Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 7, comma secondo, Cedu, secondo cui il principio di irretroattività della legge incriminatrice non opera per i crimini contro l'umanità che offendono interessi transnazionali, impone di ritenere non applicabile al delitto di strage la regola della adozione della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme nel tempo; ne consegue che, avuto riguardo alla attuale disciplina in tema di reati puniti con la pena astratta dell'ergastolo dall'art. 157 cod. pen., la regola della imprescrittibilità va applicata anche ai fatti di strage commessi anteriormente alla modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2016, n. 15107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
AM 1 5 1 07 / 1 6 . . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/02/2016 SENTENZA N. 430/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. NI PRESTIPINO N. 43218/2015 - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Rel. Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di: : SP US N. IL 25/11/1964 SA US N. IL 25/03/1958 SA US N. IL 27/06/1955 SA IA N. IL 28/12/1968 SA AL N. IL 06/02/1966 SA CE N. IL 31/05/1970 inoltre: RA CE N. IL 23/09/1959 RE RO N. IL 04/03/1971 RE GE N. IL 08/02/1965 RE VA N. IL 01/07/1968 SP CI N. IL 29/04/1962 OP LU N. IL 20/03/1958 RI ET N. IL 04/08/1954 SA NI N. IL 13/08/1953 SA RO N. IL 31/03/1959 SA RO N. IL 05/02/1961 SCHISA ROBERTO N. IL 21/09/1959 avverso la sentenza n. 63/2013 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 23/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Udito il PROC. GEN. dott. Gabriele Mazzotta che ha così concluso: CON RIFERIMENTO AL RICORSO DEL P.G. CONCLUDE PER L'ANNULLAMENTO CON RINVIO QUANTO ALLE POSIZIONI DI SA US (CL.1958), US SA (CL. 1955), SP US, SA IA, SA AL E SA CE CON RIFERIMENTO AL DELITTO DI STRAGE AGGRAVATO. IN IPOTESI RINVIO IN ATTESA DI CONOSCERE LA MOTIVAZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. INAMMISSIBILITA' DI TUTTI GLI ALTRI RICORSI. Uditi i difensori: avvocato VISCONTI NI del foro di NAPOLI in difesa delle parti civili RR NZ IO ZI ZZ NN DE CO TR DE CO EM RR NA DE CO RC CONCLUDE COME DA CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE. L'avvocato CIRUZZI DOMENICO del foro di NAPOLI in difesa delle parti civili DI OC : AL e DI OC IA associandosi alle conclusioni del P.G. deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta. L'avvocato SANTE FORESTA del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. DI RUSSO CIVITA del foro di ROMA in difesa di: SA AL e SA CE eccepisce le problematiche esposte dal P.G. circa la prescrizione e chiede il rigetto del ricorso del P.G.. L'avvocato PALLESCHI GIANPIERO del foro di CASSINO in difesa di: SP US, e in qualita' di sostituto processuale dell'avv. SEBASTIANELLI PATRIZIA del foro di CASSINO in difesa di: SA IA e SA US, si associa alle conclusioni dell'avv. SANTE FORESTA E CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO DEL P.G. E IN SUBORDINE CHIEDE UN RINVIO IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE. L'avvocato ARICO' VA del foro di ROMA in difesa di: SCHISA ROBERTO CHIEDE L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA. L'avvocato VALENTINO MAURO del foro di NAPOLI in difesa di: SA NI SI RIPORTA AI MOTIVI. L'avvocato RAGOZZINI ERCOLE del foro di NAPOLI in difesa di: RE VA si associa alle conclusioni del P.G. per quanto riguarda il rinvio in attesa della motivazione delle SEZIONI UNITE riportandosi ai motivi del ricorso. L'avv. DEZIO MAURO del foro di Napoli difensore di fiducia di SA RO (cl. 61) si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato GIRARDI MARIO del foro di NAPOLI in difesa di: RA CE SI RIPORTA AI MOTIVI CHIEDENDO L'ANNULLAMENTO CON O SENZA RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA. 1 L'avvocato MARANO GE del foro di NAPOLI in difesa di: RI ET e SA NI si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato ANASTASIO FRANCESCO del foro di NAPOLI in difesa di: SP CI si riporta ai motivi del ricorso. L'avvocato SENESE SAVERIO del foro di NAPOLI in difesa di: SA RO e SP CI si riporta ai motivi del ricorso chiedendo il rinvio alle Sezioni Unite e l'annullamento della sentenza impugnata per la posizione di SP CI deposita verbali della Corte Appello di Napoli. L'avvocato DAVINO CLAUDIO del foro di NAPOLI in difesa di: RE RO e RE GE si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato BASILE MICHELE del foro di NAPOLI in difesa di: RE RO si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato GALLO NI del foro di NAPOLI in difesa di: RE GE si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato ABET NI del foro di NAPOLI in difesa di: OP LU e RE GE chiede l'annullamento della sentenza impugnata per la posizione di RE GE E OP LU. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 27 febbraio 2013 la Corte di Assise di Napoli condannava: OR VI, AP CI, AP AR, AP AN, IO ET, IS OB, SI PA, OP UI, RN NT e RN CI alla pena dell'ergastolo; previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91, RN CI (cl.59) e RN GI (cl.58) ad anni 18 di reclusione ciascuno, SI GI, RN GI (cl.55), RN NO, RN PA e RN VI alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno.
1.2 Con la stessa pronuncia la Corte di Assise disponeva le pene accessorie nei confronti dei suddetti imputati e li condannava tutti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite ed al pagamento di una provvisionale liquidata in € 100.000 per ciascuna delle stesse.
1.3 Riteneva la Corte di primo grado che tutti i suddetti imputati dovevano ritenersi responsabili del delitto di cui all'art. 422 cod. pen in relazione alla c.d. strage del bar Sayonara, avvenuta a Napoli l'11 novembre del 1989, all'esito della quale erano rimaste uccise sei diverse persone e ferite altre due. 2 1.4 Con sentenza in data 23 gennaio 2015 la Corte di Assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del contestato delitto di cui all'art. 422 cod. pen. nei confronti di tutti gli imputati ai quali era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione con la giustizia ex art. 8 D.I. 152/91, ad eccezione di RN CI cl. 1959 nei cui confronti riduceva la pena ad anni 14 di reclusione, avendo questi rinunciato all'effetto estintivo ex art. 157 cod. pen. e confermava tutte le condanne alla pena dell'ergastolo.
1.5 I giudici di primo e secondo grado davano atto che la strage di San Martino del 1989 era avvenuta ad opera dei componenti del clan RN e specificavano come nel corso della stessa erano rimasti uccisi, tra gli altri soggetti, EL NT e EO VI, noti componenti del clan avverso ai RN, capeggiato da EA EO detto "o cappotto", esponente della camorra napoletana raggruppata sotto l'egida della nuova famiglia e, sino ad allora, boss del quartiere ON che i RN intendevano scalzare dal vertice grazie alla collaborazione ed all'alleanza instaurata con altra famiglia malavitosa, quella degli AP, operante a sua volta nel territorio di AR altro quartiere popolare napoletano. Premesso che a distanza di diversi anni dai fatti era intervenuta la collaborazione con la giustizia di numerosi appartenenti ai suddetti gruppi criminali, la sentenze di merito ripercorrevano pertanto le vicende della costituzione del clan camorristico dei RN e l'individuazione dei suoi componenti, la prima fase dell'accordo con l'EO per la spartizione delle attività illecite e dei profitti, i successivi accaduti che portavano alla crisi della suddetta alleanza ed al nuovo accordo stretto con i vertici della famiglia AP, che RN CI classe 1959, detto il "sindaco" per il ruolo di vertice ricoperto, aveva contattato all'interno del carcere di Poggioreale. Forti dell'accordo stretto e che prevedeva un vicendevole aiuto anche "militare", i due gruppi criminali avevano iniziato a progettare l'azione di aggressione del gruppo EO, da realizzare attraverso l'eliminazione dei suoi componenti, che veniva perfezionata a seguito della scarcerazione di RN CI, il "sindaco", avvenuta il 15 ottobre del 1989. Difatti, veniva raggiunto un accordo di collaborazione reciproca per cui i componenti dei due clan avrebbero operato quali killers nei differenti rioni così da evitare di essere riconosciuti al momento delle azioni;
in questo contesto, si erano tenute diverse riunioni con gli AP e gli altri componenti del gruppo criminale operante nel quartiere AR, tutte dirette dal predetto RN CI, alle quali partecipavano AN, AR, CI AP, il cognato OR VI e gli altri accoliti dei due clan, sino a quando le due famiglie raggiungevano la comune deliberazione di procedere all'eliminazione dell'EO, del EL e degli altri componenti il clan avverso. Le sentenze di primo e secondo grado procedevano poi alla descrizione della fase organizzativa del delitto, preceduta dal sequestro, interrogatorio ed eliminazione di tale TA UI, nel corso della quale tutti gli imputati avevano partecipato alle riunioni, decidendo di portare a termine l'attacco nella gelateria di pertinenza del padre del EL ove si riunivano proprio gli affiliati del clan EO;
tutti i collaboratori convenivano quindi sulla collegialità della 3 decisione assunta sotto la direzione di CI RN e descrivevano poi cosa ebbe a verificarsi I'11 novembre '89 quando i c.d. "barresi" vennero convocati nel quartiere ON dallo stesso CI RN alla presenza di tutti i componenti del gruppo criminale omonimo (oltre i RN anche gli SI, OP, IO, IS). Giunti i componenti del clan AP, tra cui proprio AN, AR, CI AP, OR VI ed altri, furono divisi i compiti e deciso chi avrebbe fatto del commando dei killers e chi invece, anche per non essere riconosciuto dai passanti, avrebbe agito per recuperare gli autori dell'azione delittuosa dopo l'esecuzione della stessa. La pronuncia di primo grado sottolineava poi come "la fase più nevralgica delle operazioni fu rimessa ad un branco di criminali allucinati, mandati a colpire un obiettivo sconosciuto alla maggior parte di loro" e che attaccarono uno dei bar maggiormente frequentati, anche per l'orario pomeridiano, del quartiere di ON con la conseguenza che vennero uccisi anche numerosi soggetti del tutto estranei ed innocenti. Descritta anche la fase del recupero dei killers, ove aveva operato RN VI personalmente, le pronunce di primo e secondo grado procedevano ad elencare i criteri generali seguiti per la valutazione delle chiamate di correità distinguendo l'attendibilità intrinseca di ciascuno dei collaboratori e l'individuazione dei riscontri esterni. Evidenziavano al proposto la centralità e rilevanza della collaborazione di RN CI "il sindaco", e procedevano poi ad elencare dati salienti riguardanti l'attendibilità di RN GI cl. 58 detto LO, RN GI del '55 detto "caramella", RN PA, RN NO, RN VI, SI GI, SI CI, LA FF, OL RI, NC GI, quest'ultimo collaboratore proveniente dalle file della famiglia AP. La pronuncia della Corte di assise di primo grado, procedeva poi ad elencare le dichiarazioni degli imputati alcuni dei quali avevano riconosciuto di avere fatto parte delle rispettive famiglie criminali;
in particolare ammettevano la partecipazione all'associazione denominata gruppo RN, RN NT, OP UI, IS OB (limitandola a partire dal 1990), SI PA. Esposte ancora le dichiarazioni degli altri imputati non collaboranti che escludevano qualsiasi responsabilità, la Corte di Assise di Napoli procedeva a dettare i criteri per distinguere la connivenza non punibile dal concorso nel reato (117 e segg.), la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 422 cod. pen. (121 e segg.) ed infine il trattamento sanzionatorio (125 e segg.).
1.6 La Corte di Assise di appello, con la pronuncia del 23 gennaio 2015, dopo avere riassunto lo svolgimento dei fatti ed esposto i motivi di gravame proposti da ciascun imputato, rigettava l'eccezione di nullità del procedimento di primo grado per violazione degli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di utilizzabilità degli atti compiuti dal precedente collegio differentemente composto, disposta dalla Corte di assise di primo grado all'udienza del 30 maggio 2012, ritenendo che nessuna delle parti si fosse opposta alla rinnovazione degli atti precedentemente assunti ed avesse espressamente richiesto la riassunzione delle prove già acquisite. 4 1.7 Il giudice di assise di appello, dichiarava ancora l'estinzione del reato di cui all'art. 422 cod. pen. per intervenuta prescrizione nei riguardi di RN GI classe 58, SI GI, RN GI classe 55, RN NO, RN PA e RN VI ritenendo aderire all'orientamento giurisprudenziale che valuta operante la prescrizione anche dei reati in astratto puniti con l'ergastolo nella disciplina previgente, ove la concessione di circostanze attenuanti comporti una riduzione della pena detentiva tale da fare applicare il termine massimo ex art. 157 cod. proc. pen. della vecchia disciplina di anni 22 e mesi 6. Tale statuizione non riguardava anche la posizione di RN CI classe 59 perché detto imputato all'udienza del 23 gennaio 2015 rinunciava alla prescrizione.
1.8 Quanto alle ulteriori questioni sollevate dagli appelli, si confermava il giudizio di attendibilità intrinseca dei collaboratori escussi nel corso dell'istruzione di primo grado, si riteneva che i riscontri esterni dovessero innanzi tutto ricavarsi dalla convergenza delle narrazioni fatte dai diversi propalanti e si procedeva poi con l'esposizione delle modalità dell'accaduto secondo le dichiarazioni rese proprio dai componenti del clan camorristico RN. Sottolineato poi come RN CI classe 61 avesse, con una missiva inviata alla stessa Corte di Assise di appello, ammesso la propria responsabilità penale in ordine al contestato delitto, lo stesso giudice respingeva gli appelli proposti da tutti gli altri imputati condannati alla pena dell'ergastolo, ritenendo che tutti avessero comunque partecipato o alla fase preparatoria, o a quella di esecuzione del delitto ovvero a quella del recupero dei killers e, quindi, dovessero comunque rispondere del reato a titolo di concorso di persone. Negata anche la presenza di rilevanti contrasti tra le dichiarazioni dei collaboratori si riassumevano le singole chiamate di correità per ciascuna posizione.
2.1 Avverso detta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Napoli nei confronti degli imputati RN GI classe '58, SI GI, RN GI classe '55, RN NO, RN PA e RN VI in relazione alla declaratoria di prescrizione pronunziata nei loro riguardi. Sosteneva il Procuratore Generale che anche nel vigore della vecchia disciplina dell'art. 157 cod. pen. dovesse ritenersi operante il principio della imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, per cui l'impugnata pronuncia andava riformata ovvero la questione doveva essere rimessa alle Sezioni Unite in presenza di differenti orientamenti interpretativi.
2.2 Anche gli imputati tramite i rispettivi difensori proponevano ricorso per cassazione;
RN CI classe 61 deduceva: violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata in relazione alla rinnovazione istruttoria in assenza di consenso delle parti e così in dispregio dell'art. 525 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per avere i giudici di appello negato al RN CI le circostanze attenuanti generiche ovvero l'applicazione di pena detentiva temporanea, erroneamente svalutando elementi favorevoli al ricorrente;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per omessa motivazione in relazione alla dedotta esimente dello stato di necessità; errata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi del delitto di strage e non piuttosto sotto il profilo dell'omicidio plurimo aggravato in concorso ed omessa motivazione sulle richieste subordinate pure avanzate dalla difesa in relazione agli artt. 62 bis, 110, 116 e 1 133 cod.pen.. 2.3 RN NT deduceva la nullità della sentenza di appello gravata da ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'errata applicazione delle norme penali in tema di concorso morale nel reato e per difetto di motivazione su tale aspetto. Riportava al proposito parte delle dichiarazioni rese dal principale collaboratore, RN CI, che aveva riferito della contrarietà alla scelta stragista del ricorrente, soggetto contrario ad azioni violente ed omicidiarie, sicchè lo stesso, avendo anche manifestato la propria opposizione al progetto delittuoso, doveva ritenersi estraneo alla decisione poi adottata dai vertici del gruppo criminale. Quanto alla partecipazione alla fase esecutiva, la sua presenza sul luogo del fatto, peraltro ammessa dallo stesso ricorrente, doveva ritenersi equivoca ed indifferente rispetto al proposito criminale.
2.4 IO ET proponeva ricorso tramite il proprio difensore di fiducia deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sotto il profilo dell'errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non valutate secondo i parametri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. In particolare evidenziava che dalle dichiarazioni di RN CI e RN GI LO, non era emerso con chiarezza il ruolo avuto dal ricorrente mentre l'unica accusa precisa, proveniente da RN VI, che lo inquadrava nel gruppo incaricato dell'occultamento delle armi, aveva origine : da un soggetto animato da forte astio nei riguardi dello stesso IO. Infatti, VI RN, aveva ammesso di avere voluto persino uccidere il ricorrente sicchè tale situazione poteva attentare la veridicità del narrato. Inoltre, sottolineava come dalle dichiarazioni di RN PA e GI, erano emerse circostanze smentite da dati di fatto poiché il primo aveva riferito che il ricorrente era stato presente tutto il pomeriggio nella fase preparatoria quando il IO risultava essersi recato alle 18.11 presso la caserma dei C.C. di IE per adempiere l'obbligo di firma cui allora era sottoposto, mentre il secondo aveva indicato il ricorrente tra gli stipendiati dal clan sebbene fosse stato appena rilasciato dal carcere. Affiliazione che doveva essere esclusa per l'assenza dei vertici della famiglia allora anch'essi detenuti mentre nessuno degli accusatori aveva chiarito le mansioni cui era adibito il IO. Deduceva, pertanto, la violazione del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per avere errato i giudici di appello nel ritenere il concorso in strage e non la più lieve ipotesi di favoreggiamento di cui all'art. 378 cod. pen. posto che la condotta del IO si era esaurita nella fase successiva la consumazione della strage non avendo mai partecipato alle riunioni o deliberazioni e non avendo avuto quindi la sua presenza alcun contributo causale rispetto all'evento. Con il terzo motivo lamentava la 6 violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla violazione del principio del contraddittorio determinata dalla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale pur essendo mutato il collegio giudicante ed, infine, lamentava la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.5 AP AN deduceva tre distinti motivi;
con il primo lamentava nullità della sentenza di primo grado in relazione alla violazione degli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen. per l'assenza di consenso delle parti alla rinnovazione istruttoria degli atti istruttori già compiuti, disposta dai giudici della corte di assise con le ordinanze 3 aprile e 30 maggio 2012. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. e motivazione carente o contraddittoria con riguardo alla mancata applicazione dei criteri per la valutazione delle chiamate di correità che era consistita in una trascrizione delle dichiarazioni priva di qualsiasi valutazione delle contraddizioni ed omissioni emerse dall'esame dei collaboratori. Aggiungeva al proposito che le dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità non possono da sole costituire prova piena della responsabilità dell'imputato in assenza di adeguati riscontri esterni individualizzanti che devono essere indipendenti dalla chiamata ed, ove consistano in altri contributi dichiarativi, devono assumere carattere del tutto autonomo. Aggiungeva come la credibilità intrinseca non potesse farsi discendere dalla sola scelta collaborativa e che le chiamate de relato bisognavano di una duplice valutazione di credibilità sia del collaborante che del soggetto che costituiva la fonte della notizia. Tali parametri valutativi delle chiamate di correità erano stati solo esposti e non applicati dai giudici di merito posto che le dichiarazioni dei collaboratori evidenziavano notevoli contraddizioni quanto a genesi della scelta stragista, numero e partecipanti alle riunioni, individuazione dei killers, indicazione degli altri soggetti incaricati di altri compiti, tipo delle armi e delle auto utilizzate per l'agguato. Inoltre, non era stato valutato il forte sentimento di astio che tutti i componenti della famiglia camorristica RN nutrivano nei riguardi degli AP, elementi questi, idonei a far ritenere assente anche l'attendibilità intrinseca. Con altro motivo lamentava violazione di legge quanto all'assenza di prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio ed infine chiedeva che la qualificazione giuridica dei fatti fosse ricondotta all'ipotesi dell'omicidio plurimo in luogo della riconosciuta ipotesi di strage.
2.6 Il primo difensore di AP CI deduceva con distinti motivi, violazione dell'art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen.; in particolare, sottolineava come con i motivi di appello fosse stata sottolineata la contraddizione esistente circa la partecipazione del ricorrente alla fase deliberativa tra i contenuti dichiarativi dei vari collaboratori, poiché RN VI non lo aveva indicato tra i soggetti presenti alle riunioni organizzative al contrario di quando indicato da RN PA. Tra l'altro anche RN NO non aveva riferito della presenza del ricorrente alle riunioni od alla fase esecutiva sicchè la motivazione della pronuncia di appello doveva ritenersi contraddittoria e resa in violazione dei principi dettati dall'art. 192 terzo comma cod. proc. pen.. Al proposito sottolineava che secondo le dichiarazioni di VI 7 RN, l'AP era assente proprio alla riunione nella quale si assunse la decisione di passare alla fase dell'eliminazione dei componenti del clan EO ma tale indicazione era stata svalutata dal giudice di secondo grado mentre, quanto alla affermazione di RN NO, la mancata indicazione era stata illogicamente attribuita dalla Corte di appello ad autonomia della collaborazione e delle dichiarazioni mentre tali dati dovevano portare all'esclusione di ogni responsabilità. Né alcun elemento poteva trarsi dalle dichiarazioni di RN GI classe '58, quale aveva inserito AP CI tra i soggetti che non dovevano partecipare all'azione e pertanto si era allontanato;
peraltro si trattava di fonte indiretta smentita da quella originaria. Ancora lamentava l'illegittimità del percorso motivazionale con riguardo alla partecipazione dell'imputato alla fase esecutiva con il ruolo di recupero dei killers trattandosi di ricostruzione basata soltanto su dichiarazioni tutte de relato non confermate posto che, l'unica fonte diretta con riguardi a tale fase, e cioè RN VI, smentiva gli altri dichiaranti così che la prova era stata ricostruita in termini di mera plausibilità e non di certezza. Anche il secondo difensore di AP CI proponeva ricorso per cassazione e deduceva: violazione dell'artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla disciplina dettata dall'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. e motivazione illogica e contraddittoria;
al proposito sottolineava di avere esposto nei motivi di appello l'avvenuta affermazione di responsabilità sulla base di dichiarazioni provenienti da un solo gruppo di parenti affiliati alla medesima famiglia tutti divenuti collaboratori nel medesimo contesto temporale. Inoltre, si doveva dubitare dell'attendibilità intrinseca di NC GI autore di dichiarazioni de relato la cui fonte non era stata svelata;
viceversa si erano ignorate le prove dirette che scagionava l'imputato individuabile nelle dichiarazioni di RN VI che escludeva la partecipazione di CI AP alla fase del recupero e di RN NO che a sua volta non includeva il ricorrente tra i partecipi alla riunione deliberativa. Peraltro, il giudice di appello, nulla esponeva circa la prevalenza delle fonti indirette pur smentite dal soggetto di riferimento e cioè RN VI che escludeva ogni ruolo esecutivo sicchè l'affermazione di responsabilità era stata basata soltanto su dichiarazioni de relato smentite. non essersi dato rilievo alle causali d'astio che animavano il collaboratore NC e non essersi fatta applicazione dei criteri imposti in tema di dichiarazioni c.d. circolari perché provenienti da un unico gruppo di familiari. avere rilievo la partecipazione di CI AP alla fase delle riunioni preliminari esclusivamente sotto il profilo associativo in relazione all'alleanza stretta tra i due gruppi operanti nei diversi quartieri ma non anche con riguardo alla successiva strage che doveva ritenersi frutto della unica deliberazione adottata da RN CI. Sottolineava ancora che, per quanto riguardava le accuse di partecipazione alla fase esecutiva provenienti da NC, questi era stato allontanato dalla famiglia, aveva solo 14 anni al tempo 8 di consumazione dei fatti e non faceva quindi parte del clan sicchè nei confronti dell'imputato ricorrente non poteva ritenersi ricorrere l'ipotesi della convergenza del molteplice. Con altro motivo lamentava la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla mancata valutazione nella determinazione della pena del minimo contributo al fatto offerto dal ricorrente, della realizzazione di un fatto diverso da quello in effetti voluto dallo stesso, della non ricorrenza delle aggravanti del numero delle persone e, comunque, della mancata individualizzazione della pena in concreto inflitta.
2.7 Il difensore di AP AR proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata in relazione all'assenza di consenso delle parti alla rinnovazione istruttoria disposta con le ordinanze della Corte di primo grado del 3 aprile e 30 maggio 2012 ed illegittimità della ordinanza della Corte di Assise di Appello del 30 giugno 2014. Al proposito sottolineava come lo stesso Procuratore Generale in appello avesse richiesto procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e riferiva come la dichiarazione di utilizzabilità degli atti istruttori già compiuti fosse stata disposta dal giudice di primo grado senza dare parola alle parti e ciò in violazione degli artt. 111 Costituzione e 6 CEDU. Con ulteriore motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) per mancata assunzione di prova decisiva in relazione a quanto richiesto con la memoria depositata all'udienza del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto la richiesta di ispezione dei luoghi per dimostrare la non veridicità del racconto dei collaboratori circa la strada imboccata per la fuga e per converso la fondatezza dell'alibi fornito attraverso la dichiarazione del teste EL Vercese. Lamentava poi violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riguardo: all'ascrivibilità al ricorrente del delitto di strage benché non vi avesse materialmente partecipato né fosse prevedibile, alla mancata individuazione di riunioni deliberative cui aveva partecipato l'imputato fornendo un proprio concreto contributo, alla mancata qualificazione della condotta nei termini della desistenza volontaria, alla evidenza della prova della sua assenza dal luogo del recupero. Con ulteriore motivo deduceva la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dei riscontri esterni individualizzanti, alle chiamate di correità ed al mancato rilievo delle contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboranti. Al proposito, evidenziava come fosse dato pacifico che AP AR il giorno dell'agguato aveva deciso di sottrarsi al ruolo di autista e di non prendere parte all'azione di fuoco, come dichiarato da tutti i collaboratori concordemente, le cui affermazioni poi differivano in relazione al ruolo svolto dall'imputato nella fase del recupero sicchè la Corte di Assise di Appello aveva fatto malgoverno delle regole di valutazione delle chiamate di correità. Ripercorse le dichiarazioni specifiche sul ruolo di AR AP rese da RN GI LO, RN VI, RN CI, RN GI del '55, RN NO, RN 9 PA, sottolineava l'assenza di convergenza pur attestata dal giudice di merito. Sottolineava ancora le inesattezze e contraddizioni del racconto di NC GI che aveva attribuito all'imputato il ruolo assai diverso di copertura da eventuali interventi delle forze dell'ordine. Con il quinto motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa;
a tal proposito evidenziava il contenuto dell'alibi fornito dalla deposizione del teste IN, semplicisticamente liquidato dalla Corte di merito con riferimento alla possibile compatibilità degli orari pur in assenza di una tempistica ricostruita con precisione che escludeva tale possibilità. Ed ancora, con ulteriori motivi, deduceva omessa motivazione in ordine alle richieste di riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen., posto che la scelta di portare a termine la strage doveva essere attribuita all'esclusiva volontà di RN CI e rappresentava un'evoluzione imprevedibile degli avvenimenti;
quanto al ruolo svolto, evidenziava la chiara secondarietà dell'apporto da ritenersi di minima importanza. Infine, lamentava l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. posto che la futilità dei motivi era stata valutata sulla base di un comportamento medio senza riferimento al particolare momento e contesto sociale di verificazione del fatto. Con motivi aggiunti ritualmente depositati nel termine di giorni 15 dall'udienza di trattazione, la difesa di AP AR deduceva violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per travisamento della prova. Sotto il primo profilo sottolineava che le contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboratori, rimarcate nei motivi di appello, erano state superate dalla sentenza impugnata ricorrendo a mere formule di stile;
sottolineava al proposito come il coinvolgimento dell'imputato nella fase del recupero dei killers fosse smentito da chi come RN VI si era occupato in prima persona di tale attività. Ancora confusa doveva ritenersi la valutazione della Corte di assise di appello in merito alla partecipazione dell'imputato alla fase deliberativa posto che dalle parole di RN CI, capo del clan, riportate nei motivi aggiunti non poteva ricavarsi con certezza alcuna concertazione del piano criminale di soppressione degli avversari appartenenti al clan EO e, soprattutto, da nessun elemento risultava il concorso specifico nella deliberazione del ricorrente AP AR. Sottolineava poi il difensore come fosse emerso che il ricorrente, al momento della preparazione dell'attentato, si era rifiutato di fare parte del commando criminale e così palesemente aveva desistito dal progetto delittuoso ed anche dalla deliberazione dello stesso. Tale rifiuto doveva pertanto fare escludere il riferimento contenuto nelle sentenze di merito a strategie criminali condivise, ed in ogni caso, il suo eventuale concorso alla fase deliberativa veniva svuotato e privato di contenuto dal contegno in seguito assunto. Considerazioni queste sulla base delle quali doveva anche dubitarsi della credibilità di RN CI. 10 V 2.8 OP UI proponeva ricorso tramite il difensore di fiducia lamentando, con il primo motivo, la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato emessa all'udienza 25 ottobre 2011 pur in presenza di legittimo impedimento dell'imputato. Difatti il rifiuto dell'imputato di accettare il trasporto aereo, mezzo con il quale era stata disposta la traduzione, aveva fondamento nelle sue condizioni di salute che dovevano essere tutelate sicchè alcuna rinunzia poteva ritenersi essere stata manifestata. Con ulteriori motivi deduceva violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per nullità della sentenza di primo grado in relazione all'assenza di consenso delle parti alla rinnovazione istruttoria disposta con le ordinanze della Corte di primo grado del 3 aprile e 30 maggio 2012 ed illegittimità della ordinanza della Corte di Assise di Appello del 30 giugno 2014; sottolineava a tal proposito come il Procuratore Generale in appello avesse richiesto procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Lamentava poi violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riguardo alla mancata individuazione del momento di adesione del OP all'azione delittuosa idoneo a configurare il concorso morale ed al proposito richiamava le dichiarazioni del collaboratore LA dalle quali emergeva come la decisione dell'azione criminosa doveva imputarsi alla sola volontà di RN CI sicchè il OP non aveva svolto alcuna condotta di rafforzamento dell'altrui proposito delittuoso né partecipato alla fase esecutiva posto che il ricorrente si occupava esclusivamente dello spaccio di stupefacente. Ripercorse le dichiarazioni dei collaboratori che ricostruivano sia la fase dell'alleanza con gli AP che quella esecutiva, sottolineava come non fosse desumibile dalle stesse alcuna indicazione di un qualche contributo di OP UI. Né poteva ritenersi di rilievo la presenza del OP all'arrivo dei c.d. barresi trattandosi di condotta meramente passiva. Con il quarto motivo la difesa OP deduceva la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per mancanza ed apparenza della motivazione in ordine alla individuazione dei riscontri esterni individualizzanti alle chiamate di correità ed al mancato rilievo delle contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboranti sul punto del ruolo svolto dal ricorrente. Al proposito evidenziava come le dichiarazioni dei collaboratori fossero sostanzialmente contraddittorie in ordine al ruolo del OP sicchè si rilevava la mera apparenza della collegialità delle decisioni in effetti riconducibili solo a RN CI detto il sindaco. Con il quinto motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per erronea valutazione dell'art. 116 cod. pen. ed omessa motivazione sul punto, posto che dalle dichiarazioni dei collaboratori emergeva come la scelta del gruppo era quella di procedere all'uccisione dei soli componenti del clan avverso di EO e non quella poi portata a termine sicchè doveva ritenersi sussistere nel caso in esame l'ipotesi del concorso anomalo. Infine, con il sesto ed ultimo motivo, lamentava l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. posto che la futilità dei motivi era stata valutata sulla base di un comportamento 11 : riferibile all'uomo medio senza riferimento al particolare momento e contesto sociale di verificazione del fatto ed alle ragioni soggettive dell'agire.
2.9 SI PA proponeva ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore deducendo otto distinti motivi. Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 606 lett. c) ed F e) cod. proc. pen. per avere il giudice di appello respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado emessa in assenza di consenso delle parti alla rinnovazione istruttoria. Con il secondo motivo si lamentava violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) per avere la Corte di appello fatto ricorso ad una motivazione generica e cumulativa omettendo di dare risposta alle dettagliate argomentazioni difensive circa la contraddittorietà, divergenza ed inconciliabilità delle chiamate valorizzate, costituite da quella principale di RN CI del '59 che si assumeva confortata da quelle di RN PA, RN GI del '55, RN GI del '58 ed SI GI. Al proposito sottolineava come secondo lo stesso racconto dei collaboranti il ricorrente non aveva partecipato alla fase ideativa e deliberativa (peraltro priva di un momento specifico), né a quella organizzativa essendo sopraggiunto per caso al Rione De Gasperi il giorno dei fatti dopo l'arrivo dei killers dal quartiere AR quanto risultava anche avere tentato di dissuadere RN CI dall'intento sottolineando le condizioni psichiche dei predetti killers in preda ai postumi da assunzione di stupefacenti. Il terzo motivo atteneva la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) con riguardo al giudizio di attendibilità dei dichiaranti, da ritenersi privo di adeguata motivazione, ed effettuato omettendo altresì di dare conto delle specifiche dichiarazioni del collaboratore SI GI aventi valore scardinante l'impianto accusatorio. In particolare riferiva che la Corte di assise di appello, aveva omesso di dare conto delle dichiarazioni SI GI in termini corretti posto che questi aveva ricostruito i fatti stigmatizzando la sostanziale fittizietà della condivisione delle scelte criminali. Con il quarto motivo lamentava l'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi del concorso in strage pur in presenza di condotte riconducibili alla mera connivenza non punibile, come desumibile dalla ricostruzione dei fatti che aveva fatto emergere la sollecitazione rivolta dal ricorrente al capo RN CI di desistere dall'azione a cagione delle condizioni dei killers;
con il quinto deduceva l'errata qualificazione dei fatti come delitto di strage in luogo di omicidio plurimo. Ed ancora deduceva in ordine gradato: omessa motivazione sulle richieste subordinate (VI motivo) ed omessa valutazione della memoria depositata in data 27 febbraio 2013 (VII i. motivo). Infine sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 503 (oltre che degli articoli 18, 194, 195, 499) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione nella parte in cui si consente ai dichiaranti contra alios di partecipare al medesimo dibattimento insieme agli imputati destinatari delle dichiarazioni accusatorie compromettendo la genuinità nella formazione della prova. 1 12 2 2.10 Anche IS OB proponeva ricorso per cassazione tramite i propri difensori. Deduceva violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 525 cod. proc. pen. per avere la Corte di Assise dichiarato l'utilizzabilità degli atti istruttori compiuti dal diverso collegio senza che le parti avessero prestato il loro consenso ed avessero interloquito sul punto. Al proposito evidenziava trattarsi di nullità assoluta ed insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e peraltro sollevata già in grado di appello. Ancora esponeva sussistere violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori ed alla individuazione di riscontri esterni ed individualizzanti e travisamento della prova con riguardo alla ritenuta convergenza del molteplice. In particolare, sottolineava come l'attendibilità intrinseca fosse stata valutata positivamente sebbene elementi di criticità specifica fossero stati sollevati dalla difesa con particolare riguardo alle dichiarazioni di RN VI, soggetto risultato in forte conflitto con lo IS che aveva anche progettato di eliminare. Anche RN PA provava forte risentimento nei riguardi dello IS mentre appariva sospetta la ricostruzione cronologica dei tempi della scelta di collaborare dei fratelli RN. Sottolineava comunque come nelle prime dichiarazioni non si fosse fatto riferimento da parte del capo del clan, RN CI detto "il sindaco", al ricorrente che veniva indicato solo nel quarto interrogatorio sicchè era mancato il dovuto approfondimento sul punto da parte della corte di merito. Con il terzo motivo deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla totale assenza di motivazione sul punto dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, tutti legati da vincoli parentali e, comunque, rispetto all'individuazione dei c.d. riscontri esterni avendo la difesa sottolineato una serie di divergenze e contrasti che escludevano la presenza di un quadro omogeneo. Ripercorse le dichiarazioni dei collaboratori evidenziava come RN ZO fosse contraddetto da RN GI LO e RN CI circa il ruolo dello IS e l'avvenuta ricezione delle armi dopo il compimento della strage. Ancora al proposito evidenziava le incertezze di RN VI circa il luogo di occultamento delle armi che avrebbero potuto essere fugate solo da adeguata ispezione dei luoghi. Il quadro probatorio valutato dal primo giudice era errato nella parte in cui riteneva le dichiarazioni di RN VI riscontrate da quelle degli altri RN, GI e PA. Il quarto motivo di ricorso lamentava insufficienza e contraddittorietà della sentenza in relazione alla ritenuta compatibilità della presenza di IS e IO sul luogo del delitto a fronte della riscontrata firma apposta quel pomeriggio sul registro dei C.C. di IE. Ancora doveva ritenersi l'avere la sentenza impugnata omesso la valutazione delle prove della difesa, posto che l'affermazione di responsabilità era stata pronunciata senza tenere conto di quanto riferito in particolare dal collaboratore NE AN che aveva riferito del periodo di codetenzione dei RN indice di inquinamento della genuinità delle dichiarazioni. Infine, lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) sotto il profilo anche dell'omessa motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. 13 W 2.11 OR VI proponeva ricorso tramite il proprio difensore deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. c), d) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla disciplina dettata dall'art. 192 cod. proc. pen., difetto di motivazione con riguardo all'omessa valutazione delle prove favorevoli, manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli esiti dell'istruttoria dibattimentale di primo grado. Lamentava che la Corte di Assise di appello aveva attribuito valenza decisiva alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, disattendendo altri esiti : dell'istruttoria e che le accuse dei collaboratori erano rimaste prive di riscontri autonomi. Quanto all'attendibilità intrinseca, sottolineava l'interesse personale degli esponenti del clan RN alla definizione del giudizio in senso conforme alle loro accuse, al fine di evitare il coinvolgimento in altri procedimenti mentre doveva essere adeguatamente valutato anche il forte conflitto che li aveva visti contrapposti ai componenti della famiglia AP a seguito dell'eliminazione di VI TR nel 1998, in un attentato la cui paternità veniva attribuita a questi ultimi. Non poteva pertanto escludersi che le accuse verso tutti i componenti della famiglia AP trovassero origine nella volontà dei RN di eliminare in tal modo i nemici. Le dichiarazioni provenienti dai RN, di cui lamentava la sovrapponibilità, non potevano poi trovare adeguato conforto, ad avviso del ricorrente, nelle accuse provenienti dal NC posto che questi era entrato a far parte del clan AP dal 1992 ed aveva appreso della strage solo dal successivo 1996; in ogni caso le dichiarazioni del NC circa il legame di parentela di OR con gli AP ed il luogo di residenza del medesimo erano contraddette dalla produzione documentale. Ancora l'accusa resa da NC nei confronti del ricorrente era anche tardiva posto che nel primo verbale del 2009, in cui il ricordo era certamente più nitido, non aveva indicato l'OR tra i responsabili della strage;
inoltre detto collaboratore aveva riferito di un incontro con NO RN ed altri personaggi che doveva ritenersi non verosimile posto che si sarebbe svolto in un periodo in cui tra i due clan vi era già una situazione di conflitto. Le accuse dovevano pertanto ritenersi perfettamente sovrapponibili e prive di adeguati riscontri individualizzanti senza che poi fosse stata individuata la specifica condotta posta in essere da OR che consentiva di specificarne il ruolo in occasione del delitto.
