Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7024 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
155 1.3000 CANCELLERIA 7024 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA DE348129 LA CORTE SUPREM Locagive SEZIONE TERZA CIVILE Riscotto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 3731/99 16171 - Consigliere- Cron.Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. 2483 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Ud.19/02/01 Dott. Italo PURCARO Consigliere CORTE SUPREMA DI (ASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta cop a studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3002 sul ricorso proposto da: per diritti L. 23 MAG. 2001 IL CANCELLIERE GA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LIRE 3000 PATTA, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato CONTI ALBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente G513200
contro
ZO NE, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA » CASSAZIONE VIA F₁ CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio che la difende anche disgiuntamente agliLUIGI MANZI, dal Sig. ANZ1 dirity ✓ 3000 avvocati VITTORIO COGO, GIAMBATTISTA CANTELE, giusta per diritti L.
3.0 AGO.2001.3.2 2001 delega in atti;
IL CANCELLIERE 340
- controricorrente -
1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CC PIE Richiesta copia studio GU RRA dal Sig. contro 33000 per diritti 13.0 AGO. 2001. RE,LL elettivamente ER LA, IL CANCELLIERE domiciliate in ROMA VIA G DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GUERRA, che le difende anche CANCELLER disgiuntamente all'avvocato MARCO SALMAZO, giusta delega in atti%;B controricorrente nonchè
contro
EO RE, ER LO, CAMPORESE ARMANDO;
UPP - intimati Rilasciata cop legale ATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di VENEZIA, ai Sig. per dirini 1 000+3 Sezione II Civile, emessa il 07/10/97 e depositata il IL GAND 02/01/98 (R.G. 1369/94); DIRIT udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Gaetano PATTA;
BC430830 l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Luigi udito ITTE MANZI); udito l'Avvocato Marco SILMAZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore " Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la BC430895 dichiarazione di inammissibilità del 1° motivo, LIRE 2000 CANCELLERIA accoglimento del 2° e 3°. DIRIT DIRITTI ☑ -2- BC430300 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 24/4/84, RA GA esponeva che: il 7/2/83 NN RI GU aveva ceduto l'attività commerciale esercitata nel negozio sito in Padova, via Altinate n. 145, di proprietà di ZO TO;
b) quest'ultima "presumibilmente nel dicembre 1981" aveva stipulato con TA LO un preliminare di vendita del citato negozio per il prezzo di L. 55.000.000, senza fare alcuna comunicazione alla parte conduttrice;
c) la ZO inoltre, con scrittura privata del 10/2/83, tramite tale GI Cabion, si era impegnata a vendere lo stesso immobile a SE MA ed a NI DA per il prezzo di L. 105.000.000 ed in relazione a tale vendita egli aveva dichiarato di esercitare la prelazione procedendo anche all'offerta reale;
d) la ZO infine aveva venduto detto immobile a LL EL e NI EL, con rogito 22/12/1983 per notaio Farlinaro di Marostica, in adempimento di preliminare proprio sottoscritto il 21/7/83 per il prezzo di L. 125.000.000. Tutto ciò premesso, l'esponente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova ZO TO, NI EL, LL EL, NI DA, SE MA e TA LO perché, accertata l'illiceità della condotta di ZO TO per non avergli comunicato il contratto stipulato con TA LO, dichiarasse: 1) il suo diritto di esercitare il diritto di prelazione del predetto immobile per il prezzo di L. 55.000.000; 2) in via subordinata, il diritto di esercitare il diritto di prelazione per il prezzo di L. 105.000.000. previa dichiarazione di inefficacia per simulazione dei contratti 21/7/1983 e 22/12/1983, emettendo sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento a suo favore della proprietà dell'immobile in questione: 3) in via ulteriormente subordinata, il diritto di riscattare da NI EL, da SE MA e da LL EL l'immobile in discorso. EL NI e EL LL si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande attoree ed, in subordine, la condanna della ZO e/o del TA a tenerle indenni da ogni pregiudizio eventualmente fosse loro derivato. ZO TO, pure costituitasi, chiedeva la reiezione di tutte le domande dell'attore, di cui invocava la condanna alla rifusione delle spese processuali. NI DA, SE MA e TA LO, pur essendo stati ritualmente citati, non si costituivano ed erano dichiarati contumaci. Con sentenza 24 febbraio 1994 l'adito Tribunale, rigettate tutte le altre domande, accertava il "diritto di SI AN di riscattare da NI EL" l'immobile dianzi descritto, subordinando il riscatto al pagamento del prezzo di L. 105.000.000; condannava la ZO a restituire a LL EL e NI EL la somma di L. 125.000.000, con gli accessori, nonché a rifondere le spese processuali a queste ultime ed al SI. Avverso questa sentenza tempestivamente proponevano appello EL NI e EL LL, le quali ne chiedevano la totale riforma. Simili richieste venivano formulate anche da ZO TO, la quale ritualmente si costituiva e proponeva in tal senso appello incidentale. Pure l'appellato GA RA si costituiva, invocando però la conferma dell'impugnata sentenza con la precisazione che nel dispositivo andava menzionata anche l'altra comproprietaria RE LL. II CAMPORESE. il EO e LO ER restavano ancora contumaci. Con sentenza 2 gennaio 1998 la Corte di Appello di Venezia accoglieva ambedue i gravami ed in riforma dell'impugnata sentenza rigettava tutte le domande proposte dal GA, che condannava alle spese del doppio grado, nonché quelle proposte dalla ER e dalla LL nei confronti della ZO. Riteneva il giudice del gravame: che sul punto dell'inesistenza di un preliminare di vendita ZO- EO si era formato il giudicato;
