare che una delle due piattaforme al cui affitto al CE atteneva la fattura nello stesso periodo sarebbe risultata affittata pure da un'altra ditta. Lamenta poi che il giudice non ha ritenuto necessario procedere a riscontri per avere il PM già esercitato l'azione "sul presupposto del mancato svolgimento di riscontri ulteriori". Il giudice, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto invece verificare quello che era "assolutamente necessario" per decidere se sussistesse non luogo a procedere ex articolo 422 c.p.p. e nel caso in esame era configurabile la possibilità di acquisire riscontri, per i quali non è prevista una sorta di decadenza;
tanto più che il processo penale non è un processo dispositivo. L'impostazione del ricorrente non trova riscontro nella normativa che disciplina l'udienza preliminare. L'articolo 421, terzo comma, del codice di rito stabilisce in modo inequivoco che la produzione documentale può avvenire anche oltre il termine di cui all'articolo 127, secondo comma, c.p.p. (che invece il ricorrente intende come barriera assoluta anche nell'ipotesi in esame): infatti al PM e ai difensori il terzo comma dell'articolo 421 consente di sorreggere la discussione e le rispettive conclusioni non solo utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso ex articolo 416, secondo comma, c.p.p., ma altresì "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione" (sulla facoltà delle parti di produrre documenti all'udienza preliminare prima della chiusura della discussione cfr. Cass. sez.I, 19 febbraio 2009 n. 12887 e Cass. sez. V, 9 febbraio 2006 n. 6777). D'altronde, la produzione in sede di udienza preliminare di documentazione in precedenza ignota alla controparte non costituisce una effettiva lesione del contraddittorio: a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, il giudice ha comunque concesso un termine, seppur breve, al PM per esaminare tale documentazione, la controparte di chi produce, qualora lo ritenga necessario, può suscitare una attività di integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 422, primo comma, c.p.p., che invero prevede che tale attività sia disposta "anche" d'ufficio (sulla facoltà delle parti di chiedere tale integrazione cfr. Cass. sez.I, 12 gennaio 2001 n. 12990 e Cass. sez.V, ord. 24 gennaio 1992 n. 294). Nel caso in esame, invece, il PM, anziché avvalersi di tale facoltà chiedendo al giudice di svolgere integrazione probatoria in ordine al contenuto della documentazione prodotta, ha chiesto al giudice di disporre il rinvio a giudizio, con ciò in sostanza riconoscendo che la documentazione 9 prodotta non aveva alcun apporto di decisività in senso contrario, appunto, a un immediato rinvio a giudizio. Il motivo, in conclusione, risulta infondato.
3.2 Il secondo motivo, qualificato come violazione dell'articolo 192 c.p.p., è comunque rubricato come "in fatto" ed è di natura realmente fattuale, in quanto offre una versione alternativa, rispetto a quello ritenuto dal gip, in ordine alla interpretazione di elementi probatori, e in particolare alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di TT OB - che, ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, "risultano logiche, intrinsecamente coerenti e plausibili", nonché alla sussistenza di riscontri esterni di tali dichiarazioni accusatorie. Occorre ricordare che non è ammissibile chiedere al giudice di legittimità una diretta verifica degli esiti di un compendio probatorio, la valutazione di fatto spettando al giudice di merito ed essendo effettuata dal giudice di legittimità esclusivamente in via indiretta in caso di vizio motivazionale, a parte la fattispecie di cui all'articolo 606, primo comma, lettera d), c.p.p. Ma altresì non si può non considerare la peculiarità del provvedimento impugnato nel caso in esame, per comprendere la quale è necessario richiamare l'ambito effettivo della cognizione affidata al giudice dell'udienza preliminare nella sentenza di non doversi procedere ex articolo 425 c.p.p. Il parametro offerto dalla legge è ravvisabile nell'utilità di procedere al dibattimento: il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è infatti l'innocenza dell'imputato, né tanto meno l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi raccolti, bensì il fatto che questi elementi rivestano caratteristiche tali da non potere essere ragionevolmente superabili nel dibattimento (cfr. Cass. sez. VI, 12 gennaio 2012 n. 10849) perché, secondo una prognosi ragionevolmente motivata, non è prevedibile che il dibattimento possa pervenire ad una soluzione diversa di quella allo stato già riscontrabile (Cass. sez. VI, 17 luglio 2012 n. 33921 