Decreto decisorio 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 17/05/2021, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00652/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2015, proposto da
R.A.M.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini, Michele Ometto e Andrea Giuman, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Biagini in Venezia, Santa Croce, 466/G;
contro
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, domiciliataria ex lege in Mestre Venezia, Via Forte Marghera, 191;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 0011880 class XIX, 10.3 in data 10 febbraio 2015 con il quale la Provincia di Venezia ha disposto la cancellazione della società ricorrente dall'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 maggio 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 14 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO