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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, alla odierna udienza del giorno 28.2.2025, a definizione della causa iscritta al n.r.g. 6014/ 2022, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 d.lgs.150/2011”, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A tra
( ), difeso dall'avv. Dario Abundo Parte_1 C.F._1
( ), presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti C.F._2 in atti,
- RICORRENTE / OPPONENTE -
e
Controparte_1 ( ), difeso dall'avv. Erminio Capasso e dall'avv. Luca Cuzzupoli, con i P.IVA_1 quali ha eletto domicilio in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto, in virtù di procu- ra generale alle liti per notar del 21/07/2015, rep. 80974, Per_1
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Motivi in fatto ed in diritto 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Ai fini della decisione deve ricordarsi che con ricorso depositato in data 29.7.2022,
ha proposto opposizione dinanzi all'intestato tribunale avverso la ordi- Parte_1 nanza ingiunzione n. OI - 000203668, protocollo .2000.20/06/2022.0402106, noti- CP_1 ficatagli, quale obbligato principale e legale rapp.te p.t. di dall' di CP_2 CP_1 Caserta in data 5.7.2022 per il pagamento della somma di € 19.500, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli per omesso pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1/bis, d.l. 463/1983 conv. in L. 638/1983) relative all'anno 2012, precisamente per il periodo da 09/2012 a 11/2012. L'opponente eccepisce quanto segue: che ha sempre pagato quanto dovuto;
che non gli è stato notificato il prodromico atto di accertamento e di contestazione della viola- zione (prot. n. .2000.16/05/2017.0176244 del 03.08.2017); che l'obbligazione di CP_1 pagare la somma dovuta per la violazione si è estinta sia in applicazione dell'art. 14 L. 689/1981, perché è stata omessa la notificazione della contestazione nel termine fissato al comma 2 (90 giorni), sia in applicazione dell'art. 28 L. 689/1981, perché è maturata la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la somma dovuta per la violazione;
pertanto ha concluso affinchè, previa sospensiva, sia annullata l'ordinanza ingiunzione, con applicazione, nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, della sanzione nella misura minima. L' si è costituito eccependo preliminarmente la competenza tabellare del Giudi- CP_1 ce del Lavoro di questo Tribunale;
nel merito allega quanto segue: che l'opponente è au-
1 tore della violazione ex art. 6 comma 3 della legge 689/1981 ed obbligato principale, in quanto legale rapp.te della società tenuta al pagamento delle ritenute Controparte_2 omesse;
che per il periodo in contestazione (settembre, ottobre e novembre 2012) ha no- tificato (in data 22.2.2013, 9.4.2013 e 30.1.2014) tre distinti avvisi di addebito rimasti inadempiuti;
che la ordinanza ingiunzione oggi opposta è stata poi rettificata riducendo l'originario importo di € 19.500 ad € 10.000 (sanzione intera) con possibilità di estin- guere il procedimento sanzionatorio con il pagamento della sanzione in misura ridotta CP_ alla metà (€ 5.000); che il presupposto atto di accertamento (prot. 2000.16.05.2017. 0176244) è stato notificato all'obbligato principale in data 03.08.2017; Parte_1 che al momento della violazione (anno 2012) la fattispecie costituiva reato, il quale è stato poi depenalizzato dall'art.3 comma 6 del d. lgs. 8/2016, dando così luogo all'atto di accertamento del 16.5.2017 (notificato il 3.8.2017) e quindi all'ordinanza ingiunzione oggi opposta;
che, contrariamente a quanto assume l'opponente, tale prodromico atto di accertamento gli è stato regolarmente notificato mediante invio all'indirizzo di residen- za dell'epoca, cioè in Marcianise alla via Mazzini n. 42, mentre la successiva ordinanza ingiunzione alla successiva residenza sempre in Marcianise via Mazzini ma n. 72.; che il medesimo atto di accertamento è stato consegnato, in data 3.8.2017, a mani dello stes- so opponente;
che sia l'eccezione di estinzione (ex art. 14 L. 689/1981) Parte_1 sia quella di prescrizione (art. 28 L. 689/1981) sono infondate. Pertanto ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare assegnare il fascicolo per competenza “tabella- re” alla sezione Lavoro dell'adito Tribunale;
nel meritorespingere il ricorso e conferma- re l'ordinanza ingiunzione o comunque dichiarare dovuta la diversa somma della san- zione amministrativa pari ad € 10.000 ovvero ad € 5.000 qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla prima udienza;
qualora l'opponente volesse aderire alla nuova ride- terminazione della sanzione amministrativa rinviare il giudizio al fine di verificare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 5.000 entro 60 giorni dalla prima udienza di discussione e di conseguenza dichiarare la cessata ma- teria del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.1.2023, la causa, ritenuta matura, è stata avviata per la discussione fino a quando, subentrato l'odierno estensore a partire dall'udienza del 11.2.2025, è stata quindi decisa mediante lettura del dispositivo alla odierna udienza.
