Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
Il provvedimento di diniego di accertamenti supplementari giudicati superflui adottato dal G.U.P. nel corso dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 cod. proc. pen. non è impugnabile, non essendo previsto avverso di esso alcun mezzo di gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 12990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12990 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSIO Presidente del 12/01/2001
1. Dott. BRUNO ROSSI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 125
3. Dott. EMILIO GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 22945/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV AO nato il [...]
avverso le ordinanze emesse rispettivamente il 24 e il 29 maggio 2000 dal gup presso il tribunale di Bolzano.
Visti gli atti, le ordinanze e il ricorso;
OSSERVA
I. Con atto del 1^ giugno 2000, IO AO ricorreva per cassazione avverso le ordinanze pronunciate il 24 e il 29 maggio 2000 dal gup presso il tribunale di Bolzano, con le quali venivano disposti rispettivamente la riunione di più procedimenti per bancarotta fraudolenta a carico dello stesso ricorrente, la decisione su alcune questioni ed eccezioni sollevate dalla difesa e il successivo rinvio a giudizio dell'imputato davanti al tribunale della stessa città. Deducendo una serie di violazioni di legge (di natura costituzionale, processuale e di rilievo transnazionale), il ricorrente si duole che le richieste di rinvio a giudizio siano state adottate dai P.M. titolari delle indagini preliminari a suo carico senza essere state precedute dall'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. ne' dall'avviso di rendere l'interrogatorio richiesto, facendo rilevare altresì che i P.M. avevano omesso di assumere prove decisive dalle quali sarebbe emersa l'assoluta insussistenza dei fatti di bancarotta contestatigli e che, in ogni caso, sarebbero da tempo scaduti i termini di durata delle indagini preliminari espletate. Da qui l'abnormità del disposto rinvio a giudizio, che avrebbe determinato una situazione eccezionale non correggibile con i normali mezzi di impugnazione. II. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che all'udienza camerale del 24 maggio 2000, svoltasi davanti al gup Dott.ssa Briganti Vitalini, nel corso della discussione il difensore del IO ha esposto una serie di questioni preliminari (tra le quali quelle esposte nel presente atto di ricorso), il IO ha reso dichiarazioni spontanee e la difesa ha chiesto un'integrazione delle indagini. Il gup si è riservato e ha rinviato all'udienza del 29 maggio 2000, pronunciandosi sulle eccezioni proposte. Peraltro, avendo ritenuto che non dovessero essere compiute altre indagini, ha chiuso la discussione e ha proceduto alla deliberazione pronunciando il decreto che dispone il giudizio.
Orbene nessuna delle due ordinanze emesse è impugnabile. In particolare, il provvedimento di diniego di accertamenti supplementari giudicati superflui dal gup nel corso dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 c.p.p. non è impugnabile non essendo previsto avverso di esso alcun mezzo di gravame (Cass., Sez. V^., 24 gennaio 1992, n. 294, Ranieri). Allo stesso modo non è impugnabile il decreto che dispone il giudizio, giacché l'unico provvedimento avente contenuto decisorio emesso nell'udienza preliminare nei cui confronti è ammissibile l'impugnazione prevista dall'art. 428 c.p.p. è la sentenza di non luogo a procedere. Ne deriva che se una pronuncia in ordine ad eccezione o rilievi viene emessa nel corso di tale fase, la stessa è puramente strumentale al decreto che dispone il giudizio e, come tale, non ha giuridica autonomia da consentire l'impugnazione (Cass., Sez. I^, 1 luglio 1991, Zacco).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001