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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9333 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 46961/2017
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Presidente,Dott.ssa AU RE
Dott.ssa Alfredo Landi Giudice rel.,
Dott. AR PI De LO Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46961 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 e vertente
TRA
Parte 1 ),con socio unico (C.F. e P.IVA P.IVA 1 con sede legale in Roma, via Parigi n. 11, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Prof.
UR TO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suoC.F. 1 studio in Roma in via Pompeo Magno n. 94, presso lo studio dell'Avv. Mauro Longo (C.F.
C.F. 2
ATTRICE
E
(P. IVA P.IVA 2 , società di diritto tedesco, con sede a Controparte_1
Freisinger Str. 5, 85716 Unterschleißheim (Repubblica Federale di Germania), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Modenesi (C.F.
C.F. 4 ) e TT RO C.F. 3 ER EL (C.F.
), giusta procura che si allega alla comparsa di costituzione e (C.F. C.F. 5 risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati in Roma, via dei Due
Macelli n. 66;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte 1
[...] con socio unico (poi anche solo ) agiva in giudizio avverso la [...]
Controparte 1 (di seguito anche solo Deutsche o PBB) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in questa sede opposto per assoluta
-
mancanza di titolo esecutivo;
- sempre in via principale, dichiarare che la convenuta PBB non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per i motivi tutti esposti in narrativa;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità di tutti i contratti descritti in narrativa (Facility Agreement del 2007 e successivi Amendment), siccome stipulati esclusivamente in lingua inglese e in assenza di ogni altra informazione resa al Cliente in lingua italiana, e pertanto in violazione della norma imperativa posta dall'art. 127, comma
1-bis, d.lgs. 385/1993 (T.u.b.), con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma percepita da Pt_2in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inapplicabilità dei contratti descritti in narrativa come sesto e/o settimo Amendment, siccome stipulati
(rispettivamente in data 6.3.2012 e 19.4.2013) in violazione della Decisione della
Commissione Europea 118/2012/UE, per i motivi pure esposti in narrativa, con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma percepita da Pt 2 in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in via ulteriormente subordinata, annullare ai sensi dell'art. 1427 e ss., c.c., i contratti descritti in narrativa come sesto e/o settimo Amendment, per dolo della Succursale italiana di PBB (art. 1439, c.c.) ovvero, in via ulteriormente subordinata, per errore essenziale e riconoscibile dalla
-
Succursale italiana di PBB (art. 1428, 1429, 1431, c.c.), con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma corrisposta da Pt 2 in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la risoluzione dei contratti descritti in narrativa come sesto e/o settimo Amendment, in ragione delle gravi e protratte violazioni dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza gravanti sulla Succursale italiana di PBB, come sopra specificati in narrativa, con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma che Pt 2 abbia corrisposto in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in ogni caso – previo interrogatorio formale del legale rappresentante di PBB — ordinare e/o condannare PBB ad esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. e/o consegnare a Pt 2 tutta la documentazione pertinente al rapporto inerente al Contratto del 2007 e ai sette Amendments che ne seguirono (tutti come sopra descritti in narrativa), nonché ad ogni singola situazione debitoria e creditoria collegata, con particolare riferimento ad ogni eventuale cessione e/o assegnazione e/o reintestazione e/o cartolarizzazione o segregazione patrimoniale e/o qualsiasi altra forma di trasferimento anche ma non solo per effetto di liquidazione
Controparte_1 a favore della volontaria da parte della Succursale italiana di
(Head Office, Unterschleissheim) ovvero a sede tedesca della Controparte_1
favore di diversi soggetti o patrimoni autonomi;
- in ogni caso, accertare e/o dichiarare: la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti di Pt 2 di qualsiasi eventuale cessione e/o assegnazione e/o reintestazione e/o cartolarizzazione o segregazione patrimoniale e/o qualsiasi altra forma di trasferimento - anche ma non solo per effetto di liquidazione volontaria - da parte della Succursale italiana di Controparte_1 a favore della sede tedesca della Controparte_1
(Head Office, Unterschleissheim) ovvero a favore di diversi soggetti o patrimoni autonomi, in quanto contraria alle pattuizioni inter partes contenute nel Contratto del 2007 e in ciascuno dei sette Amendments che ne seguirono (tutti come sopra descritti in narrativa); in ogni caso, accertare e/o dichiarare il difetto in capo a PBB di tutte o di alcune delle
-
qualità essenziali, presupposte in capo alla parte contrattuale indicata come "Lender" sia nel Contratto del 2007 che in ciascuno dei sette Amendments che ne seguirono (tutti come sopra descritti in narrativa), e ivi indicate sotto la definizione di "Qualifying Lender"
(Finanziatore Qualificato);
e per l'effetto accertare e/o dichiarare il difetto in capo a PBB di qualsiasi diritto e/o legittimazione contrattuale ad esigere l'adempimento e/o l'esecuzione di ciascuno dei predetti contratti, con condanna alla restituzione di tutte le somme percepite in assenza di tale legittimazione, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare - anche previa Consulenza Tecnica di Ufficio - la nullità delle clausole contrattuali contenute nel terzo Amendment del 15.6.2010 e nel quarto
Amendment del 14.7.2010, relative ad interessi, commissioni ("Arrangement Fees" e "Back
- End Fees") ed altre spese ed oneri imposti ad Pt 2 (a) in quanto complessivamente determinanti un costo del credito eccedente la soglia degli interessi usurari ex art. 1815, c.c.;
(b) o comunque in quanto usurarie in concreto, ai sensi dell'art. 644, secondo comma, c.p., considerata anche la condotta di PBB e il contesto fattuale descritto in narrativa;
(c) e in ogni caso, per quanto concerne le commissioni ("Arrangement Fees" e "Back-End Fees"), in quanto applicate da PBB in assenza di qualsiasi attività corrispondente o sottostante che le potesse giustificare, e pertanto indebite ex art. 2033, c.c.; con uguale richiesta a quella espressa sub c) - circa le predette commissioni - anche per quanto concerne tutti gli altri cinque Amendments succedutisi dal 2009 al 2013; e per l'effetto - per ciascuno o per tutte le predette ipotesi di nullità condannare PBB, ai sensi degli artt. 1815 e/o 2033, c.c., a restituire ad Pt 20gni somma indebitamente percepita, oltre interessi dalla data della effettiva percezione sino al dì del saldo;
in ogni caso, condannare PBB al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali cagionati ad Pt 2 per effetto della sua molteplice e protratta condotta gravemente contraria agli obblighi contrattuali, alla legge e alla normativa secondaria, e comunque ai suoi obblighi di correttezza e di buona fede come meglio motivato in narrativa, in misura non inferiore ad € 80.000.000,00 o a quella maggiore o minore che anche in via equitativa venga ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio".
IN agiva in giudizio deducendo in ordine al contratto di finanziamento denominato 2.
"Credit Facility Agreement", che prevedeva la messa a disposizione di da parte della P CP 1 di un importo capitale sino a un massimo di euro 23.784.325,00 che avrebbe potuto utilizzare per l'acquisto di un immobile: la violazione delle norme in materia di buona fede e correttezza da parte della CP_2
-
- la nullità e/o inefficacia del sesto e/o del settimo Amendment, stipulati dalla Parte_3 rispettivamente il 6.3.2012 e il 19.4.2013 per contrarietà con la Decisione emessa dalla
Commissione europea nel luglio 2011, in quanto norma imperativa di diritto comunitario direttamente vincolante e a cui le giurisdizioni nazionali devono conformarsi;
- in via gradata, l'annullabilità per dolo o per errore essenziale del sesto e settimo Amendment
o, in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della
CP 2 alle sue obbligazioni contrattuali, con i conseguenti effetti restitutori di tutto quanto P indebitamente versato da in esecuzione dei predetti Amendments;
- il difetto di legittimazione contrattuale in саро alla CP 1 per mancanza della condizione contrattuale di "Finanziatore Qualificato" autorizzato ad operare in Italia;
· la nullità delle clausole relative alle commissioni e ad ogni altra voce di costo del credito relativo, soprattutto, al terzo e quarto Amendment, e conseguente ripetizione di quanto
P corrisposto dalla;
- in ogni caso, la condanna di CP 1 al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali cagionati alla IN per effetto della condotta gravemente contraria agli obblighi contrattuali.
3. Con comparsa di costituzione e risposta con annessa domanda riconvenzionale del
9.2.2018, si costituiva in giudizio la CP 1 la quale contestava tutto quanto dedotto da parte attrice.
4. Parte convenuta dichiarava innanzitutto di essere ancora creditrice nei confronti della della somma capitale di euro 13.327.000,00, oltre interessi e "fees".
5. Nello specifico, rappresentava:
e la CP 1 concludevano un contratto di6. che in data 27 settembre 2007 la finanziamento denominato "Credit Facility Agreement", che prevedeva la messa a P disposizione in favore della da parte della CP 1 di un importo capitale sino a un
P avrebbe potuto utilizzare per l'acquisto di un massimo di euro 23.784.325,00 che la immobile;
P
7. che il finanziamento veniva erogato per euro 21.628.302,00 e veniva utilizzato dalla per l'acquisto dell'immobile commerciale sito in Roma, via AR UL VI n. 48;
8. che a garanzia del finanziamento, venivano costituiti un pegno sulla totalità delle azioni P della e un'ipoteca sull'immobile in data 28.9.2007, nonché un contratto di cessione in garanzia dei canoni derivanti dalla locazione dell'immobile (Finance Documents) in data
18.10.2007;
9. che in base a tali rapporti negoziali, veniva stabilito che la avrebbe pagato le rate di soli interessi con il cash flow derivante dalla locazione dell'immobile, mentre avrebbe rimborsato il capitale mutuato con la vendita di quest'ultimo o tramite il reperimento altrove delle risorse necessarie. P 10. Ciò esposto, parte convenuta precisava che la avrebbe dovuto comunque rimborsare il finanziamento erogato dalla Banca, a prescindere dalla vendita dell'immobile e che la Banca non avrebbe mai intralciato la nella ricerca dell'acquirente per l'immobile, fornendole, anzi, continua assistenza.
11. Parte convenuta continuava esponendo i seguenti fatti:
12. che tra il 2007 e il 2013, intervenivano diversi accordi modificativi dell'originario P contratto di finanziamento, la maggior parte dei quali finalizzati al rifinanziamento della
13. che il 19.4.2013, le parti concludevano il settimo Amendment con cui: veniva differita la maturity date, ossia la data di estinzione del finanziamento, al 15
dicembre 2016;
venivano indicate rate di ammortamento del capitale da euro 295.000,00 ciascuna e una rata finale di euro 13.032.000,00;
venivano indicati gli interessi a tasso variabile;
P
- veniva assunto l'impegno dalla a fare tutto il possibile per vendere l'immobile e a comunicare alla Banca lo stato di fatto e giuridico dell'immobile, della ricerca del possibile acquirente e della rilocazione dell'immobile;
P veniva rimodulato l'obbligo di di versare su apposito conto corrente i canoni di locazione e gli altri importi dovuti ai sensi di questo rapporto.
P14. A ottobre 201 6, la CP_1 chiedeva alla il pagamento della rata capitale e di quella degli interessi in scadenza il 15.10.2016, richiesta che, però, non sarebbe stata soddisfatta. P 15. Tuttavia, il 9.11.2016 la si dichiarava pronta ad anticipare l'estinzione del pagamento e, pertanto, la CP_1 replicava dichiarando di essere pronta a ricevere il pagamento e a rilasciare, di conseguenza, le garanzie costituite dalla;
in data 14.11.2014, però, come già comunicato anticipatamente alla veniva chiusa la succursale italiana sita in Roma, in '
Largo di Torre Argentina, sicché, la CP_1 informava la P che avrebbe dovuto eseguire il pagamento a coordinate bancarie diverse che, comunque, la società già conosceva, avendovi accreditato i pagamenti dal 2014 in poi, senza che fosse stata sollevata alcuna contestazione.
16. In risposta, la IN si dichiarava impossibilitata ad eseguire il pagamento, in quanto riteneva che l'unica controparte legittimata a riceverlo sarebbe stata la succursale di Roma.
17. Secondo la convenuta, tale comportamento si poneva in evidente contrasto con i canoni di buona fede e correttezza su cui si sarebbe dovuta improntare l'esecuzione del contratto. P
18. Il 15.12.2016, la CP_2 offriva alla la possibilità di rimborsare il solo capitale mutuato, riservandosi di chiedere successivamente interessi e fees, così sgravando il debitore dalla P maturazione di ulteriori interessi;
nondimeno, questa proposta non veniva accettata dalla che restava ferma sulla propria posizione, chiedendo, altresì, il risarcimento dei presunti danni sofferti.