2.12 Con memoria depositata in cancelleria la difesa di RN VI e RN PA, imputati gravati da ricorso del P.G. di Napoli avverso la sentenza di assise di appello che ha dichiarato la prescrizione del delitto di strage ai medesimi contestato, chiedeva confermarsi la sentenza impugnata;
il difensore contestava il recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di prescrittibilità dei reato puniti con pena dell'ergastolo nel vigore della vecchia disciplina dell'art. 157 cod. pen., richiamando l'orientamento contrario a tale tesi, sostenendo poi che, in ogni caso, l'applicazione retroattiva del suddetto orientamento delle Sezioni Unite comporterebbe una violazione dell'art. 7 CEDU in relazione ad un mutamento giurisprudenziale in peius. Trattandosi di mutamento giurisprudenziale sfavorevole in tema sostanziale, anche imprevedibile, lo stesso dovrebbe ritenersi analogo alla 14 riforma legislativa in peius sicchè non potrebbe essere applicato, pena la violazione dell'art. 7 CEDU. In subordine eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen. vecchia formulazione nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite per violazione degli artt. 25, 117 Costituzione e 7 CEDU. All'udienza dell'11 febbraio 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.1 L'appello proposto dal Procuratore Generale di Napoli avverso le statuizioni con le quali la Corte di assise di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RN GI classe 58, SI GI, RN GI classe 55, RN NO, RN PA e RN VI è fondato e deve, pertanto, essere accolto. E difatti ritiene questa Corte dovere aderire al recente orientamento stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui i reati puniti con la pena astratta dell'ergastolo sono imprescrittibili anche nel vigore della previgente disciplina dell'art.157 cod.pen. (Sez. Un. 24/9/2015, Ric. Trubia) e ciò indipendentemente dalla concessione di circostanze attenuanti. Tale orientamento ha sposato la soluzione, già in precedenza accolta, secondo cui il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 11047 del 7/2/2013 Rv. 254408). Né possono ritenersi fondate le doglianze esposte dalla difesa degli imputati RN VI e RN PA con la memoria depositata;
in primo luogo, infatti, il mutamento di orientamento giurisprudenziale non può ritenersi analogo ad una modifica normativa in peius posto che sussisteva un evidente contrasto interpretativo ed altre pronunce della Suprema Corte avevano già aderito alla soluzione della imprescrittibilità di tali reati anche nel vigore della preesistente disciplina normativa sicchè va ritenuto che il contrasto giurisprudenziale esistente è comunque risalente nel tempo e non paragonabile all'ipotesi indicata dalla difesa di modifica normativa in peius. Peraltro, l'analogia proposta, appare del tutto inconducente posto che la questione trattata non attiene all'incriminazione di una condotta non punibile al momento della sua esecuzione e divenuta penalmente illecita in seguito, con la conseguente necessaria applicazione del regime degli artt. 25 Costituzione e 7 comma primo CEDU, quanto alla ben differente questione delle modifiche in tema di termine di prescrizione del reato e cioè di norme che attengono all'interesse alla punizione di un fatto anche dopo il decorso del tempo. E poiché nel caso in esame si procede per il delitto di strage, e cioè per una fattispecie che lo stesso art. 7 della convenzione europea al secondo comma dichiara comunque imputabile e procedibile indipendentemente dalla incriminazione tipica, poiché crimine che offende in ogni tempo e luogo gli interessi dell'unione, deve ritenersi non sussistere in ogni caso la violazione dell'invocato principio. Appare infatti evidente che la dizione contenuta nel 15 secondo comma dell'art. 7 Cedu vada riferita ad ogni crimine che per la sua particolare gravità ed efferatezza costituisca violazione delle regole di comune convivenza esistenti all'interno dell'unione europea e poiché il delitto di strage, per cui si procede nel presente procedimento, ha proprio tale caratteristica di costituire lesione di interessi transnazionali, allo stesso mai potrebbe applicarsi la regola del tempus regit actum al fine di assicurarne la non punibilità sotto l'effetto indiretto della prescrizione. Il delitto di strage in quanto violazione basilare delle regole di convivenza degli stati europei non può divenire non procedibile per effetto dell'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo altrimenti comportando una violazione dei diritti fondamentali che la stessa convenzione intende garantire. Va pertanto affermato che la portata applicativa dell'art. 7 secondo comma CEDU, secondo cui il principio di irretroattività della legge incriminatrice non si applica a crimini contro l'umanità che offendono interessi transnazionali, impone ritenere non applicabile al delitto di strage la regola della applicazione della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme nel tempo. Va ancora rammentato che tale interpretazione si profila altresì in linea con quanto affermato dalla stessa Corte europea in taluni specifici casi;
difatti con Provvedimento del 12/02/2013, la Seconda Sezione della Corte Europea, decidendo sul ricorso proposto da IT SA
contro
ITALIA, pur rilevando, in diritto, che l' Articolo 7 della Convenzione sottopone le disposizioni che definiscono reati e pene a regole particolari in materia di retroattività che includono il principio di retroattività della legge più favorevole, rileva rifacendosi alla pronuncia della Grande camera nel caso PP c. Italia (N. 2), che la Corte aveva già ritenuto ragionevole l'applicazione, da parte delle giurisdizioni interne, del principio tempus regit actum con riguardo alle norme di procedura, tra le quali venivano incluse quelle sulla prescrizione. Difatti nella sentenza Cöeme e altri c. Belgio del 22 giugno 2000, aveva appunto qualificato le regole in materia di prescrizione penale come norme di procedura ed ammesso la legittimità con la citata norma convenzionale di una legge belga che prolungava con efficacia retroattiva i termini di prescrizione dei reati. Le regole sulla prescrizione, infatti, rileva la Corte, "non definiscono i reati e le pene, e possono essere interpretate come recanti una semplice condizione preliminare per l'esame del caso. Di conseguenza, considerato che la modifica legislativa denunciata dal ricorrente concerne una legge di procedura, salvo verifica della sua arbitrarietà, per la Convenzione nulla vieta al legislatore italiano di regolare la sua applicazione ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore". Ne consegue che avuto riguardo alla attuale disciplina dettata in tema di reati puniti con la pena astratta dell'ergastolo dall'art. 157 cod. pen. la regola della imprescrittibilità va applicata anche ai fatti commessi anteriormente la modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005 n. 251. Inoltre, avuto proprio riguardo al contenuto dell'art. 7 secondo comma della convenzione europea che considera crimine transnazionale i delitti come quello di strage oggetto di accertamento nel presente giudizio, la declaratoria di prescrizione si profilerebbe altresì in contrasto con quell'orientamento recentemente espresso dalla Cedu nel caso AR e secondo 16 cui il giudice nazionale è addirittura chiamato a disapplicare le disposizioni normative in tema di prescrizione che possano comportate interpretazione pregiudizievoli per gli interessi dell'unione. Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio in ordine alle posizioni di RN GI classe 58, SI GI, RN GI classe 55, RN NO, RN PA e RN VI. Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto secondo cui il reato di strage punito con pena astratta dell'ergastolo è imprescrittibile anche nel vigore della disciplina previgente dell'art. 157 cod. pen.. 3.2 Procedendo con l'esame dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati va, innanzi tutto, analizzata la doglianza dagli stessi proposta nei distinti atti di impugnazione e con i quali si è lamentata la nullità della sentenza di primo grado per violazione della disciplina dettata dall'art. 525 cod. proc. pen., per essere stata la deliberazione di primo grado assunta da giudici diversi da quelli che avevano assunto le prove e per essere stata erroneamente fatta applicazione della disciplina dettata dall'art. 190 bis cod. proc. pen.. L'eccezione, avanzata dai difensori di IS, SI, OP, AP AR, AP AN, PI, RN CI classe 1961, è infondata e deve pertanto essere respinta;
difatti ritiene la Corte dovere aderire al principio secondo cui non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti né abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez. 6sia n. 53118 del 08/10/2014 Rv. 262295). Principio ancor più recentemente riaffermato con altra pronuncia secondo cui non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez.5 n. 44537 del 10/03/2015 Rv. 264683). Nel caso in esame dalla ricostruzione effettuata dai ricorrenti, dall'analisi dei verbali di primo grado, oltre che in maniera particolareggiata dalla impugnata pronuncia di appello la quale ricostruisce tale fase processuale alle pagine 30-32, risulta che nel corso del giudizio di primo grado si procedeva alla rinnovazione degli atti compiuti su consenso delle parti alle udienze del 3 aprile 2012 e del successivo 30 maggio. In particolare, in entrambe le udienze, la Corte di assise di primo grado dava atto del mutamento del giudice a latere, disponeva la rinnovazione della sequenza procedimentale a partire dalla fase di costituzione e dava atto che le parti si riportavano alle richieste ed alle questioni già sollevate precedentemente;
ne deriva che dalla analisi dei verbali di udienza e dalla stessa ricostruzione contenuta nei ricorsi che ripropongono la questione della nullità ex art. 525 cod. 17 proc. pen. emerge come le parti, e quindi in primo luogo i difensori, siano state poste nella condizione di chiedere espressamente la rinnovazione delle prove già assunte, e nella specie costituite dalla audizione del RN CI del 59, sentito all'udienza del 3 aprile, senza che però mai nessuna di esse abbia mai formulato alcuna specifica richiesta ed anzi rimanendo verbalizzato il consenso prestato all'utilizzabilità e risultando assente qualsiasi espresso dissenso. Ne deriva che come già rilevato nella indicata pronuncia n. 53118/14, un fondamentale dovere di lealtà che deve sempre presiedere alle relazioni tra le parti nel processo e nel loro rapporto con il giudice, avrebbe imposto alle stesse di richiedere espressamente la rinnovazione dell'audizione dell'unico collaboratore escusso nel corso dell'attività istruttoria già svolta e comunque delle attività che si volevano ripetere in assenza di consenso, e non di tacere in quel momento per eccepire poi una nullità mai in effetti verificatasi. Gli orientamenti richiamati nei ricorsi a fondamento della eccezione di nullità non si attagliano per nulla al caso in esame in cui espressamente il giudice rinnovava gli atti interloquendo con le parti, e dava atto a verbale che le stesse non esprimevano alcun dissenso e, pertanto, consentivano alla utilizzazione delle prove già assunte e cristallizzate nei verbali di udienza;
difatti la pronuncia 6432/15 si riferisce ad ipotesi in cui il giudice che delibava la sentenza di primo grado era persona differente da quello che aveva assunto le prove ed in mancanza di qualsiasi consenso la Corte di appello aveva del tutto omesso di motivare sullo specifico motivo di gravame sollevato dalla difesa dell'imputato. La pronuncia 12234/2014 ha anch'essa altro sfondo e presupposti processuali, essendo stata emessa in un caso di mutamento del collegio ad istruttoria dibattimentale già chiusa ed in mancanza di un formale provvedimento di rinnovazione assunto previa acquisizione del parere delle parti. L'eccezione di nullità posta a fondamento dei rispettivi motivi di ricorso deve pertanto essere disattesa.
3.3 Prima di procedere all'analisi degli ulteriori motivi va premesso come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, va pure sottolineato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della 18 prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nella valutazione dei motivi di ricorso questa Corte pertanto si atterrà ai suddetti principi, ritenendo che le sentenze delle Corti di assise di Napoli di primo e secondo grado costituiscano un unicum argomentativo al quale fare riferimento.
3.4 Ciò posto va poi rilevato come con motivi comuni tutti i difensori ricorrenti hanno contestato l'attendibilità generica, la credibilità "intrinseca" dei collaboratori siano essi chiamanti in correità, ovvero in reità perché estranei alla condotta di consumazione della strage, sicchè vanno svolte alcune considerazioni che attengono proprio alla verifica generale della loro credibilità. Al proposito deve innanzi tutto essere evidenziato come i giudici di primo e secondo grado non abbiano omesso il tema della attendibilità intrinseca dei collaboratori escussi nel presente procedimento, procedendo anzi ad un'analisi specifica delle ragioni della scelta di ciascuno di essi di iniziare e proseguire la collaborazione con la giustizia, dei tempi in cui dette scelte venivano effettuate da ciascuno, dei rispettivi rapporti parentali, dei periodi di detenzione trascorsi, dei reati per i quali ciascuno di essi risultava già avere riportato condanna e degli altri delitti che venivano ammessi in conseguenza della scelta collaborativa;
le corti di assise non hanno pertanto omesso il tema dell'attendibilità intrinseca come pure lamentato dai ricorsi ma hanno proceduto, con i mezzi a loro disposizione, a scandagliare la personalità di ciascun dichiarante giungendo ad un giudizio positivo in assenza di qualsiasi elemento che potesse attestare il contrario. Il giudizio dei giudici di merito deve al proposito essere certamente condiviso e va subito premesso che le doglianze sono tutte fondate su ipotetici interessi o volontà vendicative dei componenti il c.d. clan RN che non trovano alcun concreto elemento di riscontro. E difatti va in primo luogo osservato che pur essendo i collaboratori principali tutti riconducibili alla famiglia ed al clan RN non sono emersi nei due gradi di giudizio condotte di alterazione, accordo, preventiva concordanza del contenuto delle dichiarazioni accusatorie che ne possano in qualche modo fare ritenere la non veridicità perché frutto di previo accordo o della più volte lamentata volontà vendicativa. Ne deriva che la contestazione dell'attendibilità intrinseca a fronte di racconti precisi, reiterati, conformi deve pur effettuarsi sulla base di dati di fatto critici, nel caso in esame non individuabili;
al proposito quindi, si osserva in primo luogo che l'esistenza di rapporti di alleanza poi sfociati in aperti conflitti tra rispettive bande criminali, non può comportare un giudizio aprioristico di inattendibilità altrimenti facendosi derivare la credibilità di un racconto da vicende che afferiscono la vita criminale del collaboratore che con la scelta effettuata quel soggetto vuole proprio abbandonare e recidere. Inoltre si osserva che affermare la sussistenza di conflitti tra i componenti del gruppo AP ed il clan RN negli anni '90, che avrebbe potuto determinare false accuse, significa invece ammettere proprio la sussistenza di famiglie criminali contrapposte, tema poi contraddittoriamente contestato. Non è pertanto di rilievo decisivo che gli AP ed i RN 19 abbiano avuto scontri e contrasti, peraltro in un contesto temporale assai lontano rispetto agli inizi delle collaborazioni, ovvero che taluno dei chiamanti in correità (come ad esempio RN VI) avesse rivelato ad altri (LA) l'intenzione di uccidere taluno degli odierni ricorrenti (IO e IS), poiché detti temi provano solo che tutti i soggetti, collaboratori ed imputati, appartenevano ad un unico contesto criminale, autore di efferati progetti delittuosi, e non anche che le successive dichiarazioni siano poi animate da spirito vendicativo e per ciò solo non attendibili. La anteatta vita criminale di ciascun collaboratore, i rapporti avuti con gli imputati chiamati in correità od in reità, non sono per ciò solo motivo di inattendibilità dovendo il giudizio di credibilità intrinseca essere effettuato sulla base dei consueti parametri della precisione, specificità, costanza, spontaneità della dichiarazione e rimanendo estranee valutazioni riguardanti i passati criminali e le alleanze o i conflitti in precedenza esistenti. Nel caso in esame, non soltanto non sono emersi elementi specifici per affermare che vi sia stata circolarità della prova e predisposizione di un progetto comune di collaborazione strumentale da parte degli appartenenti al clan RN, ma tutte le dichiarazioni provenienti da collaboratori appartenenti ad altri clan, o comunque non facenti parte dello stretto gruppo familiare dei RN (NC-OL-LA), confermano la ricostruzione dei fatti ed il movente dell'azione e costituiscono, pertanto, riscontro generico idoneo ad attestare l'attendibilità intrinseca come ripetutamente affermato dai giudici di merito. Ma le pronunce di merito evidenziano la sussistenza di ulteriori riscontri della credibilità intrinseca dei dichiaranti;
e così valgono certamente a confermare la credibilità generale del racconto sia l'ammissione da parte di più imputati della loro partecipazione all'associazione camorristica (SI PA, RN NT, IS OB, OP UI) sia l'ammissione da parte di RN CI del 61 della sua partecipazione alla contestata strage avvenuta in maniera del tutto indipendente da una scelta collaborativa. Le ammissioni da parte degli imputati della loro partecipazione al clan camorristico dei RN confermano che, nello stesso contesto temporale indicato dai chiamanti in correità, alcuni degli imputati oggi ricorrenti, facevano proprio parte di quel gruppo criminale indicato come autore della strage anche da collaboratori e dichiaranti non intranei a quel clan come i già indicati OL-NC-LA. Ancor maggior rilievo assume poi la confessione operata da RN CI del '61; l'avere questi ammesso la partecipazione alla strage del bar Sayonara, durante la fase del giudizio di appello e prima di ogni considerazione circa la maturata prescrizione per taluno degli imputati, costituisce formidabile riscontro generico della credibilità dei racconti perché conferma ancora una volta che i RN e gli altri collaboranti, ben lungi dall'essere animati da sentimenti di astio e vendetta nel riferire i fatti, hanno avuto il coraggio di indicare tra gli autori della terribile strage anche componenti del proprio nucleo familiare (RN CI del 61 e RN NT, SI PA) ed hanno sostanzialmente riferito il vero. 2 020 In particolare, a proposito dell'attendibilità generica, la sentenza di assise di primo grado evidenzia, a completa conferma della credibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori, una serie di dati davvero precisi e specifici, ricavabili aliunde;
e così, l'imputato SI PA ha ammesso di avere fatto parte del clan RN dalla sua costituzione e specificato quale fu il ruolo svolto all'interno di quel consesso criminale ed ha anche ammesso di essersi recato il pomeriggio della strage, insieme a RN GI del '55 e cioè uno dei rei confessi, nella piazzetta antistante la scuola, e cioè in quel luogo ove per pacifica ammissione di tutti venne organizzata la fase esecutiva, dove lo stesso SI si era intrattenuto fino all'arrivo delle forze dell'ordine. RN NT ha ammesso ancora di avere fatto parte della stessa famiglia criminale ed ha altresì riconosciuto che il pomeriggio della strage si era recato proprio nei pressi del bar (confermando indirettamente il ruolo attribuitogli dai chiamanti in correità) così che la Corte giustamente motiva ritenendo che ove fosse stato davvero contrario al delitto non si sarebbe recato sul posto. Il Generale Tommasoni sentito nell'istruttoria di primo grado, ha confermato di avere individuato quali possibili responsabili i componenti del clan, confermato che il movente individuato all'epoca, coincideva con quello poi riferito dai F collaboratori a distanza di diversi anni, ed ha aggiunto di avere poi sentito OL RI dal quale riceveva conferme generiche sulla causale. OP UI ha ammesso, così riscontrando le accuse, di avere fatto parte del clan RN dal 1986, data antecedente la strage deliberata dallo stesso gruppo;
IS OB ha riferito uguale ammissioni pur datando il suo inserimento dal 1990 ed ha ammesso però di essere stato scarcerato da agosto 1989; IO ET ha ammesso che il pomeriggio della strage dopo avere osservato l'obbligo di firma si era recato nella piazzetta antistante la scuola, e cioè nel luogo di riunione del clan. Ancor più significativa appare la circostanza riferita da AP AR e riportata nella pronuncia di primo grado a pagina 115; questi infatti riferiva essere impossibile che "suo RA AN all'epoca agli arresti domiciliari si abbassasse a recarsi a ON dai fratelli RN che non erano niente", così ammettendo il coinvolgimento del proprio nucleo familiare e di egli stesso in evidenti dinamiche criminali di alleanze e contrapposizioni. Vi sono quindi plurimi elementi di conferma delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, già valorizzati e giustamente valutati dai giudici di merito, che rendono infondati i motivi di ricorso relativi alla attendibilità intrinseca.
