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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2770/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN CA US, Presidente
RI IL, OR
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19469/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PP Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044776575000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110086273628000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110086273628000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120255693832000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 RITENUTE FONTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 RITENUTE IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130332159526000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130332159526000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140063374949000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 30/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 19/10/2024, per un importo complessivo di € 175.667,17, dichiarando espressamente di limitare l'impugnazione alle nove cartelle sottese attinente ai debiti di natura tributaria, dal valore di € 92.766,46.
A sostegno del ricorso deduceva: 1) l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte ovvero di atti interruttivi intermedi;
contestava, nello specifico, che la notifica delle cartelle si fosse perfezionata alle date indicate nel prospetto di cui all'atto impugnato;
2) in via subordinata, deduceva che – anche in caso di dimostrazione in ordine alla regolare notifica delle cartelle – successivamente sarebbe comunque maturata la prescrizione delle relative pretese tributarie, attesa la mancanza di atti interruttivi pregressi;
concludeva in conformità con tali deduzioni difensive.
Si costituiva successivamente Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva l'inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione impugnata era stata preceduta da cartelle ritualmente notificate e, quindi, la stessa era impugnabile autonomamente solo per vizi propri;
esponeva che, successivamente, erano stati notificati ulteriori avvisi di intimazione aventi efficacia interruttiva della prescrizione e che, in ogni caso, la relativa eccezione non poteva essere fatta valere dopo la notifica di atti divenuti definitivi in quanto non impugnati;
deduceva, altresì, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, invocando il disposto dell'art.14, comma 6-bis, d.lgs. n.546/1992 e chiedendo la conseguente integrazione del contraddittorio.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che non sussiste l'onere di integrazione del contraddittorio nel senso dedotto dalla parte resistente.
Le doglianze dell'istante, infatti, sono incentrate sulla sola violazione degli obblighi di notifica dei titoli esecutivi gravanti sul titolare del servizio di riscossione;
con la conseguenza che, anche in relazione al vigente art.14, comma 6-bis, d.lgs. n.546/1992, non vi è alcun litisconsorzio necessario con gli enti impositori, non essendo stata dedotta alcuna violazione degli obblighi di notifica degli atti di accertamento imputabili ai medesimi.
Il primo motivo di doglianza, attinente all'omessa notifica delle cartelle presupposte, è infondato.
A tale proposito, in linea generale, va ribadito che - in presenza di tale eccezione, prospettante una irritualità della sequenza procedimentale finalizzata all'esecuzione forzata - costituisce onere dell'amministrazione resistente quella di dimostrare di aver regolarmente adempiuto all'onere di notifica dell'atto presupposto;
regolare notifica alla quale, una volta dimostrata, fa sì che l'atto della riscossione sia impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Ciò premesso, il titolare del servizio di riscossione ha dato adeguata prova di aver eseguito la notifica delle nove cartelle esattoriali, in due casi mediante la procedura prevista in caso di cosiddetta irreperibilità relativa e, quindi, nelle forme previste dall'art.60 del d.P.R. n.600/1973, mediante ricerche del contribuente presso il domicilio conosciuto e utilizzo della procedura prevista dall'art.140 cod.proc.civ. (comma 1, lett.e)) e, negli altri, con consegna del plico a mani del destinatario o di persona convivente.
In ogni caso, risulta dagli atti che le cartelle stesse sono state seguite da una serie di intimazioni di pagamento che, in quanto non tempestivamente impugnate, hanno cristallizzato la pretesa tributaria contenuta nei titoli presupposti;
sul punto, va difatti richiamato il principio espresso da Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025
(Rv. 675406 – 01), la quale ha rilevato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Difatti, la Corte ha rilevato che «Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass.
05/08/2024, n. 22108, e precedenti ivi citati)».
