Sentenza 23 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la presentazione del passaporto all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altrihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2012, n. 22585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22585 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo Presidente del 23/03/2012
Dott. BRUNO Paolo A. Consigliere SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 675
Dott. ZAZA Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo rel. Consigliere N. 37863/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU NU N. IL 01/01/1977;
2) EB DE N. IL 01/01/1979;
avverso la sentenza n. 1176/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. GU DA e SU DE sono state condannate con sentenza del tribunale di Catania del 04/11/2008 alla pena di mesi otto e giorni 10 di reclusione ed Euro 300 di multa, per avere contraffatto due passaporti, per aver fatto uso di un sigillo contraffatto, per aver declinato false generalità alla polizia doganale di Catania.
2. La corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna, ordinando la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta per cinque anni.
3. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambe le imputate per i seguenti motivi:
4. - violazione dell'art. 49 c.p., per non aver ritenuto il falso grossolano e dunque non punibile;
5. - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 495 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto alla grossolanità del falso, la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto che è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è pertanto insindacabile in questa sede ove si dia corretta ed adeguata motivazione del ragionamento logico che lo sottende;
nel caso di specie, la corte d'appello di Catania ha specificato alle pagine due e tre della sentenza i motivi per cui ha ritenuto non sussistente un falso evidente, sia con riferimento alla necessità di utilizzare uno scanner per l'accertamento della falsità dei documento, sia con riferimento ad un esame visivo dei passaporti allegati gli atti.
3. Le ricorrenti hanno sostenuto che dagli atti non risulta affatto che per confermare la contraffazione di due passaporti si sia resa necessaria una specifica indagine scientifica, ma l'affermazione è generica e non autosufficiente, non potendo questa corte riesaminare integralmente gli atti dei giudizi di merito.
4. Comunque, indipendentemente dalla fondatezza o meno della precedente eccezione, costituisce motivazione più che sufficiente quella relativa all'esame visivo dei passaporti, dal momento che in tal modo la corte ha effettuato una valutazione diretta della percepibilità della contraffazione.
5. Con riferimento alla dedotta assenza di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p., la doglianza è destituita di fondamento, essendovi una motivazione specifica, congrua e logica al terzo capoverso della pagina tre della sentenza. Trattasi di considerazione del tutto corretta anche sotto il profilo normativo, dal momento che presentare i passaporti all'autorità preposta al loro controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione (cfr. sez. 5, n. 4576 del 16 dicembre 1975, Minnic).
6. Non essendo il ricorso inammissibile, va peraltro rilevata d'ufficio la prescrizione dei reati, maturata dopo la sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012