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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 893/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 893/2025 R.G. promossa da c.f. , con l'avv. Nadia Barozzi Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. , contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del minore rappresentato dal curatore speciale avv. Francesca Bertelli Persona_1
Leonesio
e del
Pubblico Ministero
PARTI INTERVENUTE
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 20 maggio 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 13 novembre 2017, a Bushat in
Albania, sono genitori di (nato il [...]) e si sono separate Per_1
consensualmente nel 2023.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio, con declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio (o, in subordine, l'affidamento c.d. super-esclusivo), la sospensione delle visite padre-figlio e l'innalzamento dell'assegno periodico per il minore da euro 250,00 (concordati al tempo della separazione) ad euro
600,00 mensili, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In ragione della proposizione della domanda di decadenza, è stata nominata una curatrice speciale per il minore, nella persona dell'avv. Francesca Bertelli Leonesio, la quale ha aderito alle conclusioni dell'attrice.
La causa è stata rimessa al Collegio all'esito dell'udienza di prima comparizione.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
Non viene adottato ordine di annotazione della presente sentenza, poiché il matrimonio non è stato trascritto nei registri di stato civile italiani.
§ 3. – La condotta del padre, improntata ad un sicuro disinteresse per il figlio, non si è protratta per un periodo sufficientemente lungo da apparire tendenzialmente irreversibile e da giustificare una pronuncia così penetrante come la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ad oggi, vi sono, invece, i presupposti per un affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre. Quest'ultima, in base a questa modalità di affidamento, potrà assumere in completa autonomia tutte le decisioni riguardanti il figlio, ivi comprese quelle di
2 maggior importanza concernenti, a mero titolo di esempio, salute, scuola, sport, viaggi ecc.
I diritti di visita del padre vengono sospesi. Egli potrà incontrare il figlio solo se ne farà seria e motivata richiesta e dopo una imprescindibile valutazione preliminare da parte dei Servizi sociali, sempreché vi sia l'assenso della madre.
Non viene stabilita la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Tale pronuncia non è necessaria, atteso che la precedente assegnazione, disposta in sede di separazione, viene, se non confermata, automaticamente ed inevitabilmente travolta dal divorzio.
Resta da definire il profilo economico.
In sede di separazione, l'assegno era stato fissato in euro 250,00 mensili. È imperativo statuirne un aumento, perché, a differenza di quanto si era allora ipotizzato, il padre non tiene mai con sé il figlio, così lasciando gravare il mantenimento diretto integralmente sulla madre. Appare congruo l'importo di euro 450,00 mensili, perfettamente compatibile coi redditi che il resistente percepiva nel 2021 (pari ad un totale annuo di euro 20.051,08) e che, in assenza di allegazione e dimostrazione contraria da parte del resistente, si possono ritenere omogenei a quelli attuali. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Non viene emesso ordine di distrazione, non più contemplato dalla riforma
Cartabia (cfr. art. 473-bis.37 c.p.c.).
3 Da ultimo, è appena il caso di precisare che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore affidatario. Non occorre uno specifico capo in dispositivo, poiché si tratta di un effetto che deriva direttamente dalla legge (salva diversa determinazione del giudice).
§ 4. – Le spese di lite vanno compensate (il compenso della curatrice sarà, poi, liquidato con separato decreto dietro apposita richiesta, stante l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. respinge la domanda di decadenza;
3. affida il figlio in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (c.d. affidamento super-esclusivo);
4. dispone che il figlio conservi la residenza abituale presso la madre;
5. sospende i diritti di visita del padre. Egli potrà incontrare il figlio solo se ne farà seria e motivata richiesta e dopo una imprescindibile valutazione preliminare da parte dei Servizi sociali, sempreché vi sia l'assenso della madre;
6. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 893/2025 R.G. promossa da c.f. , con l'avv. Nadia Barozzi Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. , contumace CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del minore rappresentato dal curatore speciale avv. Francesca Bertelli Persona_1
Leonesio
e del
Pubblico Ministero
PARTI INTERVENUTE
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 20 maggio 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 13 novembre 2017, a Bushat in
Albania, sono genitori di (nato il [...]) e si sono separate Per_1
consensualmente nel 2023.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio, con declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio (o, in subordine, l'affidamento c.d. super-esclusivo), la sospensione delle visite padre-figlio e l'innalzamento dell'assegno periodico per il minore da euro 250,00 (concordati al tempo della separazione) ad euro
600,00 mensili, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In ragione della proposizione della domanda di decadenza, è stata nominata una curatrice speciale per il minore, nella persona dell'avv. Francesca Bertelli Leonesio, la quale ha aderito alle conclusioni dell'attrice.
La causa è stata rimessa al Collegio all'esito dell'udienza di prima comparizione.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
Non viene adottato ordine di annotazione della presente sentenza, poiché il matrimonio non è stato trascritto nei registri di stato civile italiani.
§ 3. – La condotta del padre, improntata ad un sicuro disinteresse per il figlio, non si è protratta per un periodo sufficientemente lungo da apparire tendenzialmente irreversibile e da giustificare una pronuncia così penetrante come la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ad oggi, vi sono, invece, i presupposti per un affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre. Quest'ultima, in base a questa modalità di affidamento, potrà assumere in completa autonomia tutte le decisioni riguardanti il figlio, ivi comprese quelle di
2 maggior importanza concernenti, a mero titolo di esempio, salute, scuola, sport, viaggi ecc.
I diritti di visita del padre vengono sospesi. Egli potrà incontrare il figlio solo se ne farà seria e motivata richiesta e dopo una imprescindibile valutazione preliminare da parte dei Servizi sociali, sempreché vi sia l'assenso della madre.
Non viene stabilita la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Tale pronuncia non è necessaria, atteso che la precedente assegnazione, disposta in sede di separazione, viene, se non confermata, automaticamente ed inevitabilmente travolta dal divorzio.
Resta da definire il profilo economico.
In sede di separazione, l'assegno era stato fissato in euro 250,00 mensili. È imperativo statuirne un aumento, perché, a differenza di quanto si era allora ipotizzato, il padre non tiene mai con sé il figlio, così lasciando gravare il mantenimento diretto integralmente sulla madre. Appare congruo l'importo di euro 450,00 mensili, perfettamente compatibile coi redditi che il resistente percepiva nel 2021 (pari ad un totale annuo di euro 20.051,08) e che, in assenza di allegazione e dimostrazione contraria da parte del resistente, si possono ritenere omogenei a quelli attuali. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Non viene emesso ordine di distrazione, non più contemplato dalla riforma
Cartabia (cfr. art. 473-bis.37 c.p.c.).
3 Da ultimo, è appena il caso di precisare che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre, quale genitore affidatario. Non occorre uno specifico capo in dispositivo, poiché si tratta di un effetto che deriva direttamente dalla legge (salva diversa determinazione del giudice).
§ 4. – Le spese di lite vanno compensate (il compenso della curatrice sarà, poi, liquidato con separato decreto dietro apposita richiesta, stante l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. respinge la domanda di decadenza;
3. affida il figlio in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (c.d. affidamento super-esclusivo);
4. dispone che il figlio conservi la residenza abituale presso la madre;
5. sospende i diritti di visita del padre. Egli potrà incontrare il figlio solo se ne farà seria e motivata richiesta e dopo una imprescindibile valutazione preliminare da parte dei Servizi sociali, sempreché vi sia l'assenso della madre;
6. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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