che l'altro preliminare 10/2/83 CABION e CAMPORESE-ER per L. 105.000.000 (comunicato solo ai genitori del GA) era stato consensualmente risolto con atto 21/7/83; che il GA non aveva esercitato ritualmente il diritto di riscatto neppure rispetto al rogito notar FARLINARO 22/12/83 per L. 125.000.000 (di cui al preliminare 21/7/83 regolarmente comunicato) in quanto il padre di costui. presentatosi davanti al notaio per la stipula, aveva dichiarato di voler acquistare per il minor prezzo di L. 105.000.000. Ha proposto ricorso per cassazione il GA, affidandolo a tre motivi. Hanno resistito la ER e la LL nonché la ZO con distinti controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la nullità della sentenza per omesso riferimento ai documenti di causa, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. lamenta che il giudice di appello abbia deciso senza prendere visione del fascicolo di parte di primo grado, giacente presso l'Ufficio del Registro e solo successivamente ritrovato. La doglianza non ha pregio. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca e che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. c.p.c.), comporta che giudice o la decide "allo stato degli atti" - stante la disponibilità delle prove (art. 115, primo comma, c.p.c.), se non consta l'involontarietà dell'omesso inserimento di essi nel fascicolo di parte al momento della restituzione di questo unitamente alla comparsa conclusionale (art. 169, secondo comma c.p.c.) – o previa, se possibile, valutazione sulla loro rilevanza se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche parziale. di tale fascicolo, deve e ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero disporne la ricostruzione;
la l violazione di questo obbligo può configurare vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), ma la parte ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto di tale documenti e di argomentare sulla possibilità, dal loro esame, di una decisione diversa (Cass. 16 luglio 1997 n. 652). Nella specie, il GA non ha indicato i documenti asseritamente decisivi non tenuti in considerazione dalla Corte veneziana ed il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con i successivi due mezzi, sostanzialmente unitari e quindi suscettibili di essere valutati congiuntamente, il GA denuncia la violazione dell'art. 1415 c.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando che il giudice del gravame non si sia pronunciato sulla domanda di simulazione della vendita di cui al rogito notar Farinario 22/12/93 per L. 125.000.000. La censura. ammissibile in quanto il GA (che vittorioso totalmente in primo grado, non aveva l'onere di riproporla con appello incidentale) l'ha espressamente richiamata nella comparsa di costituzione in secondo grado e nella successiva precisazione delle conclusioni, è anche fondata. Infatti la Corte territoriale non ha speso una sola parola di motivazione, limitandosi ad affermare che l'attuale ricorrente non aveva validamente esercitato il diritto di prelazione rispetto al preliminare 21/7/83, in quanto il padre, presentandosi davanti al notaio per il rogito, aveva insistito per acquistare non al prezzo di 125 milioni di cui al suddetto preliminare, ma a quello inferiore di 105 milioni di cui alla vendita CABION e CAMPORESE- ER. Ora tale omissione di pronuncia appare tanto più deprecabile in quanto il Tribunale di Padova aveva ritenuto valida proprio tale vendita, riconoscendo al riguardo il diritto di riscatto del GA;
ed, inoltre, certe particolarità (vendita per 105 milioni a LO ER ed ad ARMANDO CAMPORESE, risolta consensualmente e successiva vendita a LA ER, moglie del CAMPORESE, ed a RE LL, Inducevano convivente del ER, alla maggiore cifra di 125 milioni) (inducendo a molti dubbi sulla regolarità dell'intera operazione. E' ben vero quanto replicato dalle attuali resistenti che il GA, rispondendo il 21/9/83 alla denuntiatio di cui al preliminare 21/7/83, aveva accettato le condizioni ivi previste "salva l'azione di simulazione del prezzo in suo danno, ritenendo reale quello di 105 milioni risultante dal precedente atto di compravendita" e che, quindi, allo stato, essendosi rifiutato di versare i 125 milioni, doveva ritenersi decaduto dalla prelazione. Ma a parte il rilievo che anche su questo particolare la sentenza tace, è agevole rilevare che in sede di giudizio di riscatto il GA ha fatto valere la domanda di simulazione (né si vede in quale altra occasione avrebbe dovuto e potuto farlo) e su di essa aveva diritto di ottenere una pronuncia. Concludendo, il secondo e terzo motivo vanno accolti, con correlata cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà a sanare l'omissione di cui sopra nonché alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo ed il terzo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Schetooom клыViloficentinian Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 23 MOG 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 2 2001 ROMA . RAIE DE TUG. 4 'Serie UFFICIO versate S._ 290.000 DUECENTONOVANTAMILA in Registrato 36628. Il Dirigente Area Servizi IZI (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) V Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari R ) E O S FILIPP EA (Dr. M. RACCICHINI) hoooo R Y I A p. D L E . Grazia T E A R T E EN G 290000 IG IR M .ssa D IL (D