Decreto cautelare 27 ottobre 2023
Sentenza breve 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 24/11/2023, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 00886/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Vargiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
Liceo -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del verbale del 31.8.2023 di ripresa dello scrutinio finale – anno scolastico 2022 2023 - della classe -OMISSIS- del Liceo -OMISSIS- -OMISSIS- di Sassari - -OMISSIS-, e atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato il verbale di ripresa dello scrutinio finale – anno scolastico 2022 2023 della classe -OMISSIS- Liceo -OMISSIS- N.O. -OMISSIS-, tramite il quale il Consiglio di Classe ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale, e ha deliberato la sua non ammissione alla classe successiva, perché i debiti in Matematica e CA non risultavano colmati;
- in fatto il ricorrente ha allegato di essere studente del Liceo -OMISSIS- -OMISSIS- di Sassari e di avere maturato alla fine del percorso annuale due insufficienze nelle materie di Matematica e CA (con una media rispettivamente di 3,46 e 5), così da dover essere rivisto per gli esami di settembre;
- l’insegnante di Matematica e CA era la prof.ssa -OMISSIS-, sposata con il prof. -OMISSIS-, anch’egli insegnante nello stesso Liceo. Entrambi hanno fatto parte della commissione che a settembre ha esaminato lo studente, interrogandolo unitamente a un altro studente (-OMISSIS-) e poi bocciandolo;
- in diritto il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 51 c.p.c., 7 del D.P.R. 62 del 2013 e 6-bis della Legge n. 241/90, la violazione del principio di imparzialità e la contraddittorietà della motivazione, lamentando in particolare: 1) la presenza in commissione del prof. -OMISSIS-, marito della prof. ssa -OMISSIS-, il quale, a dire di parte ricorrente, si sarebbe dovuto astenere per il potenziale conflitto di interesse derivante dall’essere sposato con la docente delle due materie da recuperare; 2) l’espletamento dell’esame contestualmente per due studenti (il ricorrente e -OMISSIS-), senza chiedere loro l’autorizzazione; 3) l’inadeguatezza della valutazione espressa;
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle avverse doglianze;
- all’udienza fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Considerato che:
- dalla relazione predisposta dalla dirigente dell’istituto scolastico (vedi allegato n. 1 dei documenti depositati dal Ministero il 16.11.2023) e dall’esame dei verbali in atti, emerge che in sede di scrutinio finale il ricorrente ha riportato la valutazione di 4 sia in CA che in Matematica e il Consiglio di Classe ha espresso il giudizio finale tenendo anche conto che, non solo in Matematica, ma anche in CA, lo studente non aveva mai ottenuto una valutazione sufficiente durante il secondo quadrimestre;
- durante l’anno scolastico lo studente ha anche superato il limite massimo delle assenze consentite per le lezioni di matematica (28 ore di assenza) e fisica (23 ore di assenza);
- nella comunicazione dei debiti formativi trasmessa allo studente, maggiorenne, la Scuola gli aveva comunicato la possibilità di frequentare, al fine di colmare le lacune riscontrate, gli appositi corsi di recupero che sarebbero stati attivati durante la pausa estiva;
- lo studente, tuttavia, ha deciso di non prendervi parte, risultando assente sia al corso di CA che a quello di Matematica;
- all’esame integrativo per la verifica finale, il ricorrente ha riportato in entrambe le materie da recuperare una votazione gravemente insufficiente (3 e 4), sia nello scritto che nelle prove orali, sicché legittimamente il Consiglio di Classe ne ha deciso la bocciatura;
- il criterio utilizzato per la composizione della commissione dell’esame in discussione è stato quello ordinariamente utilizzato dalla scuola consistente nell’abbinamento per classi parallele, sicché la docente prof.ssa -OMISSIS- è stata abbinata ad altri tre docenti di classe quarta;
- pertanto, non si ravvisa alcuna anomalia nella composizione della commissione da parte dell’Istituto, né, sulla base della normativa vigente, può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo la quale il prof. -OMISSIS-, in quanto marito convivente della prof.ssa -OMISSIS-, si sarebbe dovuto astenere, atteso che nel caso di specie non si configura alcun concreto conflitto di interessi, non emergendo ragioni per le quali il prof -OMISSIS- avrebbe dovuto volere la bocciatura del ricorrente, né risulta peraltro dimostrato che l’esito delle prove d’esame sia stato condizionato dalla sua presenza, anche perché i membri della commissione erano quattro (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-);
- del pari infondata è la censura relativa alla illegittimità del provvedimento finale collegata all’avvenuto espletamento della prova congiuntamente con un altro studente, anziché individualmente, avendo l’Istituto evidenziato in giudizio che la modalità di “prova congiunta” era dipesa dal fatto che i due studenti erano gli ultimi da esaminare e non c’erano altri compagni che potessero assistere alla prova; inoltre, la richiesta di procedere in tal senso è pervenuta dagli stessi studenti (come da relazione della docente allegata) e le prove orali si sono comunque svolte in maniera individuale, procedendosi al termine alla valutazione delle singole interrogazioni da parte della commissione, anche alla presenza del dirigente scolastico;
- la valutazione discrezionale della commissione non risulta manifestamente illogica o irrazionale, tenuto conto del fatto che lo studente non ha risulta avere colmato le lacune in Matematica e in CA, come dimostrato dalla votazione gravemente insufficiente conseguita, sia nello scritto che nell’orale, verosimilmente anche per non avere frequentato i corsi di recupero messi a disposizione dall’Istituto scolastico;
- il ricorso risulta, quindi, infondato e va respinto;
- le spese di lite possano tuttavia essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di altri studenti indicati nominativamente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.