Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA I05 3 3 5 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 14327/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 16250 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 09/01/02 Rel. ConsigliereDott. IU CELLERINO ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: D'NG EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 23, G.SPONTINI presso lo studio dell'avvocato PAOLA BARTOLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRO VITALE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GIUSEPPE, elettivamente TODARO domiciliato in ROMA P. ZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE VIRGA, giusta delega in atti;
⚫ 2002 - controricorrente 45 avversO la sentenza n. 26/99 del Tribunale di -1- CALTAGIRONE, depositata il 01/04/99 R.G.N. 665/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. IU CELLERINO;
udito l'Avvocato VITALE SILVESTRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 14327/99 Svolgimento del processo La sig.ra LE D'LO affida a tre motivi di ricorso per cassazione, contestati dalla controparte con controricorso, l'annullamento della sentenza del Tribunale di Caltagi- rone, descritta in epigrafe, che confermando la sentenza di primo grado, l'ha condanna- ta al pagamento della somma di circa L. 14 milioni a titolo di differenze retributive sul lavoro ordinario e straordinario, sul TFR e sul 3° elemento in favore di IU DA ro, che aveva svolto mansioni di bracciante agricolo presso la sua azienda agricola in c. Fossa Noce in Licodia Eubea, nei periodi meglio precisati in atti. Il Tribunale, premessi i motivi d'appello a suo tempo proposti dall'odierna ricorrente, vertenti sull'individuazione del petitum, limitato alle differenze retributive e non esteso all'intera retribuzione;
sulla qualifica del bracciante quale operaio comune e non spe- cializzato;
sull'indebito riconoscimento del 3° elemento e della percentuale di TFR, non applicabili al rapporto bracciantile;
sull'applicazione dell'art. 36, cost., nei limiti della paga base e non oltre e sulla condanna alle spese processuali, ha ritenuto che, sul- la base del riconoscimento, da parte della D'LO, nelle sue difese, della qualifica di operaio comune e dell'orario di lavoro, dovessero essere riconosciuti al bracciante ri- corrente, per tali titoli, le somme meglio descritte nella relazione peritale, quali importi differenziali pretesi, oltre il TFR e il 3° elemento, previsti dalla contrattazione di cate- goria estensibile al rapporto in contestazione, attesa l'adesione tacita ad essa delle parti e l'integrabilità, con quello collettivo, ai fini economici, del contratto individuale, at- traverso l'art. 36, cost.. Ha, infine, rigettato la doglianza sul regolamento delle spese processuali. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2069, cod. civ., e vizi di motivazione, la D'LO contesta l'applicabilità della contrattazione collettiva di diritto comune, trovando il rapporto con la controparte esclusiva regola- mentazione nel ccl 1° settembre 1959 per i braccianti agricoli della provincia di Cata- nia, reso erga omnes dal d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1685, ed avendo, "sin dal primo atto difensivo, eccepito la non obbligatorietà... di alcun CCNL di diritto comune", sic- ché "appare veramente inopinata l'affermazione del Tribunale" che, "in presenza di una 3 specifica eccezione e senza alcuna prova in senso contrario, ha statuito positivamente in ordine all'adesione della D'LO al CCNL citato in sentenza.". Con la seconda censura parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione (sub art. 360, n. 3, cod. proc.civ.) della 1. 14 luglio 1959, n. 741 (art. 7) e degli artt. 1 e 2 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, giacché non ha fondamento alcuno la tesi della sen- tenza secondo la quale il contratto di lavoro reso efficace erga omnes è sostituito da quello più favorevole di diritto comune anche se le parti non aderiscono alle organiz- zazioni sindacali stipulanti, posto che il riferimento all'art. 7 della legge cit. è fuorvian- te, trovando applicazione a proposito della stipulazione d'accordi aziendali di miglior favore. In questa situazione, obietta che l'orario legale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 set- timanali, sicché non poteva essere riconosciuto il più favorevole orario di h. 6, 30', ed era ingiustificata l'attribuzione del lavoro straordinario, come pure del terzo elemento e del TFR "in ragione della percentuale prevista nell'art. 43 del ccnl 27 novembre 1991, in luogo dell'indennità percentuale (11%) prevista dal CNL erga omnes..". Con l'ultimo mezzo d'impugnazione si duole, infine, della violazione e falsa applica- zione (sub art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) dell'art. 36 della costituzione e denuncia difetti di motivazione reputando contraddittoria la tesi, implicita nella sentenza, dell'applica- zione della contrattazione collettiva di diritto comune attraverso l'art. 36, cost., da limi- tare, comunque, secondo alcune sentenze di questa Corte (2021/90; 4478/91; 3842/96), ai soli fini dell'adeguamento della retribuzione base e non per calcolare lo straordinario e il 3° elemento. I primi due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, impli- cando la soluzione di questioni fra loro inscindibilmente connesse, meritano di essere accolti. Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale e dottrinario assolutamente pacifico ed indiscusso quello secondo cui la prova dell'adesione tacita alla contrattazione collettiva di diritto comune, non essendo stata comprovata l'iscrizione delle parti ai rispettivi sin- dacati, deve essere fornita dalla parte che l'allega e che la sua persuasività deve trovare adeguata giustificazione da parte del giudice di merito. Orbene il Tribunale, pur a fronte della duplice ed esplicita contestazione imprenditoria- le, si è limitato a dare per scontata l'applicazione del contratto collettivo di diritto co- mune in base all'affermazione, assolutamente inopinata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971, n. 156 in tema d'applicazione dell'art. 36, cost., che "il contratto erga omnes dell'1.9.1991 dei braccianti agricoli deve ritenersi, in quanto meno favorevole al lavoratore sia nella parte normativa che in quella economi- ca, sostituito dalla suddetta contrattazione nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge 741/59". evidente errore di diritto e la correlata motivazione impongono, pertanto, la cassa- zione della sentenza sotto entrambi i profili, di diritto e di motivazione, delle censure qui esaminate. Parimenti fondata è la denuncia illustrata nel terzo motivo di ricorso, in cui si contesta l'affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale "quanto alle voci retributive ex art. 36 Cost., la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto l'utilizzazione delle norme collettive quale parametro di raffronto (....). L'adeguamento si riferisce alla re- tribuzione globale comprendendo le attribuzioni patrimoniali accessorie che concorro- no in concreto a formarla e di cui sia stata riscontrata la natura retributiva e obbligato- ria con la sola esclusione di quelle saltuarie e occasionali..". Al riguardo, va escluso che a proposito di un rapporto di lavoro intercorso con un dato- re di lavoro non aderente in alcun modo ad una delle organizzazioni firmatarie di un contratto collettivo, possa farsi puro e semplice riferimento, per determinare la giusta retribuzione ex art 36 Cost., al trattamento economico fissato da una contrattazione non vincolante per il datore di lavoro, posto che attraverso tale traslazione giurisprudenzia- le si realizzerebbe un indebito conferimento d'efficacia erga omnes a un contratto col- lettivo di natura contrattuale. D'altra parte, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost., la di- sciplina collettiva adottata come parametro non può trovare applicazione automatica soprattutto per quanto concerne speciali istituti retributivi riservati all'autonomia con- trattuale (come i compensi aggiuntivi, integrativi dei minimi salariali o la misura del compenso per lavoro straordinario, il cd. terzo elemento), a meno che non si chieda di provare e, quindi, si dimostri, da parte di chi ne ha interesse, attraverso l'esame di tali istituti, rapportato a quelli della contrattazione erga omnes, quale mezzo al fine della determinazione della giusta retribuzione, la rottura dell'equilibrio contrattuale ai sensi della norma costituzionale (v. Cass., 12 dicembre 1998, n. 12528). In altre parole, come già rilevato dalla giurisprudenza or ora citata, ai fini della determi- nazione della retribuzione dovuta al lavoratore, non basta identificare il contratto colletti- vo di diritto comune applicabile, dando nel contempo per scontata l'inadeguatezza del trattamento retributivo riconosciuto al dipendente, ma occorre approfondire l'indagine avendo riguardo al complesso delle voci retributive attribuite al lavoratore e conseguen- temente riscontrando l'insufficienza e inadeguatezza di tale importo retributivo comples- sivo, rispetto al cosiddetto minimo costituzionale, rappresentato essenzialmente dalla re- tribuzione base stabilita dalla contrattazione collettiva non direttamente applicabile e dal- l'indennità di contingenza, a meno che anche la valutazione di altri istituti contrattuali si dimostri essenziale e imprescindibile per rendere la retribuzione adeguata e giusta ai sensi della norma costituzionale (v., Cass., 28 marzo 2000, n. 3749). Invero, ove si adotti, qua- le parametro per la determinazione della giusta retribuzione, un contratto collettivo non vincolante fra le parti, il solo fatto del mancato adeguamento, da parte del datore di lavo- ro, di indennità accessorie corrisposte al lavoratore ad un aumento pattuito in sede di con- tratto collettivo non è di per sé significativo né probante di una violazione del principio posto dall'art. 36 Cost.. (v. anche, Cass., 26 marzo 1998, n. 3218). Infine, è appena il caso di notare che l'osservazione, illustrata nel controricorso, dell'e- stensibilità della contrattazione collettiva di diritto comune al rapporto in questione, poi- ché ne era stata prevista l'applicazione nel provvedimento d'avviamento al lavoro del bracciante, comporta un accertamento di fatto, di cui è precluso l'esame davanti alla Cor- te, non emergendo che fosse già stata invocata questa circostanza in sede di merito. Il ri- corso deve essere, pertanto, accolto con conseguente rinvio della causa, per un nuovo e- same, alla Corte d'appello di Messina, cui si affida anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedi I questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Messina. D , O L Così deciso in Roma il 9 gennaio 2002- 3 L 3 0 O 5 1 B A . . I S Il Consigliere est T S D N R A A T A ' 3 , T L 7 S Il Presidente A L - S O E 8 E - P D P 1 S M I St 1 I I S N N A E E G D G S O E I G T A E A D N collec L E O E S 6 , T A E T O I L R R L T I десе E S D I D G O E R