'19. Il 22.7.2017 la P nonostante il suo perdurante inadempimento, notificava la citazione in giudizio alla CP 1 dando inizio al presente giudizio.
P CP_1 notificava alla i titoli esecutivi e l'atto di precetto20. In data 13.9.2017, però, la per ottenere la restituzione del capitale mutuato pari ad euro 13.327.000,00 e, P successivamente, la in data 4.10.2017, si opponeva all'esecuzione dinnanzi al Tribunale '
di Roma (RG n. 65692/2017).
21. Il 25.10.2017, la CP 1 pignorava l'immobile e avviava l'esecuzione immobiliare dinnanzi al Tribunale di Roma (RG n. 2025/2017).
22. Alla luce della suesposta ricostruzione dei fatti, parte convenuta eccepiva:
- l'illegittimità del presente giudizio, presentato al solo scopo di ostacolare l'esecuzione dell'immobile; il diritto della CP 1 di procedere con l'esecuzione forzata, in quanto unica controparte P contrattuale della tenuto conto che la CP_1 e la sua succursale romana devono considerarsi come stessa entità giuridica;
- che il rapporto giuridico, in realtà, si sarebbe potuto proseguire anche con un soggetto privo della qualifica di Qualifying Lender, in quanto, l'assenza di questa qualifica avrebbe avuto come unica conseguenza lo spostamento del peso della tassazione italiana sugli interessi esclusivamente sul lender e non più sul borrower;
- di non aver mai trasferito, neppure in via sintetica, il contratto o il credito da esso derivante ad altra entità giuridica, in quanto il trasferimento in via sintetica di assets non ne determinerebbe una cessione, ma piuttosto un'assicurazione contro il rischio di deterioramento del merito creditizio del debitore;
dunque, non vi sarebbe alcun trasferito del credito, ma del solo rischio legato alla variazione del profilo creditizio, con la conseguenza che gli assets, posti a garanzia del Pfandbriefe, resterebbero nel bilancio dell'emittente;
- l'inefficacia nei rapporti orizzontali tra privati della Direttiva emessa dalla Commissione europea con unico destinatario lo Stato tedesco;
considerato, altresì, che la Decisione entrava in vigore dopo la stipulazione del sesto Amendment;
P
- di aver dato tempestiva notizia alla 'con lettera del 14 novembre 2014, circa la perdita
-
della qualifica di Finanziatore Qualificato da parte della CP 1 in seguito alla risoluzione del sesto e settimo Amendents;
-l'assenza di usura e la conseguente legittimità delle condizioni contrattuali;
- l'inesistenza dei danni così come lamentati da controparte. 23. Tutto ciò considerato, parte convenuta avanzava domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice alla restituzione del capitale finanziato per euro 13.327.000,00 oltre interessi e fees, inoltre, chiedeva di emettere istanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, per il pagamento della stessa somma.
24. All'udienza di prima comparizione delle parti del 1.3.2018, veniva avanzata richiesta di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale attesa la pendenza presso la IV sez. della causa RG n. 65692/2017 con oggetto l'esecuzione immobiliare sulla base del medesimo titolo giuridico oggetto della presente causa. Ciò considerato, il Giudice rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altra sezione.
25. Con decreto del 30 marzo 2018, il Presidente del Tribunale restituiva gli atti al ruolo generale, considerato che per l'evidente nesso di continenza e il criterio tabellare dell'anteriorità, le due cause (RG nn. 46961/2017 e 65692/2017) dovevano essere rimesse al
Giudice assegnatario della causa iscritta per prima secondo i criteri tabellari.
26. Ebbene, in relazione al medesimo rapporto dedotto in questo giudizio di merito, la CP_2 P in data 18.9.2017 notificava alla un atto di precetto con contestuale notifica del titolo esecutivo, con il quale le intimava di pagare la somma di euro 13.327.000,00 a titolo di rimborso del capitale mutuato, oltre ad euro 2.000,00 a titolo di onorario per la redazione dell'atto di precetto, oltre ad accessori di legge e alle spese successive occorrende, avvisando che, in difetto di pagamento entro dieci giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto ad P esecuzione forzata. Avverso tale precetto la proponeva quindi opposizione, notificata in data 3.10.2017 alla CP_2 chiedendo: "in via pregiudiziale e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del (preteso) titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
nel merito: in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in questa sede opposto per assoluta mancanza di titolo esecutivo;
sempre in via principale, dichiarare che la convenuta PBB non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per i motivi tutti esposti in narrativa;
(...)"
27. Successivamente alla riunione delle suddette cause, il Giudice fissava dinnanzi a sé
l'udienza del 23.5.2018 nella cui sede veniva ribadita l'istanza di sospensione dell'efficacia
P esecutiva del titolo avanzata dalla opponente nel giudizio di opposizione al precetto, '
motivata in forza del fatto che il contratto di ipoteca non è di per sé idoneo ad essere qualificato come titolo esecutivo, tale da legittimare l'azione avanzata dalla Banca. Al contrario, parte opposta si opponeva all'istanza dell'opponente, chiedendo l'adozione dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. 28. Il Giudice, con ordinanza del 10.5.2019 di scioglimento della riserva assunta in udienza,
"considerato che a norma dell'art. 615 co. 1 c.p.c., secondo periodo, il giudice dell'opposizione ha il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo - su istanza di parte
-, sicché deve ritenersi che lo stesso conservi tale sindacato anche nell'ipotesi di successiva instaurazione di procedimento esecutivo: infatti, il giudice dell'esecuzione sarebbe competente a decidere sulla sospensiva del titolo solo nell'ipotesi in cui, successivamente all'inizio dell'esecuzione, venga instaurato il giudizio di opposizione a precetto, per il quale, in detta ipotesi, egli stesso sarebbe competente - così come emerge dalla lettura dell'art. 615 co. 2 c.p.c.; ciò sul presupposto che il giudice dell'opposizione (che sia quello individuato per competenza o materia ovvero in caso di avviata esecuzione - il giudice dell'esecuzione
-
stessa) è chiamato a statuire sul diritto che è oggetto della pretesa esecutiva, vagliandone nel merito la fondatezza", rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo P avanzata dalla , ritenendone insussistenti i presupposti di legge, nonché l'istanza di adozione dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. avanzata da parte opposta, poiché superflua. P
,29. Avverso la suddetta ordinanza, la in data 1.6.2019, proponeva reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. chiedendo al Collegio la revoca della suddetta ordinanza. Veniva, quindi, incardinato il procedimento RG n. 35792/2019 con udienza fissata al 28.8.2019.
30. Con successiva ordinanza del 11.9.2019 veniva accolto il reclamo e, per l'effetto,
l'ordinanza impugnata veniva riformata in accoglimento della domanda cautelare, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli notificati alla IN, unitamente all'atto di precetto in data 18 settembre 2018.
31. Nel corso dei seguenti giudizi, la Banca, in data 23-24.10.2017, pignorava l'immobile di P proprietà della sito in Roma, via AR UL VI n. 48 e via Carlo Veneziani n. 45-65.
La procedura esecutiva veniva instaurata dinnanzi alla sezione IV del Tribunale di Roma con
RG n. 2025/2017.
P proponeva ricorso per opposizione ad esecuzione immobiliare ex 32. In data 15.1.2018, la art. 615 co. 2 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
33. Considerata l'ordinanza del collegio che accoglieva il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., il Giudice dell'esecuzione pronunciava la cessazione della materia del contendere.
34. All'udienza del 30.10.2019, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c.
35. Con ordinanza del 24.4.2021, emessa in scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.12.2020, il Giudice, stante l'intervenuta sospensione dei titoli di formazione stragiudiziale, accoglieva la richiesta, oggetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta, di P emissione di ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art 186ter c.p.c., ingiungendo alla il pagamento in favore della CP 1 di euro 13.327.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale dal 30.6.2014, dichiarando la provvisoria esecutività dell'ordinanza pronunciata.
36. Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.6.2022, parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186ter c.p.c., nonché l'ammissione dei mezzi di prova.
37. Alla successiva udienza di trattazione scritta, il Giudice ammetteva la duplice consulenza tecnica contabile ed estimativa richiesta da parte attrice e nominava quale CTU contabile il
Dott. Persona 1 e come perito estimativo il Dott. Persona 2
38. Con le note di trattazione scritta depositate dalla convenuta per l'udienza del 26 gennaio
2023, la stessa avanzava istanza di revoca della CTU disposta dal Giudice, in quanto le doglianze relative all'usura sarebbero state infondate e le domande risarcitorie, oltreché implicare un giudizio strettamente giuridico non demandabile al consulente tecnico d'ufficio, sarebbero tardive, inammissibili, generiche, infondate e comunque sprovviste di supporto probatorio. Al contrario, parte attrice rinnovava l'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c.
39. Il Giudice, all'udienza del 26 gennaio 2023, rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. avanzata da parte attrice, considerato che: "l'eventuale accoglimento delle censure sollevate ed oggi in parte anche oggetto della consulenza contabile disposta non determinerebbe la caducazione del titolo esecutivo azionato - e quindi dell'azione esecutiva - quanto una mera rideterminazione del quantum debeatur", confermando l'incarico attribuito ai CTU nominati.
40. Svolte entrambe le CTU ammesse, parte attrice con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.9.2023 avanzava istanza ex art. 196 c.p.c. per la rinnovazione o integrazione delle CTU.
41. Il Giudice, all'udienza del 28.9.2023, ritenuto non necessario chiamare i CTU a chiarimenti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e, con successiva ordinanza del
21.12.2023, la causa veniva trattenuta per la decisione.
42. Operando la propria ricostruzione dei fatti, parte attrice lamenta una serie di illegittimità commesse dalla propria controparte, le quali saranno analiticamente esaminate nel prosieguo.
43. Innanzitutto, parte attrice dichiara di aver sottoscritto in data 27.9.2007 con la Succursale italiana (Milan NC) della banca tedesca Hypo Real Estate International Aktiengeselschaft Contr 'poi incorporata dalla Controparte_1 un contratto (di seguito anche solo in lingua inglese di "Facility Agreement";
44. che tale contratto prevedeva la messa a disposizione (Facility) di un importo in conto capitale sino ad un massimo di euro 23.784.325,00 che IN avrebbe potuto, a richiesta, utilizzare per l'acquisto di un immobile (nel caso di specie, un immobile sito in Roma, via
AR UL VI n. 48) e che avrebbe poi dovuto rimborsare, unitamente agli interessi, alle commissioni e agli altri oneri e spese previste dal contratto, secondo rate determinate in un separato PIno di ammortamento con scadenza;
P 45. che tra gli impegni assunti dalla 'in forza del contratto, vi era la costituzione di un pegno sulla totalità delle azioni della e di un'ipoteca di primo grado sull'immobile;
46. che il contratto all'art. 22.2 stabiliva che il ruolo di finanziatore (Original Lender) veniva Contr assunto da e che ogni diritto o obbligo del Lender non poteva essere assegnato o trasferito ad altro soggetto privo della qualifica di “Qualifying Lender”, ossia un finanziatore con qualità di banca autorizzata ad operare in Italia (sede legale o succursale in Italia autorizzata a svolgere attività bancaria nel territorio della Repubblica Italiana), con un rating Contr di almeno purché tale trasferimento o assegnazione fosse perfezionato coinvolgendo il '
finanziato a seguito di notificazione a norma dell'art. 1264 c.c. e non alterasse in nulla i diritti delle parti;
47. che le condizioni del suddetto contratto venivano modificate in forza di una serie di nuovi accordi (Amendments), tra cui quello del 19.4.2013 (settimo Amendment) che riduceva il debito iniziale a euro 16,2 milioni circa, indicando quale data di scadenza per il rimborso del capitale il 15.12.2016; P 48. che nel 2016, la rilevava gravi anomalie ed illegittimità determinate da un comportamento della CP_2 contrario a norme contrattuali e di diritto privato e pubblico, in quanto sarebbero state applicate commissioni indebite e/o interessi usurari nel periodo tra il
2010 e il 2011, con interferenze della HRE/Deutsche nei tentativi di vendita dell'Immobile;
P 49. che in data 4.6.2020 veniva fatta pervenire alla una lettera di condizioni base (Key
Terms) in forza delle quali la CP 1 avrebbe potuto concederle un finanziamento sino al
15.2.2011, pari ad otto mesi complessivi, mediante la sottoscrizione di due Amendments che prevedevano un aggravamento inaspettato delle condizioni economiche precedentemente praticate che si rivelavano contra legem, prevedendo: commissioni indebite ed ingiustificate per complessivi euro 725.200,00; complessivo costo del credito eccedente il tasso soglia;
rilevanza della vicenda contrattuale come usura in concreto;
50. che la nonostante ne avesse contestato l'esosità, sarebbe stata costretta ad accettare tali condizioni a causa dell'assenza di alternative, dato l'alone di negatività che la CP 1 aveva provocato sul mercato bancario ed immobiliare;
P 51. che, per tali ragioni, la si trovava ostaggio delle condizioni economiche svantaggiose
CP 1 che le impedivano di vendere l'immobile e di liberarsi in modo vantaggioso della da tale situazione, rilevando che si erano succeduti diversi tentativi di vendita dell'immobile
P operati dalla che, però, determinavano sempre un suo ritorno sul mercato, a causa delle perplessità ingenerate circa la convenienza dell'operazione;
52. che nel periodo tra il 2010 e il 2011, l'azionista unico della CP_1 era il Governo della
Repubblica Federale di Germania, che aveva nominato l'intero Consiglio di amministrazione della banca, il quale, secondo parte attrice, avrebbe realizzato, con la propria condotta, una distorsione della concorrenza sul mercato bancario comunitario. Invero, la nazionalizzazione di CP 1 richiedeva un ingente intervento finanziario da parte dello Stato tedesco, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi della relativa disciplina comunitaria (artt. 107 ss.
