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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Giovanna Guarino Presidente
2. dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 12 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4187/2023 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
appellante
E Co
, in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. Controparte_2 [...]
, con sede in Benevento, (C.F. e del dr. CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
(C:F: ) nato a [...] CP_3 C.F._1
l'11/1/1952 e residente a [...], in proprio, rappresentati e difesi, dall'avv. Vincenzo Toscano, presso Email_1 il cui studio elettivamente domiciliano in Portici alla Via Bellucci Sessa n. 18 (C.F.
), come da procura in calce al ricorso in opposizione;
C.F._2 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Napoli in data
29.09.2023 l' ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 804/2023 pubblicata dal Tribunale di Avellino in data 12 maggio 2023, con la quale era stata accolta l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione di pagamento n.
14/A/2020, prot. 5227 del 6.3.2020 emessa a carico di e n. 14/B/2020, CP_3 prot. 5228 del 6.3.2020 emessa a carico della dall' Controparte_2 [...]
, sulla base del verbale di accertamento e Parte_1 notificazione n. AV0001/2015-413-01 del 24/06/2015, per l'importo totale di euro
6.600,30.
1.2 Con le predette ordinanze, emesse a seguito del verbale di accertamento e notifica del 24.06.2015, si sanzionava il comportamento della società odierna appellata e del suo legale rappresentante per avere impiegato i lavoratori per n.2 Persona_1 giornate lavorative (dal 2/2/2015 al 3/2/2015) e per n.3 giornate lavorative Persona_2
(dal 1/2/2015 al 3/2/2015) in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (violazione non diffidabile ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 124/04), nonché per l'omessa consegna all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oltre alla omessa registrazione sul libro unico del lavoro delle giornate lavorative svolte dai predetti lavoratori (le ultime due violazioni diffidabili ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 124/04).
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, pur disattendendo le preliminari eccezioni di prescrizione e di nullità dell'ordinanza ingiunzione sollevate dall'opponente, accoglieva l'opposizione ritenendo che l'amministrazione non avesse fornito la prova della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro qualificato ai sensi dell'art. 2094 cc ed annullava le impugnate ordinanze ingiunzione.
3. L'Ente appellante, con l'unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva omesso di considerare, ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che la società opponente, ricevuta la ordinanza ingiuntiva, aveva provveduto ad effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 124/04, in relazione alle violazioni diffidabili, in tal modo riconoscendo gli addebiti contestati. Ha chiesto, quindi, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della opposizione proposta dagli originari ricorrenti.
3.1 Hanno resistito all'appello la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore e in proprio, i quali hanno contestato la CP_3 fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
4. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 402 del
12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non è fondato.
6.1 L'appellante, come sopra osservato, censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento delle sanzioni irrogate, sebbene il ricorrente avesse provveduto al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 124/04, delle sanzioni comminate per le violazioni relative all'omessa consegna, prima dell'adibizione ad attività lavorativa, della comunicazione di assunzione ai lavoratori (dal Per_1
2.2.2015) e (dal 1.2.2015) ed all'omessa registrazione nel libro unico del lavoro Per_2 delle giornate lavorative svolte (per dal 2.2.2015 a 3.2.2015 e per dal Per_1 Per_2
1.2.2015 al 3.2.2015), deducendo invero che tale condotta costituiva acquiescenza alla sanzione e riconoscimento della propria responsabilità da parte del trasgressore in relazione alle infrazioni contestate (occupazione in nero per il numero di giornate lavorative su menzionate).
7. L'assunto non appare condivisibile.
7.1 Giova premettere che, in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697
c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto rapporto e il vincolo di subordinazione attraverso l'offerta di precisi elementi idonei a rivelare in modo inequivocabile l'assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo, quindi organizzativo e disciplinare, del datore.
7.2 Nel caso in esame, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, non risulta sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato relativamente ai lavoratori rinvenuti in sede di accesso ispettivo del 23.04.2015 (e cioè,
dal 2.2.2015 al 3.2. 2015 e dal 1.2.2015 al 3.2.2015). Persona_1 Persona_2
Ed invero, dal verbale unico di accertamento si evince che la sussistenza della violazione era fondata esclusivamente sull'esame del Registro Presenze delle guardie giurate del mese di febbraio 2015, da cui risultava che e avevano svolto Per_1 Per_2 attività lavorativa prima della formale assunzione, avvenuta solo in data 4.02.2015 (cfr. verbale di accertamento e notifica, in atti).
Tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dalla società opponente, rileva la
Corte, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, come la mera annotazione dei lavoratori nei registri delle presenze del cantiere - peraltro priva della firma dei lavoratori stessi -, non costituisca prova sufficiente della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in assenza di ulteriori e più pregnanti riscontri.
Nulla, del resto, risulta allegato e tanto meno provato dalla odierna parte appellante in merito alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero ai modi attraverso i quali si estrinsecava l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro, in relazione al periodo contestato.
