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Articolo 2 della Legge 9 luglio 1956, n. 1013
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Legge 9 luglio 1956, n. 1013
Articolo 2 della Legge 9 luglio 1956, n. 1013
Versione
26 settembre 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 26 settembre 1956
Vedi fonte istituzionale
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