TFUE), autorizzato con Decisione della Commissione UE solamente a condizione che la
CP 2 non avesse esercitato nuove attività nell'ambito del finanziamento immobiliare in alcuni paesi, fra i quali l'Italia, non ricompresi nell'elenco dei mercati autorizzati e che tale impegno, come tutti gli altri, fosse attuato integralmente;
53. che tale impegno fosse rispettato dal momento della Decisione (luglio 2011) fino al 2015
o alla privatizzazione della CP 1 se precedente, e comunque, quanto agli altri obblighi della Banca, in nessun caso prima del 31 dicembre 2013;
54. che, nonostante l'impegno assunto, nel periodo 2012-2013 sarebbero state compiute dalla illegittime attività nel settore di finanziamento immobiliare nel mercato italiano, CP 1
mediante la stipulazione di nuovi Amendments, da considerare come nuova e libera scelta negoziale della CP_2 di assumere nuovi impegni finanziari, in violazione del provvedimento della Commissione Europea;
55. che con l'Amendment stipulato nel 2013 la CP 1 prevedeva come termine di scadenza il 15.12.2016, realizzando una presunta triplice violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza. Ebbene, parte attrice rilevava che seppure la CP_2 si sarebbe obbligata a tentare la riprivatizzazione entro il 31 dicembre 2014, uscendo dal mercato italiano entro quella data, aveva previsto come termine di scadenza del finanziamento il 15.12.2016, proiettandosi ad operare in Italia ben oltre la fine del 2014;
P '56. che, nonostante questi Amendments stipulati tra Parte 3 succursale italiana e la CP 1 dal 4.2.2014, con lettera proveniente dalla ON NC (succursaledella P inglese), i pagamenti della venivano dirottati su un conto dell'Head Office tedesco, P cosicché la banca tedesca iniziava a cartolarizzare il credito della in violazione dell'art.
,
22.2 del contratto di Facility Agreement che ammetteva forme di “assignment” o “transfer” del credito tra cui rientravano anche le forme di cartolarizzazione - solo a favore di banca autorizzata ad operare in Italia e solo a seguito di notifica al debitore;
57. che la forma di cartolarizzazione realizzata dalla CP 2 consisteva nella emissione di titoli di debito a garanzia del cui rimborso venivano formati patrimoni separati con i singoli crediti detenuti in portafoglio (Pfandbrief) che, però, dovevano necessariamente derivare da finanziamenti immobiliari garantiti da ipoteca di primo grado;
CP_1 nel settembre 2014, la Parte 3 veniva 58. che con delibera del C.d.A. della cancellata dall'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia con effetto dal 31.12.2014 per liquidazione volontaria;
P 59. che di tale fatto non veniva data diretta comunicazione alla che, invece, riceveva dalla
ON NC una lettera circa la “chiusura della filiale” di Largo Torre Argentina n. 21 con trasferimento delle attività e funzioni presso la sede centrale di Monaco;
60. che, in questo modo, la CP 1 si poneva volontariamente fuori dalle condizioni contrattuali, in quanto, con la chiusura della succursale italiana perdeva la qualifica richiesta di "banca autorizzata ad operare in Italia", rendendo così inapplicabile nei suoi confronti la disciplina in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali tra CP 2 e cliente;
P 61. che, durante il 2016, la' subiva ingerenze da parte di funzionari tedeschi della CP_1 che volevano indurla a vendere l'Immobile, al fine di far rientrare il credito in uno dei portafogli di fondi di liquidazione di crediti sofferenti presso l'Head Office tedesco, così realizzando un ulteriore comportamento contrario a buona fede e correttezza;
P 62. che, in data 9.11.2016, la proponeva alla CP 1 l'estinzione anticipata del finanziamento (rispetto alla naturale scadenza che, come visto, era fissata al 15.12.2016) e la liberazione delle garanzie con riserva di far valere, in separata sede, tutte le altre contro pretese, ma, in risposta, la CP 1 comunicava che la Parte 3 (con qualifica di
Finanziatore Qualificato) era stata chiusa due anni prima, il 31.12.2014 e, dunque, il credito doveva essere pagato alla banca tedesca, seppure non autorizzata ad operare in Italia, entro il
31 dicembre 2016; 64. che la CP_1 restava inerte anche dinnanzi a due tentativi di mediazione avanzati dalla entrambi chiusi con verbale negativo.P
65. Tutto ciò considetrato, parte attrice lamenta un comportamento scorretto e contrario al principio di buona fede e correttezza della succursale della PBB a Roma per aver taciuto alla
IN che essa non avrebbe più potuto procedere a nuovi finanziamenti né, nonostante la prassi instaurata, a rinnovare il finanziamento già in corso con un ulteriore contratto a causa degli impegni presi dal suo azionista unico nei confronti dell'UE. Inoltre, dopo la chiusura della succursale di PBB a Roma, lo stesso comportamento scorretto sarebbe stato realizzato dalla P succursale tedesca, la quale avrebbe taciuto alla che in seguito a questa chiusura non vi sarebbe stato alcun rapporto con la succursale di una banca autorizzata ad operare in Italia
66. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/passiva della P PBB, come lamentato da parte attrice. Ebbene, la PBB è autorizzata ad agire avverso la per il pagamento delle rate inadempiute, in quanto la succursale di una filiale non ha autonoma personalità giuridica, dunque, unica parte del rapporto negoziale risulta essere la PBB. Inoltre, dalle condizioni contrattuali emerge che non è condizione per la validità del contratto di finanziamento la natura di Finanziatore Qualificato del contraente. Infatti, l'unica conseguenza derivante dalla perdita della qualità di Finanziatore Qualificato o dal trasferimento del credito a soggetto privo della suddetta qualità si avrebbe sul piano della tassazione (cfr. art. 12.2 del contratto di finanziamento). Ovvero, dalla lettura dell'art. 12 del contratto emerge che la perdita della qualità di "Finanziatore Qualificato" comporta, solamente, il cambiamento del regime di tassazione, con la conseguenza che il Borrower
(prenditore, finanziato) non sarà tenuto a corrispondere alcun pagamento a titolo di imposte sugli interessi corrispettivi. Dunque, il peso della tassazione non sarà più sopportato dal soggetto finanziato, mutuatario, bensì esclusivamente dal Lender, mutuante.
67. Quindi, da un lato la chiusura della filiale romana non comporta in alcun caso la perdita dell'autorizzazione in capo alla PBB di operare in Italia, e dall'altro, la qualifica di
Finanziatore Qualificato ai fini della regolarità contrattuale appare irrilevante. Per tali motivi non è possibile sostenere il difetto di legittimazione attiva/passiva della CP_2 in causa.
68. Come già precisato con l'ordinanza del 24.4.2021, non può neppure essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo cui la legittimazione attiva della Banca pignorante sarebbe venuta meno a seguito dell'asserita cessione del credito contestato a favore di Pt 4
considerato che
parte convenuta ha spiegato come tale operazione, eseguita tramite il sistema
Pfandbriefe, era esclusivamente finalizzata all'assicurazione del rischio economico derivante dall'operazione creditizia. In buona sostanza, sulla base degli "assets” creditizi, ossia delle poste illiquide presenti nel bilancio delle banche, sono stati emessi dei titoli obbligazionari posti in vendita sul mercato secondario e che, nel caso di specie, sono stati acquistati dalla società Pt 4 Dunque, tale attività non configura una cessione del credito, bensì
.
un'assicurazione del rischio di deterioramento del credito, poiché la CP 2 invece di conservare una mera passività di bilancio ha realizzato un'operazione di rifinanziamento, garantendosi nuova liquidità mediante i capitali della società terza, mantenendo, tuttavia, la titolarità del credito.
P 69. Inoltre, come confermato in atti, la CP_2 con specifica comunicazione informava la circa la successiva chiusura della filiale romana, anticipata, anche, da comunicazione del febbraio 2014 (cfr. all. 17 all'atto di citazione) che disponeva il reindirizzamento dei pagamenti a favore della sede tedesca, decisione non contestata tempestivamente dall'attrice che provvedeva regolarmente ad effettuare i pagamenti fino a scadenza della penultima rata.
Ebbene, parte attrice non ha mai contestato l'inadempimento lamentato dalla CP_2 trincerandosi dietro il presunto difetto di legittimazione attiva della PBB a ricevere le somme a titolo di rimborso del finanziamento, strumentalizzando la circostanza che fosse stata chiusa la filiale di Roma e i pagamenti fossero stati dirottati sul conto corrente della banca centrale.
Ma come sopra dimostrato, sussistendo una sostanziale identità fra la filiale di Roma e la banca centrale con sede legale a Monaco, la PBB mantiene la legittimazione a ricevere le somme dovute dall'attrice a titolo di rimborso del finanziamento.
70. In conclusione, si ritiene che tutto ciò non consente di identificare alcun comportamento scorretto da parte della CP_2 legittimata ad agire in giudizio per il recupero delle somme inadempiute. P
71. Parte attrice deduce poi che, per effetto della privatizzazione della PBB, la non avrebbe più potuto rinnovare le condizioni contrattuali, in quanto la Decisione della Commissione UE aveva limitato la possibilità della PBB di concludere nuove operazioni. Tuttavia, dalla lettura degli atti emerge che la negoziazione di nuove condizioni contrattuali (Amendments) non costituiva affatto uno specifico obbligo a carico della Banca e, per questo motivo, non poteva P sussistere alcun legittimo affidamento da parte della di vedersi possedere alcun diritto potestativo alla rinegoziazione, non essendovi traccia nel contratto di alcuna previsione al riguardo.
72. Infine, non è stato neanche provato un comportamento scorretto della CP 2 volto ad intralciare la vendita dell'immobile a cui era condizionata la restituzione del capitale finanziato. Difatti, parte attrice nulla ha dimostrato a riguardo e, inoltre, dalle condizioni di contratto emerge come la vendita dell'immobile commerciale sito in Roma, via AR UL VI n. 48, non era condizione essenziale per il recupero delle somme finanziate, in quanto anche in caso di mancata alienazione, la IN si impegnava a restituire le somme “anche con altre risorse".
72. È stata contestata, altresì, l'applicazione di commissioni indebite e/o di interessi usurari nel periodo 2010-2011. Tuttavia, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio, non è rinvenibile alcuna forma di usura. Ebbene, considerato che le conclusioni della CTU appaiono correttamente motivate in merito al T.E.G. previsto negli Amendments, il rispetto della soglia ai sensi della L. 108/96 viene valutato utilizzando i parametri rinvenuti al momento della stipula dei contratti così come sancito dalla Legge n. 24/2001 e considerando tutti i costi correlati alla concessione del credito in conformità con l'algoritmo definito dal decreto del
Ministero del Tesoro dell'8.7.1992, ripreso dalla Banca d'Italia per le "altre categorie di operazioni" - risultano fondate su un esame approfondito della questione, questo Giudice ritiene di doverle condividere a fondamento della propria motivazione, tenuto altresì conto del fatto che non sono state formulate dalle parti contestazioni di carattere tecnico o relative alla congruità dell'iter logico sottostante alle stesse.
73. Parte attrice, poi, deduce la nullità e/o inefficacia e/o inapplicabilità del sesto e/o settimo
Amendment, stipulati rispettivamente il 6 marzo 2012 e il 19 aprile 2013, per contrarietà a norme imperative di diritto comunitario, nella specie per contrasto con la Decisione assunta dalla Commissione UE 2012/118/U.E. con cui veniva autorizzato l'Aiuto di Stato C 15/09 (ex
IN 196/09) a cui la Germania voleva dare esecuzione a favore della Hypo Reale Estate, poi incorporata nella PBB, ragion per cui la questione è rimessa alla competenza funzionale del
Tribunale delle Imprese, in quanto la Decisione 2012/118/UE interdiceva la Repubblica
Federale tedesca dall'intraprendere nuove operazioni in Stati diversi rispetto a quelli specificamente indicati nella Direttiva.
74. Ebbene, la decisione emessa dalla Commissione UE va qualificata come atto obbligatorio a portata individuale ai sensi dell'art. 288 TFUE, secondo il quale: "La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi". Il provvedimento UE 118/2012 è, appunto, denominato come Decisione della Commissione UE, la quale, per effetto di quanto sopra, ha portata esclusivamente individuale laddove il destinatario sia specificato nel corpo della Decisione ed è vincolante unicamente per lo Stato destinatario, restando esclusa l'applicabilità nei confronti dei soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).
Come emerge dalla copia della Decisione 2012/118/U.E. depositata in atti (cfr. all. 14 all'atto di citazione) unico destinatario della decisione è la Repubblica Federale Tedesca;
ciò considerato, il solo soggetto tenuto all'osservanza di quanto disposto nella Decisione europea e il cui comportamento contrario comporterebbe una nullità per violazione di norme imperative è da identificarsi nella Repubblica Federale di Germania, con inapplicabilità del disposto della decisione ai rapporti contrattuali incorrenti tra soggetti privati.
Inoltre, come già ricordato, gli Amendments sottoscritti dall'attrice con la PBB non possono configurare alla stregua di nuove operazioni vietate dalla Decisione UE, in quanto costituiscono mere proroghe di attività esistenti rientranti nell'ambito delle operazioni autorizzate come previste dall'art. 2 lett. c) punto iii) del catalogo degli impegni nell'ambito del procedimento relativo all'Aiuto di Stato allegato alla Decisione emessa dalla
Commissione UE (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione), secondo il quale "il sottogruppo
PBB può effettuare operazioni e proroghe di attività esistenti, a condizione che esse risultano necessarie per il mantenimento del valore e dei pool attivi".
75. Non è neppure configurabile un vizio di annullabilità per dolo o per errore del sesto e settimo Amendment, non potendo configurare quale raggiro la reticenza informativa della
PBB che avrebbe taciuto l'impossibilità per la di concludere ulteriori Accordi di modifica, ledendo il legittimo affidamento della Società a un ulteriore rinnovo del finanziamento a causa della perdita della qualità di Qualifying Lender, successiva alla chiusura della succursale romana. Come già evidenziato, la CP 2 non era in alcun caso tenuta a concedere ulteriori proroghe del finanziamento, né tantomeno la chiusura della succursale in Italia avrebbe alcuna rilevanza sulla facoltà di concludere accordi di modifica. Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.
Invero, il contratto di finanziamento non obbliga la CP 2 a sottoscrivere nuovi Accordi con la cliente, dunque, il fatto che dopo la chiusura della filiale romana la CP_2 abbia perso la qualifica di Qualifying Lender che le consentiva la sottoscrizione di nuove Amendments non configura un inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento.
76. Parte attrice eccepisce, poi, la nullità del contratto e degli Amendments per contrarietà all'art. 127 co. 1bis TUB, che prescrive l'utilizzo della lingua italiana per le “informazioni fornite ai sensi del presente titolo".
77. Innanzitutto, il contratto di finanziamento, come anticipato con l'ordinanza del 24.4.2021,
è stato sottoscritto nel 2007, prima dell'entrata in vigore della normativa che prescrive l'uso della lingua italiana per le condizioni generali oggetto di trattative individuali tra le parti in causa, sicché l'uso di una lingua diversa da quella italiana non si poneva in contrasto con alcuna previsione normativa, né in ogni caso l'uso di una lingua diversa poteva essere causa di nullità del contratto.
78. Inoltre, l'art. 28.6 del Contratto stabilisce che: "Save otherwise expressly provided for in the Finance Documents, any notice given under or in connection with any Finance Document must be in English” cioè "Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nei
Documenti Finanziari, qualsiasi avviso fornito ai sensi o in relazione a qualsiasi Documento
Finanziario deve essere in inglese". Pertanto, sottoscrivendo il contratto le parti hanno derogato all'obbligo di lingua italiana, richiedendo la lingua inglese per ogni informazione circa il Documento finanziario o, comunque, ad esso connessa.
79. Dunque, nonostante gli Amendments sei e sette siano stati stipulati nel 2013, ovvero dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, non è possibile eccepirne la nullità per violazione dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 127 co. 1 bis TUB, dovendo attribuire rilevanza alla volontà delle parti che con la previsione di cui all'art. 28.6 del Contratto di finanziamento hanno derogato all'obbligo di lingua italiana, ritenendo sufficiente ai fini dell'informazione l'uso della lingua inglese. Si osserva, inoltre, che i suddetti Amendments non hanno contenuto né funzione novativa, come previsto dal sesto Amendment (cfr. allegato 12 all'istanza generica depositata dalla convenuta il 9.2.18, p. 3) all'art. 2.1.2., secondo il quale "this Agreement shall not be intended to have any novation (novazione) effect to the Facility Agreement under article 1230 of the Italian civil code and any other agreements or documents ancillary or relating thereto and/or any obligations indertaken by any of the Parties thereunder".
80. Alla luce di ciò, anche la domanda di nullità del contratto e dei successivi Amendments
per violazione dell'art. 127 co. 1bis del TUB deve essere rigettata.
81. Va altresì osservato che, comunque, neppure merita accoglimento la domanda risarcitoria spiegata dall'attore e ciò per le varie poste di danno reclamate, a carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.
82. Parte attrice, infatti, chiede il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura omnicomprensiva di euro 75.000.000,00 o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa.
83. Ebbene, rigettata la domanda di accertamento del comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte della CP 2 anche la domanda risarcitoria deve essere respinta, tenuto altresì conto del fatto che l'attore non dimostra né il comportamento scorretto della Banca, né, tantomeno, l'esistenza di un danno conseguenza tale da compromettere lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. 84. Va ulteriormente rigettata la domanda di rimborso delle somme ritenute indebitamente richieste per effetto delle pretesa usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca, nonché
l'importo richiesto a titolo di rimborso di quanto versato in forza delle commissioni applicate al rapporto negoziale e ritenute illegittime dall'attore.
85. Pertanto, considerate le risultanze della CTU contabile depositata in atti, nonché la genericità delle contestazioni avanzate da parte attrice e il principio generale dell'autonomia negoziale delle parti, tali somme devono ritenersi legittimamente applicate e, per l'effetto, dovute dall'attore in forza del rapporto di finanziamento intrapreso con la Banca.
86. Secondo parte attrice le commissioni applicate avrebbero una mera funzione di remunerazione periodica del finanziamento (simile a quella riconducibile agli interessi corrispettivi), non trovando alcuna ragione giustificativa in attività o servizi posti in essere o forniti dal mutuante in favore del mutuatario.
87. Tuttavia, dalla lettura delle condizioni di contratto si evince, come sostenuto anche dalla
Banca convenuta, che le commissioni applicate presentano, al contrario, una specifica funzione remuneratoria, finalizzata alla remunerazione dell'attività di valutazione del merito creditizio della IN posta in essere da PBB, avendo riconosciuto la possibilità a quest'ultima di prorogare il finanziamento, e a copertura del correlato aumento del rischio per il finanziatore (waiver fees e Back-end fess), il quale prorogando i termini del finaniamento si esponeva per più tempo al rischio di non vedersi rimborsato il capitale erogato. Dunque, sussiste idonea giustificazione causale delle commissioni applicate che, quindi, devono considerarsi legittime e rimesse all'autonomia negoziale delle parti.
88. Infine, la giurisprudenza allegata da controparte a sostegno della illegittimità delle somme richieste a titolo di commissioni non può essere condivisa, poiché si riferisce al diverso ambito della disciplina consumeristica non applicabile al caso di specie, data la qualità di persona giuridica di parte attrice.
89. Parte convenuta, invece, avanza domanda riconvenzionale per il pagamento del debito residuo e domanda ex art. 186ter c.p.c.
90. Con ordinanza del 24.4.2021, veniva accolta l'istanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c.
P con conseguente condanna della al pagamento dell'importo di euro 13.327.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale al 30.6.2014.
91. Tuttavia, nonostante il Collegio abbia sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli, per mancata indicazione degli elementi strutturali che consentono l'individuazione dell'obbligazione garantita a fondamento dell'azione esecutiva all'interno degli atti notificati insieme all'atto di precetto, non potendo, pertanto, considerare gli stessi esecutivi ex art. 474 c.p.c., il credito vantato in riconvenzionale da parte convenuta deve ritenersi provato. P '92. Invero, i numerosi riconoscimenti di debito da parte della sia per atto notarile (cfr. all.
D2, D3 e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), sia per scrittura privata non contestata e quindi riconosciuta (cfr. docc. 7-13, 49, nonché la numerosa corrispondenza, doc. 14), sia P tramite i bilanci della stessa (cfr. doc. 33 e 57), che dal 2007, senza soluzione di continuità, appostano il credito di PBB, tenuto conto del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Corte di Cassazione sentenza n. 6547 del 14 marzo
2013)", consentono, in questa sede, di confermare la sussistenza della pretesa creditoria di parte convenuta.
93. Ciò osservato, si conferma quanto già detto con la precedente ordinanza di accoglimento dell'istanza di ingiunzione, confermando la pretesa creditoria vantata dalla CP_2 "ritenuto, infatti, di poter valorizzare in particolar modo l'appostazione contenuta nel bilancio di al 31.12.2016 pari a € 13.327.000,00, ossia la quota esercizio di Parte 1
capitale residua da restituire all'istituto mutuante, atteso che detto importo, richiesto in riconvenzionale identica misura dal mutuante e per quanto affermato nel corpo dello stesso bilancio, ha costituito oggetto di un'offerta reale di anticipata estinzione che sarebbe dovuta avvenire in presenza di un notaio in data 21.11.2016 sicché può presumersi che la somma che si sarebbe dovuta corrispondere in quella occasione fosse in verità incontestata;
rilevato di poter attribuire, da un lato, a tale affermazione la natura di una ricognizione titolata, cui consegue una parziale astrazione in base alla quale il creditore può limitarsi ad azionare il titolo, gravando sul debitore la prova che il rapporto obbligatorio menzionato nel titolo stesso non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 15-05-2009, n.
11332; Sez. II, 17-06-2014, n. 13776) e, dall'altro di poter considerare attendibile quanto indicato nelle scritture poiché sulla base degli elementi dedotti dal debitore è possibile ritenere raggiunta la prova dell'inesistenza o dell'invalidità del rapporto obbligatorio sottostante".
94. Tutto ciò considerato, devono essere rigettate le domande avanzate da parte attrice e, per l'effetto, va accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertata la validità del contratto di finanziamento e dei successivi Amendments, nonché l'esistenza del credito vantato, con condanna della al pagamento del debito residuo in misura di euro
13.327.000,00.
95. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
96. Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al
D.M.55/2014, così come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa. Su parte attrice graveranno altresì i costi delle CTU contabili ed estimatorie ammesse in fase istruttoria, in quanto esperite al fine di confutare la fondatezza delle domande da lei avanzate. Considerati gli esiti delle consulenze, nonché la motivazione fin qui esposta, deve porsi a carico di parte attrice la spesa delle consulenze svolte.
P. Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la al pagamento della somma di euro 13.327.000,00 in favoreParte 1 di Controparte_1
- rigetta le domande Parte 1 nel giudizio riunito di opposizione a precetto;
con socio unico al pagamento inParte 1- condanna la favore della convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 100.000,00 per compensi oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge, nonché le spese sostenute per l'esperimento delle CTU (contabile ed estimatoria) svolte nel corso della fase istruttoria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice Il Presidente
AU RE AR PI De LO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 63. che, la CP 1 consapevole della propria situazione di illegittimità, non avrebbe ricompreso il credito di cui trattasi nel sistema Pfandbrief, come da Prospetto periodico, perché privo delle richieste caratteristiche di certezza;
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Presidente,Dott.ssa AU RE
Dott.ssa Alfredo Landi Giudice rel.,
Dott. AR PI De LO Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46961 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 e vertente
TRA
Parte 1 ),con socio unico (C.F. e P.IVA P.IVA 1 con sede legale in Roma, via Parigi n. 11, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Prof.
UR TO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suoC.F. 1 studio in Roma in via Pompeo Magno n. 94, presso lo studio dell'Avv. Mauro Longo (C.F.
C.F. 2
ATTRICE
E
(P. IVA P.IVA 2 , società di diritto tedesco, con sede a Controparte_1
Freisinger Str. 5, 85716 Unterschleißheim (Repubblica Federale di Germania), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Modenesi (C.F.
C.F. 4 ) e TT RO C.F. 3 ER EL (C.F.
), giusta procura che si allega alla comparsa di costituzione e (C.F. C.F. 5 risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati in Roma, via dei Due
Macelli n. 66;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte 1
[...] con socio unico (poi anche solo ) agiva in giudizio avverso la [...]
Controparte 1 (di seguito anche solo Deutsche o PBB) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in questa sede opposto per assoluta
-
mancanza di titolo esecutivo;
- sempre in via principale, dichiarare che la convenuta PBB non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per i motivi tutti esposti in narrativa;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità di tutti i contratti descritti in narrativa (Facility Agreement del 2007 e successivi Amendment), siccome stipulati esclusivamente in lingua inglese e in assenza di ogni altra informazione resa al Cliente in lingua italiana, e pertanto in violazione della norma imperativa posta dall'art. 127, comma
1-bis, d.lgs. 385/1993 (T.u.b.), con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma percepita da Pt_2in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inapplicabilità dei contratti descritti in narrativa come sesto e/o settimo Amendment, siccome stipulati
(rispettivamente in data 6.3.2012 e 19.4.2013) in violazione della Decisione della
Commissione Europea 118/2012/UE, per i motivi pure esposti in narrativa, con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma percepita da Pt 2 in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in via ulteriormente subordinata, annullare ai sensi dell'art. 1427 e ss., c.c., i contratti descritti in narrativa come sesto e/o settimo Amendment, per dolo della Succursale italiana di PBB (art. 1439, c.c.) ovvero, in via ulteriormente subordinata, per errore essenziale e riconoscibile dalla
-
Succursale italiana di PBB (art. 1428, 1429, 1431, c.c.), con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma corrisposta da Pt 2 in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la risoluzione dei contratti descritti in narrativa come sesto e/o settimo Amendment, in ragione delle gravi e protratte violazioni dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza gravanti sulla Succursale italiana di PBB, come sopra specificati in narrativa, con conseguente nullità del contratto costitutivo di ipoteca a favore di PBB e sua condanna alla restituzione di ogni somma che Pt 2 abbia corrisposto in esecuzione di tali contratti, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in ogni caso – previo interrogatorio formale del legale rappresentante di PBB — ordinare e/o condannare PBB ad esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. e/o consegnare a Pt 2 tutta la documentazione pertinente al rapporto inerente al Contratto del 2007 e ai sette Amendments che ne seguirono (tutti come sopra descritti in narrativa), nonché ad ogni singola situazione debitoria e creditoria collegata, con particolare riferimento ad ogni eventuale cessione e/o assegnazione e/o reintestazione e/o cartolarizzazione o segregazione patrimoniale e/o qualsiasi altra forma di trasferimento anche ma non solo per effetto di liquidazione
Controparte_1 a favore della volontaria da parte della Succursale italiana di
(Head Office, Unterschleissheim) ovvero a sede tedesca della Controparte_1
favore di diversi soggetti o patrimoni autonomi;
- in ogni caso, accertare e/o dichiarare: la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti di Pt 2 di qualsiasi eventuale cessione e/o assegnazione e/o reintestazione e/o cartolarizzazione o segregazione patrimoniale e/o qualsiasi altra forma di trasferimento - anche ma non solo per effetto di liquidazione volontaria - da parte della Succursale italiana di Controparte_1 a favore della sede tedesca della Controparte_1
(Head Office, Unterschleissheim) ovvero a favore di diversi soggetti o patrimoni autonomi, in quanto contraria alle pattuizioni inter partes contenute nel Contratto del 2007 e in ciascuno dei sette Amendments che ne seguirono (tutti come sopra descritti in narrativa); in ogni caso, accertare e/o dichiarare il difetto in capo a PBB di tutte o di alcune delle
-
qualità essenziali, presupposte in capo alla parte contrattuale indicata come "Lender" sia nel Contratto del 2007 che in ciascuno dei sette Amendments che ne seguirono (tutti come sopra descritti in narrativa), e ivi indicate sotto la definizione di "Qualifying Lender"
(Finanziatore Qualificato);
e per l'effetto accertare e/o dichiarare il difetto in capo a PBB di qualsiasi diritto e/o legittimazione contrattuale ad esigere l'adempimento e/o l'esecuzione di ciascuno dei predetti contratti, con condanna alla restituzione di tutte le somme percepite in assenza di tale legittimazione, oltre interessi dalla data della percezione sino al dì del saldo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare - anche previa Consulenza Tecnica di Ufficio - la nullità delle clausole contrattuali contenute nel terzo Amendment del 15.6.2010 e nel quarto
Amendment del 14.7.2010, relative ad interessi, commissioni ("Arrangement Fees" e "Back
- End Fees") ed altre spese ed oneri imposti ad Pt 2 (a) in quanto complessivamente determinanti un costo del credito eccedente la soglia degli interessi usurari ex art. 1815, c.c.;
(b) o comunque in quanto usurarie in concreto, ai sensi dell'art. 644, secondo comma, c.p., considerata anche la condotta di PBB e il contesto fattuale descritto in narrativa;
(c) e in ogni caso, per quanto concerne le commissioni ("Arrangement Fees" e "Back-End Fees"), in quanto applicate da PBB in assenza di qualsiasi attività corrispondente o sottostante che le potesse giustificare, e pertanto indebite ex art. 2033, c.c.; con uguale richiesta a quella espressa sub c) - circa le predette commissioni - anche per quanto concerne tutti gli altri cinque Amendments succedutisi dal 2009 al 2013; e per l'effetto - per ciascuno o per tutte le predette ipotesi di nullità condannare PBB, ai sensi degli artt. 1815 e/o 2033, c.c., a restituire ad Pt 20gni somma indebitamente percepita, oltre interessi dalla data della effettiva percezione sino al dì del saldo;
in ogni caso, condannare PBB al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali cagionati ad Pt 2 per effetto della sua molteplice e protratta condotta gravemente contraria agli obblighi contrattuali, alla legge e alla normativa secondaria, e comunque ai suoi obblighi di correttezza e di buona fede come meglio motivato in narrativa, in misura non inferiore ad € 80.000.000,00 o a quella maggiore o minore che anche in via equitativa venga ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio".
IN agiva in giudizio deducendo in ordine al contratto di finanziamento denominato 2.
"Credit Facility Agreement", che prevedeva la messa a disposizione di da parte della P CP 1 di un importo capitale sino a un massimo di euro 23.784.325,00 che avrebbe potuto utilizzare per l'acquisto di un immobile: la violazione delle norme in materia di buona fede e correttezza da parte della CP_2
-
- la nullità e/o inefficacia del sesto e/o del settimo Amendment, stipulati dalla Parte_3 rispettivamente il 6.3.2012 e il 19.4.2013 per contrarietà con la Decisione emessa dalla
Commissione europea nel luglio 2011, in quanto norma imperativa di diritto comunitario direttamente vincolante e a cui le giurisdizioni nazionali devono conformarsi;
- in via gradata, l'annullabilità per dolo o per errore essenziale del sesto e settimo Amendment
o, in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della
CP 2 alle sue obbligazioni contrattuali, con i conseguenti effetti restitutori di tutto quanto P indebitamente versato da in esecuzione dei predetti Amendments;
- il difetto di legittimazione contrattuale in саро alla CP 1 per mancanza della condizione contrattuale di "Finanziatore Qualificato" autorizzato ad operare in Italia;
· la nullità delle clausole relative alle commissioni e ad ogni altra voce di costo del credito relativo, soprattutto, al terzo e quarto Amendment, e conseguente ripetizione di quanto
P corrisposto dalla;
- in ogni caso, la condanna di CP 1 al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali cagionati alla IN per effetto della condotta gravemente contraria agli obblighi contrattuali.
3. Con comparsa di costituzione e risposta con annessa domanda riconvenzionale del
9.2.2018, si costituiva in giudizio la CP 1 la quale contestava tutto quanto dedotto da parte attrice.
4. Parte convenuta dichiarava innanzitutto di essere ancora creditrice nei confronti della della somma capitale di euro 13.327.000,00, oltre interessi e "fees".
5. Nello specifico, rappresentava:
e la CP 1 concludevano un contratto di6. che in data 27 settembre 2007 la finanziamento denominato "Credit Facility Agreement", che prevedeva la messa a P disposizione in favore della da parte della CP 1 di un importo capitale sino a un
P avrebbe potuto utilizzare per l'acquisto di un massimo di euro 23.784.325,00 che la immobile;
P
7. che il finanziamento veniva erogato per euro 21.628.302,00 e veniva utilizzato dalla per l'acquisto dell'immobile commerciale sito in Roma, via AR UL VI n. 48;
8. che a garanzia del finanziamento, venivano costituiti un pegno sulla totalità delle azioni P della e un'ipoteca sull'immobile in data 28.9.2007, nonché un contratto di cessione in garanzia dei canoni derivanti dalla locazione dell'immobile (Finance Documents) in data
18.10.2007;
9. che in base a tali rapporti negoziali, veniva stabilito che la avrebbe pagato le rate di soli interessi con il cash flow derivante dalla locazione dell'immobile, mentre avrebbe rimborsato il capitale mutuato con la vendita di quest'ultimo o tramite il reperimento altrove delle risorse necessarie. P 10. Ciò esposto, parte convenuta precisava che la avrebbe dovuto comunque rimborsare il finanziamento erogato dalla Banca, a prescindere dalla vendita dell'immobile e che la Banca non avrebbe mai intralciato la nella ricerca dell'acquirente per l'immobile, fornendole, anzi, continua assistenza.
11. Parte convenuta continuava esponendo i seguenti fatti:
12. che tra il 2007 e il 2013, intervenivano diversi accordi modificativi dell'originario P contratto di finanziamento, la maggior parte dei quali finalizzati al rifinanziamento della
13. che il 19.4.2013, le parti concludevano il settimo Amendment con cui: veniva differita la maturity date, ossia la data di estinzione del finanziamento, al 15
dicembre 2016;
venivano indicate rate di ammortamento del capitale da euro 295.000,00 ciascuna e una rata finale di euro 13.032.000,00;
venivano indicati gli interessi a tasso variabile;
P
- veniva assunto l'impegno dalla a fare tutto il possibile per vendere l'immobile e a comunicare alla Banca lo stato di fatto e giuridico dell'immobile, della ricerca del possibile acquirente e della rilocazione dell'immobile;
P veniva rimodulato l'obbligo di di versare su apposito conto corrente i canoni di locazione e gli altri importi dovuti ai sensi di questo rapporto.
P14. A ottobre 201 6, la CP_1 chiedeva alla il pagamento della rata capitale e di quella degli interessi in scadenza il 15.10.2016, richiesta che, però, non sarebbe stata soddisfatta. P 15. Tuttavia, il 9.11.2016 la si dichiarava pronta ad anticipare l'estinzione del pagamento e, pertanto, la CP_1 replicava dichiarando di essere pronta a ricevere il pagamento e a rilasciare, di conseguenza, le garanzie costituite dalla;
in data 14.11.2014, però, come già comunicato anticipatamente alla veniva chiusa la succursale italiana sita in Roma, in '
Largo di Torre Argentina, sicché, la CP_1 informava la P che avrebbe dovuto eseguire il pagamento a coordinate bancarie diverse che, comunque, la società già conosceva, avendovi accreditato i pagamenti dal 2014 in poi, senza che fosse stata sollevata alcuna contestazione.
16. In risposta, la IN si dichiarava impossibilitata ad eseguire il pagamento, in quanto riteneva che l'unica controparte legittimata a riceverlo sarebbe stata la succursale di Roma.
17. Secondo la convenuta, tale comportamento si poneva in evidente contrasto con i canoni di buona fede e correttezza su cui si sarebbe dovuta improntare l'esecuzione del contratto. P
18. Il 15.12.2016, la CP_2 offriva alla la possibilità di rimborsare il solo capitale mutuato, riservandosi di chiedere successivamente interessi e fees, così sgravando il debitore dalla P maturazione di ulteriori interessi;
nondimeno, questa proposta non veniva accettata dalla che restava ferma sulla propria posizione, chiedendo, altresì, il risarcimento dei presunti danni sofferti.
'19. Il 22.7.2017 la P nonostante il suo perdurante inadempimento, notificava la citazione in giudizio alla CP 1 dando inizio al presente giudizio.
P CP_1 notificava alla i titoli esecutivi e l'atto di precetto20. In data 13.9.2017, però, la per ottenere la restituzione del capitale mutuato pari ad euro 13.327.000,00 e, P successivamente, la in data 4.10.2017, si opponeva all'esecuzione dinnanzi al Tribunale '
di Roma (RG n. 65692/2017).
21. Il 25.10.2017, la CP 1 pignorava l'immobile e avviava l'esecuzione immobiliare dinnanzi al Tribunale di Roma (RG n. 2025/2017).
22. Alla luce della suesposta ricostruzione dei fatti, parte convenuta eccepiva:
- l'illegittimità del presente giudizio, presentato al solo scopo di ostacolare l'esecuzione dell'immobile; il diritto della CP 1 di procedere con l'esecuzione forzata, in quanto unica controparte P contrattuale della tenuto conto che la CP_1 e la sua succursale romana devono considerarsi come stessa entità giuridica;
- che il rapporto giuridico, in realtà, si sarebbe potuto proseguire anche con un soggetto privo della qualifica di Qualifying Lender, in quanto, l'assenza di questa qualifica avrebbe avuto come unica conseguenza lo spostamento del peso della tassazione italiana sugli interessi esclusivamente sul lender e non più sul borrower;
- di non aver mai trasferito, neppure in via sintetica, il contratto o il credito da esso derivante ad altra entità giuridica, in quanto il trasferimento in via sintetica di assets non ne determinerebbe una cessione, ma piuttosto un'assicurazione contro il rischio di deterioramento del merito creditizio del debitore;
dunque, non vi sarebbe alcun trasferito del credito, ma del solo rischio legato alla variazione del profilo creditizio, con la conseguenza che gli assets, posti a garanzia del Pfandbriefe, resterebbero nel bilancio dell'emittente;
- l'inefficacia nei rapporti orizzontali tra privati della Direttiva emessa dalla Commissione europea con unico destinatario lo Stato tedesco;
considerato, altresì, che la Decisione entrava in vigore dopo la stipulazione del sesto Amendment;
P
- di aver dato tempestiva notizia alla 'con lettera del 14 novembre 2014, circa la perdita
-
della qualifica di Finanziatore Qualificato da parte della CP 1 in seguito alla risoluzione del sesto e settimo Amendents;
-l'assenza di usura e la conseguente legittimità delle condizioni contrattuali;
- l'inesistenza dei danni così come lamentati da controparte. 23. Tutto ciò considerato, parte convenuta avanzava domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice alla restituzione del capitale finanziato per euro 13.327.000,00 oltre interessi e fees, inoltre, chiedeva di emettere istanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, per il pagamento della stessa somma.
24. All'udienza di prima comparizione delle parti del 1.3.2018, veniva avanzata richiesta di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale attesa la pendenza presso la IV sez. della causa RG n. 65692/2017 con oggetto l'esecuzione immobiliare sulla base del medesimo titolo giuridico oggetto della presente causa. Ciò considerato, il Giudice rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altra sezione.
25. Con decreto del 30 marzo 2018, il Presidente del Tribunale restituiva gli atti al ruolo generale, considerato che per l'evidente nesso di continenza e il criterio tabellare dell'anteriorità, le due cause (RG nn. 46961/2017 e 65692/2017) dovevano essere rimesse al
Giudice assegnatario della causa iscritta per prima secondo i criteri tabellari.
26. Ebbene, in relazione al medesimo rapporto dedotto in questo giudizio di merito, la CP_2 P in data 18.9.2017 notificava alla un atto di precetto con contestuale notifica del titolo esecutivo, con il quale le intimava di pagare la somma di euro 13.327.000,00 a titolo di rimborso del capitale mutuato, oltre ad euro 2.000,00 a titolo di onorario per la redazione dell'atto di precetto, oltre ad accessori di legge e alle spese successive occorrende, avvisando che, in difetto di pagamento entro dieci giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto ad P esecuzione forzata. Avverso tale precetto la proponeva quindi opposizione, notificata in data 3.10.2017 alla CP_2 chiedendo: "in via pregiudiziale e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del (preteso) titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
nel merito: in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in questa sede opposto per assoluta mancanza di titolo esecutivo;
sempre in via principale, dichiarare che la convenuta PBB non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per i motivi tutti esposti in narrativa;
(...)"
27. Successivamente alla riunione delle suddette cause, il Giudice fissava dinnanzi a sé
l'udienza del 23.5.2018 nella cui sede veniva ribadita l'istanza di sospensione dell'efficacia
P esecutiva del titolo avanzata dalla opponente nel giudizio di opposizione al precetto, '
motivata in forza del fatto che il contratto di ipoteca non è di per sé idoneo ad essere qualificato come titolo esecutivo, tale da legittimare l'azione avanzata dalla Banca. Al contrario, parte opposta si opponeva all'istanza dell'opponente, chiedendo l'adozione dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. 28. Il Giudice, con ordinanza del 10.5.2019 di scioglimento della riserva assunta in udienza,
"considerato che a norma dell'art. 615 co. 1 c.p.c., secondo periodo, il giudice dell'opposizione ha il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo - su istanza di parte
-, sicché deve ritenersi che lo stesso conservi tale sindacato anche nell'ipotesi di successiva instaurazione di procedimento esecutivo: infatti, il giudice dell'esecuzione sarebbe competente a decidere sulla sospensiva del titolo solo nell'ipotesi in cui, successivamente all'inizio dell'esecuzione, venga instaurato il giudizio di opposizione a precetto, per il quale, in detta ipotesi, egli stesso sarebbe competente - così come emerge dalla lettura dell'art. 615 co. 2 c.p.c.; ciò sul presupposto che il giudice dell'opposizione (che sia quello individuato per competenza o materia ovvero in caso di avviata esecuzione - il giudice dell'esecuzione
-
stessa) è chiamato a statuire sul diritto che è oggetto della pretesa esecutiva, vagliandone nel merito la fondatezza", rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo P avanzata dalla , ritenendone insussistenti i presupposti di legge, nonché l'istanza di adozione dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. avanzata da parte opposta, poiché superflua. P
,29. Avverso la suddetta ordinanza, la in data 1.6.2019, proponeva reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. chiedendo al Collegio la revoca della suddetta ordinanza. Veniva, quindi, incardinato il procedimento RG n. 35792/2019 con udienza fissata al 28.8.2019.
30. Con successiva ordinanza del 11.9.2019 veniva accolto il reclamo e, per l'effetto,
l'ordinanza impugnata veniva riformata in accoglimento della domanda cautelare, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli notificati alla IN, unitamente all'atto di precetto in data 18 settembre 2018.
31. Nel corso dei seguenti giudizi, la Banca, in data 23-24.10.2017, pignorava l'immobile di P proprietà della sito in Roma, via AR UL VI n. 48 e via Carlo Veneziani n. 45-65.
La procedura esecutiva veniva instaurata dinnanzi alla sezione IV del Tribunale di Roma con
RG n. 2025/2017.
P proponeva ricorso per opposizione ad esecuzione immobiliare ex 32. In data 15.1.2018, la art. 615 co. 2 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
33. Considerata l'ordinanza del collegio che accoglieva il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., il Giudice dell'esecuzione pronunciava la cessazione della materia del contendere.
34. All'udienza del 30.10.2019, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c.
35. Con ordinanza del 24.4.2021, emessa in scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.12.2020, il Giudice, stante l'intervenuta sospensione dei titoli di formazione stragiudiziale, accoglieva la richiesta, oggetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta, di P emissione di ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art 186ter c.p.c., ingiungendo alla il pagamento in favore della CP 1 di euro 13.327.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale dal 30.6.2014, dichiarando la provvisoria esecutività dell'ordinanza pronunciata.
36. Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.6.2022, parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186ter c.p.c., nonché l'ammissione dei mezzi di prova.
37. Alla successiva udienza di trattazione scritta, il Giudice ammetteva la duplice consulenza tecnica contabile ed estimativa richiesta da parte attrice e nominava quale CTU contabile il
Dott. Persona 1 e come perito estimativo il Dott. Persona 2
38. Con le note di trattazione scritta depositate dalla convenuta per l'udienza del 26 gennaio
2023, la stessa avanzava istanza di revoca della CTU disposta dal Giudice, in quanto le doglianze relative all'usura sarebbero state infondate e le domande risarcitorie, oltreché implicare un giudizio strettamente giuridico non demandabile al consulente tecnico d'ufficio, sarebbero tardive, inammissibili, generiche, infondate e comunque sprovviste di supporto probatorio. Al contrario, parte attrice rinnovava l'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c.
39. Il Giudice, all'udienza del 26 gennaio 2023, rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. avanzata da parte attrice, considerato che: "l'eventuale accoglimento delle censure sollevate ed oggi in parte anche oggetto della consulenza contabile disposta non determinerebbe la caducazione del titolo esecutivo azionato - e quindi dell'azione esecutiva - quanto una mera rideterminazione del quantum debeatur", confermando l'incarico attribuito ai CTU nominati.
40. Svolte entrambe le CTU ammesse, parte attrice con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.9.2023 avanzava istanza ex art. 196 c.p.c. per la rinnovazione o integrazione delle CTU.
41. Il Giudice, all'udienza del 28.9.2023, ritenuto non necessario chiamare i CTU a chiarimenti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e, con successiva ordinanza del
21.12.2023, la causa veniva trattenuta per la decisione.
42. Operando la propria ricostruzione dei fatti, parte attrice lamenta una serie di illegittimità commesse dalla propria controparte, le quali saranno analiticamente esaminate nel prosieguo.
43. Innanzitutto, parte attrice dichiara di aver sottoscritto in data 27.9.2007 con la Succursale italiana (Milan NC) della banca tedesca Hypo Real Estate International Aktiengeselschaft Contr 'poi incorporata dalla Controparte_1 un contratto (di seguito anche solo in lingua inglese di "Facility Agreement";
44. che tale contratto prevedeva la messa a disposizione (Facility) di un importo in conto capitale sino ad un massimo di euro 23.784.325,00 che IN avrebbe potuto, a richiesta, utilizzare per l'acquisto di un immobile (nel caso di specie, un immobile sito in Roma, via
AR UL VI n. 48) e che avrebbe poi dovuto rimborsare, unitamente agli interessi, alle commissioni e agli altri oneri e spese previste dal contratto, secondo rate determinate in un separato PIno di ammortamento con scadenza;
P 45. che tra gli impegni assunti dalla 'in forza del contratto, vi era la costituzione di un pegno sulla totalità delle azioni della e di un'ipoteca di primo grado sull'immobile;
46. che il contratto all'art. 22.2 stabiliva che il ruolo di finanziatore (Original Lender) veniva Contr assunto da e che ogni diritto o obbligo del Lender non poteva essere assegnato o trasferito ad altro soggetto privo della qualifica di “Qualifying Lender”, ossia un finanziatore con qualità di banca autorizzata ad operare in Italia (sede legale o succursale in Italia autorizzata a svolgere attività bancaria nel territorio della Repubblica Italiana), con un rating Contr di almeno purché tale trasferimento o assegnazione fosse perfezionato coinvolgendo il '
finanziato a seguito di notificazione a norma dell'art. 1264 c.c. e non alterasse in nulla i diritti delle parti;
47. che le condizioni del suddetto contratto venivano modificate in forza di una serie di nuovi accordi (Amendments), tra cui quello del 19.4.2013 (settimo Amendment) che riduceva il debito iniziale a euro 16,2 milioni circa, indicando quale data di scadenza per il rimborso del capitale il 15.12.2016; P 48. che nel 2016, la rilevava gravi anomalie ed illegittimità determinate da un comportamento della CP_2 contrario a norme contrattuali e di diritto privato e pubblico, in quanto sarebbero state applicate commissioni indebite e/o interessi usurari nel periodo tra il
2010 e il 2011, con interferenze della HRE/Deutsche nei tentativi di vendita dell'Immobile;
P 49. che in data 4.6.2020 veniva fatta pervenire alla una lettera di condizioni base (Key
Terms) in forza delle quali la CP 1 avrebbe potuto concederle un finanziamento sino al
15.2.2011, pari ad otto mesi complessivi, mediante la sottoscrizione di due Amendments che prevedevano un aggravamento inaspettato delle condizioni economiche precedentemente praticate che si rivelavano contra legem, prevedendo: commissioni indebite ed ingiustificate per complessivi euro 725.200,00; complessivo costo del credito eccedente il tasso soglia;
rilevanza della vicenda contrattuale come usura in concreto;
50. che la nonostante ne avesse contestato l'esosità, sarebbe stata costretta ad accettare tali condizioni a causa dell'assenza di alternative, dato l'alone di negatività che la CP 1 aveva provocato sul mercato bancario ed immobiliare;
P 51. che, per tali ragioni, la si trovava ostaggio delle condizioni economiche svantaggiose
CP 1 che le impedivano di vendere l'immobile e di liberarsi in modo vantaggioso della da tale situazione, rilevando che si erano succeduti diversi tentativi di vendita dell'immobile
P operati dalla che, però, determinavano sempre un suo ritorno sul mercato, a causa delle perplessità ingenerate circa la convenienza dell'operazione;
52. che nel periodo tra il 2010 e il 2011, l'azionista unico della CP_1 era il Governo della
Repubblica Federale di Germania, che aveva nominato l'intero Consiglio di amministrazione della banca, il quale, secondo parte attrice, avrebbe realizzato, con la propria condotta, una distorsione della concorrenza sul mercato bancario comunitario. Invero, la nazionalizzazione di CP 1 richiedeva un ingente intervento finanziario da parte dello Stato tedesco, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi della relativa disciplina comunitaria (artt. 107 ss.