8. Ciò posto, in merito allo specifico motivo di gravame formulato dall' appellante, ritiene la Corte che il pagamento in misura ridotta da parte Parte_1 del trasgressore delle sanzioni comminate con il verbale di accertamento del
24.06.2015, in adempimento della diffida di cui all'art. 13 D.Lgs 124/2004, non comporta di per sè acquiescenza nè incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, al fine di contestare la sussistenza delle circostanze fattuali poste a fondamento della sanzione, il cui onere probatorio - si ripete - è e resta a carico dell'ente impositore.
Nè appare pertinente il richiamo operato dall'appellante ai Parte_1 principi dettati dalla Suprema Corte per l'ipotesi di contravvenzioni al codice della strada.
Giova ricordare che l'art. 202 C.d.S., comma 1 prevede che "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme"; l'art 203 C.d.S., comma 1 prevede che "il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 Cd.S., nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto..."; ed infine l'art. 204 bis C.d.S., comma 1 prevede che "Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203 C.d.S., il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace...".
Va sottolineato come il tenore letterale dell'art. 203 C.d.S., comma 1 e art. 204 bis C.d.S., comma 1 non ammetta altra lettura se non quella per cui, una volta effettuato il pagamento in misura ridotta, consentito dal precedente art. 202 C.d.S., comma 1 entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale - id est entro il medesimo termine nel quale sono consentiti, alternativamente, i ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale -, rimane preclusa la possibilità d'impugnare l'accertamento dell'infrazione nell'una come nell'altra sede.
Pertanto, il contravventore che paga in misura ridotta implicitamente rinuncia alla tutela in via amministrativa e giudiziaria.
Analoga previsione, tuttavia, non si rinviene nel D.Lgs. 124/04 che disciplina, tra l'altro, l'istituto della diffida al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa in materia di lavoro sommerso.
Del resto, la normativa del codice della strada, regolando compiutamente la materia, si pone con carattere di specialità e, consequenzialmente, con vis derogatoria, rispetto a quella generale sulle impugnazioni delle sanzioni amministrative di cui alla L.
n. 689 del 1981.
Ne consegue che, nella specie, alcun valore di riconoscimento della responsabilità in relazione alle contestate infrazioni possa essere attribuito alla condotta della parte odierna appellata che provvedeva a pagare le sanzioni in misura ridotta nei termini all'uopo concessi con il verbale di accertamento in adempimento della diffida di cui all'art. 13 D.Lgs.124/04.
9. In ragione dei motivi sopra esposti, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22, tenuto conto del valore della lite, nei valori minimi e del sostanziale omesso espletamento della fase istruttoria, con attribuzione avv. Vincenzo Toscano, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.983,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf. come per legge, con attribuzione avv. Vincenzo Toscano, dichiaratosi anticipatario.
Così è deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Giovanna Guarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Giovanna Guarino Presidente
2. dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 12 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4187/2023 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
appellante
E Co
, in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. Controparte_2 [...]
, con sede in Benevento, (C.F. e del dr. CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
(C:F: ) nato a [...] CP_3 C.F._1
l'11/1/1952 e residente a [...], in proprio, rappresentati e difesi, dall'avv. Vincenzo Toscano, presso Email_1 il cui studio elettivamente domiciliano in Portici alla Via Bellucci Sessa n. 18 (C.F.
), come da procura in calce al ricorso in opposizione;
C.F._2 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Napoli in data
29.09.2023 l' ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 804/2023 pubblicata dal Tribunale di Avellino in data 12 maggio 2023, con la quale era stata accolta l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione di pagamento n.
14/A/2020, prot. 5227 del 6.3.2020 emessa a carico di e n. 14/B/2020, CP_3 prot. 5228 del 6.3.2020 emessa a carico della dall' Controparte_2 [...]
, sulla base del verbale di accertamento e Parte_1 notificazione n. AV0001/2015-413-01 del 24/06/2015, per l'importo totale di euro
6.600,30.
1.2 Con le predette ordinanze, emesse a seguito del verbale di accertamento e notifica del 24.06.2015, si sanzionava il comportamento della società odierna appellata e del suo legale rappresentante per avere impiegato i lavoratori per n.2 Persona_1 giornate lavorative (dal 2/2/2015 al 3/2/2015) e per n.3 giornate lavorative Persona_2
(dal 1/2/2015 al 3/2/2015) in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (violazione non diffidabile ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 124/04), nonché per l'omessa consegna all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oltre alla omessa registrazione sul libro unico del lavoro delle giornate lavorative svolte dai predetti lavoratori (le ultime due violazioni diffidabili ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 124/04).
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, pur disattendendo le preliminari eccezioni di prescrizione e di nullità dell'ordinanza ingiunzione sollevate dall'opponente, accoglieva l'opposizione ritenendo che l'amministrazione non avesse fornito la prova della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro qualificato ai sensi dell'art. 2094 cc ed annullava le impugnate ordinanze ingiunzione.
3. L'Ente appellante, con l'unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva omesso di considerare, ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che la società opponente, ricevuta la ordinanza ingiuntiva, aveva provveduto ad effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 124/04, in relazione alle violazioni diffidabili, in tal modo riconoscendo gli addebiti contestati. Ha chiesto, quindi, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della opposizione proposta dagli originari ricorrenti.
3.1 Hanno resistito all'appello la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore e in proprio, i quali hanno contestato la CP_3 fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
4. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 402 del
12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non è fondato.