3.5 Le difese hanno poi contestato con i motivi di ricorso la ritenuta credibilità estrinseca dei collaboranti lamentando che il procedimento seguito dalla Corte di Assise prima, e dalla Corte di Assise di appello poi, avrebbe violato il disposto dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. per l'assenza dei necessari riscontri esterni;
la doglianza richiama il tema delle regole di individuazione dei riscontri esterni individualizzanti ex art. 192 cit. in altre dichiarazioni provenienti da differenti collaboratori. Deve al proposito essere ricordato come la valutazione della chiamata di correità quale idoneo elemento di prova presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve 21 appunto apparire veritiera sotto i già indicati profili di spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod. proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità già valutata intrinsecamente attendibile per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero infatti che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che seppur inidonea ex a se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta. L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha poi reiteratamente riconosciuto la possibilità che a fronte di una o più chiamate di correità o reità, il riscontro sia individuato in altra fonte della stessa natura ed il profilo viene esattamente richiamato dal giudice di appello a pagina 46 della sentenza di secondo grado;
si è difatti affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro perciò può consistere in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò deriva che una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. 6, n. 2775 del 12/1/1995, Rv. 200994). E proprio l'applicazione dei suddetti principi risulta operata dai giudici del merito nel caso di specie, che con valutazione del tutto conforme, hanno concluso per la responsabilità di quegli imputati che sono risultati accusati da più collaboratori di giustizia, in maniera indipendente, e previa verifica dell'attendibilità intrinseca di ciascuno. 22 22 La stessa giurisprudenza di legittimità ha quindi ribadito, con asserzione di rilievo anche per il presente giudizio, che i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti;
il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum" (Sez.5, n. 9001 del 15/6/2000, Rv. 217729) e ciò comporta che minime incongruenze o difformità anche più consistenti non assumono rilievo decisivo soprattutto se spiegabili come nel caso in esame con riguardo al rilevante lasso di tempo trascorso tra consumazione del fatto delittuoso ed inizio della collaborazione (oltre 20 anni per la c.d. strage Sayonara). Infine, al proposito e per quanto attiene alle doglianze esposte dalle difese, va ancora ricordato che i riscontri individualizzanti ad una chiamata in reità "de relato" possono provenire da elementi di natura logica ed anche da un'altra dichiarazione, sia pure "de relato", a condizione che quest'ultima sia sottoposta ad un pregnante vaglio critico e consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità (Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012, Rv. 252930); anche nel caso in esame dovrà pertanto farsi applicazione del suddetto principio per cui ogni chiamata de relato può costituire valido riscontro individualizzante ad altra chiamata di correità valutata positivamente sotto il profilo della attendibilità intrinseca e può persino costituire anche prova dei fatti seppur corroborata da altra fonte indiretta purchè positivamente valutata. Orbene, deve affermarsi come i giudici di merito nella valutazione delle pluralità delle chiamate di correità esaminate nel corpo delle motivazioni delle sentenza di primo e secondo grado si siano certamente attenuti a detti principi. Difatti si è proceduto all'analisi delle singole dichiarazioni accusatorie spiegandone il contenuto ed evidenziando l'effetto individualizzante di ogni chiamata a riscontro, per concludere circa la presenza di una pluralità di accuse convergenti con riguardo a ciascuna posizione. Inoltre, tutte le doglianze esposte nei motivi di appello circa la contraddizione di alcune ricostruzioni in ordine allo specifico ruolo ed alle singole condotte poste in essere il giorno della strage, sono state adeguatamente prese in considerazione e poi risolte valutando l'effetto non dirompente delle discrasie analiticamente spiegate nei termini di una non perfetta sovrapponibilità pur indice di autonomia ed assenza di previo concerto strumentale. Tale valutazione, riportata nelle pronunce conformi, non può essere ribaltata nel presente giudizio di legittimità non ravvisandosi le contraddizioni e le illogicità denunciate proprio perché operata al termine di un approfondito giudizio di complessiva valutazione dell'attendibilità intrinseca ed individuazione dei riscontri esterni o individualizzanti. Ed ancora a questo proposito, va richiamata la particolare importanza della collaborazione di altri soggetti appartenenti a famiglie criminali differenti;
e tra questi certamente spicca per la sua elevata specificità e rilevanza, adeguatamente valutata dai giudici di merito, la collaborazione del NC che è soggetto appartenente proprio alla famiglia camorristica degli AP ed ha avuto un percorso collaborativo del tutto indipendente. A fronte 23 di tale completa autonomia sia nelle scelte che nelle motivazioni, il NC ha pienamente confermato il movente della strage, la partecipazione del gruppo AP motivata dalla volontà di ottenere poi l'appoggio dei RN ed anche le singole partecipazioni. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alle dichiarazioni provenienti da collaboratori provenienti da altri gruppi familiari come OL, dichiarato "nemico" degli stessi ed il quale non ha avuto remore ad ammettere altri efferati omicidi effettuati da egli stesso in quel medesimo contesto che vedeva le fazioni contrapposte. Altre collaborazioni idonee a fornire un quadro di molteplici dichiarazioni accusatorie convergenti, risultano provenire da soggetti non appartenenti al nucleo familiare RN, come LA FF, ed assumono analoga rilevanza per la loro capacità di riscontrare sia il quadro delinquenziale generico nel quale maturò la scelta di portare a termine l'eliminazione del maggior numero di avversari, sia le singole partecipazioni al tragico pomeriggio dell'11 novembre 1989. 3.6 Con analoghi motivi di ricorso proposti nell'interesse di più assistiti, le difese hanno riproposto la questione della qualificazione giuridica dei fatti lamentando il riconoscimento dell'ipotesi di strage in luogo di quella di omicidio plurimo aggravato;
sul punto però i giudici di merito hanno svolto plurime ed approfondite valutazioni compiute in particolare dalla Corte di assise di appello alle pagine 36-37 e dalla sentenza di primo grado prima a pag.31 e poi ribadite a pagina 121, che sono assolutamente condivisibili avendo stigmatizzato come la partecipazione alla fase deliberativa e cioè a quelle plurime riunioni, indicate da RN CI detto il "sindaco" in cinque o sei, nelle quali venne stabilito di portare a termine l'eliminazione massiccia di tutti gli appartenenti al clan avverso facente capo ad EO, è significativa del delitto rappresentato e voluto dagli stessi partecipanti che è certamente quello di strage. Al proposito, deve evidenziarsi infatti come il concorso morale in relazione al contestato delitto di strage si perfeziona già in occasione della partecipazione ai plurimi incontri preparatori nei quali venne deciso non l'eliminazione di singoli individui bensì l'aggressione indiscriminata a quel clan avverso. Secondo la ricostruzione conforme dei giudici di merito, già nella fase organizzativa le due famiglie ed i partecipi alle riunioni scelsero di operare l'eliminazione indiscriminata di tutti i componenti del clan EO, individuando quale luogo ove agire proprio il bar Sayonara, dove gli stessi avevano l'abitudine di riunirsi, e cioè un posto particolarmente affollato ed anche frequentato da soggetti che nulla avevano a che fare con la realtà criminale di ON. La scelta di agire così indiscriminatamente rispetto agli obiettivi e la volontà di arrecare un effetto devastante che doveva scompaginare del tutto la cosca avversa, devono fare ritenere sussistente proprio il dolo di strage nella rappresentazione e volontà degli imputati. Al proposito pertanto valgono le considerazioni svolte dalla sentenza della Corte di assise di primo grado alla pagina 31 circa la precisa qualità stragista della scelta operata all'esito degli incontri RN-AP; afferma la suddetta sentenza, così confutando i motivi di ricorso con i quali si è dedotto il difetto di motivazione sul punto, che "il portato delle riunioni ed incontri tra i due gruppi criminali per la realizzazione dell'attacco al clan avverso era 24 stata -dunque- una mattanza scellerata.....la fase più nevralgica elle operazioni fu rimessa ad un branco di di criminali allucinati, mandati a colpire un obiettivo sconosciuto alla maggior parte di loro ed in un luogo in cui, per tutta evidenza, la loro azione non avrebbe potuto essere chirurgica....il bar Sayonara era in una zona tra le più frequentate del quartiere ON ed il reato è stato posto in essere in un orario in cui era presumibile la presenza di molte persone per strada....Il luogo in cui si era deciso di colpire era noto a tutti coloro che avevano preso parte alla fase organizzativa e preparatoria del delitto". Si tratta di specifiche deduzioni argomentate sulla base delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del dibattimento di primo grado che logicamente e necessariamente portavano i giudici di merito a ritenere sussistente proprio l'ipotesi contestata di strage e, parallelamente, ad escludere le pure invocate circostanze di cui agli artt. 114 e 166 cod. pen.. In ultimo, costituisce ancora conferma della esatta qualificazione giuridica dei fatti, il numero e la potenza delle armi utilizzate nella strage costituite da ben due fucili a canne mozze, armi appositamente modificate, e da più pistole e ciò per assicurare una "potenza di fuoco" devastante e che doveva assicurare il maggior numero di vittime tra i "nemici". E se tutti i ricorrenti ebbero a partecipare ad almeno una delle tre fasi individuate dai giudici di merito (deliberativa-organizzativa-esecutiva) e molti anche a più, se era a tutti noto l'obiettivo e la scelta di colpire indiscriminatamente tutti i componenti il clan avverso e se ciò doveva avvenire proprio in quel luogo, l'affollato bar Sayonara, appare evidente, e non si ravvisa alcuna contraddizione od illogicità, che le valutazioni contenute dalla Corte di assise di primo grado a pagina 125 della pronuncia sono proprio condivisibili non potendo per nessuno degli imputati invocarsi la disciplina dettata dall'art. 116 in tema di reato diverso da quello voluto. Inoltre non soltanto l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. della possibilità di ritenere la minima partecipazione ai fatti è esclusa dalla ricorrenza della contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. e cioè l'essere il fatto stato commesso da più di cinque persone, ma la stessa è anche esclusa dal ruolo da ciascuno svolto nelle differenti fasi che per nessuno può dirsi secondario come evidenziato nelle singole posizioni processuali analizzate dai giudici di merito.
3.5 I difensori degli imputati IS ed AP AR hanno proposto ricorso anche con riguardo al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione della prova in appello attraverso la richiesta ispezione dei luoghi;
sul punto però la Corte di Assise di Appello (vedi pagina 35 sentenza di appello) appare avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui alla rinnovazione della prova ex art. 603 cod. proc. pen. si procede solo quando si ritenga la stessa decisiva e necessaria per non essere il giudice in grado di decidere allo stato degli atti. Orbene, nel caso in esame, veniva richiesto procedersi ad ispezione dei luoghi ove sarebbe avvenuta la fase del c.d. recupero dei killers ed occultamento delle armi secondo il racconto fornito dal collaboratore RN VI ritenendo che nei riferimenti forniti dal predetto fossero presenti contraddizioni ed imprecisioni. E però va osservato come varie conferme alle dichiarazioni di 25 RN VI provengono da molteplici fonti dichiarative e che comunque un accesso sul posto a distanza di oltre 25 anni dai fatti non avrebbe potuto permettere di individuare adeguati e concreti riscontri negativi o positivi alla indicazione del collaboratore sul luogo di recupero dei killers e delle armi dopo l'esecuzione della strage essendosi i luoghi inevitabilmente modificati. Sul punto pertanto i ricorsi paiono infondati e corretta la decisione dei giudici di merito.
3.6 Procedendo poi all'analisi delle specifiche doglianze proposte da ciascuno degli imputati condannati all'esito dei giudizi di merito va segnalato, quanto alla posizione di RN CI del 61, soggetto che ha ammesso i fatti con una lettera indirizzata alla Corte di assise di appello, che in relazione ai motivi proposti nel suo interesse, deve innanzi tutto essere esclusa sulla base delle precedenti osservazioni la possibilità, davvero remota, di riconoscere lo stato di necessità in capo al predetto imputato, avendo avuto la partecipazione alla strage carattere volontario e non assumendo certamente decisività la circostanza delle remore manifestate quando il predetto ricorrente venne posto alla guida di una delle auto del commando. Il fatto che in quella specifica circostanza il RN abbia espresso dubbi sulla sua partecipazione ed abbia poi assunto la guida della vettura sotto la sollecitazione degli altri membri della sua famiglia, ed in particolare dell'omonimo capo, non determina alcuna scriminante posto che non vi fu certo coazione irresistibile ovvero rappresentazione di danni nei suoi confronti ed avendo peraltro il predetto imputato poi manifestato piena adesione al progetto criminale indossando un passamontagna, ponendosi alla guida del mezzo, conducendo i killers in prossimità del luogo del delitto e poi permettendo agli stessi di fuggire a bordo della stesa auto. Peraltro la tesi difensiva, esposta nel terzo motivo di ricorso, non pare trovare conforto neppure nella stessa ricostruzione dei fatti ammessa dall'imputato nella missiva inviata alla Corte di Assise di Appello con la quale l'imputato ha ammesso la sua partecipazione alla strage senza invocare alcuna scriminante. Quanto alle ulteriori richieste, riguardanti la concessione delle attenuanti generiche ovvero una pena detentiva temporanea (II motivo), si osserva che sebbene sia fuori di dubbio come la sua ammissione costituisce formidabile riscontro della veridicità del racconto dei collaboranti, sicchè la rilevanza processuale di tale dato non può essere sminuita, tuttavia il giudice di merito ha ampiamente ed adeguatamente motivato circa la negazione delle invocate attenuanti con specifiche argomentazioni contenute a pag. 53 della pronuncia di secondo grado e nelle quali viene evidenziato come a fronte della estrema gravità dei fatti, l'accertata partecipazione dell'imputato ad un'associazione di tipo mafioso proprio negli anni di consumazione del grave delitto per cui si procede, unitamente al suo coinvolgimento in tutte le fasi del delitto, sono circostanze che "non possono ritenersi superate dalla tardiva e generica ammissione di responsabilità operata nel presente giudizio di appello". Si tratta di valutazioni specifiche e circostanziate, effettuate sulla base del ruolo in concreto ricoperto dall'imputato in tutte le differenti fasi del delitto e della sua negativa personalità che, in quanto adeguatamente 26 V motivate con specifico riferimento a plurime circostanze di fatto, non possono essere sindacate nella presente fase di legittimità.
