Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2016, n. 15107
CASS
Sentenza 11 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione di cui all'art. 7, comma secondo, Cedu, secondo cui il principio di irretroattività della legge incriminatrice non opera per i crimini contro l'umanità che offendono interessi transnazionali, impone di ritenere non applicabile al delitto di strage la regola della adozione della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme nel tempo; ne consegue che, avuto riguardo alla attuale disciplina in tema di reati puniti con la pena astratta dell'ergastolo dall'art. 157 cod. pen., la regola della imprescrittibilità va applicata anche ai fatti di strage commessi anteriormente alla modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2016, n. 15107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15107
    Data del deposito : 11 febbraio 2016

    Testo completo