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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/12/2024, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 15203/2024 R.G.V.G.
SENTENZA
OGGETTO:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEPARAZIONE CONSENSUALE
E DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE - RELATORE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 15203/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO COINGIUNTO,
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato CONTRI Maria del Foro di Verona, coma da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato ad [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato COLATO Michele del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso.
Le parti hanno chiesto, altresì, che, una volta decorso il termine previsto per legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso.
Le condizioni di separazione devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia di separazione e l'omologa alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 13.11.2024.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
2) omologa la separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui trascritte e recepite;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale dello
2 Stato Civile del Comune di Cologna Veneta (VR) (Registro Atti di Matrimonio n.
8 - parte II – serie A - anno 2012), perché proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27/12/2024
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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