3.7 Quanto al ricorso di OR VI, le doglianze mosse sotto i profili della violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. riguardano in massima parte la contestazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori, la sovrapponibilità delle dichiarazioni, l'esistenza di ragioni di forte astio e conflitto tra i gruppi familiari dei RN e degli AP, l'assenza di riscontri individualizzanti, sicchè paiono davvero decisive a tale proposito le argomentazioni in precedenza esposte e che confutano tali argomenti;
si è già infatti rilevato come oltre a non essere evidente alcun dato processuale dal quale potere derivare una generica inattendibilità dei RN, l'appartenenza di più soggetti divenuti collaboratori e chiamanti in correità ad un unico nucleo familiare non può di per sé comportare un giudizio negativo circa l'attendibilità intrinseca degli stessi ed, in caso di convergenza delle accuse, automaticamente attribuire carattere sovrapponibile e perciò sospetto alle stesse. L'appartenenza ad un unico nucleo familiare-camorristico non è indice autonomamente idoneo ad inficiare l'attendibilità di chi decida di collaborare con la giustizia e può al più giustificare una più pregnante ricerca dei riscontri che nel caso in esame i giudici di merito paiono davvero avere puntualmente compiuto evidenziando tutti quegli elementi che confermano la ricostruzione dei fatti operata dai dichiaranti e che si sono in precedenza richiamati. Quanto all'elemento specifico dedotto a contestazione della attendibilità intrinseca dei RN, e costituito dall'eliminazione di VI TR, parente degli stessi, attribuita proprio al gruppo AP, del quale Aacanfora fa parte, si tratta di deduzione che può al più confermare l'esistenza di ragioni di conflitto criminale tra le due contrapposte fazioni ma non giustificare un generale giudizio di inattendibilità. Basta osservare al proposito che l'eliminazione dell'TR, con il metodo dell'auto-bomba, secondo la ricostruzione del ricorrente avviene nel corso del 1998, e che le plurime collaborazioni con la giustizia dei componenti del clan RN iniziano oltre dieci anni dopo;
già questo dato elide ogni rilievo alla doglianza poiché appare evidente essere del tutto inverosimile, ed è comunque circostanza priva di qualsiasi riscontro, ritenere che i RN abbiano covato sentimenti di vendetta nei riguardi degli AP-OR poi portati a termine con una collettiva collaborazione iniziata oltre dieci anni dopo le ragioni di conflitto. Peraltro, come già sostenuto nella parte generale della presente motivazione, l'OR, così come gli altri componenti del gruppo AP, è soggetto risultato chiamato in correità per la sua partecipazione alla strage anche da altri collaboratori e cioè dal NC (vedi pagina 100 sentenza primo grado) e dal OL (pag. 98 cit.) che lo hanno indicato comunemente e conformemente, ma in modo del tutto autonomo ed indipendente tra loro stessi e rispetto ai RN, come componente del gruppo di killers che portò a termine l'agguato. Addirittura il OL ha riferito di avere appreso del nome di OR già da uno dei feriti della strage;
a fronte di tale dato, la difesa ricorrente ha contestato anche l'attendibilità del NC facendo riferimento a dati che paiono però del tutto secondari e non conferenti. Le eventuali 27 contraddizioni, neppure evidenziate dai giudici di merito, riguarderebbero gli incontri con RN NO finalizzati ad un estorsione, i rapporti familiari ed il luogo di residenza dell'imputato, la tardività della chiamata dell'Aacanfora, non indicato in un primo verbale del 2009 quale componente della commando della strage. Orbene, quanto al NC, va riferito che i giudici di merito, ed in particolare la Corte di assise di primo grado, hanno evidenziato una serie di elementi davvero significativi riguardanti i rapporti diretti che detto collaboratore ha avuto con l'OR, in virtù dei quali veniva a conoscenza di circostanze specifiche e rilevanti riguardanti: il ruolo da detto imputato svolto all'interno del clan AP, gli altri componenti dello stesso clan, la causale della strage, le successive confidenze ricevute proprio dall'imputato, i contrasti con altre famiglie criminali. La circostanza sottolineata dalla difesa che il NC avrebbe errato nell'indicare il luogo di residenza dell'OR al momento della strage, indicato nel quartiere AR ove invece l'imputato con la famiglia si trasferiva soltanto nel 1991, appare priva del valore cui il ricorrente vuole attribuirgli posto che avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti un errore così secondario non può essere indice di inattendibilità, né la residenza in altro luogo può comunque avere impedito ad OR di partecipare alla strage. Così irrilevante è la circostanza della data del matrimonio della sorella della moglie dell'OR con AP AN (1992) poiché NC può ben avere fatto riferimento a rapporti di frequentazione preesistenti poi assunti a parentela solo dopo la celebrazione del matrimonio che comunque non può in alcun modo escludere una precedente stabile frequentazione tra l'imputato ed i componenti della famiglia AP. Correttamente, pertanto, le corti di merito concludevano per la piena credibilità del NC con riferimento alla ricostruzione della strage ed al ruolo assunto da ciascuno degli imputati tra cui appunto VI OR. Si è quindi in presenza di un quadro di accuse davvero significativo correttamente valutato dai giudici di merito e che ben lungi dal potere fare ritenere NC non attendibile conforta un quadro probatorio a carico dell'OR da definirsi imponente e del tutto univoco. Occorre difatti ricordare come il predetto imputato sia raggiunto da plurime e convergenti chiamate di correità; egli partecipa alla fase deliberativa in quanto presente alle riunioni con i RN in occasione delle quali veniva stretta l'alleanza tra le famiglie secondo le dichiarazioni di RN CI del '59 (vedi sentenza di assise primo grado 48-49) ed inoltre partecipa anche alla fase esecutiva per lo stesso collaboratore (pag. 49 cit.). Tali affermazioni, che provengono dal vertice di quel clan che si autoaccusa della strage, trovano conferma nelle affermazioni di RN GI del '55 che lo indica tra i componenti del commando ( sentenza di assise p. 67) e riferisce di averlo incontrato anche nella fase in cui venne concluso l'accordo tra i due clan (idem p. 66), di RN GI del 58 lo indica tra i componenti del commando (p. 58 assise primo grado), di RN PA che lo indica presente agli incontri deliberativi (cit. p. 72) ed anche componente del gruppo di killers (idem p. 72), di RN NO che lo indica tra i partecipanti agli incontri organizzativi in cui venne conclusa la scellerata alleanza (assise 28 primo grado p.79), di RN VI che lo indica tra i partecipi ad una riunione deliberativa a cui aveva avuto modo di assistere (sentenza assise p. 82) nonché componente del gruppo di fuoco (pagine 82-83 cit.). Inoltre, lo indicano come componente del commando, anche altri collaboratori quali SI GI ( dichiarazione citata a pagina 87 della sentenza di assise), SI CI (sentenza citata p. 92) che ne ha anche indicato il soprannome, ed ancora il già indicato OL RI che lo apprendeva da uno dei feriti. Si tratta quindi di una serie di accuse provenienti anche da collaboratori estranei al nucleo RN sicchè non può certamente ritenersi che tutti detti soggetti siano animati da astio e rancore nei suoi confronti e deve, per converso, valutarsi correttamente valutata la convergenza delle molteplici indicazioni accusatorie da parte dei giudici di merito. Il ricorso va pertanto respinto.
3.8 Le considerazioni ed eccezioni contenute nel ricorso proposto nell'interesse di RN NT con riguardo all'affermazione di responsabilità, fanno leva sulla contrarietà del medesimo ad ogni scelta stragista e sulla conseguente erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato;
si rileva poi, quanto alla fase esecutiva, che la sua presenza sul luogo del fatto, peraltro ammessa dallo stesso, doveva ritenersi equivoca ed indifferente rispetto al proposito criminale. Orbene, le considerazioni svolte dal giudice di appello a pagina 82 della sentenza di secondo grado, paiono però condivisibili rilevandosi infondati i detti motivi di ricorso che peraltro ripropongono questioni di fatto già conformemente valutate dai giudici di merito senza alcun travisamento di fatti o prove. La Corte di assise di appello di Napoli, motiva l'affermazione di responsabilità in presenza di un concreto contributo fornito al piano stragista da RN NT, non soltanto sul rafforzamento del proposito criminoso nella fase organizzativa e deliberativa del delitto, quando il predetto imputato avrebbe ripetutamente manifestato la propria contrarietà ma, soprattutto, sulla concreta e fattiva partecipazione alla fase dell'agguato stragista. E difatti secondo i giudizi conformi di primo e secondo grado, RN NT viene indicato da RN PA ( si veda sentenza di appello pag.83) e RN GI detto LO (vedi sentenza primo grado pag. 59) come il soggetto che per conto della famiglia camorristica era andato a stazionare presso il bar ove doveva essere eseguita la strage il pomeriggio dei fatti riferendo espressamente che "nei pressi del Sayonara si misero RN NT (LL) ed SI GI (PP maccarrone)". Si tratta di ruolo concreto ed esecutivo svolto nella fase di consumazione del delitto ricavato da plurime dichiarazioni convergenti che non trovano smentita alcuna. Non appare pertanto decisivo quanto indicato da RN CI detto "il sindaco" e cioè della contrarietà di NT all'esecuzione della strage nella fase iniziale, elemento questo tutto posto a fondamento del ricorso, poiché lo stesso collaboratore comunque riferisce che il ricorrente mutò idea e partecipò alla deliberazione unitamente agli altri componenti della famiglia che condivisero integralmente il progetto criminale del capo.; la sentenza di primo grado da atto infatti che in sede di riesame da parte del P.M. lo stesso RN CI aveva riferito come "alla fine del loro confronto (e prima della esecuzione del delitto) anche LO aveva accettato la sua 29 decisione" (assise primo grado p.52), con la conseguenza di ritenere correttamente prestato il suo apporto concorsuale anche nella fase deliberativa condividendo le scelte del capo-clan. Tale valutazione di RN CI non è isolata poiché RN NO ha riferito di condivisione di tutto il gruppo della decisione di attuare la "guerra ad EO" e coinvolto così anche il ricorrente, che, dalla sua parte, ha ammesso di avere fatto parte del clan proprio in quel contesto temporale in cui veniva prima deliberata e poi attuata la strage al Sayonara. A fronte di tale argomentazioni, in ogni caso, vi è l'accertata partecipazione del ricorrente alla fase esecutiva con ruolo pienamente attivo poiché anche il RN GI detto "caramella" (pagina 67 sentenza di primo grado), lo indica come presente il pomeriggio all'arrivo dei killers all'interno della scuola, così come lo stesso RN CI cl.59, il quale riferisce proprio che a seguito dell'arrivo dei killers provenienti dal quartiere AR "si aggiunsero al gruppo SI PA, RN NT LL e RN CI il piccolino” (v. pag.49). giudice di primo grado ha poi specificato come le ammissioni dell'imputato, il quale ha riconosciuto che il pomeriggio dei fatti si era proprio recato in un negozio di fronte al bar, non fanno che confermare il quadro probatorio e lo specifico ruolo svolto poiché ove RN fosse veramente stato contrario all'esecuzione della strage che era in corso di attuazione, certamente non avrebbe frequentato lo stesso luogo ove doveva avvenire;
la presenza in quel posto conferma quindi, ed in maniera ancora individualizzante, lo specifico ruolo ricoperto dall'imputato che ben lungi dall'essere estraneo ai fatti di reato dopo un'iniziale opposizione vi prese parte fornendo un proprio contributo. Rilevato che anche le prove contrarie dedotte dalla difesa sono ! state analizzate e confutate dai giudici di merito (vedi sentenza di primo grado pag. 105) il ricorso si manifesta non fondato.
3.9 Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OP UI prospetta violazione di legge per nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato emessa all'udienza 25 ottobre 2011 pur in presenza di legittimo impedimento dell'imputato. L'eccezione risulta già presa in considerazione e specificamente confutata dal giudice di appello con valide argomentazioni richiamate alle pagine 71-74 della sentenza di secondo grado. La doglianza basata sulla mancata traduzione dello stesso, è infondata e non può pertanto essere accolta;
e difatti questa Corte ha ripetutamente stabilito il principio secondo cui le modalità di traduzione del detenuto non rientrano nella libera disponibilità dell'interessato dovendo essere rimesse alle scelte dell'amministrazione a disposizione della quale gli stessi detenutisi trovano;
e così si è affermato che poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza (Sez. 2, n. 486 del 21/12/1998 (dep.15/01/1999 Rv. 212255). Ne consegue che legittimamente il rifiuto del OP di essere tradotto con il mezzo aereo e, ove necessario, di assumere un farmaco atto 30 a facilitare detto trasferimento, veniva inteso quale implicita rinunzia a partecipare all'udienza poiché tale comportamento ha concretamente impedito l'utilizzo di quel mezzo che l'amministrazione aveva specificamente predisposto per assicurare la presenza del OP all'udienza programmata. Lo stesso ricorrente ha poi lamentato violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. com riguardo alla mancata individuazione del momento di adesione del OP all'azione delittuosa idoneo a configurare il concorso morale;
in ogni caso, deduce l'irrilevanza della presenza all'interno della scuola all'arrivo dei killers "barresi" ed evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori fossero sostanzialmente contraddittorie in ordine al ruolo del OP. Tali doglianze non paiono però avere fondamento avendo i giudici di merito fatto adeguato trattamento dei dati probatori emersi all'esito dell'istruzione dibattimentale di primo grado senza incorrere in alcun travisamento rilevante;
la posizione processuale del suddetto imputato viene presa in considerazione alle pagine 74 e seguenti della sentenza della Corte di Assise di Appello che evidenzia la sussistenza di un compendio probatorio costituito dalla presenza di molteplici e specifiche chiamate di correità sia con riferimento al ruolo del suddetto ricorrente all'interno del clan RN sia con riguardo al suo concorso nel delitto di strage. In questo contesto, i giudici di merito, hanno evidenziato come secondo le dichiarazioni di RN CI detto "il sindaco", confermate anche da RN VI, il OP si trovasse all'interno della scuola il pomeriggio dell'eccidio (vedi sentenza di primo grado pagine 49 e 82) ed avesse partecipato "all'incontro con i barresi" al momento dell'arrivo degli stessi e della distribuzione dei compiti;
circostanza questa che trova specifica conferma nella indicazione di RN GI classe '58 che lo ha indicato tra "i presenti alla fase organizzativa nella scuola" (pag.59 sentenza di primo grado). Inoltre va ancora rilevato, come per RN NO, che il ricorrente partecipava alle deliberazioni assunte dal gruppo criminale (sentenza cit. p. 79); RN PA lo indica poi tra i soggetti che assunsero la decisione di eliminare tutti gli uomini della cosca avversa facente capo ad EO (sentenza di primo grado pag. 72). Correttamente pertanto i giudici di merito hanno ritenuto che dal compendio probatorio esaminato potesse desumersi l'esistenza di plurimi riscontri esterni sotto il profilo della convergenza di più chiamate, poiché l'imputato viene chiaramente indicato come concorrente nel delitto in forza della sua appartenenza alla famiglia nella fase organizzativa oltre che concretamente attivo nella fase esecutiva concretizzatasi il pomeriggio dell11 novembre 1989. Non può difatti accogliersi la tesi difensiva secondo cui la presenza all'interno della scuola ovvero nel piazzale antistante abbia avuto significato neutro e non punibile poiché quel pomeriggio RN CI ed il suoi accoliti stavano organizzando e portando a termine l'assalto al bar Sayonara ove si trovavano gli uomini di EO sicchè avere partecipato alle riunioni preliminari del pomeriggio, avere atteso l'arrivo dei killers provenienti da AR e facenti parte del clan AP ed avere presenziato e partecipato alla distribuzione dei compiti, è sintomatico di apporto concreto e fattivo all'esecuzione del gravissimo delitto. Tale ricostruzione esclude 31 pertanto che l'apporto fornito dal OP al clan, sia stato limitato esclusivamente al campo dello spaccio di sostanza stupefacente così come dedotto in ricorso, poiché la partecipazione al gruppo criminale comportava come esattamente ricostruito dai giudici di merito il coinvolgimento nelle strategie criminali più importanti e quindi anche, nella deliberazione di portare a termine quella strage che doveva comportare il definitivo abbattimento del gruppo EO. Del resto, sotto il profilo contestato della ricerca dei riscontri, va pure ricordato che lo stesso imputato ha ammesso di avere fatto parte del clan RN, che per tutti i dichiaranti è autore della strage, senza che mai sia emersa una forma di qualsiasi dissociazione dello stesso dal gruppo durante il periodo temporale in cui veniva portato a termine il delitto ed accertato quindi che il reato fine è stato progettato dall'intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, è certa anche la responsabilità concorsuale nei fatti senza che in alcun modo possa ritenersi fittizia la collegialità delle decisioni poiché il ruolo di vertice svolto da CI RN al tempo dei fatti non escludeva la partecipazione degli altri accoliti alle deliberazioni criminali soprattutto se riguardanti fatti strategici per il gruppo come la strage del Sayonara. Né può ritenersi che vi siano effettive e rilevanti contraddizioni tra le dichiarazioni accusatorie, pur lamentate in ricorso con il quarto motivo, posto che il ricorrente viene indicato tra i partecipanti alla fase deliberativa e poi presente all'interno della scuola nella fase di concreta organizzazione dell'agguato e quando arrivarono i killers sicchè il quadro probatorio risultante dalle plurime chiamate può ritenersi privo di significative smagliature come correttamente evidenziato dai giudizi di merito. La contraddizione significativa tra più chiamate di correità può individuarsi solo in presenza di dichiarazioni difformi circa il ruolo svolto dall'imputato nella consumazione del fatto, la sua presenza o meno sul luogo del delitto, la partecipazione alla fase deliberativa dello stesso e non con riferimento ad aspetti marginali della ricostruzione tanto più se riguardante fatti risalenti nel tempo e che vengono ricostruiti dopo venti anni dal loro accadimento. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, anche il ricorso proposto nell'interesse del OP deve essere respinto.
