Sentenza 7 giugno 2011
Massime • 1
Risponde di concorso nella frode fiscale commessa dall'utilizzatore di fatture emesse per operazioni inesistenti l'autotrasportatore che sottoscriva per quietanza i documenti fittizi, così attestando l'avvenuto trasporto dei beni. (In motivazione la Corte, nell'escludere l'applicabilità del regime derogatorio di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 74 del 2000, ha precisato che la sottoscrizione per quietanza, a fronte di un rapporto fittizio, serve a rendere credibile l'esistenza di un rapporto reale che giustifica l'emissione della fattura).
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2011, n. 35730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35730 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2011 |
Testo completo
35 7 30 / 1 1
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DE1.07/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA
- Presidente - N. N. 1253 Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 39869/2010 Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO Rel. Consigliere -
Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) SVIATO PAOLO N. IL 23/12/1959
avverso la sentenza n. 15089/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO del Dott. Volfoe Ricexpe Udito il Procuratore Generale in persona che ha concluso perrigetto del ricuss
SUPREMA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
DI
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-- 3 OTT: 2011
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IL CANCELLIERE Emaps Mariani ее
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
a) reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 2 comma 1 decreto legislativo 74/2000 per avere apposto la propria firma titolo di quietanza e quale conducente su fatture e sui relativi documenti di trasporto emessi a fronte di operazioni inesistenti, fatture poi utilizzate da ZO VI per la dichiarazione annuale dei redditi presentata dalla AR snc., per l'anno 1999, intestate all'agriturismo di BR AZ onde avvalorare le operazioni commerciali cui i documenti si riferiscono in Alba il 31 ottobre
2000;
b) del reato di cui all'articolo 8 comma 1 del DLGS 74/2000 per avere, al fine di consentire alla ditta individuale di ZO VI l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di tale società fatture relative ad operazioni inesistenti. Deduce in questa sede il ricorrente: 1) l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 9 DLgs 74/2000 in relazione alla prima imputazione (concorso nel reato di cui all'articolo 2. comma 1 dLGS 74 2000) dovendo lo TO essere considerato un concorrente nella emissione delle fatture;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inesistenza delle operazioni contestate al capo b). Si obietta che la corte di appello motiva il proprio convincimento con la mancanza di ragionevoli ricostruzioni alternative alla vicenda fatta sulla base delle dichiarazioni dello AZ e non tiene conto delle dichiarazioni dell'imputato il quale ha dichiarato di aver ricevuto le fatture già compilate, in relazione a viaggi effettivamente effettuati, nè dei risultati della perizia grafica, secondo cui la compilazione delle fatture dei documenti di trasporto non era attribuibile al ricorrente;
3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 DLgs 74/2000, necessitando il dolo specifico inteso come fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insistenza delle operazioni. L'unico elemento sostanziale di accusa sarebbe stato costituito dall'inconciliabile tenore di vita dello TO, non essendo state riscontrate in alcun modo le dichiarazioni da quest'ultimo rese circa l'attività di vendita dei tartufi, né risultando effettuati accertamenti circa la movimentazione bancaria;
5) mancanza di contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio con riferimento alla lamentata omessa concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, non condividendosi l'argomentazione che esclude il ruolo marginale dell'imputato, funzionale all'ingente evasione fiscale accertata.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. ef Motivi della decisione In ordine al primo motivo giova premettere che, come già affermato da questa Corte, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista dall'art.8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, il regime previsto dal successivo art.9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art.2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello previsto dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art. 110 cod. pen. (Sez. 2, n. 24167 del
16/05/2003 Rv. 225453)
Acclarato quanto precede occorre aggiungere che la regolarità della emissione della fattura prescinde dalla sottoscrizione per quietanza. Quest'ultima può essere apposta sulla fattura stessa ed ha unicamente la funzione di attestare da parte del creditore l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore nel senso, cioè, che lo stesso creditore dichiara di avere ricevuto quanto a lui dovuto. Non può ritenersi pertanto né illogica né contraria a principi di diritto la motivazione del giudice di appello che valorizza l'attività di sottoscrizione per quietanza non già in termini di concorso nell'emissione del documento (di per sé completo ed efficace a prescindere dalla sottoscrizione) bensì di utilizzo della fattura stessa con finalità elusiva delle imposte.
Ciò in quanto la sottoscrizione per quietanza, a fronte di un rapporto fittizio, serve evidentemente a rendere credibile l'esistenza di un rapporto reale che giustifica l'emissione della fattura.
Il secondo motivo appare infondato ed incentrato su rilievi di merito. Nella sentenza appare correttamente evidenziato, infatti, che nessun interesse aveva lo NI a rendere dichiarazioni calunniose sulla inidoneità dello TO, artigiano edile privo di una sede propria, a svolgere le funzioni di trasportatore della merce;
che il consulente del pm aveva riconosciuto la firma dello TO sulle fatture e sui documenti, mentre il consulente del giudice, non si era in realtà occupato della posizione dello TO stesso, in quanto la difesa, a differenza di quella di altro coimputato, non aveva controdedotto con un proprio esperto al quesito riguardante l'esame grafico. Quanto al terzo motivo si rileva come dal complesso della sentenza emerga il tenore inequivoco delle operazioni e, quindi, la finalità illecita di esse. Appartengono al merito i rilievi circa l'effettività delle operazioni di cui al quarto motivo e quelli concernenti il trattamento sanzionatorio per l'imputato, per il quale è stata considerata anche la recidiva.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7.6.2011.
Il Consigliere estensore ficti 11 Presidente