Articolo 2 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 febbraio 1966
Art. 2.
Il n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi".
I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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