3.10 A fronte delle argomentazioni aventi ad oggetto la posizione di SI PA, esposte alle pagine 77 e seguenti della pronuncia di appello, il predetto ricorrente ha lamentato, con il secondo motivo di ricorso, contraddittorietà, divergenza ed inconciliabilità delle chiamate valorizzate deducendo che secondo lo stesso racconto dei collaboranti il ricorrente non aveva partecipato alla fase ideativa e deliberativa (peraltro priva di un momento specifico), né a quella organizzativa essendo sopraggiunto per caso al rione De Gasperi il giorno dei fatti, dopo l'arrivo dei killers dal quartiere AR, occasione in cui risultava anche avere tentato di dissuadere RN CI dall'intento sottolineando le condizioni psichiche dei predetti killers in preda ai postumi da assunzione di stupefacenti. Orbene rileva questa Corte che anche nel caso del predetto ricorrente i giudici di merito, con valutazione del tutto conforme e priva di 32 illogicità, hanno correttamente valutato il materiale probatorio assunto che indicava univocamente il suo coinvolgimento sia nelle attività della famiglia RN, in quel periodo temporale freneticamente attiva a realizzare il progetto di predominio all'interno del quartiere ON ben noto a tutti i componenti e nel quale erano tutti coinvolti, che nella preparazione ed esecuzione della strage. Rilevano quanto ad SI PA la chiamata di correità di RN CI del 59 esposta alle pagine 79-80 della sentenza di appello nella parte in cui viene F espressamente riportata;
riferiva detto collaborante "quando sono uscito (dal carcere n.d.r.) era un progetto che avevo io, poi sono uscito ed ho parlato con i miei fratelli, con i miei cugini...inizialmente era un gruppo familiare...ero io che ero il capo dell'organizzazione, poi L GI, PA, NO, NZ.......e poi SI GI e SI PA". Inoltre lo stesso CI RN riferiva ancora che il ricorrente era presente all'arrivo dei killers il giorno della esecuzione della strage, quando era ben noto a tutti i componenti del clan che si sarebbe proceduto all'eliminazione degli avversari riuniti nel bar Sayonara del EL. Orbene, dette precise indicazioni accusatorie trovano conforto nelle ulteriori accuse provenienti dalle dichiarazioni di RN PA (pagina 81 sentenza di appello e 72 di primo grado) che indica l'SI tra coloro che presero la decisione di procedere alla massiccia eliminazione degli avversari ed ancora di RN GI classe 55 ( vedi pag. 81 appello e pag. 67 primo grado), RN GI del 58 (pag. 63 primo grado) che confermano il ruolo deliberativo ed operativo dell'imputato. E così, in particolare, RN PA riferisce secondo la pronuncia di primo grado che:" la deliberazione di questi incontri fu di eliminare tutti gli uomini di EO. La deliberazione, sul lato della famiglia RN fu assunta da tutti congiuntamente....i fratelli CI, GI, PA e VI;
i cugini NT, GI, CI, SI PA ed SI GI, nonché PO UI". A fronte di tale gruppo di indicazioni si aggiungono ancora le accuse di RN NO che lo individua tra i componenti del clan e riferisce che la decisione della strage venne presa da tutti (vedi sentenza primo grado pag. 80: "la decisione di attuare la guerra ad EO, per quanto aveva potuto vedere fino al momento del suo arresto, era stata condivisa da tutti") e di RN VI (pag. 82 primo grado) che lo indica quel giorno presente all'interno della scuola riferendo che ebbe quel giorno a recarsi:" nella scuola utilizzata come punto di riunione, ove trovò che il delitto era già in piena fase di organizzazione....All'interno della scuola erano in quel momento presenti, oltre ai fratelli CI e PA, OP UI, AP AN, OR VI......ed SI PA". Si tratta di un compendio probatorio sostanzialmente privo delle lamentate contraddizioni, correttamente valutato dai giudici di merito a fronte del quale le censure appaiono reiterare aspetti già adeguatamente scandagliati. SI PA è componente storico di quel gruppo criminale della famiglia RN pienamente attivo nel quartiere ON, partecipa alla fase deliberativa nel contesto della quale viene stretta un'alleanza strategica con la famiglia AP di AR, condivide e coopera alla decisione di procedere alla massiccia eliminazione degli 33 avversari riuniti sotto il comando di EO, presente e detta i propri consigli a CI RN il giorno dell'esecuzione della strage. Quanto alla doglianza (IV motivo di ricorso) secondo cui si sarebbe omesso di dare conto delle specifiche dichiarazioni del collaboratore SI GI aventi valore scardinante l'impianto accusatorio, poiché questi aveva ricostruito i fatti stigmatizzando la sostanziale fittizietà della condivisione delle scelte criminali riferibili invece al solo CI RN, va ricordato come le dichiarazioni di tale collaboratore siano riportate per esteso alle pagine 85 e seguenti della sentenza di primo grado ed alle stesse non possono attribuirsi il declamato valore scardinante. SI GI, RA di PA, ha esattamente ricostruito il movente della strage in maniera del tutto conforme a quanto dichiarato dagli altri collaboratori affermando anche che si attese la scarcerazione del CI RN benché sussistessero già ragioni di conflitto con gli uomini di EO;
ha poi confermato che proprio CI RN durante la detenzione aveva stretto un'alleanza con gli esponenti del clan AP, e che all'esito della scarcerazione del capo 1. si svolsero una serie di riunioni nelle quali venne deliberata l'eliminazione massiccia degli avversari delle famiglie AR, OL e EO che nel frattempo avevano loro eliminato DU VI. GI SI ha specificamente affermato che di tali riunioni, ed evidentemente anche del loro contenuto, venivano informati tutti i componenti del clan compreso suo RA PA (vedi sentenza primo grado pag.87). Si tratta quindi di una ricostruzione che non collide con quanto conformemente dichiarato dai collaboratori del nucleo familiare dei RN e che appare anzi affermare pienamente il coinvolgimento anche di SI PA nell'assunzione delle deliberazioni criminali. Con riguardo poi alla circostanza della condotta concretamente tenuta dal ricorrente all'arrivo dei killers, quando ne rimproverava lo stato di alterazione alla presenza di RN CI, va ritenuto che le indicazioni dettate al predetto RN CI di fare desistere i barresi dell'azione in quel momento, non riguardavano il compimento della strage quanto lamentavano le cattive condizioni di lucidità dei killers e, pertanto, non miravano ad interrompere l'azione quanto ad assicurarne una migliore esecuzione. Secondo le indicazioni in precedenza riferite, SI PA oltre a fare stabilmente parte del clan a quel tempo ed avere assunto anch'egli la decisione di procedere alla massiccia eliminazione degli avversari, attese l'arrivo dei killers da AR e partecipò alla riunione all'interno della scuola;
in quel frangente ebbe modo di constatare lo stato di cattiva lucidità degli esecutori materiali e segnalò il fatto al CI RN ricevendo però rassicurazioni dallo stesso. Tale condotta, non può certamente qualificarsi in termini di dissociazione poiché l'intervento del ricorrente non pare proprio diretto a scongiurare la strage quanto ad assicurare la corretta eliminazione degli avversari con la conseguenza di dovere ritenere che anche in questa fase l'SI non fece mancare il proprio apporto al progetto criminale. Pertanto, non c'è alcuno spazio per ritenere che la sua presenza sui luoghi il pomeriggio della strage possa qualificarsi in termini di connivenza non punibile anche in considerazione della partecipazione alla fase deliberativa sicchè anche il quarto motivo di 34 ricorso, ricollegato al secondo, pare infondato. E si osserva ancora che le dichiarazioni di SI GI, di non avere visto il RA quel pomeriggio, non possono ritenersi decisive poiché lo stesso per sua ammissione riferisce di avere sostato per poco tempo dinanzi la scuola De Gasperi il pomeriggio della strage e pertanto non è decisivo che in quei pochi minuti non abbia visto il RA la cui presenza viene da tutti gli altri ricordata proprio per l'avere lamentato le condizioni psichiche di quei killers che da lì a poco avrebbero portato a termine una strage di innocenti. Anche le doglianze subordinate paiono correttamente escluse dalla Corte con valutazioni che F sono correttamente richiamate quanto alle posizioni comuni specificamente indicate nella parte motiva contenuta a pagina 81 della sentenza di appello;
generica è poi la doglianza riferita con il settimo motivo ed avente ad oggetto l'omessa valutazione della memoria depositata in data 27 febbraio 2013 posto che non viene indicata la decisiva rilevanza di tale memoria. La circostanza che SI PA si sia allontanato dal clan RN a partire dal 1995 appare evidentemente priva di rilievo posto che la strage avveniva ben sei anni prima sicchè la memoria non deduce elementi significativi e può ritenersi implicitamente presa in considerazione dalle sentenze di merito che ricostruiscono il percorso di partecipazione alla fase deliberativa ed esecutiva del delitto anche da parte del ricorrente. Infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 503 (oltre che degli articoli 18, 194, 195, 499) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, nella parte in cui si consente ai dichiaranti contra alios di partecipare al medesimo dibattimento insieme agli imputati destinatari delle dichiarazioni accusatorie compromettendo la genuinità nella formazione della prova, sollevata con l'ultimo motivo di ricorso, si osserva che la stessa appare manifestamente infondata;
fondamentali esigenze di trattazione unitaria dei procedimenti, di non dispersione dei mezzi di prova, di concentrazione processuale, di impedire il contrasto di giudicati, impongono la trattazione unitaria dei procedimenti relativi al medesimo fatto indipendentemente dalla qualità dei correi, essendo del tutto irrilevante che taluno degli imputati abbia deciso di collaborare con la giustizia. La trattazione unitaria o separata dei giudizi relativi al medesimo fatto non può dipendere dallo status dell'imputato essendo questa condizione irrilevante ai fini della riunione o separazione e non potendo peraltro distinguersi le posizioni processuali in ragione di scelte che appaiono del tutto estranee ai criteri di connessione stabiliti su dati oggettivi e predeterminati. Peraltro è il caso di segnalare che la genuinità della prova è assicurata dalla acquisizione separata delle fonti dichiarative nella fase delle indagini, e dal regime delle contestazioni dibattimentali, che permetterebbe comunque di fare emergere, ove sussistenti, ipotesi di chiara difformità delle molteplici dichiarazioni accusatorie;
tale specifica disciplina rende sostanzialmente irrilevante il dato esposto dalla difesa e da essa ritenuto decisivo, costituito della presenza dei coimputati dichiaranti all'escussione degli altri soggetti nella medesima posizione collaborativa. Il giudice di appello ha già esposto valide argomentazioni al proposito a pagina 33 e seguenti della sentenza gravta 35 da ricorso, rilevando come la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. opera come criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza. La dedotta questione di illegittimità costituzionale, oggetto dell'ottavo motivo di ricorso dell'SI PA, è pertanto manifestamente infondata.
3.11 Anche il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AP AN, condannato alla pena dell'ergastolo all'esito dei giudizi di primo grado e di appello, non pare fondato e deve essere respinto;
le doglianze esposte dal ricorrente attengono sostanzialmente alla contestata attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate di correità e di reità valutate a carico del medesimo quali elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il gravissimo delitto di cui all'art. 422 cod. pen. pluriaggravato. In particolare, si è sostenuto con il proposto ricorso, che non si sarebbe fatta adeguata applicazione delle regole in tema di valutazione della prova ex art. 192 terzo comma cod. proc. pen. poiché le dichiarazioni dei collaboratori evidenziavano notevoli contraddizioni quanto a genesi della scelta omicidiaria, numero e partecipanti alle riunioni, individuazione dei killers, degli altri soggetti incaricati di altri compiti, tipo delle armi e delle auto utilizzate per l'agguato. Tale motivo è stato già esaminato nella parte introduttiva della presente motivazione con argomentazione dettata con riguardo a tutte le doglianze esposte con i differenti ricorsi;
si è evidenziato come dall'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori sia emersa una sostanziale ed effettiva concordanza in ordine alle ragioni che portarono alla scelta stragista, da tutti identificate nella volontà da parte dei RN di acquisire il comando delle attività criminali del quartiere ON e nell'interesse degli AP di garantirsi l'appoggio degli stessi RN per la realizzazione di un analogo disegno all'interno del quartiere di AR. Quanto, poi, alla identificazione precisa dei partecipanti alle riunioni, anche sotto tale profilo non si ravvisano elementi di contraddizione radicale e reale tra le differenti dichiarazioni, essendo stato chiarito ripetutamente che AP AN, CI e AR, unitamente ad OR VI, ebbero a recarsi ripetutamente nel c.d. quartier generale della famiglia RN ove veniva convenuta la comune strategia criminale nel cui contesto maturava la decisione di portare a termine la radicale eliminazione degli uomini del gruppo EO e di operare tale azione nel popolato bar Sayonara. Anche in ordine all'identificazione dei killers, a quanto avvenuto il pomeriggio dell'11 novembre, alla scelta delle armi, due fucili a canne mozze e più pistole, le lamentate contraddizioni od imprecisioni non si ravvisano ed ove sussistenti paiono davvero secondarie e non rilevanti. Peraltro si è già evidenziato come le dichiarazioni dei RN hanno trovato conferma in plurime accuse "autonome" provenienti cioè da soggetti facenti parte di altri gruppi familiari, con differenti percorsi collaborativi come LA, OL, NC. Tali considerazioni disarticolano anche la doglianza proposta con riguardo al dedotto forte sentimento di astio che tutti i componenti della famiglia camorristica RN nutrivano nei riguardi degli AP poiché, se pure dovesse ritenersi, che le accuse provenienti dai RN possano trovare fondamento in una strategia vendicativa nei confronti di chi come gli AP, e AN in particolare, potesse essere 36 ritenuto responsabile dell'eliminazione dell'TR o comunque dei successivi conflitti tra le due famiglie, tale ricostruzione trova precisa smentita nella coincidenza delle accuse provenienti da chi come OL e NC non è mai appartenuto a quel gruppo e che pure hanno riferito della responsabilità di AN, CI e AR AP per la strage Sayonara. Il tema, poi, ha trovato numerose conferme che sono già state in precedenza evidenziate, tra le quali può citarsi persino la deposizione del generale Tommasoni il quale ha confermato che già nelle prime indagini il movente era stato esattamente ricostruito negli stessi termini poi riferiti a distanza di molti anni dai collaboratori. Peraltro appare veramente difficile ricostruire i fatti additando di generale inattendibilità le dichiarazioni dei RN nei confronti degli AP solo a cagione dei contrasti avuti per strategie criminali differenti e della incrinazione dei rapporti ben successiva il momento della strage;
la scelta collaborativa comporta infatti una cesura con le strategie criminali sicchè sarebbe errato riportare le stesse logiche di contrapposizione alla fase dell'interruzione di ogni legame con la criminalità. E che tale cesura vi sia stata, è dimostrata dal fatto che i collaboratori del gruppo RN non hanno avuto remore ad accusare prossimi congiunti alcuni dei quali condannati anch'essi all'ergastolo e ciò denota chiaramente come scopo della scelta attuata non sia il dedotto desiderio di rivalsa nei confronti dei "nemici" AP, ma quello di interrompere ogni legame con il proprio passato criminale. Quanto alla dedotta assenza di di prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, la motivazione della pronuncia di condanna di AP AN, risulta contenuta a pagina 63 e seguenti della sentenza di appello;
AP AN risulta avere partecipato alla fase deliberativa della strage in quanto presente alle riunioni con i RN in occasione delle quali veniva stretta l'alleanza tra le famiglie secondo le dichiarazioni del "capo" RN CI del 59 (riportate nella sentenza di primo grado di assise nelle pagine 48-49); secondo quanto riferito da detto collaboratore, che allora agiva in veste di capo di quel sanguinario clan: "...in occasione, quindi, dell'incontro avuto con AP AN e De LU SA, si stabilì l'eliminazione di EO, VI IO, dei fratelli CO, di AR LI e di tutti quelli che si riconoscevano nella guida di o'cappotto. L'idea fu da subito di eliminarli tutti...il posto fu individuato nel bar Sayonara...ove erano soliti radunarsi...una volta scelto l'obiettivo operativo si decise di affidarne l'esecuzione ai barresi, per evitare che gli esecutori venissero riconosciuti. Quindi si organizzarono diversi incontri a ON cui parteciparono AN AP, CI AP, AR AP...e VI OR....secondo il piano stabilito il commando doveva essere formato da sei persone divise su due autovetture". Si tratta di una accurata ricostruzione dei fatti che individua con assoluta precisione e specificità il ruolo avuto da AN AP, oltre che dai fratelli CI e AR e dall'OR, nella fase deliberativa della strage, e che ben lungi dall'apparire imprecisa come lamentato con il ricorso si palesa assolutamente chiara anche nella descrizione del movente criminale della strage. Secondo il racconto di CI RN, inoltre, l'AP AN partecipa anche alla fase esecutiva ( p.49 37 sentenza citata), essendo sopraggiunto con il gruppo di killers il pomeriggio della strage all'incontro con i RN che si svolgeva nella scuola del quartiere De Gasperi divenuta sede operativa del gruppo;
tali precise e specifiche affermazioni trovano conferma nelle dichiarazioni di RN GI del '55 che lo indica tra i componenti del commando ( sentenza di assise primo grado p. 67) riferendo:" da AR arrivarono circa una decina di persone tra cui OR VI, AP AN, AP AR, AP CI...". Questo collaboratore, inoltre, riferisce di averlo incontrato anche nella fase in cui venne concluso l'accordo tra i due clan ( p. 66 cit.); rilevano ancora le precise accuse di RN GI del '58 che lo indica tra i componenti del commando (vedi sentenza primo grado p. 58:"dei barresi giunti, rimasero lì solo quelli che dovevano comporre il gruppo di fuoco e cioè AP AN, OR VI...."), di RN PA che lo indica presente agli incontri organizzativi e deliberativi ( sentenza cit. p.72) ed anche componente del gruppo di killers ( idem 72), di RN NO che lo indica tra i partecipanti agli incontri (idem 79), di RN VI che lo indica tra i partecipi ad una riunione deliberativa alla quale aveva avuto anch'egli modo di assistere (sentenza di assise primo grado p.82) nonché componente del gruppo di fuoco (idem 82-83). Inoltre, ed a definitiva conferma della presenza di un quadro di molteplici accuse tutte convergenti pur provenendo da fonti autonome e da differenti percorsi collaborativi correttamente valutate dai giudici di merito, lo indicano come componente del commando anche SI GI (vedi p. 87 sentenza primo grado), il quale riferiva di averlo notato al suo arrivo nella scuola quando vide "le armi già predisposte sulla tavola" e OL RI (vedi sentenza di assise p. 98) che oltre ad affermarne la responsabilità per l'eseguita strage lo indica come uno dei vertici del clan AP con il quale era in conflitto avendone anche progettato l'eliminazione in quegli stessi giorni del novembre 1989. Ed ancora il NC, componente proprio della famiglia camorristica degli AP prima di iniziare la collaborazione, (vedi pag. 100 sentenza primo grado) lo indica come partecipe del gravissimo delitto individuando specificamente "gli esponenti del clan che presero parte all'esecuzione della strage..."in" AP AN, AP AR, AP CI, OR VI, AL PA" ed altri soggetti. Analogamente LA FF lo accusa di avere stretto in quel frangente un'alleanza con i RN finalizzata all'eliminazione degli avversari (vedi sentenza di primo grado p.93). Come già evidenziato, correttamente i giudici di merito valutavano il suddetto materiale probatorio quale prova oltre ogni ragionevole dubbio del pieno coinvolgimento dell'imputato nei fatti, senza alcun travisamento della prova od illogicità della motivazione ed essendo imposta l'affermazione di responsabilità dalla gravità e concordanza delle accuse che le sentenze di primo e secondo grado giustamente sottolineano. AP AN, così come CI e AR AP, sono accusati anche dal NC, dal OL e dal LA, oltre che da SI GI, e cioè da collaboratori estranei al nucleo familiare stretto dei RN, e non potendo ritenersi che tutti detti soggetti siano animati da astio e rancore nei suoi confronti, deve affermarsi correttamente valutata la convergenza del molteplice. 38 Quanto all'ulteriore doglianza con la quale si è chiesta che la qualificazione giuridica dei fatti fosse ricondotta all'ipotesi dell'omicidio plurimo in luogo della riconosciuta ipotesi di strage, si rinvia alle osservazioni svolte nella parte generale della motivazione in diritto nella quale si è stigmatizzato come l'obiettivo voluto (eliminazione di tutti gli avversari indiscriminatamente), le armi utilizzate, il luogo e l'orario prescelto per la strage, il numero dei killers, evidenziano come l'evento rappresentato, voluto e realizzato dai correi fu proprio quello del delitto previsto e puniti dall'art. 422 cod. pen.. 3.12 Le doglianze proposte dai difensori di AP CI contengono un nucleo comune a quelle proposte da altre difese, e riguardanti la contestata attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, ed un nucleo autonomo riferito alla assenza di prova certa circa la sua partecipazione alla strage con un ruolo ben specifico. Quanto alle prime doglianze, con le quali si prospetta violazione di legge con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. ed illogicità e contraddittorietà delle motivazioni delle pronunce di condanna, va rilevato come i giudici di primo e secondo grado non siano incorsi in alcun travisamento della prova che risultano avere correttamente esposto nelle motivazioni delle sentenze impugnate;
