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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2024 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 976/2024 V.G. promosso congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefania Salvo
Visti gli atti ed i documenti del procedimento ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto del 14/03/2024 i signori e Parte_1 [...] hanno chiesto di disciplinare l'affidamento del figlio Parte_2 minore nato a [...] il [...], le modalità dei rapporti con Per_1 ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base dell'accordo tra gli stessi raggiunti e trasfuso in seno al ricorso, come di seguito riportato:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre presso la già casa familiare sita in Siracusa nella Via Nino Bixio 2/E;
2. La casa familiare di proprietà di sita in Siracusa nella Parte_1 via Nino Bixio 2/E è assegnata a , attesa la convivenza Parte_2 della stessa con il figlio , fino a quando il figlio coabiterà con Per_1 Per_1 la madre e fino all'indipendenza economica dello stesso;
1 3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
ogni volta che lo stesso vorrà, compatibilmente agli impegni Per_1 lavorativi del sig. e a quelli scolastici del figlio, con un Pt_1 pernottamento infrasettimanale, ed un fine settimana alternato con pernottamento nella giornata di sabato e domenica. Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori con congruo anticipo. Ogni giorno festivo il figlio lo trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre, compatibilmente con le esigenze e volontà del minore e previo accordo di entrambi i genitori e comunque ad anni alterni, il 24/12 ed il
25/12, il 31/12 e l'1/01, il 25/04 e l'1/5, l'8/12, il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Durante la stagione estiva, tra il mese di giugno ed il mese di agosto, il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno dieci giorni consecutivi di vacanza previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori.
4. si obbliga a corrispondere a entro il Parte_1 Parte_2 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 quale contributo al mantenimento del minore, tramite accredito nel conto corrente intestato a la e conosciuto da , Parte_2 Parte_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT dal mese di marzo 2025, oltre il 50% delle spese relative l'erogazione di energia elettrica, gas, acqua e comunque di tutte le spese inerenti l'abitazione compresi oneri e tributi comunali nonché gli oneri condominiali. Le spese straordinarie, comprese le spese scolastiche ed extrascolastiche di tipo sportivo e di istruzione
(es corsi lingua inglese, musicali, teatro etc) sono a carico di Pt_1 nella misura del 70% e di nella misura del
[...] Parte_2
30%. Fatto salvo quanto sopra, per le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa.
5. L'assegno unico sarà interamente percepito da . Nel Parte_2 momento in cui detto contributo economico, ovvero altro in sostituzione, non sarà più erogato dallo Stato, sarà rivisto l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti anche del figlio minore
7. Riguardo le somme di denaro e/o gli investimenti economici posseduti ed effettuati da , che le parti espressamente dichiarano Parte_1
2 essere stati fatti con esclusive economie di , le parti Parte_1 espressamente dispongono:
- Relativamente la polizza n. 315/000027749 contratta con UnipolSai
Codice Agenzia n. 1871, decorrenza 8/1/2017 e scadenza 8/11/2027, premio pagato di € 10.000,00, il contraente si obbliga a Parte_1 non riscattare le somme ed i relativi rendimenti prima della scadenza.
Dette somme unitamente al rendimento sono da intendersi del figlio e destinate allo stesso. Alla scadenza, il successivo reinvestimento Per_1 delle somme, del quale sarà data contezza a , dovrà Parte_2 intendersi a favore del figlio . Resta salvo quanto prescritto nel Per_1 successivo punto 8.
- Relativamente la polizza n. 315/000105329 contratta con UnipolSai
Codice Agenzia n. 1871, decorrenza 14/4/2022 e scadenza 14/4/2037, premio pagato di € 20.000,00, il contraente si obbliga a Parte_1 non riscattare le somme ed i relativi rendimenti. Dette somme unitamente al rendimento sono da intendersi del figlio e destinate allo stesso. Per_1
Alla scadenza ovvero in caso di riscatto anticipato concordato con
[...]
le relative somme dovranno essere reinvestite a nome del figlio Parte_2
valutate le migliori condizioni economiche di mercato. Resta salvo Per_1 quanto prescritto nel successivo punto 8.
- Relativamente la polizza n. 9370818 ramo 126 contratta con UnipolSai
Codice Agenzia n. 1871 ed intestata a , decorrenza Parte_3
27/12/2018, con totale premi lordi ad oggi versati di € 9.300,00, Pt_1 si impegna ad alimentarla con versamenti spontanei.
[...]
- Relativamente la polizza n. 089/000908137 contratta con UnipolSai Pa Codice Agenzia n. 1871 intestata a decorrenza Parte_2
19/1/2012 scadenza 19/1/2031 premi pagati € 17.794,72, le parti espressamente dichiarano che le relative somme sono state interamente versate da e destinate al figlio , in particolare agli Parte_1 Per_1 studi e/o all'avviamento dell'indipendenza economica, e si obbligano, quanto alla contraente , a non riscattare le predette Parte_2 somme prima della scadenza, e quanto a a pagare i relativi Parte_1 premi sino alla scadenza. Alla scadenza e Parte_1 [...]
concorderanno la destinazione delle somme liquidate, Parte_2 comunque sempre a favore del figlio . Per_1
3 8. A maggiore precisazione di quanto al superiore punto 7, le parti espressamente dichiarano e riconoscono che tutte le somme ivi indicate sono destinate al figlio e pertanto si obbligano a mantenerle Per_1 vincolate in favore dello stesso e potranno essere svincolate, previo accordo delle parti, solo per comprovate esigenze di natura scolastica, di istruzione o di salute o comunque per avviarlo ad una indipendenza personale ed economica.
9. Il mancato rispetto delle pattuizioni di cui ai superiori punti 7 e 8 determinerà l'obbligo della parte inadempiente di corrispondere all'altra a titolo di restituzione la somma mensile di € 1.500,00 fino al raggiungimento dei relativi importi oltre le rendite ed oltre gli interessi legali. Dette somme saranno depositate dalla parte che le ha ricevute in un conto corrente specifico e saranno destinate unicamente per comprovate esigenze di natura scolastica, di istruzione o di salute del figlio con obbligo di darne contezza all'altra parte. Per_1
10. Le detrazioni fiscali saranno fruite dai genitori nella misura del 70% in favore di e del 30% in favore di . Parte_1 Parte_2
11. In caso di acquisto di unità immobiliare si obbliga ad Parte_1 intestare la nuda proprietà al figlio ed a riservarsi l'usufrutto Per_1 vitalizio.
12. Le spese di lite sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti dichiaravano, altresì, di rinunciare a comparire all'udienza e chiedevano che la stessa si svolgesse in modalità cartolare.
Con successive note d'udienza del 6/12/2024 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni riportate nelle predette note e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione riservandosi di riferirne al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto dell'11/04/2024).
*** preso atto dell'accordo depositato da e Parte_1 [...]
nella qualità di genitori naturali del figlio minore;
Parte_2 Per_1
4 dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico
Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che
tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter comma secondo c.c.; ritenuto che gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che
, atteso il contenuto dell'accordo e dell'età del minore, appare manifestamente superfluo (art. 473.bis.4 c.p.c.) l'ascolto dello stesso;
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso il carattere congiunto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Sezione Volontaria Giurisdizione –
Omologa le condizioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore in base all'accordo delle parti così come sopra riportato.
5 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Siracusa, 20.1.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
6
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 976/2024 V.G. promosso congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Stefania Salvo
Visti gli atti ed i documenti del procedimento ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto del 14/03/2024 i signori e Parte_1 [...] hanno chiesto di disciplinare l'affidamento del figlio Parte_2 minore nato a [...] il [...], le modalità dei rapporti con Per_1 ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base dell'accordo tra gli stessi raggiunti e trasfuso in seno al ricorso, come di seguito riportato:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre presso la già casa familiare sita in Siracusa nella Via Nino Bixio 2/E;
2. La casa familiare di proprietà di sita in Siracusa nella Parte_1 via Nino Bixio 2/E è assegnata a , attesa la convivenza Parte_2 della stessa con il figlio , fino a quando il figlio coabiterà con Per_1 Per_1 la madre e fino all'indipendenza economica dello stesso;
1 3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
ogni volta che lo stesso vorrà, compatibilmente agli impegni Per_1 lavorativi del sig. e a quelli scolastici del figlio, con un Pt_1 pernottamento infrasettimanale, ed un fine settimana alternato con pernottamento nella giornata di sabato e domenica. Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori con congruo anticipo. Ogni giorno festivo il figlio lo trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre, compatibilmente con le esigenze e volontà del minore e previo accordo di entrambi i genitori e comunque ad anni alterni, il 24/12 ed il
25/12, il 31/12 e l'1/01, il 25/04 e l'1/5, l'8/12, il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Durante la stagione estiva, tra il mese di giugno ed il mese di agosto, il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno dieci giorni consecutivi di vacanza previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori.
4. si obbliga a corrispondere a entro il Parte_1 Parte_2 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 quale contributo al mantenimento del minore, tramite accredito nel conto corrente intestato a la e conosciuto da , Parte_2 Parte_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT dal mese di marzo 2025, oltre il 50% delle spese relative l'erogazione di energia elettrica, gas, acqua e comunque di tutte le spese inerenti l'abitazione compresi oneri e tributi comunali nonché gli oneri condominiali. Le spese straordinarie, comprese le spese scolastiche ed extrascolastiche di tipo sportivo e di istruzione
(es corsi lingua inglese, musicali, teatro etc) sono a carico di Pt_1 nella misura del 70% e di nella misura del
[...] Parte_2
30%. Fatto salvo quanto sopra, per le spese straordinarie si fa riferimento al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa.