e Cass. sez. IV, 6 ottobre 2009 n. 43483). Si tratta, dunque, di una manifestazione del principio della ragionevole durata del processo, consistendo nell'accertamento della superfluità della fase dibattimentale per avere il processo già raggiunto una conformazione di stabilità in senso contrario alla sostenibilità dell'accusa (fra gli arresti recenti, su tale essenza prognostica Cass. sez. VI, 28 marzo 2013 n. 35668 e Cass. sez. VI, 28 novembre 2013 n. 48472), stabilità che non potrebbe essere lesa da alcuna modifica del compendio probatorio nel successivo segmento della sequenza procedurale, la fase dibattimentale alla quale pertanto non vi è luogo a procedere. Quel che deve accertare, dunque, il giudice per dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale è l'assenza di ogni potenzialità di mutazione e la corrispondente assenza di ogni ambiguità nel senso di incompletezza nell'esito del compendio probatorio (cfr. sempre tra le pronunce più recenti Cass. sez. III, 14 novembre 2013 n. 48831, che sottolinea come al giudice dell'udienza preliminare è inibito proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate), così che l'esito allo stato constatabile coincide con l'esito definitivo: ciò non significa valutazione di tipo sostanziale del contenuto degli elementi probatori, bensì, appunto, valutazione puramente prognostica di quanto essi complessivamente configurano (ancora nell'ambito della giurisprudenza meno risalente, cfr. Cass. sez. III, 21 marzo 2013 n. 39401 - che sottolinea come il G.u.p. debba limitarsi a verificare l'inutilità ovvero la superfluità del dibattimento senza dovere invece operare valutazioni di tipo sostanziale, proprie della fase del merito nonché Cass. sez. II, 18 ottobre 2013 n. 45989 - per cui il G.u.p. deve valutare sotto - il solo profilo processuale se gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio senza però effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio -). Quel che il ricorrente lamenta, allora, come si è visto non corrisponde al superamento, da parte del giudice, dei suddetti limiti della sua cognizione, bensì concerne proprio il significato probatorio che il giudice ha attribuito agli elementi posti dal PM come fondamento del rinvio a giudizio. Da ciò consegue che, a prescindere da ogni altro rilievo, il motivo presenta un contenuto non ammissibile.
3.3 Il terzo motivo si rapporta a un rilievo di diritto presente nella sentenza in modo assai conciso. Il giudice afferma che l'articolo 9 d.lgs. 74/2000 deroga all'articolo 110 c.p. escludendo la punibilità, a titolo di concorso nel reato ex articolo 2 del citato decreto, dell'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la punibilità, per concorso nel reato ex articolo 8, di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ne deduce il giudicante che era "preclusa la contestazione a OS di un delitto proprio che poteva essere perpetrato soltanto dal soggetto che aveva presentato una falsa dichiarazione fiscale oltre ad inserire in contabilità una fattura per operazioni inesistenti". Considerando la complessiva conformazione della motivazione della sentenza impugnata, emerge ictu oculi che la decisione del giudice non si è fondata su tale laconico rilievo, che è stato apposto una mera aggiunta ad abundantiam. Non a caso, la questione, evidentemente, riguarda soltanto il OS cui nella imputazione viene attribuita responsabilità ex articolo 110 - c.p. per condotta di intermediazione tra il dichiarante CE e l'emettitore TT e non anche il CE. Se dunque è vero che l'articolo 9 d.lgs. 74/2000, che esclude la possibilità di concorso reciproco tra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 dello stesso decreto) e il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 ancora dello stesso decreto), non introduce deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato ex articolo 110 c.p. ovvero incide solo sulla posizione dell'intraneus del reato proprio, e non su quella dell'extraneus (v. Cass. sez. III, 16 maggio 2003 n. 24167; e cfr. pure Cass. sez. F, 1 agosto 2013 n. 35729; Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 35730; Cass. sez. III, 17 aprile 2008 n. 25129), è parimenti vero che il riferimento all'articolo 9 suddetto non ha inciso, a ben guardare, sulla decisione del giudice, per cui anche questo motivo rimane immeritevole di accoglimento. In conclusione, il ricorso del PM deve essere rigettato.
P.Q.M.
: Rigetta il ricorso del PM. Così deciso in Roma il 24 settembre 2015 Il Presidente Il Consigliere Estensore Saverio Felice Mannino Chiara Graziosi Alamo DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 2 NOV 2015 Luana Mariani