6.1 L'appellante, come sopra osservato, censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento delle sanzioni irrogate, sebbene il ricorrente avesse provveduto al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 124/04, delle sanzioni comminate per le violazioni relative all'omessa consegna, prima dell'adibizione ad attività lavorativa, della comunicazione di assunzione ai lavoratori (dal Per_1
2.2.2015) e (dal 1.2.2015) ed all'omessa registrazione nel libro unico del lavoro Per_2 delle giornate lavorative svolte (per dal 2.2.2015 a 3.2.2015 e per dal Per_1 Per_2
1.2.2015 al 3.2.2015), deducendo invero che tale condotta costituiva acquiescenza alla sanzione e riconoscimento della propria responsabilità da parte del trasgressore in relazione alle infrazioni contestate (occupazione in nero per il numero di giornate lavorative su menzionate).
7. L'assunto non appare condivisibile.
7.1 Giova premettere che, in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697
c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto rapporto e il vincolo di subordinazione attraverso l'offerta di precisi elementi idonei a rivelare in modo inequivocabile l'assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo, quindi organizzativo e disciplinare, del datore.
7.2 Nel caso in esame, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, non risulta sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato relativamente ai lavoratori rinvenuti in sede di accesso ispettivo del 23.04.2015 (e cioè,
dal 2.2.2015 al 3.2. 2015 e dal 1.2.2015 al 3.2.2015). Persona_1 Persona_2
Ed invero, dal verbale unico di accertamento si evince che la sussistenza della violazione era fondata esclusivamente sull'esame del Registro Presenze delle guardie giurate del mese di febbraio 2015, da cui risultava che e avevano svolto Per_1 Per_2 attività lavorativa prima della formale assunzione, avvenuta solo in data 4.02.2015 (cfr. verbale di accertamento e notifica, in atti).
Tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dalla società opponente, rileva la
Corte, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, come la mera annotazione dei lavoratori nei registri delle presenze del cantiere - peraltro priva della firma dei lavoratori stessi -, non costituisca prova sufficiente della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in assenza di ulteriori e più pregnanti riscontri.
Nulla, del resto, risulta allegato e tanto meno provato dalla odierna parte appellante in merito alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero ai modi attraverso i quali si estrinsecava l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro, in relazione al periodo contestato.
8. Ciò posto, in merito allo specifico motivo di gravame formulato dall' appellante, ritiene la Corte che il pagamento in misura ridotta da parte Parte_1 del trasgressore delle sanzioni comminate con il verbale di accertamento del
24.06.2015, in adempimento della diffida di cui all'art. 13 D.Lgs 124/2004, non comporta di per sè acquiescenza nè incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, al fine di contestare la sussistenza delle circostanze fattuali poste a fondamento della sanzione, il cui onere probatorio - si ripete - è e resta a carico dell'ente impositore.
Nè appare pertinente il richiamo operato dall'appellante ai Parte_1 principi dettati dalla Suprema Corte per l'ipotesi di contravvenzioni al codice della strada.
Giova ricordare che l'art. 202 C.d.S., comma 1 prevede che "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme"; l'art 203 C.d.S., comma 1 prevede che "il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 Cd.S., nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto..."; ed infine l'art. 204 bis C.d.S., comma 1 prevede che "Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203 C.d.S., il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace...".
Va sottolineato come il tenore letterale dell'art. 203 C.d.S., comma 1 e art. 204 bis C.d.S., comma 1 non ammetta altra lettura se non quella per cui, una volta effettuato il pagamento in misura ridotta, consentito dal precedente art. 202 C.d.S., comma 1 entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale - id est entro il medesimo termine nel quale sono consentiti, alternativamente, i ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale -, rimane preclusa la possibilità d'impugnare l'accertamento dell'infrazione nell'una come nell'altra sede.
Pertanto, il contravventore che paga in misura ridotta implicitamente rinuncia alla tutela in via amministrativa e giudiziaria.
Analoga previsione, tuttavia, non si rinviene nel D.Lgs. 124/04 che disciplina, tra l'altro, l'istituto della diffida al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa in materia di lavoro sommerso.
Del resto, la normativa del codice della strada, regolando compiutamente la materia, si pone con carattere di specialità e, consequenzialmente, con vis derogatoria, rispetto a quella generale sulle impugnazioni delle sanzioni amministrative di cui alla L.
n. 689 del 1981.
Ne consegue che, nella specie, alcun valore di riconoscimento della responsabilità in relazione alle contestate infrazioni possa essere attribuito alla condotta della parte odierna appellata che provvedeva a pagare le sanzioni in misura ridotta nei termini all'uopo concessi con il verbale di accertamento in adempimento della diffida di cui all'art. 13 D.Lgs.124/04.
9. In ragione dei motivi sopra esposti, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22, tenuto conto del valore della lite, nei valori minimi e del sostanziale omesso espletamento della fase istruttoria, con attribuzione avv. Vincenzo Toscano, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.983,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf. come per legge, con attribuzione avv. Vincenzo Toscano, dichiaratosi anticipatario.
Così è deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Giovanna Guarino