5. L'assegno unico sarà interamente percepito da . Nel Parte_2 momento in cui detto contributo economico, ovvero altro in sostituzione, non sarà più erogato dallo Stato, sarà rivisto l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti anche del figlio minore
7. Riguardo le somme di denaro e/o gli investimenti economici posseduti ed effettuati da , che le parti espressamente dichiarano Parte_1
2 essere stati fatti con esclusive economie di , le parti Parte_1 espressamente dispongono:
- Relativamente la polizza n. 315/000027749 contratta con UnipolSai
Codice Agenzia n. 1871, decorrenza 8/1/2017 e scadenza 8/11/2027, premio pagato di € 10.000,00, il contraente si obbliga a Parte_1 non riscattare le somme ed i relativi rendimenti prima della scadenza.
Dette somme unitamente al rendimento sono da intendersi del figlio e destinate allo stesso. Alla scadenza, il successivo reinvestimento Per_1 delle somme, del quale sarà data contezza a , dovrà Parte_2 intendersi a favore del figlio . Resta salvo quanto prescritto nel Per_1 successivo punto 8.
- Relativamente la polizza n. 315/000105329 contratta con UnipolSai
Codice Agenzia n. 1871, decorrenza 14/4/2022 e scadenza 14/4/2037, premio pagato di € 20.000,00, il contraente si obbliga a Parte_1 non riscattare le somme ed i relativi rendimenti. Dette somme unitamente al rendimento sono da intendersi del figlio e destinate allo stesso. Per_1
Alla scadenza ovvero in caso di riscatto anticipato concordato con
[...]
le relative somme dovranno essere reinvestite a nome del figlio Parte_2
valutate le migliori condizioni economiche di mercato. Resta salvo Per_1 quanto prescritto nel successivo punto 8.
- Relativamente la polizza n. 9370818 ramo 126 contratta con UnipolSai
Codice Agenzia n. 1871 ed intestata a , decorrenza Parte_3
27/12/2018, con totale premi lordi ad oggi versati di € 9.300,00, Pt_1 si impegna ad alimentarla con versamenti spontanei.
[...]
- Relativamente la polizza n. 089/000908137 contratta con UnipolSai Pa Codice Agenzia n. 1871 intestata a decorrenza Parte_2
19/1/2012 scadenza 19/1/2031 premi pagati € 17.794,72, le parti espressamente dichiarano che le relative somme sono state interamente versate da e destinate al figlio , in particolare agli Parte_1 Per_1 studi e/o all'avviamento dell'indipendenza economica, e si obbligano, quanto alla contraente , a non riscattare le predette Parte_2 somme prima della scadenza, e quanto a a pagare i relativi Parte_1 premi sino alla scadenza. Alla scadenza e Parte_1 [...]
concorderanno la destinazione delle somme liquidate, Parte_2 comunque sempre a favore del figlio . Per_1
3 8. A maggiore precisazione di quanto al superiore punto 7, le parti espressamente dichiarano e riconoscono che tutte le somme ivi indicate sono destinate al figlio e pertanto si obbligano a mantenerle Per_1 vincolate in favore dello stesso e potranno essere svincolate, previo accordo delle parti, solo per comprovate esigenze di natura scolastica, di istruzione o di salute o comunque per avviarlo ad una indipendenza personale ed economica.
9. Il mancato rispetto delle pattuizioni di cui ai superiori punti 7 e 8 determinerà l'obbligo della parte inadempiente di corrispondere all'altra a titolo di restituzione la somma mensile di € 1.500,00 fino al raggiungimento dei relativi importi oltre le rendite ed oltre gli interessi legali. Dette somme saranno depositate dalla parte che le ha ricevute in un conto corrente specifico e saranno destinate unicamente per comprovate esigenze di natura scolastica, di istruzione o di salute del figlio con obbligo di darne contezza all'altra parte. Per_1
10. Le detrazioni fiscali saranno fruite dai genitori nella misura del 70% in favore di e del 30% in favore di . Parte_1 Parte_2
11. In caso di acquisto di unità immobiliare si obbliga ad Parte_1 intestare la nuda proprietà al figlio ed a riservarsi l'usufrutto Per_1 vitalizio.
12. Le spese di lite sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti dichiaravano, altresì, di rinunciare a comparire all'udienza e chiedevano che la stessa si svolgesse in modalità cartolare.
Con successive note d'udienza del 6/12/2024 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni riportate nelle predette note e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione riservandosi di riferirne al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto dell'11/04/2024).
*** preso atto dell'accordo depositato da e Parte_1 [...]
nella qualità di genitori naturali del figlio minore;
Parte_2 Per_1
4 dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico
Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che
tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter comma secondo c.c.; ritenuto che gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che
, atteso il contenuto dell'accordo e dell'età del minore, appare manifestamente superfluo (art. 473.bis.4 c.p.c.) l'ascolto dello stesso;
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso il carattere congiunto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Sezione Volontaria Giurisdizione –
Omologa le condizioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore in base all'accordo delle parti così come sopra riportato.
5 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Siracusa, 20.1.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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