Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza dell' 11.02.2025, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 24668/2023
T R A
Il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in Napoli alla Calata Capodichino n. 243, rapp.to e C.F._1 difeso dall'Avv. Massimiliano Curti Giardina ed elett.te dom.to presso il suo studio, in Napoli, alla via D. Cimarosa n. 66, come in atti
- opponente –
C O N T R O
(C.F. Parte_2
- P.IVA ), in persona del Presidente e legale rapp.te in P.IVA_1 P.IVA_2 carica, dr. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella domiciliato CP_1 presso il suo studio in Aversa, via Pisacane n. 1, come in atti
-opposta – NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro CP_2 Controparte_3 tempore,
-terzo chiamato in causa- contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo il sig. Parte_1 rappresentava che in data 21.11.2023 gli veniva notificato decreto ingiuntivo n. 1259/23, R.G. 19521/23 emesso, dal Tribunale di Napoli, Dott. ssa Clara Ruggiero, con
[...] della somma di € 9.258,22, Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, liquidate in € 700,00 per diritti ed onorari, oltre Iva e CPA come per legge. Che il predetto decreto ingiuntivo era stato emesso per l'omesso versamento del contributo soggettivo;
integrativo e di maternità, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni relativo agli anni 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 e 2017. A sostegno della propria pretesa il ricorrente asseriva che doveva dichiararsi l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, in quanto i tributi di cui la richiedeva il pagamento afferivano agli anni dal 2011 al 2017, Pt_2 che, non era in alcun modo provata l'avvenuta interruzione del credito azionato con il decreto ingiuntivo. Riteneva, inoltre, illegittime le sanzioni irrogate.
Pertanto, concludeva chiedendo respinta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione, documentazione, in accoglimento della presente opposizione e per tutti i motivi di cui sopra, da intendersi per proposti in via gradata, secondo l'ordine di esposizione che precede: accertare che in persona Parte_3 del Presidente e legale rapp.te p.t., non vanta nessun credito nei confronti dell'opponente per le causali di cui al ricorso per ingiunzione di pagamento e, per
l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto, per i relativi motivi esposti sopra;
con vittoria di spese, diritti, onorari, 15% rimborso spese generali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario>>.
Si costituiva la on memoria del 06.06.2024, la quale chiedeva il rigetto Parte_3 del ricorso eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità. In particolare, deduceva, che la aveva inviato al geom. Parte_3 Parte_1 molteplici solleciti di pagamento, evidenziandone la valenza interruttiva del termine prescrizionale ai sensi dell'art 2943 e ss. c.c. Inoltre, riteneva configurarsi la esclusiva responsabilità dell' entrate CP_3 riscossione dopo la consegna dei ruoli;
pertanto, chiedeva esserne autorizzata alla chiamata in causa.
Concludeva affinchè il Tribunale adito voglia: <<autorizzare a chiamare in parte_4 causa l affinch partecipi al giudizio e provi la controparte_3 rituale notifica geom. delle predette cartelle esattoriali parte_1 relative ai contributi ed accessori dovuti per le annualit dal nonch di tutti gli ulteriori atti notificati conseguenza differire prima udienza discussione allo scopo rispettare i termini cui commi dell c.p.c. all emettere ogni conseguenziale provvedimento legge anche sensi concedere provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.> Respingere in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente pretestuosa e temeraria, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di e condannare in Parte_4 sentenza l'opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. In via subordinata e condizionata all'accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione e quindi nella malaugurata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare e dichiarare in tutto o in parte la prescrizione dei contributi oggetto dei ruoli consegnati da ad (annualità dal 2011 al Parte_4 CP_2
2015), si chiede di accertare l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_4
dell'estinzione dei crediti de quibus e, per l'effetto, condannare la stessa al
[...] risarcimento dei danni in favore di nella misura corrispondente all'importo dei Parte_4 contributi ed accessori dichiarati prescritti, oltre interessi, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria, ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori. In tutti i casi condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di lite.>> Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva l' integrazione del contraddittorio nei riguardi dell' che veniva chiamata in causa dalla parte opposta ma, nonostante CP_2 la regolarità della notifica, restava contumace.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica. L' opposizione è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
La Cassazione con sentenza del 19 febbraio 2021 n. 4568 ha enucleato il principio di diritto secondo cui l'iscrizione alla Cassa di previdenza geometri è obbligatoria per gli iscritti al relativo albo che esercitino la libera professione anche se occasionalmente e in assenza di un reddito professionale.