3. La competenza tabellare è questione superata e nemmeno più rilevabile. La distin- zione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio giudizia- rio non implica una questione di competenza ma una semplice diversità di rito (Cass. n.
8905/2015; Cass-. 4508/1999) che nella materia che ora ci occupa (da trattare con il rito lavoro come prescrive l'art. 6 d.lgs. 150/2011) nemmeno si configura. 4. Nel merito si rileva quanto segue. Con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 L. n. 689/1981, si in- troduce un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere del- la prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente (cass. n. 3837/2001; cass. n. 5277/2007; cass. n. 17615/2007; cass. S.U. n. 20930/2009), sicché in tali giudizi è l'ente erogatore della sanzione a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa, salvo che il fatto dell'omesso pagamento dei contributi non sia oggetto di contestazione, nel qual caso si applica la previsione di cui all'art.115 co. 1 c.p.c., in tema di fatti paci- fici in giudizio.
4.1 L'opponente , legale rapp.te della datrice di Parte_1 Controparte_2 lavoro tenuta al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che l' as- CP_1
2 sume omesse, deve considerarsi autore dell'illecito ed obbligato principale al pagamen- to della sanzione.
Difatti, dato che nel sistema della legge n. 689/1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la so- cietà o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere di- rettamente come autori di una violazione amministrativa (cass. n. 3879/2012). Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il paga- mento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diver- so fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata. Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in con- testazione e, con riferimento alle società, la persona fisica che ne ha la rappresentanza è l'obbligato principale al pagamento della sanzione restando la società rappresentata re- sponsabile soltanto in via solidale (ex artt. 3 e 6 legge n. 689/1981). La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito (così cass. n. 24373/2021) che in materia di sanzioni ammi- nistrative, ai sensi e per effetto dell'art. 6, co. 3, della L. 689/ 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato, il quale ultimo è solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, cass. n. 11643/2010). Quando l'attività sia eser- citata in forma societaria risponde dell'illecito amministrativo il legale rappresentante dell'ente, ferma restando, ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981, la responsabilità solidale della società (v. cass. n. 26615/2018), prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione (cass. n. 3879/2012); inoltre, poiché detta solidarietà persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei con- fronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cass. S.U. n. 22082/2017).
4.2 L'eccezione di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 14 L. 689/1981 è infondata. Nella fattispecie trattasi di atto di accertamento relativo a illecito commesso nell'anno 2012, cioè prima della sua depenalizzazione operata con il d.lgs. 8/2016, il quale, entrato in vigore in data 6.2.2016, all'art. 3 comma 6 ha novellato l'art. 2 comma 1/bis d.l. 463/ 1983, conv. con modificazioni dalla L. 638/1983, disponendo che: “L'o- messo versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è pu- nibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accerta- mento della violazione”. Così depenalizzato l'illecito che ora ci occupa, l' ha poi provveduto a notificare CP_1 l'atto di accertamento e di contestazione della violazione (prot. n. .2000.16/05/ CP_1
2017.0176244) a (quale legale rapp.te di e quindi au- Parte_1 Controparte_2 tore della violazione ed obbligato principale al pagamento della sanzione pecuniaria); detta notifica è documentato essere avvenuta a mezzo posta mediante plico consegnato in data 3.8.2017 a mani dello stesso (v. avviso di ricevimento in atti), il Parte_1 quale nemmeno ha contestato né disconosciuto la firma che a suo nome si legge apposta
3 in presenza dell'agente postale. Dunque, eseguita in data 3.8.2017 la notifica dell'atto di accertamento della viola- zione, deve ora verificarsi se l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione siasi comunque estinta in applicazione dell'art. 14 ult. comma L. 689/1981per inosser- vanza del termine imposto dal precedente comma 2 del medesimo art. 14.
Al riguardo va anzitutto rilevato che già in data 22.2.2013, 9.4.2013 e 30.1.2014, quando cioè l'illecito costituiva ancora reato, l' aveva notificato tre distinti avvisi CP_1 di addebito, poi rimasti inadempiuti, con i quali veniva accertato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo 9/2012, 10/2012 e 11/2012; la lo- ro notifica è avvenuta tramite raccomandata a.r. diretta alla in Marciani- CP_2 se via Mazzini n. 42 ed ivi consegnata alla persona rinvenuta che ha quindi sottoscritto il relativo avviso di ricevimento (v. produzione ); il predetto indirizzo di Marciani- CP_1 se via Mazzini n. 42 coincide sia con quello della stessa (v. visura came- CP_2 rale in atti prodotta dall'opponente) sia con quello di (v. certificato sto- Parte_1 rico di residenza, dal quale si evince pure che il civico n. 42 è poi divenuto n. 72 a parti- re dal 3.7.2019, togliendo quindi rilievo alle argomentazioni svolte sul punto dall'opponente).
