Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. . Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2544/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del suo Presidente pro – tempore, Parte_1 per la carica domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala de Benedictis, la quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC ed elettivamente Email_1
domiciliato, per la presente procedura, in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
APPELLANTE
E
C.F. , in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mondragone (CE), alla Via Niccolò Machiavelli, n. 8, presso lo studio dell'avv.
Luigi Menditto, C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le C.F._2 comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1
01, notificato il 06.07.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 64.649,01, a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per il periodo da marzo 2012 a maggio
2014.
Con successivo ricorso notificato il 29.12.22, il proponeva opposizione contro l'avviso di addebito n. CP_1
328 20210003492015000, notificato il 23.12.2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.704,99, a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti per il periodo da marzo 2013 ad aprile 2014.
Riuniti tutti i ricorsi, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n.1678 del 13.9.2023 depositata il
28.6.11, accoglieva i ricorsi condannando l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In sintesi il primo Giudice riteneva che il verbale di accertamento, quale atto presupposto dell'avviso impugnato, non contenesse elementi tali da fari ritenere superato l'onere probatorio a carico dell'istituto. Segnatamente non considerava sufficienti le dichiarazioni rese dalle lavoratrici intervistate dagli ispettori posto che le stesse avevano visto rigettati i propri ricorsi ,proposti Pt_1 sempre dinanzi al Tribunale di S.Maria C.V.. Pt_ Avverso tale sentenza ha proposto rituale appello l' il quale ha sottolineato l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti dall'istituto sin dalla costituzione in giudizio in primo grado nonché riguardo al valore attribuito alle sentenze emesse nei giudizi instaurati dalle lavoratrici, giudizi in cui l' non era Pt_1 parte .
Quanto, poi, all'avviso di addebito n. 328 2021 0003492015000, sul quale il primo Giudice aveva omesso ogni pronunzia, ribadiva la legittimità dello stesso, che si riferiva ad un addebito per mancato versamento delle somme a titolo di contributo dovuto per i licenziamenti dei dipendenti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012. Contestava analiticamente le eccezioni svolte al riguardo dal in CP_1 primo grado. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il con memoria in atti, contestando il gravame CP_1 sia in fatto che in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la
Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
In relazione all'avviso di addebito n. 328 2018 00006025, l' ha contestato a , in Pt_1 CP_1 proprio e quale titolare dell'omonima ditta, che tre delle lavoratrici impiegate nell'impresa - PP ZI, - avrebbero effettuato orari di lavoro notevolmente Persona_1 Per_2 superiori a quelli denunciati con le comunicazioni obbligatorie Unilav, con i Modd. Emens trasmessi e con i LUL elaborati dalla ditta senza fruire di alcun periodo di ferie nonché, in relazione alla posizione della PP ZI, che la stessa avrebbe iniziato le prestazioni lavorative presso la ditta in data 08.03.2012 con assunzione soltanto in data 04.11.2013. Tanto ha CP_1 comportato la richiesta di pagamento della somma di € 41.132,44 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo intercorrente dal 03/2012 al 05/2014, e al pagamento della somma di € 28.112,35 a titolo di somme per il periodo dal 03/2012 al 05/2014, il tutto per una somma complessiva di € 69.244,75.
2 Detto accertamento è scaturito da una denunzia della lavoratrice PP del 5.5.2014 laddove l'attività ispettiva risulta avviata con un primo accesso presso la sede operativa in data
20.6.2017 allorquando l'attività era ormai cessata .
Gli ispettori hanno così proceduto ad ascoltare le dipendenti in un momento successivo, ed in particolare dopo che le stesse avevano già avviato azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro per far valere le proprie pretese ( il ricorso giudiziario è del 24.9.2014).
Ciò chiarito, appare opportuno soffermarsi innanzitutto sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi, in termini di efficacia probatoria. Deve anzitutto rammentarsi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e Pt_1 matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
Ancora, piu recentemente, la Cassazione, ha ribadito che i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata) costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio .
In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019; Cass. n. 24388 del 2022; Cass.
23252/2024).
Alla luce di detti principi , ritiene la Corte che le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici sentite nel corso dell'accertamento ispettivo, difformi sostanzialmente rispetto a quanto affermato nell'immediatezza dell'accesso agli ispettori del lavoro in maniera spontanea e scevra da ogni condizionamento, non hanno trovato riscontro nei giudizi intrapresi da due delle lavoratrici nei confronti del CP_1
3 Nel verbale di accertamento vengono riportate le dichiarazioni delle lavoratrici PP ZI,
e . Persona_1 Persona_3 Per_2 Parte_2
Particolare importanza rivestono le affermazioni della PP e della , le quali, come già Per_2 ricordato, avevano intentato azione giudiziaria nei confronti del e che, dunque, rendono CP_1 dichiarazioni in conformità con quanto assunto e dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio in contrasto, però, con le prime dichiarazioni rese davanti all'ispettorato del lavoro in data 28.11.2013
. Ebbene, a parere della Corte, tale sequenza cronologica come sopra riportata è decisiva e dirimente ai fini del giudizio. Premesso che l'accertamento si fonda sulle sole dichiarazioni rese dalle lavoratrici a distanza di oltre tre anni dalla fine dell'attività lavorativa, non risultando alcun ulteriore riscontro sulla base di dati amministrativi, contabili o di altre evidenze documentali, va sottolineato l'assenza di circostanze idonee a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro con le modalità di cui all'accertamento impugnato. La prospettazione del rapporto di lavoro come dedotto nei ricorsi giudiziari non poteva che essere ribadita davanti agli ispettori dell' nelle more del giudizio intrapreso avverso il datore di lavoro. Pt_1
Ebbene, detti ricorsi giudiziari risultano poi respinti con sentenza divenuta irrevocabile, che, pur non opponibile all' in quanto non parte del giudizio, assurge, senza dubbio alcuno, a elemento Pt_1 probatorio valutabile anche in questa sede ( sentenza n.739/2020 e 740(2020).