Ne risulta quindi la non esaminabilità dell'eccezione di c.d. prescrizione successiva maturata dalla notifica delle cartelle e né può ritenersi maturata la prescrizione medesima dalla data di notifica delle intimazioni stesse.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese nei confronti della parte resistente, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (quinto scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
IO AR PP LI MP
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN CA US, Presidente
RI IL, OR
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19469/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PP Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044776575000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080281035491000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110086273628000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110086273628000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120255693832000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 RITENUTE FONTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 RITENUTE IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130098547162000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130332159526000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130332159526000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140063374949000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 30/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 19/10/2024, per un importo complessivo di € 175.667,17, dichiarando espressamente di limitare l'impugnazione alle nove cartelle sottese attinente ai debiti di natura tributaria, dal valore di € 92.766,46.
A sostegno del ricorso deduceva: 1) l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte ovvero di atti interruttivi intermedi;
contestava, nello specifico, che la notifica delle cartelle si fosse perfezionata alle date indicate nel prospetto di cui all'atto impugnato;
2) in via subordinata, deduceva che – anche in caso di dimostrazione in ordine alla regolare notifica delle cartelle – successivamente sarebbe comunque maturata la prescrizione delle relative pretese tributarie, attesa la mancanza di atti interruttivi pregressi;
concludeva in conformità con tali deduzioni difensive.
Si costituiva successivamente Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva l'inammissibilità del ricorso in quanto l'intimazione impugnata era stata preceduta da cartelle ritualmente notificate e, quindi, la stessa era impugnabile autonomamente solo per vizi propri;
esponeva che, successivamente, erano stati notificati ulteriori avvisi di intimazione aventi efficacia interruttiva della prescrizione e che, in ogni caso, la relativa eccezione non poteva essere fatta valere dopo la notifica di atti divenuti definitivi in quanto non impugnati;
deduceva, altresì, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, invocando il disposto dell'art.14, comma 6-bis, d.lgs. n.546/1992 e chiedendo la conseguente integrazione del contraddittorio.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che non sussiste l'onere di integrazione del contraddittorio nel senso dedotto dalla parte resistente.
Le doglianze dell'istante, infatti, sono incentrate sulla sola violazione degli obblighi di notifica dei titoli esecutivi gravanti sul titolare del servizio di riscossione;
con la conseguenza che, anche in relazione al vigente art.14, comma 6-bis, d.lgs. n.546/1992, non vi è alcun litisconsorzio necessario con gli enti impositori, non essendo stata dedotta alcuna violazione degli obblighi di notifica degli atti di accertamento imputabili ai medesimi.
Il primo motivo di doglianza, attinente all'omessa notifica delle cartelle presupposte, è infondato.
A tale proposito, in linea generale, va ribadito che - in presenza di tale eccezione, prospettante una irritualità della sequenza procedimentale finalizzata all'esecuzione forzata - costituisce onere dell'amministrazione resistente quella di dimostrare di aver regolarmente adempiuto all'onere di notifica dell'atto presupposto;
regolare notifica alla quale, una volta dimostrata, fa sì che l'atto della riscossione sia impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Ciò premesso, il titolare del servizio di riscossione ha dato adeguata prova di aver eseguito la notifica delle nove cartelle esattoriali, in due casi mediante la procedura prevista in caso di cosiddetta irreperibilità relativa e, quindi, nelle forme previste dall'art.60 del d.P.R. n.600/1973, mediante ricerche del contribuente presso il domicilio conosciuto e utilizzo della procedura prevista dall'art.140 cod.proc.civ. (comma 1, lett.e)) e, negli altri, con consegna del plico a mani del destinatario o di persona convivente.
In ogni caso, risulta dagli atti che le cartelle stesse sono state seguite da una serie di intimazioni di pagamento che, in quanto non tempestivamente impugnate, hanno cristallizzato la pretesa tributaria contenuta nei titoli presupposti;
sul punto, va difatti richiamato il principio espresso da Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025
(Rv. 675406 – 01), la quale ha rilevato che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Difatti, la Corte ha rilevato che «Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass.
05/08/2024, n. 22108, e precedenti ivi citati)».
Ne risulta quindi la non esaminabilità dell'eccezione di c.d. prescrizione successiva maturata dalla notifica delle cartelle e né può ritenersi maturata la prescrizione medesima dalla data di notifica delle intimazioni stesse.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese nei confronti della parte resistente, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (quinto scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
IO AR PP LI MP