ha poi ricevuto, in data 3.8.2017 come si è già illustrato, la notifica Parte_1 dell'atto di accertamento (prot. n. .2000.16/05/2017.0176244) ed in data 5.7.2022 CP_1 ha infine ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta (prot. . CP_1
000.20/06/2022.0402106). E' pacifico che all'epoca dei fatti (2012), l'omesso versamento dei contributi costi- tuiva un illecito penale e che solo a seguito della depenalizzazione, operata con il d. lgs. n. 8 del 15.01.2016, tale omissione contributiva, purchè al di sotto della soglia di € 10.000 (come nella fattispecie odierna), è punita con la sola sanzione amministrativa.
Trattandosi di illecito commesso anteriormente alla sua depenalizzazione (d. lgs. n.
8/2016), assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 del medesimo de- creto legislativo, con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle san- zioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6.2.2016 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016). In particolare, l'art. 8 relativo alla “applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse”, così dispone: 1. Le disposizioni del presente de- creto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto di- venuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente de- creto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichia- rando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conse- guenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'arti- colo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 3. Ai fatti commessi prima della da- ta di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione am- ministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamen- te inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie intro- dotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene acces- sorie”. Si è osservato (v. App. Milano, sez. Lavoro, n. 927/2023) che il comma 1 dispone quindi che la retroattività operi “sempre che il procedimento penale non sia stato defini-
4 to con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre i successivi commi 2 e 3 disciplinano, con riguardo agli illeciti depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore (6.2. 2016) del d. lgs. n. 8/2016 ed interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina a sua volta le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudizia- ria all'autorità amministrativa;
l'art. 9 prevede che: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: 1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, en- tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la tra- smissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali re- lativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'ar- chiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudi- ce che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel di- chiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati resi- denti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli resi- denti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 5.
Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Si è allora osservato (v. App. Milano, sez. Lavoro, n. 927/2023) che l'art. 9 d.lgs. n. 8/2016, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 L. 689/81, si differenzia nel fatto che non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute. Risulta così di evidenza che, con riferimento alle fattispecie costituenti originariamente reato e succes- sivamente depenalizzate per effetto del d. lgs. n. 8/2016, il legislatore ha inteso esclude- re che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla viola- zione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione. In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 è stato dun- que affermato (v. App. Milano sez. Lavoro n. 927/2023 nonché n. 123/2020) che, come
è agevole constatare dalla lettura delle predette norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette all'Autorità Amministrati- va, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi;
pertanto tale termine, in difetto di ogni espressa prevista deca-
5 denza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio con conseguente infondatezza della collegata eccezione di decadenza. La diversa disci- plina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nella ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione
(come quella relativa alla fattispecie per cui è causa) rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consape- vole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contri- butive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute. A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all'art. 14 L. 689/81 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (le decadenze sono difatti espressamente previste dalla legge e sono di stretta interpretazione, senza che siano possibili interpretazioni estensive o applicazioni analogiche -cass. n. 14236/2022; cass. n.15125/2021; cass. n. 30490/2021). Da tanto deriva che, avuto riguardo alla nor- ma in esame, non può ritenersi configurabile una ipotesi di decadenza in quanto non prevista espressamente dalla legge. Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fatti- specie in esame dell'art. 14 della legge n. 689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D. lgs. n. 8/2016, che dispone: “nel proce- dimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. L'applicabilità dell'art. 14 alla fattispecie in esame dev'essere dunque esclusa da un lato, in quanto l'art. 9 del d. lgs. 8/2016 pur avendo fissato un termine per la contesta- zione della violazione, non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'Ente dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, in ragione del fatto che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica. Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenaliz- zato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, na- sca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14. Del resto, poiché il potere sanzionatorio da parte della autorità amministrativa è sor- to solo a seguito della depenalizzazione dell'illecito commesso è di evidenza che non può trovare applicazione nel caso in esame l'art. 14 L. n. 689/1981 in forza del quale la sanzione doveva essere irrogata nel termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito (così App. Milano sez. Lavoro n. 123/2020 nonché n. 927/2023, la quale ha ritenuto fondato l'appello dell' nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva fatto appli- CP_1 cazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, conteggiando il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione). A tale ben motivato orientamento, pur in presenza di pronunce di merito difformi, le quali hanno invece opinato per l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981, reputa di aderire l'odierno estensore e quindi concludere che la decadenza dalla potestà sanzionatoria sancita dall'art. 14 L. 689/1981 non trova applicazione nella ipotesi (che ora ricorre) di contestazione di illecito amministrativo che all'epoca della sua commissione costituiva reato e che sia stato poi depenalizzato.
6 4.3 Infondata è anche l'eccezione di prescrizione. L'art. 28 L. 689/1981 dispone che il diritto a riscuotere la sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive in cinque anni. L'art. 2935 c.c. dispone che la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il di- ritto può essere fatto valere. L'illecito che ha dato origine alla ordinanza ingiunzione oggi impugnata risale all'anno 2012 (periodo settembre/2012, ottobre/2012 e novembre/2012) ma all'epoca esso era sanzionato dalla norma di natura penale;
soltanto a seguito della sua depenaliz- zazione, operata dal d. lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016, è sorto il potere sanzionatorio dell' ed il corrispondente diritto a riscuotere l'importo della sanzione pecuniaria. CP_1
Il dies a quo della prescrizione (quinquennale) va dunque in materia ragionevolmente fissato al 6.2.2016 (data di entrata in vigore del d. lgs. 8/2016 di depenalizzazione) ed allora risulta evidente che sia alla data del 3.8.2017 (notifica dell'atto di accertamento e di contestazione della violazione) sia alla data del 5.7.2022 (notifica dell'ordinanza in- giunzione oggi opposta) la prescrizione (quinquennale) del diritto dell' a riscuotere CP_1 la sanzione pecuniaria non era ancora maturata.
4.4 Infine, l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria nemmeno può dirsi estinto per avvenuto pagamento, del quale difatti non vi è la necessaria prova documentale che era onere del debitore/opponente produrre.
5. Merita invece di essere rideterminato (al ribasso) il quantum della sanzione, come peraltro lo stesso resistente ha allegato. CP_1 L'atto di accertamento e di contestazione della violazione amministrativa, notificato in data 3.8.2017, reca l'importo di € 16.666,67, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (€ 50.000), quale sanzione pecuniaria in misura ridotta da pagare ai fini della estinzione del procedimento sanzionatorio.
La successiva ordinanza ingiunzione oggi impugnata reca l'ordine di pagamento dell'importo di € 19.500 quale sanzione pecuniaria comminata in riferimento alla an- nualità 2012.
Senonchè la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie ora in esame era all'epoca (data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 di depenalizzazione) fis- sata da € 10.000 a € 50.000 (v. art. 3 comma 6 d. lgs. 8/2016 che ha novellato l'art. 2 comma 1/bis d.l. 463/1983, conv. con modificazioni dalla L. 638/1983) con l'ulteriore previsione (v. art. 9 co. 5 del d.lgs. 8/2016) che: “Entro sessanta giorni dalla notifica- zione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ri- dotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689”. Pertanto, in linea con le stesse allegazioni difensive dell' resistente, deve anzi- CP_1 tutto concludersi che all'odierno opponente andava invece comminata la sanzione di € 10.000 (minimo edittale), con l'ulteriore possibilità, deve aggiungersi in virtù dell'art. 9 co. 5 del d.lgs. 8/2016, di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il paga- mento, entro 60 giorni dalla notificazione, in misura ridotta pari alla metà (€ 5.000). Detta notificazione (della rettifica in € 10.000 della sanzione di € 19.500 inizialmente comminata nonchè della possibilità di pagamento in misura ridotta pari alla metà) non risulta però esserci stata nei confronti dell'odierno opponente né ad essa può ritenersi equipollente il deposito in giudizio della nota interna con cui l' , dopo la notifica CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio, riconosce di dover applicare la sanzione di
€ 10.000 in luogo di quella di € 19.500 originariamente comminata con l'ordinanza oggi opposta. Dal difetto di tale notificazione segue che all'opponente va pure concesso di
7 poter usufruire del termine di 60 giorni, accordatogli dall'art. 9 comma 5 d.lgs. 8/2016, per il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla metà (€ 5.000), la cui decor- renza non può che essere fissata dalla data di deposito della presente decisione. 6. Le spese di lite si propende per compensarle per intero tra le parti.
p. q. m.
il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiun- Parte_1 CP_ zione n. OI 000203668 notificatagli dall' di Caserta in data 05.07.2022, così prov- vede:
1) rigetta l'opposizione;
2) ridetermina in € 10.000 la sanzione pecuniaria comminata con l'ordinanza impu- gnata, con possibilità di estinzione da parte dell'opponente mediante il pagamento in misura ridotta pari alla metà (€ 5.000) entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
3) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Fissa in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in S. Maria C.V. in data 28.2.2025
il gop
Raffaele Mazzuoccolo
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