In dette decisioni viene ben evidenziata la divergenza tra le dichiarazioni rese in data 28.11.2023 in sede di ispezione della Direzione territoriale del lavoro di Caserta e la prospettazione delle modalità del rapporto di lavoro nel ricorso introduttivo da parte delle lavoratrici ritenendo le prime più attendibili e genuine in quanto spontanee e assunte senza preavviso e, dunque, non inquinate da qualsivoglia condizionamento esterno o intervento artificioso volto a contraffare la realtà per favorire il proprio datore di lavoro in assenza di alcun riscontro di elemento specifico - disagio , paura - tale da indurre a riferire fatti non rispondenti al vero.
Le decisioni di cui sopra, a parere della Corte, si aggiungono in maniera significativa al corredo probatorio rendendo ancor più chiara l'assenza di una prova idonea e rigorosa delle richieste dell'istituto appellante. In relazione a che non ha intrapreso alcuna azione giudiziaria nei confronti del Persona_1
e per la quale pure risultano irregolarità contributive, mette conto rilevare come le CP_1 dichiarazioni rese dalle lavoratrici agli ispettori non sono decisive, occorrendo un riscontro oggettivo, che è, come si è detto, nel caso in esame mancato.
Di nessun rilievo risultano, invero, le dichiarazioni rese da altre lavoratrici e segnatamente da
[...]
e le quali non sono state in grado di riferire circostanze specifiche Tes_1 Parte_2 sull'orario di lavoro svolto dalle lavoratrici per le quali vengono avanzate richieste da parte dell' avendo reso affermazioni molto generiche e confuse. In particolare la ha riferito di Pt_1 Per_3 ricordare che nel punto vendita lavorano tre persone tra cui una certa senza nulla altro Per_1 specificare. La , pur ricordando che la aveva prestato servizio presso la Pt_2 Persona_1 ditta nulla ha saputo precisare in ordine all'orario di lavoro. CP_1
Allo scopo di fornire prova più convincente ed adeguata, l'istituto appellante sollecita ancora in questo grado l'istruttoria orale, non ammessa dal Tribunale.
Al riguardo appare opportuno richiamare il più recente orientamento della Suprema Corte, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprio, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversa-
4 mente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo,emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione(Cass. 10762/2022; 33103/2021)
Sulla base di tali principi, nel caso di specie le istanze istruttorie formulate dall' devono intendersi Pt_1 rinunziate e quindi non più riproponibili in questa sede.
Ed invero risulta dagli atti che soltanto con le note di trattazione per l'udienza del 22.2.2023 – prima udienza di trattazione dopo un rinvio del 12.1.2022 per carico ruolo effettuato dal giudice di prime cure - , l' aveva reiterato la richiesta di ammissione di prove per testi, laddove nella Pt_1 udienza successiva del 30.3.2023 a fronte del rinvio per discussione senza alcuna pronuncia espressa sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il difensore dell'istituto si è limitato a riportarsi agli atti chiedendo il rigetto del ricorso. Alla successiva e ultima udienza di discussione del 13.9.2023 l' non è comparso. Pt_1
Ricostruita così la condotta processuale dell'istituto, ritiene la Corte che manchi in questo caso la prova una volontà inequivoca di insistere sulle richieste istruttorie sicchè le stesse devono intendersi abbandonate.
In conclusione, evidenzia la Corte adita che dall'insieme delle acquisizioni processuali, congiuntamente esaminate, in un quadro probatorio complessivamente valutato, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sull' Pt_1 Passando, poi, ad esaminare l'altro motivo di appello relativo al diverso avviso di addebito quello portante n. 328 2021 0003492015000, sul quale effettivamente il Tribunale ha omesso ogni statuizione, si osserva che lo stesso fa riferimento ad un addebito per mancato versamento delle somme a titolo di contributo dovuto per i licenziamenti dei dipendenti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012. L' in questa sede ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni sollevate al riguardo in primo grado dal Pt_1 datore di lavoro.
Tali assunti appaiono fondati e peraltro non contestati in maniera specifica dalla difesa datoriale.
Tenuto conto che la eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.25 D.lgs. n. 46/99, giammai preclude al Giudice l'accertamento nel merito ove richiesto dalle parti, la Corte ritiene che per la pretesa azionata, giammai contestata nel merito dal non sia decorso il termine di CP_1 prescrizione. Ed invero l' al riguardo ha dedotto e provato che l'avviso di addebito in oggetto era stato Pt_1 preceduto da una lettera di convocazione –prot. 2000.18/01/2019.0023091 ricevuta in data Pt_1
29.01.2019 - e da una diffida al versamento - protocollo 2000.08/07/2019.0279492, notificata Pt_1 in data 25.07.2019. Ebbene, a fronte di tali circostanziate e specifiche deduzioni, il si è limitato a reiterare genericamente CP_1
l'eccezione di prescrizione senza nulla obbiettare a quanto precisato in maniera puntuale dall'istituto sicchè al riguardo deve ritenersi valida ed efficace la pretesa azionata dall' . Pt_1
Il parziale accoglimento del gravame giustifica tra le parti la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, rigetta l'opposizione proposta dal avverso CP_1 l'avviso di addebito n. 328 2021 0003492015000; Compensa le spese di lite tra le parti..
Così deciso in Napoli, li 27.3.2025 Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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