Ripercorrendo l' iter legislativo rilevante in materia la Suprema Corte ha rammentato che l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i Pt_2 geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività. Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Pt_2 nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla Pt_2 nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri. La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta
Pt_2 dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla
Pt_2 revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10). In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della
Pt_2 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Nell'esercizio del potere regolamentare la , a decorrere
Pt_2 dal 2003, ha pertanto ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque,
Pt_2 non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha
Pt_2 esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei
Pt_2 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua
Pt_2 privatizzazione.
Come si ricava dalla lettura della giurisprudenza della Suprema Corte e delle disposizioni normative in parola, dunque, l'iscrizione all'albo professionale, quale fonte, quantomeno potenziale, di benefici reddituali e quale indice presuntivo dell' esercizio della professione, a prescindere dal carattere continuativo ovvero occasionale della stessa, ha come conseguenza la nascita dell' obbligazione di versamento dei contributi minimi e ciò indipendentemente dalla produzione di reddito.
Tuttavia, si badi, il presupposto imprescindibile della nascita dell'obbligazione contributiva è comunque costituito dall' esercizio di fatto dell' attività professionale
Del resto, l' art. 5 dello statuto della , richiamato dalla parte opposta nella Pt_2 memoria difensiva dell' odierno giudizio di merito, al punto 1, consente la prova contraria alla presunzione di esercizio dell' attività, prova che nella fattispecie, per le considerazioni che precedono, non si ritiene tuttavia pienamente assolta.
A tal uopo è utile richiamare il disposto in parola: “ Art. 5 Iscritti 5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporreall'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509.”
Orbene, nella fattispecie all' attenzione del Tribunale, l' opponente ha fornito prova convincente dell' assunto secondo il quale egli non ha esercitato di fatto la professione di geometra né in forma individuale né societaria essendo dipendente di Controparte_5 sin dal 7.10.2004 come si evince dalla certificazione previdenziale allegata all'
[...] atto di opposizione ( doc. n. 4) laddove risulta altresì il versamento dei contributi previdenziali da parte della società datrice di lavoro.
L' regolarmente evocata in giudizio, non ha inteso costituirsi ditalchè neppure CP_2 emerge la prova della produzione di reddito ulteriore discendente dall' esercizio della professione.
Quanto invece all' eccezione di prescrizione, essa va respinta.
Pare opportuno in proposito richiamare per la soluzione della controversia la sentenza n. 4981 del 4.3.2014 della Cassazione che ha affermato, all'esito di condivisibile e chiara ricostruzione del quadro normativo, che "in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla nazionale di previdenza ed assistenza a Pt_2 favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte Pt_2 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Inoltre nella sentenza 14 agosto 2017, n. 20106 della Suprema Corte si legge, sul punto controverso: “che questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione in esame affermando (Cass. sez. lav. n. 7000 del 14.3.2008) che "in tema di contributi previdenziali dovuti alla Parte_3
nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa
[...] dell'art. 45 del regolamento della la prescrizione dei contributi decorre dalla Pt_2 trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini Iva senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni." Il ricorrente non ha contestato quanto dedotto dalla all'atto della costituzione ovvero che egli negli anni di cui Pt_2 alle sanzioni per contributi professionali omessi non aveva presentato alla la Pt_2 predetta dichiarazione Mod 17 né ha prodotto documentazione a prova contraria. Pertanto, come espressamente indicato da Cass. sez. lav. n. 29664 del 18.12.2008, laddove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, il termine di prescrizione non comincia a decorrere affatto. Ne consegue che alcuna prescrizione si è realizzata nella odierna vicenda. Stante la natura assorbente delle considerazioni sin qui svolte sul punto, che consentono di disattendere completamente la eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente nell'atto di opposizione, per mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, può essere tralasciata la valutazione della effettiva esistenza degli atti interruttivi di cui alla memoria di costituzione della , oltre che la valutazione della Pt_2 riferibilità o meno degli stessi a tutte le pretese azionate . In conclusione l' opposizione va accolta per motivi sostanziali con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della Pt_2 convenuta.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla il decreto ingiuntivo n. 1259/2023 oggetto del giudizio.
Condanna la convenuta alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1450,00, Pt_2 oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, l' 11.2.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero