Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio. (Fattispecie, nella quale il Gup, operando un vero e proprio giudizio di merito, aveva prosciolto l'imputato dal reato di tentata estorsione ritenendo che le registrazioni in atti contenessero, al più, generiche minacce, insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 45989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45989 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 18/10/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2072
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 21244/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Messina;
avverso la sentenza del 15/03/2013 del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Mistretta;
pronunciata nei confronti di:
IC MA nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI MA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
1. Con sentenza del 15/03/2013, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mistretta, disponeva, ex art. 425 c.p.p., comma 3, il non luogo a procedere nei confronti di IC MA imputato del reato di tentata estorsione in danno di NO FR e VU EP.
Avverso la suddetta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione contraddittoria ed illogica nonché erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., in quanto, nonostante vi fossero ampi elementi per il rinvio a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere.
2. Il ricorso è fondato.
In diritto, va premesso, che, in base all'art. 425 c.p.p., comma 3, il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio e cioè quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all'accusa:
il giudizio del giudice dell'udienza preliminare quindi, dev'essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 22864/2009 riv 244202 - Cass. 45046/2008 riv 242222 - Cass. 14034/2008 rv 239514 - Cass. 13163/2008 rv 239701 - Cass. 45275/2001.
Il giudice dell'udienza preliminare infatti, ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall'accusa sia o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito, sicché dev'essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. sez. 2^ 8/10/2008 n 40406 - Cass. 35178/2008 Rv. 242092; Cass. 1^, 3922/2012.
In fatto, va osservato che il P.m. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato per il seguente capo d'imputazione: "del delitto di cui agli artt. 56, 110, 81 cpv. e 629 c.p., per avere, in concorso con IO NT, posto in essere minacce a mezzo telefono presentandosi come "AO" e inoltre chiedendo a NO MI FR Euro 500,00 da dare ad un amico agli arresti domiciliari "a cui non si poteva dire di no" e, dicendogli, stante il diniego che gliela avrebbe fatta pagare nonché dicendo a VU EP che, se "non gli avesse mandato Euro 800,00, gliela avrebbe fatta pagare ....".
Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché, dalla lettura e dall'ascolto delle registrazioni, non si rinverrebbe traccia di violenza o di minaccia, trattandosi "di mere richieste di denaro, sicuramente assillanti se si considera il numero di telefonate effettuate, ma prive di qualsiasi connotato giuridicamente qualificabile ai sensi dell'art. 629 c.p." ma, al più generiche minacce, tuttavia insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
Il procedimento seguito dal giudice dell'udienza preliminare deve ritenersi errato perché non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall'accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all'esito del dibattimento, stabilire se l'imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole.
Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell'erroneità della motivazione addotta dal giudice dell'udienza preliminare il quale, non solo è entrato nel merito dei singoli indizi ma, a seguito di una disamina (peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal P.G. nell'atto di impugnazione), è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio.
Il Procuratore Generale ricorrente, infatti, ha evidenziato una serie di elementi di fatto neppure considerati dal giudice dell'udienza preliminare come ad es. la circostanza che il denaro veniva richiesto per i bisogni di un detenuto agli arresti domiciliari;
il riferimento al cognome AO di Catania noto mafioso;
il mezzo utilizzato (telefono che gli consentiva di mantenere l'anonimato);
l'assoluta mancanza di argomenti sul motivo per cui il tono di voce non era stato ritenuto minaccioso, contrariamente a quanto sostenuto dagli stessi denuncianti;
i precedenti penali dell'imputato che risulta aver patteggiato tre volte per circa 40 episodi di estorsione.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mistretta per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell'art. 425 c.p.p., comma 3, deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Il giudice dell'udienza preliminare nell'effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all'esito del dibattimento ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative, aperte o, comunque ad essere diversamente rivalutate".
P.Q.M.
ANNULLA Con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Patti.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2013