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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1843/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Tenente Alessandrello n. 84, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Zisa, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Tenente Alessandrello n. 84, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ines Perri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
05.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 07.07.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa, al n. 69, parte II, Serie A, dell'anno 2003, optando per il regime della comunione dei beni, scegliendo successivamente in data
06.03.2019 con atto n. rep. 79615 a rogito Notaio il regime della separazione dei Persona_1
beni; che dall'unione coniugale è nato il figlio ( , 16.06.2016); Persona_2 Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con diritto per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza e con obbligo di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e\o di domicilio, rispetto a quelli attuali, entro gg. 15 dalla variazione.
2. L'appartamento sito a , nella Via Tenente Alessandrello n. 84, di proprietà di entrambi i Per_3
coniugi ed in atto adibito a residenza coniugale, rimarrà nella esclusiva disponibilità, unitamente a tutti i mobili che lo arredano, della SI.ra he lo coabiterà insieme al piccolo;
Pt_1 Persona_2
3. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di poter vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, e, comunque, tre pomeriggi a settimana orientativamente dalle 16:00 alle 19:00 in occasione dei quali il SI. accompagnerà il bambino Pt_3
dalla logopedista ed a scuola calcio, nonché alternativamente con la madre due fine settimana al mese dalle ore 15:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
sempre alternativamente con la madre durante tutte le festività religiose;
nonché, infine, il SI. potrà trascorrere con il figlio 15/20 Pt_3
giorni continuativi durante le vacanze estive, sempre previo accordo con la SI.ra Pt_1
4. Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre, nella sua qualità di genitore Pt_3
collocatario prevalente, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Post Pay n. 5333 1711 6781 0056 intestata alla SI.ra , IBAN: [...] Parte_1
26754 9067591, l'importo mensile di €. 700,00 (euro settecento/00), fino al raggiungimento dell'autonomia economica di , oltre rivalutazione monetaria ex Indici Istat. Inoltre, Persona_2
il SI. farà fronte nella misura del 100% alle spese straordinarie, da concordare Pt_3 preventivamente tra i coniugi salvo i casi urgenti, che si renderanno necessarie nell'interesse del bambino, spese straordinarie dettagliatamente indicate nel Protocollo redatto dal ConSIlio
Nazionale Forense che si allega al presente ricorso (doc. 6); 5. Il SI. inoltre, in previsione della scadenza del contratto di lavoro della moglie, verserà a Pt_3 quest'ultima a titolo di mantenimento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Post Pay n. 5333 1711 6781 0056 intestata alla SI.ra , IBAN: Parte_1
[...] 26754 9067591, l'importo mensile di €. 300,00 (euro trecento/00), oltre rivalutazione monetaria ex Indici Istat. La SI.ra si impegna sin d'ora a reperire una nuova Pt_1
occupazione lavorativa, così da rinunciare al proprio mantenimento e contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie del piccolo;
Persona_2
6. La SI.ra provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito a Pt_1
Scoglitti nella Via Plebiscito n. 66, peraltro di sua esclusiva proprietà, pur essendo il SI. Pt_3
cointestatario del mutuo stesso;
7. La SI.ra inoltre, provvederà, omologata la detta separazione, ad effettuare in suo favore il Pt_1 passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat Bravo, di proprietà del marito e lasciata nella disponibilità della stessa.”; che l'udienza di comparizione del dì 5.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario a Ragu sa in data 07 .07. 2003 , con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ragusa, al n. 69, parte II, Serie A, dell'anno 2003; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1843/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Tenente Alessandrello n. 84, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Zisa, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Tenente Alessandrello n. 84, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ines Perri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
05.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 07.07.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa, al n. 69, parte II, Serie A, dell'anno 2003, optando per il regime della comunione dei beni, scegliendo successivamente in data
06.03.2019 con atto n. rep. 79615 a rogito Notaio il regime della separazione dei Persona_1
beni; che dall'unione coniugale è nato il figlio ( , 16.06.2016); Persona_2 Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con diritto per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza e con obbligo di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e\o di domicilio, rispetto a quelli attuali, entro gg. 15 dalla variazione.
2. L'appartamento sito a , nella Via Tenente Alessandrello n. 84, di proprietà di entrambi i Per_3
coniugi ed in atto adibito a residenza coniugale, rimarrà nella esclusiva disponibilità, unitamente a tutti i mobili che lo arredano, della SI.ra he lo coabiterà insieme al piccolo;
Pt_1 Persona_2
3. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di poter vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, e, comunque, tre pomeriggi a settimana orientativamente dalle 16:00 alle 19:00 in occasione dei quali il SI. accompagnerà il bambino Pt_3
dalla logopedista ed a scuola calcio, nonché alternativamente con la madre due fine settimana al mese dalle ore 15:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
sempre alternativamente con la madre durante tutte le festività religiose;
nonché, infine, il SI. potrà trascorrere con il figlio 15/20 Pt_3
giorni continuativi durante le vacanze estive, sempre previo accordo con la SI.ra Pt_1
4. Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre, nella sua qualità di genitore Pt_3
collocatario prevalente, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Post Pay n. 5333 1711 6781 0056 intestata alla SI.ra , IBAN: [...] Parte_1
26754 9067591, l'importo mensile di €. 700,00 (euro settecento/00), fino al raggiungimento dell'autonomia economica di , oltre rivalutazione monetaria ex Indici Istat. Inoltre, Persona_2
il SI. farà fronte nella misura del 100% alle spese straordinarie, da concordare Pt_3 preventivamente tra i coniugi salvo i casi urgenti, che si renderanno necessarie nell'interesse del bambino, spese straordinarie dettagliatamente indicate nel Protocollo redatto dal ConSIlio
Nazionale Forense che si allega al presente ricorso (doc. 6); 5. Il SI. inoltre, in previsione della scadenza del contratto di lavoro della moglie, verserà a Pt_3 quest'ultima a titolo di mantenimento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Post Pay n. 5333 1711 6781 0056 intestata alla SI.ra , IBAN: Parte_1
[...] 26754 9067591, l'importo mensile di €. 300,00 (euro trecento/00), oltre rivalutazione monetaria ex Indici Istat. La SI.ra si impegna sin d'ora a reperire una nuova Pt_1
occupazione lavorativa, così da rinunciare al proprio mantenimento e contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie del piccolo;
Persona_2
6. La SI.ra provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito a Pt_1
Scoglitti nella Via Plebiscito n. 66, peraltro di sua esclusiva proprietà, pur essendo il SI. Pt_3
cointestatario del mutuo stesso;
7. La SI.ra inoltre, provvederà, omologata la detta separazione, ad effettuare in suo favore il Pt_1 passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat Bravo, di proprietà del marito e lasciata nella disponibilità della stessa.”; che l'udienza di comparizione del dì 5.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario a Ragu sa in data 07 .07. 2003 , con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ragusa, al n. 69, parte II, Serie A, dell'anno 2003; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti