TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2319/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2319/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, Via Vittorio Locchi n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lazzoni (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Vezzano Ligure (SP), Via Nuova 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Lazzoni (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
12.03.2025, del 21.05.2025 e del 25.06.2025, tenutesi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 5.12.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia e che dall'unione sono nate le figlie (il 23.10.2003) e (il Per_1 Per_2
22.05.2007). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza del 15.03.2024. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno ed anche all'estero, fatto salvo l'obbligo di rendere l'altro edotto di eventuali modifiche, non oltre il termine di 15 giorni dal mutamento;
i coniugi, si scambiano, altresì, reciproco assenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
2. La figlia minore resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con mantenimento Per_2 della residenza presso l'abitazione materna e collocazione paritaria presso ciascuno di essi a cadenza di giorni 15 mensili e continuativi ciascuno. Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi anche previo consulto con , e secondo una regolamentazione indicativa, quest'ultima Per_2 frequenterà i genitori secondo la regola dell'alternanza annuale: 24 e 25 con un genitore ed il 26 con l'altro genitore e poi il 30 e 31 con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e l'1 con l'altro genitore;
quanto alle vacanze pasquali, sempre in accordo con , la stessa trascorrerà il giorno Per_2 di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni con ciascun genitore.
3. I coniugi contribuiranno al mantenimento della figlia in forma diretta, ciascuno nel periodo Per_2 di pertinenza. Alle esigenze ordinarie e di mantenimento di , studentessa all'Università, farà Per_1 fronte il padre, salvo contribuzione diretta da parte della madre nel periodo in cui la ragazza vivrà presso la stessa;
4. Le spese straordinarie riferite alle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica secondo le Linee Guida assunte mediante il protocollo Ordine Avvocati/Tribunale La Spezia datato
2 13.12.2018, nonché i libri, la palestra, l'abbigliamento, le ripetizioni relative a , saranno Per_2 suddivise al 50% tra i coniugi. Dette ultime spese dovranno essere previamente concordate dai coniugi;
5. L'assegno unico sarà percepito dalla Sig Parte_2
6. Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute dal Sig ”. Controparte_1
L'udienza del 12.03.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 15.04.2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
21.05.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
Con ulteriore successivo decreto del 27.05.2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
3 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 17.10.2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Si dà peraltro atto che in corso di causa anche la figlia è divenuta maggiorenne, Per_2 con ogni conseguenza in punto di affidamento, collocazione e rilascio del passaporto della stessa (si precisa, quindi, come in dispositivo vengono espunte le condizioni appena indicate).
In punto di spese, le stesse vengono interamente poste a carico del sig. come richiesto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in La Spezia. in data 27.06.2004 e trascritto nei Registri degli atti Pt_1 Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2004 al n. 48, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno ed anche all'estero, fatto salvo l'obbligo di rendere l'altro edotto di eventuali modifiche, non oltre il termine di 15 giorni dal mutamento;
4
2. I coniugi contribuiranno al mantenimento della figlia in forma diretta, ciascuno nel periodo Per_2 di pertinenza. Alle esigenze ordinarie e di mantenimento di , studentessa all'Università, farà Per_1 fronte il padre, salvo contribuzione diretta da parte della madre nel periodo in cui la ragazza vivrà presso la stessa;
3. Le spese straordinarie riferite alle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica secondo le Linee Guida assunte mediante il protocollo Ordine Avvocati/Tribunale La Spezia datato
13.12.2018, nonché i libri, la palestra, l'abbigliamento, le ripetizioni relative a , saranno Per_2 suddivise al 50% tra i coniugi. Dette ultime spese dovranno essere previamente concordate dai coniugi;
4. L'assegno unico sarà percepito dalla Sig Parte_2
5. Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute dal Sig ”. Controparte_1
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2319/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, Via Vittorio Locchi n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lazzoni (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Vezzano Ligure (SP), Via Nuova 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Lazzoni (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
12.03.2025, del 21.05.2025 e del 25.06.2025, tenutesi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 5.12.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia e che dall'unione sono nate le figlie (il 23.10.2003) e (il Per_1 Per_2
22.05.2007). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza del 15.03.2024. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno ed anche all'estero, fatto salvo l'obbligo di rendere l'altro edotto di eventuali modifiche, non oltre il termine di 15 giorni dal mutamento;
i coniugi, si scambiano, altresì, reciproco assenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
2. La figlia minore resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con mantenimento Per_2 della residenza presso l'abitazione materna e collocazione paritaria presso ciascuno di essi a cadenza di giorni 15 mensili e continuativi ciascuno. Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi anche previo consulto con , e secondo una regolamentazione indicativa, quest'ultima Per_2 frequenterà i genitori secondo la regola dell'alternanza annuale: 24 e 25 con un genitore ed il 26 con l'altro genitore e poi il 30 e 31 con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e l'1 con l'altro genitore;
quanto alle vacanze pasquali, sempre in accordo con , la stessa trascorrerà il giorno Per_2 di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni con ciascun genitore.
3. I coniugi contribuiranno al mantenimento della figlia in forma diretta, ciascuno nel periodo Per_2 di pertinenza. Alle esigenze ordinarie e di mantenimento di , studentessa all'Università, farà Per_1 fronte il padre, salvo contribuzione diretta da parte della madre nel periodo in cui la ragazza vivrà presso la stessa;
4. Le spese straordinarie riferite alle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica secondo le Linee Guida assunte mediante il protocollo Ordine Avvocati/Tribunale La Spezia datato
2 13.12.2018, nonché i libri, la palestra, l'abbigliamento, le ripetizioni relative a , saranno Per_2 suddivise al 50% tra i coniugi. Dette ultime spese dovranno essere previamente concordate dai coniugi;
5. L'assegno unico sarà percepito dalla Sig Parte_2
6. Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute dal Sig ”. Controparte_1
L'udienza del 12.03.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 15.04.2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
21.05.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
Con ulteriore successivo decreto del 27.05.2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
3 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 17.10.2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato contributo di mantenimento dei genitori per le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Si dà peraltro atto che in corso di causa anche la figlia è divenuta maggiorenne, Per_2 con ogni conseguenza in punto di affidamento, collocazione e rilascio del passaporto della stessa (si precisa, quindi, come in dispositivo vengono espunte le condizioni appena indicate).
In punto di spese, le stesse vengono interamente poste a carico del sig. come richiesto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e in La Spezia. in data 27.06.2004 e trascritto nei Registri degli atti Pt_1 Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2004 al n. 48, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno ed anche all'estero, fatto salvo l'obbligo di rendere l'altro edotto di eventuali modifiche, non oltre il termine di 15 giorni dal mutamento;
4
2. I coniugi contribuiranno al mantenimento della figlia in forma diretta, ciascuno nel periodo Per_2 di pertinenza. Alle esigenze ordinarie e di mantenimento di , studentessa all'Università, farà Per_1 fronte il padre, salvo contribuzione diretta da parte della madre nel periodo in cui la ragazza vivrà presso la stessa;
3. Le spese straordinarie riferite alle figlie sino al raggiungimento dell'indipendenza economica secondo le Linee Guida assunte mediante il protocollo Ordine Avvocati/Tribunale La Spezia datato
13.12.2018, nonché i libri, la palestra, l'abbigliamento, le ripetizioni relative a , saranno Per_2 suddivise al 50% tra i coniugi. Dette ultime spese dovranno essere previamente concordate dai coniugi;
4. L'assegno unico sarà percepito dalla Sig Parte_2
5. Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute dal Sig ”. Controparte_1
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5