la specifica posizione processuale di AP CI è trattata a pagina 56 della sentenza di appello. Dall'analisi della suddetta parte motiva, che avendo confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato forma un unico corpo argomentativo con quella di primo grado, risulta che il ricorrente secondo plurime e concordi dichiarazioni accusatorie valutate dai giudici di merito, partecipa alla fase deliberativa in quanto presente nelle riunioni con i RN in occasione delle quali veniva stretta l'alleanza tra le famiglie secondo le dichiarazioni di RN CI del 59 (sentenza di primo grado assise pp. 48-49 già esposta a proposito della posizione di AN AP); tali affermazioni trovano specifica conferma nelle affermazioni di RN GI del 55 che lo indica presente nella fase in cui venne concluso l'accordo tra i due clan ( p. 67 primo grado), RN GI del 58 che lo indica tra uno dei soggetti incaricati del recupero dei killers (p. 58 cit.) già presente alla fase deliberativa (idem 58), RN PA che lo indica sia tra i partecipanti agli incontri in cui venne deliberata l'eliminazione degli uomini del clan avverso (idem p. 72) che tra uno degli incaricati del recupero dei killers (p. 73 idem). Orbene, a fronte di tali molteplici e convergenti accuse, le doglianze difensive si sono basate essenzialmente sulla contestazione delle dichiarazioni dei collaboratori riguardanti la partecipazione dell'AP CI alla fase del recupero dei killers perché le sentenze di merito sarebbe illogiche e contraddittorie per non avere valutato che la fonte diretta di tale frazione di condotta, e cioè RN VI, il quale operava personalmente in tale fase ed in quei luoghi unitamente ai coimputati IS e IO, non ha indicato né CI né AR AP tra i presenti all'arrivo dei killers dopo l'esecuzione della strage nel luogo convenuto. Si è così sostenuto, con argomentazione comune alla posizione del ricorrente AP AR, che le pronunce di merito avrebbero fatto cattivo uso delle regole in tema di valutazione delle chiamate di correità poiché nel caso specifico la fonte diretta, e cioè 39 RN VI, smentirebbe la ricostruzione dei fratelli che dallo stesso avrebbero appreso le modalità di quegli specifici fatti. Le doglianze proposte paiono però non fondate soccorrendo al proposito le argomentazioni esposte dai giudici di merito ed in particolare dalla pronuncia di primo grado alle pagine 32-33 della motivazione, nella parte in cui viene analiticamente descritta la c.d. fase del recupero dei killers e delle armi;
la Corte di Assise, ripercorrendo le dichiarazioni di RN VI ha riferito che questi ebbe a recarsi unitamente a IS e IO nel luogo prefissato per l'incontro con i killers dopo l'esecuzione della strage a bordo di una Fiat 126, che i killers una volta giunti, a bordo di una sola vettura perché l'altra non era partita, consegnarono armi ai 3 predetti IS e IO, che dal posto si allontanò con il cugino CI e gli altri due. Lo stesso RN VI ha poi precisato, secondo la motivazione di primo grado, con riferimento idoneo a disarticolare le specifiche doglianze dei ricorrenti CI e AR AP, che "quanto alla presenza dei barresi sul posto con la stessa funzione di appoggio, a domanda della Corte, ha chiarito che al recupero dei killers barresi avevano provveduto gli alleati autonomamente con una propria vettura.....l'autovettura predisposta dai barresi era già lì sul posto e non ha indicato la presenza di alcuno sul posto....i componenti del commando di provenienza barrese si erano allontanati con l'autovettura predisposta sul luogo stabilito" (vedi pagina 33 sentenza di primo grado). Ne consegue ritenere che non si ravvisa alcuna contraddizione insanabile poiché il ruolo di CI e AR AP fu evidentemente quello di predisporre un'auto a bordo della quale i killers provenienti da AR si allontanavano dal luogo della strage per fare rientro dal luogo di partenza e non anche quello di attendere personalmente il loro arrivo per fornire assistenza come invece fatto a vantaggio di CI RN detto "il O" da parte di RN VI, IS e IO. Sul punto, pertanto, non si ravvisa contraddittorietà di motivazione poiché i riferimenti dei testi de relato riguardano non un incontro personale di RN VI con gli AP (AR e CI), quanto la partecipazione di questi due a quella fase che potè essere assicurata anche tramite la predisposizione dell'auto a bordo della quale fuggire;
tale soluzione prescelta, contemporaneamente dava la possibilità ai predetti AP di precostituirsi un alibi ed evitare di essere coinvolti direttamente, circostanza questa confermata dalla condotta di AR AP che venne sostituito nel ruolo di conducente di una delle auto dei killers e componente del commando. Analogamente deve ritenersi quanto al dedotto contrasto circa la partecipazione di AP CI alla fase deliberativa;
appare infatti evidente che non vale sul punto evidenziare con contenuto decisivo le dichiarazioni di chi come RN VI aveva in quel frangente temporale un ruolo ancora secondario a livello deliberativo-criminale stante la sua giovane età e per tale considerazione ebbe modo di partecipare solo saltuariamente alla fase in cui venne stretta l'alleanza sicchè, è ben possibile che in quella unica o in quelle sparute occasioni della sua saltuaria partecipazione, non ebbe modo di vedere presente AP CI. 40 Non si ravvisa pertanto alcuna contraddizione insanabile ed i giudici di merito appaiono avere fatto corretto uso dei principi in tema di valutazione delle chiamate;
peraltro, va ancora ricordato, che il coinvolgimento di AP CI è pacifico nella fase deliberativa della strage sotto il profilo del concorso alla decisione di procedere alla eliminazione di tutti gli avversari sul campo. Valgono sul punto le argomentazioni già precedentemente svolte alle quali si aggiungono le chiamate di correità e reità formulate da altri collaboratori ed in primo luogo dal NC (vedi pag. 100), che lo indica chiaramente tra i partecipi alla strage ed anche da FF LA il quale riferisce che durante la faida scoppiata a seguito dell'eliminazione del DU e culminata proprio nella strage del Sayonara anche CI e AR AP erano alleati dei RN. Appare pertanto evidente che le accuse a carico dell'imputato provengono anche da collaboratori estranei al nucleo RN sicchè non può ritenersi che tutti detti soggetti siano animati da astio e rancore nei suoi confronti e deve affermarsi correttamente valutata la convergenza del molteplice. La presenza di molteplici accuse provenienti da soggetti differenti, con autonomi percorsi collaborativi, elide tutti i motivi con i quali si è dedotta contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riguardo alla attendibilità intrinseca, tema già scandagliato nella parte introduttiva della presente motivazione e per il quale valgono anche le specifiche argomentazioni svolte con riferimento ad AP AN. Quanto alle ulteriori doglianze con le quali si è lamentato la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo alla mancata valutazione nella determinazione della pena del minimo contributo al fatto offerto dal ricorrente, della realizzazione di un fatto diverso da quello in effetti voluto dallo stesso, della non ricorrenza delle aggravanti del numero delle persone e comunque della mancata individualizzazione della pena in concreto inflitta, valgono in primo luogo le osservazioni in precedenza svolte con riferimenti di carattere generale valenti per tutte le posizioni processuali. Certamente corretta appare la decisione di merito nella parte in cui escludeva qualsiasi secondario rilievo del ruolo di AP CI, risultato presente sia alla fase deliberativa che a quella esecutiva, sicchè mai potrebbe ritenersi il minimo contributo al fatto, peraltro escluso dal numero dei partecipi e quindi dalla particolare predisposizione di un accurato piano criminale. Ampie e prive di contraddizioni si ravvisano poi le argomentazioni in punto di circostanze aggravanti esattamente riconosciute proprio in ragione delle particolari modalità di consumazione dei fatti;
quanto alla determinazione della pena, la ripetuta presenza dell'imputato alle fasi determinanti del delitto appare adeguatamente presa in considerazione dai giudici di merito che hanno ripetutamente e concordemente riferito della estrema gravità del delitto portato a termine, senza che rilievo possa avere l'età (18 anni) dell'imputato al punto da differenziarne la posizione rispetto agli altri correi.
3.13 La difesa di AP AR, con i motivi principali e quelli aggiunti, ha innanzi tutto contestato la mancata precisa individuazione da parte dei giudici di merito di riunioni 41 deliberative cui aveva partecipato l'imputato, fornendo un proprio concreto contributo alla realizzazione del piano criminale nonché la mancata qualificazione della condotta nei termini della desistenza volontaria per avere lo stesso volontariamente rinunciato al compito di autista di una delle auto dei killers. Le doglianze esposte con i predetti motivi sono infondate, avendo i giudici di merito correttamente fatto governo del materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria di primo grado adeguatamente utilizzato;
nell'analizzare la posizione del predetto ricorrente viene evidenziato dalle Corti di assise di primo e secondo grado (pag. 59 seguenti sentenza di appello), come anche AP AR abbia partecipato alla fase deliberativa in quanto presente alle riunioni svoltesi con i componenti del clan RN in occasione delle quali veniva stretta l'alleanza tra le famiglie unitamente a AN e CI AP;
tale dato si ricava dalle dichiarazioni di RN CI del 59 (riportate alle già citate pagine 48-49 della pronuncia di primo grado), il quale nel riferire del piano stragista afferma espressamente che:" L'idea fu da subito di eliminarli tutti...il posto fu individuato nel bar Sayonara...ove erano soliti radunarsi...una volta scelto l'obiettivo operativo si decise di affidarne l'esecuzione ai barresi, per evitare che gli esecutori venissero riconosciuti. Quindi si organizzarono diversi incontri a ON cui parteciparono AN AP, CI AP, AR AP...e VI OR....secondo il piano stabilito il commando doveva essere formato da sei persone divise su due autovetture". Inoltre, CI RN, aggiunge che detto imputato aveva anche partecipato alla fase esecutiva ( sent. cit. p.49) quando all'ultimo momento decideva di non comporre il commando dei killers ma di partecipare alla fase del c.d. recupero delle armi e dei correi. La principale chiamata proveniente dal vertice pro tempore di quell'efferato gruppo camorristico che con l'azione criminosa intendeva assumere il vertice delle attività criminali di ON, trova conferme ed autonome accuse nelle affermazioni di RN GI del '55 che lo indica tra i componenti del commando (vedi sentenza primo grado assise p. 67) e riferisce di averlo incontrato anche nella fase in cui venne concluso l'accordo tra i due clan (idem 67), di RN GI del '58 che lo inserisce tra i referenti del gruppo AP che partecipava ad incontri organizzativi e tra i componenti del commando (idem p. 58), di RN PA che lo indica presente agli incontri deliberativi (sentenza di primo grado assise p.72) ed anche partecipante alla fase del recupero (idem 73), di RN NO che lo indica tra i partecipanti agli incontri organizzativi (sentenza di assise p.79). Inoltre lo indicano come componente del gruppo AP che concluse l'alleanza con i RN, LA FF (93) ed anche il NC (vedi pag. 100 sentenza di primo grado), che lo indica tra gli autori della strage affermando espressamente che" gli esponenti del clan che presero parte all'esecuzione della strage..." erano" AP AN, AP AR, AP CI, OR VI, AL PA" ed altri soggetti non imputati. Tali essendo le risultanze può dirsi acclarato da parte dei giudici di merito, con giudizio conforme ed esattamente ricavato dalle emergenze istruttorie costituite dalle propalazioni di molteplici collaboratori anche provenienti da esperienze ed ambienti differenti, che AR AP certamente prese parte alle riunioni nelle quali veniva deliberato l'attacco indiscriminato a tutti i componenti del clan EO. 42 Fatta questa necessaria precisazione che elide il motivo con il quale si lamenta la mancata individuazione delle riunioni deliberative, posto che il racconto dei collaboranti sul punto è concorde e privo di smentite, va poi ricostruito quanto posto in essere dal predetto ricorrente il pomeriggio dell'11 novembre 1989. Secondo le concordi ricostruzioni contenute nelle pronunce di merito, AR AP, dopo la convocazione ricevuta da CI RN detto "il SI", quel pomeriggio, si recò presso il rione De Gasperi nei locali della scuola abbandonata unitamente agli altri killers barresi trasportando anche alcune delle armi poi utilizzate per la strage;
qui giunto, e dopo avere incontrato proprio i RN insieme ai quali si stabiliva di passare immediatamente all'azione e di portare l'attacco al bar Sayonara a quell'ora frequentato da numerosi pacifici soggetti del tutto estranei a quelle logiche di feroce contrasto malavitoso, il ricorrente insisteva per essere sostituito nel ruolo di autista di una delle vetture e la sua opposizione faceva sì che questo ruolo venisse poi svolto da altro imputato, CI RN il c.d. piccolino, classe '61, il quale poi si poneva alla guida di una delle macchine a bordo delle quali viaggiavano i killers camuffato da un passamontagna. Tuttavia, ben lungi dal desistere dall'azione, alla quale peraltro aveva già apportato un suo più che rilevante contributo sia nella fase preparatoria e deliberativa dell'alleanza con i RN che in quella esecutiva giungendo insieme agli altri killers a bordo dell'auto in possesso delle armi presso il rione ON, AR AP, insieme a CI AP, decideva di occuparsi della fase del c.d. recupero e cioè di fornire un ulteriore contributo alla fase di materiale compimento della strage permettendo la salvezza dei killers e la fuga degli stessi a bordo di un'auto "pulita". Tale essendo stata la sua condotta, così come riferita concordemente dalle dichiarazioni riportate nelle pronunce di merito in precedenza richiamate, le doglianze con le quali si è sostenuta la tesi della desistenza appaiono davvero totalmente infondate e sono già state respinte con adeguata motivazione dalla pronuncia di appello (vedi pagina 60-61); non soltanto AR AP non ha posto in essere alcuna desistenza mutando il proprio ruolo nella fase esecutiva ma, anzi, ha continuato a permettere il perfezionamento del gravissimo delitto assicurando il proprio contributo ai killers. Egli quindi partecipa sia alla fase ideativa del crimine che a quella esecutiva ed a nulla vale la risoluzione di non prendere parte quale componente del commando poiché detta condotta in alcun modo servì ad interrompere l'azione criminosa ovvero ad elidere il proprio personale contributo alla stessa assicurato. Quanto ai motivi con i quali si è lamentato la evidenza della prova della sua assenza dal luogo del recupero, valgono le medesime osservazioni già svolte con riferimento alla posizione di CI AP;
alla presenza di CI RN detto il SI, AR e CI AP si assumono il ruolo di intervenire per riportare i killers di AR nel loro quartiere ed alla partenza del commando i vari gruppi si dividono. Quando RN VI, unitamente a IS OB e IO, si reca sul luogo del recupero, dopo che questi ultimi due imputati avevano avuto modo di recarsi a sottoscrivere il registro delle firme della locale stazione dei C.C. precostituendosi anche un alibi, non trova né AR né CI AP ma l'autovettura "pulita" che questi avevano' 43 predisposto per la fuga dei killers dal luogo del delitto poi puntualmente utilizzata per allontanarsi dal quartiere ON. Tali risultanze sono state conformemente analizzate e correttamente valutate dai giudici di merito nei due gradi di giudizio conclusi con conformi decisioni di condanna. La dedotta assenza dal luogo del recupero di killers a sostegno della tesi difensiva è pertanto un elemento assolutamente non decisivo e che viene travisato nei motivi di ricorso;
CI e AR AP, secondo le dichiarazioni rese da RN VI riportate a pagina 33 della sentenza di assise, non erano sul posto perché avevano già lasciato la vettura che doveva essere utilizzata dai correi ed, evidentemente, avevano fatto rientro nel rione ove risiedevano anche al fine di precostituirsi un alibi. Quanto ai motivi con i quali si è dedotta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dei riscontri esterni individualizzanti alle chiamate di correità ed al mancato rilievo delle contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboranti, valgono oltre le predette considerazioni quelle già svolte nella parte introduttiva della motivazione;
le regole normative e giurisprudenziali in tema di valutazione delle chiamate di reità e correità dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. valevoli per le accuse provenienti da coimputati od imputati di procedimento connesso, non sono soltanto state riportate astrattamente dalle corti di merito ma anche correttamente applicate al caso in esame in cui AR AP viene concordemente accusato da una serie di collaboratori, alcuni dei quali del tutto estranei al nucleo della famiglia RN. Correttamente, pertanto, si evidenziava come non sia possibile attribuire tutte dette accuse a compresenti ed autonome ragioni di astio che avrebbero motivato tutti i collaboratori. Le dichiarazioni pertanto sono state correttamente analizzate prima e valutate poi e non si ravvisano le lamentate contraddizioni poiché i giudici di merito hanno fornito adeguata spiegazione delle ragioni delle lievi difformità; così, come ad esempio, non pare avere natura contraddittoria la dichiarazione del NC che invece conferma, attribuendo ad AP AR un ruolo di copertura (vedi pagina 100 sentenza primo grado), che lo stesso ebbe ad operare all'esterno del gruppo dei killers che materialmente portarono a termine l'eccidio. La doglianza esposta con il quinto motivo, con il quale si è lamentato violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa è anch'essa infondata;
il ricorrente al proposito ha evidenziato il contenuto dell'alibi fornito dalla deposizione del teste IN che sarebbe stato semplicisticamente liquidato dalla Corte di merito con riferimento alla possibile compatibilità degli orari. Orbene rileva questa Corte di legittimità che nessun errore appare contenere la pronuncia di secondo grado;
infatti, la stessa, a pagina 62, contiene analitica esposizione delle dichiarazioni dei testi della difesa per trarne la logica conclusione che avendo detti testimoni fatto riferimento alla presenza dell'imputato in un circolo quando giungeva la notizia dell'agguato, dalla esecuzione " dell'agguato al momento in cui la notizia dello stesso è giunta al circolo è intercorso un lasso di tempo apprezzabile che ha fornito ad AP AR la possibilità di raggiungere il Circolo e 44 costituirsi un alibi". Valutazione specifica e del tutto corretta che si sposa perfettamente con le già accertate modalità di partecipazione di CI e AR AP alla fase del recupero quando, piuttosto che attendere l'arrivo dei killers, predisponevano l'auto e si allontanavo prima dell'arrivo degli stessi proprio al fine di recarsi in quei luoghi ove i testimoni poi avrebbero potuto vederli. Le doglianze con le quali si è chiesto il riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 114 e 116 cod. pen., basate su una ricostruzione difensiva secondo cui la scelta di portare a termine la strage doveva essere attribuita all'esclusiva volontà di RN CI e rappresentava un'evoluzione imprevedibile degli avvenimenti, sono già state oggetto di analisi e rigetto nella parte introduttiva motiva di questa decisione oltre che nelle analisi delle correlate posizioni processuali alle quali si rinvia. Basta osservare che anche AR AP partecipa alla fase in cui si deliberò la massiccia eliminazione degli avversari e che in alcun modo il suo contributo può ritenersi secondario vista la rilevanza criminale dello stesso nel suo gruppo familiare- camorristico, senza che si dimentichi la non operatività dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in presenza della contestata aggravante;
difatti ai sensi del secondo comma del citato art.114 la predetta attenuante del contributo di minima importanza non si applica nei casi in cui ad agire, come nel caso in esame, siano state più di cinque persone. Corretta appare poi la decisione di riconoscere la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., avverso la quale insorge la difesa lamentando che la futilità dei motivi sarebbe stata valutata sulla base di un comportamento medio senza riferimento al particolare momento e contesto sociale di verificazione del fatto. La doglianza è infondata poiché è certamente abietto il motivo per il quale si porta a termine una strage, in parte di persone innocenti, al fine di imporre il dominio criminale in un quartiere popolare;
se è infatti abietto il motivo turpe o ignobile che manifesti la perversità dell'agente, la realizzazione di un progetto di massiccia eliminazione degli avversari, a costo di sopprimere soggetti innocenti, posta in essere al fine di scompaginare le famiglia criminale avversa, rientra certamente nel parametro normativo di cui all'art. 61 n.1 cod. pen.. Il contesto sociale di verificazione del fatto certamente non può giustificare in alcun modo l'operato degli agenti ovvero far rivedere il giudizio sul punto operato dai giudici di merito. Con riguardo poi ai motivi aggiunti depositati sempre nell'interesse di AP AR, con i quali si deduceva violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, si osserva che trattasi di motivi reiterativi di questioni già proposte ed analizzate con riguardo ai motivi principali e peraltro logicamente confutati dalle corti di merito con giudizio conforme. Non appare proprio che i giudici di merito abbiano fatto riferimento a formule di stile per superare le dedotte contraddizioni dei collaboratori che, con riguardo alla posizione di AR AP, non 45 assumono in alcun modo valore decisivo oltre a non apparire in alcun modo neppure evidenziabili. Il ruolo dell'imputato nella fase del recupero dei killers è già stato sviscerato e le doglianze aggiunte nulla aggiungono in concreto alle iniziali prospettazioni già analizzate, mentre, la dedotta supremazia di RN CI nell'assumere la decisione, non ha quel valore che gli attribuiscono i ricorrenti;
attribuire a tale soggetto l'esclusiva responsabilità della fase deliberativa della strage, il che non equivarrebbe ad escludere neppure la responsabilità di chi come AR AP interveniva anche in seguito durante l'esecuzione, significherebbe ribaltare i principi in tema di concorso di persone nel reato fondati sulla equivalenza dei singoli contributi causali posto che l'ipotesi di cui all'art. 110 cod. pen. non esige imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplichino attività identiche o analoghe o insostituibili rispetto all'avveramento del fatto, essendo sufficiente che i diversi apporti si configurino in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale. L'applicazione dei suddetti principi deve certamente fare escludere che soggetti i quali risultano avere partecipato a plurime riunioni nelle quali veniva deliberata una strategia puramente stragista, pur se sotto la direzione di un capo come CI RN, possano poi assumere di non avere prestato alcun contributo ai fatti.
3.14 Il ricorrente IO ET lamenta come dalle dichiarazioni di RN CI e RN GI mussillo, non sarebbe emerso con chiarezza il ruolo concretamente svolto mentre l'unica fonte di accusa precisa, proveniente dalle dichiarazioni di RN VI, che lo inseriva nel gruppo incaricato dell'occultamento delle armi, proveniva da soggetto animato da forte astio nei riguardi dello stesso IO come risultante dalla manifestata volontà di sopprimerlo. Inoltre, deduce come la partecipazione alla strage sarebbe comunque incompatibile con l'accertata osservanza dell'obbligo di firma alle ore 18.11 da parte del IO. Le doglianze sono infondate e devono pertanto essere respinte. Basta osservare, quanto alla dedotta inattendibilità intrinseca di RN VI, che altro collaboratore, FF LA (vedi pag. 95 sentenza di assise primo grado) apprende la notizia sulla partecipazione del IO alla strage da RN VI in tempi anteriori la collaborazione di questi e durante il periodo di partecipazione comune alla famiglia camorristica. Il RN, in quel frangente, non avrebbe potuto avere alcun interesse ad accusare falsamente il IO e tanto meno se intendeva eliminarlo poteva nuocere allo stesso muovendo una falsa accusa nei suoi riguardi ad altro accolito come LA;
ciò dimostra che successivamente alla collaborazione quanto riferito da RN VI è circostanza di fatto dallo stesso appresa direttamente e spontaneamente riferita dal collaboratore. IO, quindi, venendo accusato anche e del tutto autonomamente da altro collaboratore del tutto estraneo al nucleo RN come il LA non può efficacemente dedurre l'inattendibilità della fonte principale. Quanto alle altre prove della sua partecipazione ai fatti, indicate a pagina 64 della motivazione della sentenza di appello, la dichiarazione principale di RN VI sul ruolo che IO e IS ebbero nel recupero ed occultamento delle armi trova, non smentite come riferito in 46 ricorso, bensì ulteriori conferme in quanto dichiarato da RN GI '55 e RN PA, poiché entrambi riferiscono di una sua attività nel recupero armi. Il primo afferma che:" a partecipare al recupero per il loro clan erano stati i suoi cugini VI, IS OB e IO ET. Con loro avevano operato AR e CI AP"; PA RN rende una analoga dichiarazione riferendo appunto che "ad effettuare il recupero furono....il RA VI, IS OB e IO ET". Inoltre, a carico del suddetto imputato, il quadro probatorio valutato conformemente dai giudici di merito senza illogicità o contraddizione alcuna, conta anche su quelle accuse che lo individuano presente già alla fase della riunione dinanzi la scuola prima dell'agguato, quando venivano distribuiti i compiti dopo l'arrivo dei killers da AR, come riferito anche da RN GI classe '58 la cui dichiarazione viene riportata dalla sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma che costui "tra le persone presenti alla fase organizzativa nella scuola ha indicato anche RN NT, OP GI e IO ET"; analoga accusa muove RN CI detto il SI (vedi pagina 49 sentenza assise primo grado) affermando che "erano presenti anche IS OB e IO ET". Si è pertanto in presenza di un quadro del tutto convergente privo delle lamentate contraddizioni che individua nel IO uno dei componenti della banda criminale che decideva prima di procedere ad una massiccia eliminazione degli avversari e passava poi all'azione proprio il pomeriggio dei fatti con il concreto e fattivo contributo del ricorrente. Con riguardo alla lamentata impossibilità di essere presente alla fase del c.d. recupero perché impegnato a firmare il registro della Caserma dei C.C., oggetto di autonomo motivo di ricorso, la circostanza pare adeguatamente scandagliata da entrambi i giudici di merito;
la sentenza della corte di assise di primo grado (vedi p.114) e la motivazione di appello (vedi p.65) hanno dato atto con giudizio conforme e privo di illogicità che non vi è incompatibilità alcuna, posto che l'obbligo di firma risulta adempiuto alle ore 18.11 mentre l'ora della strage è fissata alle 18.40; inoltre i killers arrivarono dopo il completamento delle operazioni e la fuga dal bar Sayonara sicchè il giudizio di fatto basato anche sulla vicinanza tra la Caserma ed il luogo del recupero non può essere sindacato in questa fase di legittimità proprio perché privo di aporie e contraddizioni. Con ulteriore motivo la difesa ricorrente ha dedotto l'errata qualificazione giuridica dei fatti dovendo la condotta del IO ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen.. Anche tale doglianza appare non fondata ed adeguatamente respinta nella sentenza di secondo grado con le valutazioni espresse a pagina 69; si osserva infatti che il coinvolgimento del IO nelle attività della famiglia camorristica dei RN, già precedenti l'esecuzione della strage e la sua presenza sul luogo costituente la base operativa del clan criminale prima della partenza del commando, devono fare ritenere concretamente e volontariamente prestato un contributo al delitto di cui all'art. 422 cod. pen. Non è integrabile l'ipotesi del favoreggiamento perché il 47 IO e lo IS presenziano alle operazioni già da prima la partenza dei killers per la perpetrazione dell'agguato e intervengono dopo con un ruolo specifico e previamente programmato, nella fase di distribuzione dei compiti;
vi è quindi concorso nel delitto presupposto e non aiuto prestato successivamente alla fase esecutiva del gravissimo episodio. Quanto alle richieste subordinate, il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato con argomentazioni non sindacabili nella presente fase di legittimità | (vedi p.69 sentenza di appello), facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato desumibile da plurime condanne per fatti commessi anche in epoca prossima la consumazione della strage.
3.15 I motivi di ricorso proposti dall'imputato IS OB, anch'egli condannato alla pena dell'ergastolo con decisione conforme dei giudici di primo e secondo grado, ricalcano in parte alcune questioni già affrontate nella motivazione riguardante il IO e tale dato ha una sua logicità perché entrambi sono accusati di avere partecipato alla famiglia camorristica RN ed in tale vece, prima, presenziato all'arrivo dei killers da AR il pomeriggio dell'11 novembre 1989, poi, partecipato ancora alla distribuzione dei compiti ed infine eseguito la fase del c.d. recupero delle armi e dei killers recandosi unitamente a RN VI al luogo prefissato per l'appuntamento dove prelevavano RN CI e provvedevano a nascondere le armi. Il ricorrente lamenta che l'indicazione accusatoria principale proveniente da RN VI, soggetto animato da forte astio, sarebbe contraddetta da RN GI LO e RN CI circa il ruolo dello IS e l'avvenuta ricezione delle armi dopo il compimento della strage. Ancora, al proposito, evidenzia le incertezze di RN VI circa il luogo di occultamento delle armi che avrebbero potute essere fugate solo da adeguata ispezione dei luoghi;
inoltre deduce un contrasto tra l'asserita partecipazione al fatto ed il rispetto dell'obbligo di firma. Si tratta di argomenti già in buona parte approfonditamente analizzati e respinti con riguardo alla posizione IO;
innanzi tutto non vi è modo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni di RN VI poiché le stesse oltre ad essere confermate anche da altri collaboratori di quel clan familiare sono state confermate da chi come LA FF aveva appreso della partecipazione dello IS ai fatti in una fase temporale ben antecedente l'inizio della collaborazione;
sul punto si rinvia alla motivazione della sentenza di primo grado a pagina 94 ove viene appunto riferito che LA apprendeva della responsabilità di IS in anni ben antecedenti l'inizio della collaborazione con la giustizia di RN VI e quando lo stesso non poteva certo pensare di attuare una vendetta riferendo circostanze non veritiere, rappresentando invece ad un altro associato della sua famiglia che la particolare posizione di IO e IS in quel momento ritenuto non fedele alla famiglia RN, era dovuta al fatto che gli stessi erano a conoscenza del grave fatto delittuoso del 1989 e dei suoi autori. La doglianza poi sganciata da ogni ricostruzione temporale poiché appare del tutto inverosimile 48 ritenere che VI RN abbia covato un proposito vendicativo per così tanto tempo senza metterlo in atto ed abbia poi accusato falsamente dei soggetti a distanza di oltre 20 anni dai fatti. E così quando il IE afferma che "gli era stato riferito direttamente da RN VI che, nell'occasione,..... IO e IS OB avevano svolto il ruolo di occultamento delle armi dopo il compimento della strage" (sentenza primo grado p.94), fa riferimento ad una notizia appresa in un momento temporale nel quale nessun interesse aveva VI RN a riferire circostanze non vere ad un coassociato circa la condotta posta in essere da IS diversi anni prima. Quanto alla lamentata assenza di motivazione sul profilo specifico riguardante la valutazione di attendibilità intrinseca di RN VI, in relazione ai contrasti personali insorti tra questi e lo IS al proposito della consegna di una partita di sostanza stupefacente di due chili di cocaina (punto 2.2 del ricorso), ritiene questa Corte dovere richiamare l'orientamento secondo cui in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340); e nel caso in esame la Corte di assise di Napoli procede a pagina 49 della impugnata sentenza ad un'analisi delle questioni riguardanti la credibilità intrinseca dei dichiaranti, ed anche del RN VI, svolgendo argomentazioni che implicitamente disattendono quelle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Difatti il giudice di appello sottolinea come l'ipotesi delle dichiarazioni motivate da rancore nei confronti degli AP sia da sgombrare ove si consideri che i componenti del clan passati tra le fila dei collaboratori, e quindi anche VI RN, hanno ammesso la propria responsabilità pur non avendo personalmente partecipato all'azione di fuoco, hanno coinvolto congiunti in età giovanile ovvero anche chi era detenuto al momento di perpetrazione della strage, hanno ammesso responsabilità per fatti gravissimi pur non essendo mai stati condannati per omicidio. Si tratta di argomentazioni che seppure dettate con specifico riferimento alle doglianze mosse da imputati riconducibili al gruppo AP, i quali avevano progettato l'eliminazione di RN VI, valgono, a maggior ragione, per chi come lo IS aveva avuto quale ragione di conflitto una questione in materia di sostanze stupefacenti sicchè la motivazione può ritenersi essere stata comunque implicitamente adottata nel senso di respingere le specifiche ragioni di gravame. Se RN VI viene ritenuto credibile con riferimento alle accuse mosse nei confronti di chi come gli AP-OR aveva pure progettato di eliminarlo durante la fase della collaborazione criminale tra le famiglie camorristiche, non vi è ragione di escludere detta credibilità anche per coloro i quali possano avere avuto altre ragioni di contrasto come lo IS motivate da relazioni criminali ormai abbandonate e recise con la scelta di collaborare. Si è già dedotto come non vi è poi incompatibilità tra l'osservanza dell'obbligo di firma e la partecipazione alla fase del recupero, trattandosi di circostanza adeguatamente spiegata dai 49 giudici di merito con valutazione conforme e di fatto basata sulla differenza oraria tra la presenza in Caserma e l'ora della strage fissata alle 18.40 che avrebbe permesso di spostarsi tra due luoghi contigui o comunque limitrofi. Quanto alle doglianze proposte con riferimento ad attendibilità ed individuazione dei riscontri, i giudici di merito hanno evidenziato come la chiamata di correità principale, costituita certamente dalla ricostruzione dei fatti operata da RN VI, non sia in contraddizione né con le dichiarazioni di RN PA che lo indica sempre come soggetto che partecipa alla fase del recupero immediatamente successiva l'esecuzione strage (vedi pagina 74 sentenza di primo grado assise) nè con quelle di RN GI del '55 (vedi 67-68 assise primo grado) e di RN GI LO che lo indicano come addetto al recupero armi (sentenza di assise pagina 64). Inoltre, RN CI detto il sindaco, lo indica anch'egli presente il pomeriggio (pagina 49 assise primo grado) insieme al IO già ad attendere l'arrivo dei barresi dinanzi la scuola e tale affermazione per il particolare ruolo criminale allora svolto da detto soggetto ha certamente valore assai rilevante poiché definisce le attività dello IS in termini di chiara cooperazione alla fase organizzativa ed esecutiva della strage. Dall'analisi congiunta di tale dichiarazioni, i giudici di merito ricavavano l'assenza di contraddizioni in quanto tutti i collaboratori lo indicano operare in stretta cooperazione con lo stesso coimputato IO ed intervenire subito dopo la strage al fine di assicurare l'impunità dei killers. Il fatto poi che taluno lo abbia indicato addetto al recupero dei killers altri a quello delle armi, consegnate dagli stessi, non evidenzia una contraddizione rilevante che pare giustamente omessa dai giudici di merito poiché si tratta delle ricostruzione degli stessi momenti immediatamente successivi l'esecuzione del delitto. Con ulteriori doglianze sono state proposte questioni riguardanti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori che hanno già trovato risposta nella parte introduttiva della presente motivazione e che non trovano fondamento posto che i giudici di merito appaiono avere operato un corretto uso dei criteri normativi e giurisprudenziali procedendo alla valutazione della credibilità di ogni dichiarante e poi alla individuazione dei riscontri esterni, ricercati per ciascuna posizione processuale ed anche per lo IS accusato oltre che dai RN anche da altri soggetti estranei a detto nucleo familiare e rispetto ai quali non è né concretamente provata nè possibile prospettare che astio od altra ragione possano avere motivato riferimenti menzogneri. Ricapitolando, le affermazioni di RN VI sul ruolo che IO e IS ebbero nel recupero ed occultamento delle armi, trova una prima conferma nelle affermazioni del LA ed ulteriori riscontri nelle dichiarazioni di RN GI classe '55 secondo cui " a partecipare al recupero per il loro clan erano stati suo cugini VI, IS OB e IO ET. Con loro avevano operato AR e CI AP" e di PA RN a detta del quale "ad effettuare il recupero furono....il RA VI, IS OB e IO ET". Il compendio probatorio, peraltro confermato dalla acclarata e riconosciuta partecipazione di IS a quel clan criminale, è costituito da molteplici e convergenti dichiarazioni adeguatamente e correttamente valutate. 50 Infine si è lamentata violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) sotto il profilo dell'omessa motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche;
la motivazione appare adeguatamente esposta a pagina 70 della gravata sentenza di appello ove si da atto che con la sua partecipazione ed il personale contributo l'imputato ha reso possibile l'esecuzione di un gravissimo delitto di sangue operato nell'interesse di una famiglia camorristica cui pure apparteneva. Non sussiste pertanto alcuna violazione di legge ovvero difetto di motivazione sul punto avendo il giudice del merito fatto adeguatamente riferimento a criteri oggettivi riguardanti la particolare gravità del fatto.
3.16 Tali valutazioni devono portare peraltro alla reiezione di tutte quelle istanze subordinate con le quali i ricorrenti hanno dedotto difetto di motivazione in punto di attenuanti in genere e di circostanze ex art. 62 bis cod. pen, in particolare. L'avere contribuito ciascuno di loro a portare a termine un'efferata strage all'esito della quale venivano eliminate anche diverse persone innocenti, già programmata con effetto devastante e tale da dovere scompaginare le cosche avverse, esclude ogni difetto di motivazione delle sentenze di primo e secondo grado sul punto poiché la particolare gravità dei fatti, che concordemente i giudici di merito sottolineano, è già significativa di una elevatissima pericolosità a fronte della quale corretta appare l'esclusione delle invocate attenuanti. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi proposti negli interessi degli imputati giudicati colpevoli all'esito dei giudizi di primo e secondo grado devono essere respinti e gli stessi condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, tutti gli imputati, vanno condannati in solido alla refusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Di NO RI e Di NO DO che si liquidano in € 3850 oltre spese forfettarie, cpa e iva e dalle parti civili NO NZ, NO LE, De CC PI, De CC EN e De CC AR che si liquidano in € 4200 oltre spese forfettarie, cpa e iva.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata nei confronti di RN GI nato il 1958, RN GI nato il 1955, SI GI, RN NO, RN PA e RN VI con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli;
rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché in solido alla refusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Di NO RI e Di NO DO che liquida in € 3850 oltre spese forfettarie, cpa e iva e dalle parti civili NO 51 NZ, NO LE, De CC PI, De CC EN in € 4200 oltre spese forfettarie, cpa e iva. Roma 11 febbraio 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo gard DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 APR 2016 IL CANCELLIERE Claudia Planelli し E N O J * 52 e De CC AR che liquida : : IL PRESIDENTE Dott. NT Prestipino