TFUE), autorizzato con Decisione della Commissione UE solamente a condizione che la
CP 2 non avesse esercitato nuove attività nell'ambito del finanziamento immobiliare in alcuni paesi, fra i quali l'Italia, non ricompresi nell'elenco dei mercati autorizzati e che tale impegno, come tutti gli altri, fosse attuato integralmente;
53. che tale impegno fosse rispettato dal momento della Decisione (luglio 2011) fino al 2015
o alla privatizzazione della CP 1 se precedente, e comunque, quanto agli altri obblighi della Banca, in nessun caso prima del 31 dicembre 2013;
54. che, nonostante l'impegno assunto, nel periodo 2012-2013 sarebbero state compiute dalla illegittime attività nel settore di finanziamento immobiliare nel mercato italiano, CP 1
mediante la stipulazione di nuovi Amendments, da considerare come nuova e libera scelta negoziale della CP_2 di assumere nuovi impegni finanziari, in violazione del provvedimento della Commissione Europea;
55. che con l'Amendment stipulato nel 2013 la CP 1 prevedeva come termine di scadenza il 15.12.2016, realizzando una presunta triplice violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza. Ebbene, parte attrice rilevava che seppure la CP_2 si sarebbe obbligata a tentare la riprivatizzazione entro il 31 dicembre 2014, uscendo dal mercato italiano entro quella data, aveva previsto come termine di scadenza del finanziamento il 15.12.2016, proiettandosi ad operare in Italia ben oltre la fine del 2014;
P '56. che, nonostante questi Amendments stipulati tra Parte 3 succursale italiana e la CP 1 dal 4.2.2014, con lettera proveniente dalla ON NC (succursaledella P inglese), i pagamenti della venivano dirottati su un conto dell'Head Office tedesco, P cosicché la banca tedesca iniziava a cartolarizzare il credito della in violazione dell'art.
,
22.2 del contratto di Facility Agreement che ammetteva forme di “assignment” o “transfer” del credito tra cui rientravano anche le forme di cartolarizzazione - solo a favore di banca autorizzata ad operare in Italia e solo a seguito di notifica al debitore;
57. che la forma di cartolarizzazione realizzata dalla CP 2 consisteva nella emissione di titoli di debito a garanzia del cui rimborso venivano formati patrimoni separati con i singoli crediti detenuti in portafoglio (Pfandbrief) che, però, dovevano necessariamente derivare da finanziamenti immobiliari garantiti da ipoteca di primo grado;
CP_1 nel settembre 2014, la Parte 3 veniva 58. che con delibera del C.d.A. della cancellata dall'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia con effetto dal 31.12.2014 per liquidazione volontaria;
P 59. che di tale fatto non veniva data diretta comunicazione alla che, invece, riceveva dalla
ON NC una lettera circa la “chiusura della filiale” di Largo Torre Argentina n. 21 con trasferimento delle attività e funzioni presso la sede centrale di Monaco;
60. che, in questo modo, la CP 1 si poneva volontariamente fuori dalle condizioni contrattuali, in quanto, con la chiusura della succursale italiana perdeva la qualifica richiesta di "banca autorizzata ad operare in Italia", rendendo così inapplicabile nei suoi confronti la disciplina in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali tra CP 2 e cliente;
P 61. che, durante il 2016, la' subiva ingerenze da parte di funzionari tedeschi della CP_1 che volevano indurla a vendere l'Immobile, al fine di far rientrare il credito in uno dei portafogli di fondi di liquidazione di crediti sofferenti presso l'Head Office tedesco, così realizzando un ulteriore comportamento contrario a buona fede e correttezza;
P 62. che, in data 9.11.2016, la proponeva alla CP 1 l'estinzione anticipata del finanziamento (rispetto alla naturale scadenza che, come visto, era fissata al 15.12.2016) e la liberazione delle garanzie con riserva di far valere, in separata sede, tutte le altre contro pretese, ma, in risposta, la CP 1 comunicava che la Parte 3 (con qualifica di
Finanziatore Qualificato) era stata chiusa due anni prima, il 31.12.2014 e, dunque, il credito doveva essere pagato alla banca tedesca, seppure non autorizzata ad operare in Italia, entro il
31 dicembre 2016; 64. che la CP_1 restava inerte anche dinnanzi a due tentativi di mediazione avanzati dalla entrambi chiusi con verbale negativo.P
65. Tutto ciò considetrato, parte attrice lamenta un comportamento scorretto e contrario al principio di buona fede e correttezza della succursale della PBB a Roma per aver taciuto alla
IN che essa non avrebbe più potuto procedere a nuovi finanziamenti né, nonostante la prassi instaurata, a rinnovare il finanziamento già in corso con un ulteriore contratto a causa degli impegni presi dal suo azionista unico nei confronti dell'UE. Inoltre, dopo la chiusura della succursale di PBB a Roma, lo stesso comportamento scorretto sarebbe stato realizzato dalla P succursale tedesca, la quale avrebbe taciuto alla che in seguito a questa chiusura non vi sarebbe stato alcun rapporto con la succursale di una banca autorizzata ad operare in Italia
66. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/passiva della P PBB, come lamentato da parte attrice. Ebbene, la PBB è autorizzata ad agire avverso la per il pagamento delle rate inadempiute, in quanto la succursale di una filiale non ha autonoma personalità giuridica, dunque, unica parte del rapporto negoziale risulta essere la PBB. Inoltre, dalle condizioni contrattuali emerge che non è condizione per la validità del contratto di finanziamento la natura di Finanziatore Qualificato del contraente. Infatti, l'unica conseguenza derivante dalla perdita della qualità di Finanziatore Qualificato o dal trasferimento del credito a soggetto privo della suddetta qualità si avrebbe sul piano della tassazione (cfr. art. 12.2 del contratto di finanziamento). Ovvero, dalla lettura dell'art. 12 del contratto emerge che la perdita della qualità di "Finanziatore Qualificato" comporta, solamente, il cambiamento del regime di tassazione, con la conseguenza che il Borrower
(prenditore, finanziato) non sarà tenuto a corrispondere alcun pagamento a titolo di imposte sugli interessi corrispettivi. Dunque, il peso della tassazione non sarà più sopportato dal soggetto finanziato, mutuatario, bensì esclusivamente dal Lender, mutuante.
67. Quindi, da un lato la chiusura della filiale romana non comporta in alcun caso la perdita dell'autorizzazione in capo alla PBB di operare in Italia, e dall'altro, la qualifica di
Finanziatore Qualificato ai fini della regolarità contrattuale appare irrilevante. Per tali motivi non è possibile sostenere il difetto di legittimazione attiva/passiva della CP_2 in causa.
68. Come già precisato con l'ordinanza del 24.4.2021, non può neppure essere condiviso l'assunto di parte attrice secondo cui la legittimazione attiva della Banca pignorante sarebbe venuta meno a seguito dell'asserita cessione del credito contestato a favore di Pt 4
considerato che
parte convenuta ha spiegato come tale operazione, eseguita tramite il sistema
Pfandbriefe, era esclusivamente finalizzata all'assicurazione del rischio economico derivante dall'operazione creditizia. In buona sostanza, sulla base degli "assets” creditizi, ossia delle poste illiquide presenti nel bilancio delle banche, sono stati emessi dei titoli obbligazionari posti in vendita sul mercato secondario e che, nel caso di specie, sono stati acquistati dalla società Pt 4 Dunque, tale attività non configura una cessione del credito, bensì
.
un'assicurazione del rischio di deterioramento del credito, poiché la CP 2 invece di conservare una mera passività di bilancio ha realizzato un'operazione di rifinanziamento, garantendosi nuova liquidità mediante i capitali della società terza, mantenendo, tuttavia, la titolarità del credito.
P 69. Inoltre, come confermato in atti, la CP_2 con specifica comunicazione informava la circa la successiva chiusura della filiale romana, anticipata, anche, da comunicazione del febbraio 2014 (cfr. all. 17 all'atto di citazione) che disponeva il reindirizzamento dei pagamenti a favore della sede tedesca, decisione non contestata tempestivamente dall'attrice che provvedeva regolarmente ad effettuare i pagamenti fino a scadenza della penultima rata.
Ebbene, parte attrice non ha mai contestato l'inadempimento lamentato dalla CP_2 trincerandosi dietro il presunto difetto di legittimazione attiva della PBB a ricevere le somme a titolo di rimborso del finanziamento, strumentalizzando la circostanza che fosse stata chiusa la filiale di Roma e i pagamenti fossero stati dirottati sul conto corrente della banca centrale.
Ma come sopra dimostrato, sussistendo una sostanziale identità fra la filiale di Roma e la banca centrale con sede legale a Monaco, la PBB mantiene la legittimazione a ricevere le somme dovute dall'attrice a titolo di rimborso del finanziamento.
70. In conclusione, si ritiene che tutto ciò non consente di identificare alcun comportamento scorretto da parte della CP_2 legittimata ad agire in giudizio per il recupero delle somme inadempiute. P
71. Parte attrice deduce poi che, per effetto della privatizzazione della PBB, la non avrebbe più potuto rinnovare le condizioni contrattuali, in quanto la Decisione della Commissione UE aveva limitato la possibilità della PBB di concludere nuove operazioni. Tuttavia, dalla lettura degli atti emerge che la negoziazione di nuove condizioni contrattuali (Amendments) non costituiva affatto uno specifico obbligo a carico della Banca e, per questo motivo, non poteva P sussistere alcun legittimo affidamento da parte della di vedersi possedere alcun diritto potestativo alla rinegoziazione, non essendovi traccia nel contratto di alcuna previsione al riguardo.
72. Infine, non è stato neanche provato un comportamento scorretto della CP 2 volto ad intralciare la vendita dell'immobile a cui era condizionata la restituzione del capitale finanziato. Difatti, parte attrice nulla ha dimostrato a riguardo e, inoltre, dalle condizioni di contratto emerge come la vendita dell'immobile commerciale sito in Roma, via AR UL VI n. 48, non era condizione essenziale per il recupero delle somme finanziate, in quanto anche in caso di mancata alienazione, la IN si impegnava a restituire le somme “anche con altre risorse".
72. È stata contestata, altresì, l'applicazione di commissioni indebite e/o di interessi usurari nel periodo 2010-2011. Tuttavia, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio, non è rinvenibile alcuna forma di usura. Ebbene, considerato che le conclusioni della CTU appaiono correttamente motivate in merito al T.E.G. previsto negli Amendments, il rispetto della soglia ai sensi della L. 108/96 viene valutato utilizzando i parametri rinvenuti al momento della stipula dei contratti così come sancito dalla Legge n. 24/2001 e considerando tutti i costi correlati alla concessione del credito in conformità con l'algoritmo definito dal decreto del
Ministero del Tesoro dell'8.7.1992, ripreso dalla Banca d'Italia per le "altre categorie di operazioni" - risultano fondate su un esame approfondito della questione, questo Giudice ritiene di doverle condividere a fondamento della propria motivazione, tenuto altresì conto del fatto che non sono state formulate dalle parti contestazioni di carattere tecnico o relative alla congruità dell'iter logico sottostante alle stesse.
73. Parte attrice, poi, deduce la nullità e/o inefficacia e/o inapplicabilità del sesto e/o settimo
Amendment, stipulati rispettivamente il 6 marzo 2012 e il 19 aprile 2013, per contrarietà a norme imperative di diritto comunitario, nella specie per contrasto con la Decisione assunta dalla Commissione UE 2012/118/U.E. con cui veniva autorizzato l'Aiuto di Stato C 15/09 (ex
IN 196/09) a cui la Germania voleva dare esecuzione a favore della Hypo Reale Estate, poi incorporata nella PBB, ragion per cui la questione è rimessa alla competenza funzionale del
Tribunale delle Imprese, in quanto la Decisione 2012/118/UE interdiceva la Repubblica
Federale tedesca dall'intraprendere nuove operazioni in Stati diversi rispetto a quelli specificamente indicati nella Direttiva.
74. Ebbene, la decisione emessa dalla Commissione UE va qualificata come atto obbligatorio a portata individuale ai sensi dell'art. 288 TFUE, secondo il quale: "La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi". Il provvedimento UE 118/2012 è, appunto, denominato come Decisione della Commissione UE, la quale, per effetto di quanto sopra, ha portata esclusivamente individuale laddove il destinatario sia specificato nel corpo della Decisione ed è vincolante unicamente per lo Stato destinatario, restando esclusa l'applicabilità nei confronti dei soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).
Come emerge dalla copia della Decisione 2012/118/U.E. depositata in atti (cfr. all. 14 all'atto di citazione) unico destinatario della decisione è la Repubblica Federale Tedesca;
ciò considerato, il solo soggetto tenuto all'osservanza di quanto disposto nella Decisione europea e il cui comportamento contrario comporterebbe una nullità per violazione di norme imperative è da identificarsi nella Repubblica Federale di Germania, con inapplicabilità del disposto della decisione ai rapporti contrattuali incorrenti tra soggetti privati.
Inoltre, come già ricordato, gli Amendments sottoscritti dall'attrice con la PBB non possono configurare alla stregua di nuove operazioni vietate dalla Decisione UE, in quanto costituiscono mere proroghe di attività esistenti rientranti nell'ambito delle operazioni autorizzate come previste dall'art. 2 lett. c) punto iii) del catalogo degli impegni nell'ambito del procedimento relativo all'Aiuto di Stato allegato alla Decisione emessa dalla
Commissione UE (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione), secondo il quale "il sottogruppo
PBB può effettuare operazioni e proroghe di attività esistenti, a condizione che esse risultano necessarie per il mantenimento del valore e dei pool attivi".
75. Non è neppure configurabile un vizio di annullabilità per dolo o per errore del sesto e settimo Amendment, non potendo configurare quale raggiro la reticenza informativa della
PBB che avrebbe taciuto l'impossibilità per la di concludere ulteriori Accordi di modifica, ledendo il legittimo affidamento della Società a un ulteriore rinnovo del finanziamento a causa della perdita della qualità di Qualifying Lender, successiva alla chiusura della succursale romana. Come già evidenziato, la CP 2 non era in alcun caso tenuta a concedere ulteriori proroghe del finanziamento, né tantomeno la chiusura della succursale in Italia avrebbe alcuna rilevanza sulla facoltà di concludere accordi di modifica. Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.
Invero, il contratto di finanziamento non obbliga la CP 2 a sottoscrivere nuovi Accordi con la cliente, dunque, il fatto che dopo la chiusura della filiale romana la CP_2 abbia perso la qualifica di Qualifying Lender che le consentiva la sottoscrizione di nuove Amendments non configura un inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento.
76. Parte attrice eccepisce, poi, la nullità del contratto e degli Amendments per contrarietà all'art. 127 co. 1bis TUB, che prescrive l'utilizzo della lingua italiana per le “informazioni fornite ai sensi del presente titolo".
77. Innanzitutto, il contratto di finanziamento, come anticipato con l'ordinanza del 24.4.2021,
è stato sottoscritto nel 2007, prima dell'entrata in vigore della normativa che prescrive l'uso della lingua italiana per le condizioni generali oggetto di trattative individuali tra le parti in causa, sicché l'uso di una lingua diversa da quella italiana non si poneva in contrasto con alcuna previsione normativa, né in ogni caso l'uso di una lingua diversa poteva essere causa di nullità del contratto.
78. Inoltre, l'art. 28.6 del Contratto stabilisce che: "Save otherwise expressly provided for in the Finance Documents, any notice given under or in connection with any Finance Document must be in English” cioè "Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nei
Documenti Finanziari, qualsiasi avviso fornito ai sensi o in relazione a qualsiasi Documento
Finanziario deve essere in inglese". Pertanto, sottoscrivendo il contratto le parti hanno derogato all'obbligo di lingua italiana, richiedendo la lingua inglese per ogni informazione circa il Documento finanziario o, comunque, ad esso connessa.
79. Dunque, nonostante gli Amendments sei e sette siano stati stipulati nel 2013, ovvero dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, non è possibile eccepirne la nullità per violazione dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 127 co. 1 bis TUB, dovendo attribuire rilevanza alla volontà delle parti che con la previsione di cui all'art. 28.6 del Contratto di finanziamento hanno derogato all'obbligo di lingua italiana, ritenendo sufficiente ai fini dell'informazione l'uso della lingua inglese. Si osserva, inoltre, che i suddetti Amendments non hanno contenuto né funzione novativa, come previsto dal sesto Amendment (cfr. allegato 12 all'istanza generica depositata dalla convenuta il 9.2.18, p. 3) all'art. 2.1.2., secondo il quale "this Agreement shall not be intended to have any novation (novazione) effect to the Facility Agreement under article 1230 of the Italian civil code and any other agreements or documents ancillary or relating thereto and/or any obligations indertaken by any of the Parties thereunder".
80. Alla luce di ciò, anche la domanda di nullità del contratto e dei successivi Amendments
per violazione dell'art. 127 co. 1bis del TUB deve essere rigettata.
81. Va altresì osservato che, comunque, neppure merita accoglimento la domanda risarcitoria spiegata dall'attore e ciò per le varie poste di danno reclamate, a carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.
82. Parte attrice, infatti, chiede il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura omnicomprensiva di euro 75.000.000,00 o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa.
83. Ebbene, rigettata la domanda di accertamento del comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte della CP 2 anche la domanda risarcitoria deve essere respinta, tenuto altresì conto del fatto che l'attore non dimostra né il comportamento scorretto della Banca, né, tantomeno, l'esistenza di un danno conseguenza tale da compromettere lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. 84. Va ulteriormente rigettata la domanda di rimborso delle somme ritenute indebitamente richieste per effetto delle pretesa usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca, nonché
l'importo richiesto a titolo di rimborso di quanto versato in forza delle commissioni applicate al rapporto negoziale e ritenute illegittime dall'attore.
85. Pertanto, considerate le risultanze della CTU contabile depositata in atti, nonché la genericità delle contestazioni avanzate da parte attrice e il principio generale dell'autonomia negoziale delle parti, tali somme devono ritenersi legittimamente applicate e, per l'effetto, dovute dall'attore in forza del rapporto di finanziamento intrapreso con la Banca.
86. Secondo parte attrice le commissioni applicate avrebbero una mera funzione di remunerazione periodica del finanziamento (simile a quella riconducibile agli interessi corrispettivi), non trovando alcuna ragione giustificativa in attività o servizi posti in essere o forniti dal mutuante in favore del mutuatario.
87. Tuttavia, dalla lettura delle condizioni di contratto si evince, come sostenuto anche dalla
Banca convenuta, che le commissioni applicate presentano, al contrario, una specifica funzione remuneratoria, finalizzata alla remunerazione dell'attività di valutazione del merito creditizio della IN posta in essere da PBB, avendo riconosciuto la possibilità a quest'ultima di prorogare il finanziamento, e a copertura del correlato aumento del rischio per il finanziatore (waiver fees e Back-end fess), il quale prorogando i termini del finaniamento si esponeva per più tempo al rischio di non vedersi rimborsato il capitale erogato. Dunque, sussiste idonea giustificazione causale delle commissioni applicate che, quindi, devono considerarsi legittime e rimesse all'autonomia negoziale delle parti.
88. Infine, la giurisprudenza allegata da controparte a sostegno della illegittimità delle somme richieste a titolo di commissioni non può essere condivisa, poiché si riferisce al diverso ambito della disciplina consumeristica non applicabile al caso di specie, data la qualità di persona giuridica di parte attrice.
89. Parte convenuta, invece, avanza domanda riconvenzionale per il pagamento del debito residuo e domanda ex art. 186ter c.p.c.
90. Con ordinanza del 24.4.2021, veniva accolta l'istanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c.
P con conseguente condanna della al pagamento dell'importo di euro 13.327.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale al 30.6.2014.
91. Tuttavia, nonostante il Collegio abbia sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli, per mancata indicazione degli elementi strutturali che consentono l'individuazione dell'obbligazione garantita a fondamento dell'azione esecutiva all'interno degli atti notificati insieme all'atto di precetto, non potendo, pertanto, considerare gli stessi esecutivi ex art. 474 c.p.c., il credito vantato in riconvenzionale da parte convenuta deve ritenersi provato. P '92. Invero, i numerosi riconoscimenti di debito da parte della sia per atto notarile (cfr. all.
D2, D3 e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), sia per scrittura privata non contestata e quindi riconosciuta (cfr. docc. 7-13, 49, nonché la numerosa corrispondenza, doc. 14), sia P tramite i bilanci della stessa (cfr. doc. 33 e 57), che dal 2007, senza soluzione di continuità, appostano il credito di PBB, tenuto conto del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Corte di Cassazione sentenza n. 6547 del 14 marzo
2013)", consentono, in questa sede, di confermare la sussistenza della pretesa creditoria di parte convenuta.
93. Ciò osservato, si conferma quanto già detto con la precedente ordinanza di accoglimento dell'istanza di ingiunzione, confermando la pretesa creditoria vantata dalla CP_2 "ritenuto, infatti, di poter valorizzare in particolar modo l'appostazione contenuta nel bilancio di al 31.12.2016 pari a € 13.327.000,00, ossia la quota esercizio di Parte 1
capitale residua da restituire all'istituto mutuante, atteso che detto importo, richiesto in riconvenzionale identica misura dal mutuante e per quanto affermato nel corpo dello stesso bilancio, ha costituito oggetto di un'offerta reale di anticipata estinzione che sarebbe dovuta avvenire in presenza di un notaio in data 21.11.2016 sicché può presumersi che la somma che si sarebbe dovuta corrispondere in quella occasione fosse in verità incontestata;
rilevato di poter attribuire, da un lato, a tale affermazione la natura di una ricognizione titolata, cui consegue una parziale astrazione in base alla quale il creditore può limitarsi ad azionare il titolo, gravando sul debitore la prova che il rapporto obbligatorio menzionato nel titolo stesso non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 15-05-2009, n.
11332; Sez. II, 17-06-2014, n. 13776) e, dall'altro di poter considerare attendibile quanto indicato nelle scritture poiché sulla base degli elementi dedotti dal debitore è possibile ritenere raggiunta la prova dell'inesistenza o dell'invalidità del rapporto obbligatorio sottostante".
94. Tutto ciò considerato, devono essere rigettate le domande avanzate da parte attrice e, per l'effetto, va accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertata la validità del contratto di finanziamento e dei successivi Amendments, nonché l'esistenza del credito vantato, con condanna della al pagamento del debito residuo in misura di euro
13.327.000,00.
95. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
96. Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al
D.M.55/2014, così come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa. Su parte attrice graveranno altresì i costi delle CTU contabili ed estimatorie ammesse in fase istruttoria, in quanto esperite al fine di confutare la fondatezza delle domande da lei avanzate. Considerati gli esiti delle consulenze, nonché la motivazione fin qui esposta, deve porsi a carico di parte attrice la spesa delle consulenze svolte.
P. Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna la al pagamento della somma di euro 13.327.000,00 in favoreParte 1 di Controparte_1
- rigetta le domande Parte 1 nel giudizio riunito di opposizione a precetto;
con socio unico al pagamento inParte 1- condanna la favore della convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 100.000,00 per compensi oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge, nonché le spese sostenute per l'esperimento delle CTU (contabile ed estimatoria) svolte nel corso della fase istruttoria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice Il Presidente
AU RE AR PI De LO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 63. che, la CP 1 consapevole della propria situazione di illegittimità, non avrebbe ricompreso il credito di cui trattasi nel sistema Pfandbrief, come da Prospetto periodico, perché privo delle richieste caratteristiche di certezza;