Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non esclude il concorso nella condotta di chi emette la fattura o il documento per un'operazione inesistente (art. 8, comma primo, D.Lgs. citato), in quanto si tratta di reato comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 25129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25129 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1035
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 42283/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RA IC, nato a [...] il 7 giugno del 1957;
avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo del 27 febbraio del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 27 febbraio del 2007, la corte d'appello di Palermo confermava quella pronunciata il 14 marzo del 2006 dal tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con cui RA NI era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui al D.Lgs. n 74 del 2000, art.8, per avere, nella qualità di gestore di fatto della ditta
Multiservice Scarl s.r.l., emesso n 8 fatture per operazioni inesistenti.
A fondamento della decisione la corte osservava che dalle deposizioni rese dai testimoni AR IG e OR GN era emerso l'insussistenza delle operazioni perché la società non aveva dipendenti o attrezzature per svolgere l'attività di pulizia indicata nelle fatture;
che la maggior parte delle persone destinatane delle fatture erano legate al RA da rapporti di parentela;
che siffatto quadro probatorio non era svilito dalle generiche dichiarazioni delle testimoni CO e LE indicate dalla difesa, in quanto le prestazioni di servizi riferite da costoro erano sporadiche ed isolate;
che l'attività illecita era riconducibile all'imputato quale gestore di fatto della società. Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per avere i giudici travisato le deposizioni della CO e della LE le quali avevano fornito importanti elementi che i primi giudici avevano sottovalutato;
2) erronea imputabilità del fatto all'attuale ricorrente il quale non era il legale rappresentante della società; inoltre, avendo il RA agito nell'interesse degli utilizzatori delle fatture, suoi parenti, secondo l'assunto della corte, non poteva concorrere nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; sostiene infine che, secondo la giurisprudenza di questa corte, l'amministratore di fatto può essere ritenuto responsabile solo allorché sia provata l'estraneità alla gestione dell'amministratore di diritto. IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione del vizio di illogicità della motivazione in realtà si censura l'apprezzamento delle prove dai parte dei giudici del merito offrendo una lettura alternativa degli atti non consentita in questa sede. La corte territoriale non ha travisato le testimonianze delle persone indicate dalla difesa ma, con motivazione che non presenta alcun manifesto vizio logico, ha solo ritenuto che tali testimonianze non screditavano l'impianto accusatorio trattandosi di prestazione di servizi isolate e sporadiche.
Il secondo motivo è infondato. Il reato di emissione di fattura, per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1 può essere commesso da chiunque. Nelle organizzazioni complesse dell'emissione risponde colui il quale di fatto o di diritto gestisce l'organismo, da solo o in concorso con altri, secondo le regole generali in materia di concorso aspersone nel reato
Il D.Lgs. n. 74, art. 9, in deroga all'art. 110 c.p., esclude il concorso tra chi ha emesso la fattura e chi l'ha utilizzata, trattandosi di due diverse figure di frode fiscale, ciascuna delle quali integra una distinta ipotesi di reato. Pertanto nell'eventualità che si realizzino entrambe non si configura un concorso dell'emittente con l'utilizzatore, ma ciascuno risponde del fatto dell'emissione o dell'utilizzazione rispettivamente commesso e ciò anche nell'ipotesi in cui l'emittente agisca previo accordo con l'utilizzatore. Va però precisato che la disposizione di cui all'art. 9 impedisce di estendere la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di emissione al soggetto destinatario di una fattura o di altro documento emesso per un'operazione inesistente e viceversa, ma non esclude il concorso nell'emissione della fattura o del documento per operazione inesistente secondo le regole ordinarie (cfr. per tutte Cass. Sez. 3^ n. 34678 del 2005). I giudici del merito hanno ritenuto responsabile dell'emissione l'attuale ricorrente quale gestore di fatto della società ed hanno escluso la responsabilità della legale rappresentante perché ritenuta estranea. Sul punto la motivazione dei giudici del merito non presenta alcun vizio logico o giuridico e non si pone assolutamente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso. Il gestore di fatto di una società invero può essere ritenuto unico responsabile del fatto o concorrere, secondo la disciplina ordinariati reato commesso dal legale rappresentante della società.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008