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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2024, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 555/2024 avente per oggetto: divorzio contenzioso
Promossa da:
(C.F. ) nata alla Spezia il 13.08.1964, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vanessa Iozzi
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
(C.F. ), nato alla Spezia il 13.05.1961, rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Maurizio Marrucchi
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
04.10.1987 nel Comune di La Spezia e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 1987 n.
277 Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza alle seguenti
CONDIZIONI
1) Prevedere che la sig.ra rimanga a vivere nella casa coniugale in La Spezia, Parte_1
ora in esclusiva proprietà della stessa a seguito del trasferimento Controparte_1 del 50% del diritto di proprietà da parte del sig. avvenuto in occasione della separazione Pt_2
personale e trascritto il 20.12.2007 – Reg part. 7689 – Reg. Gen. 11703;
2) La sig.ra si impegna a trasferire, entro e non oltre sei mesi dalla firma del Parte_1
presente accordo, il 50% della nuda proprietà, trattenendo per sé l'usufrutto, dell'immobile che fu casa coniugale in La Spezia, Scalinata Scala A int. 14 alla figlia Controparte_1 Persona_1
tale trasferimento verrà curato dal Notaio Dott.ssa in La Spezia e tutte le
[...] Persona_2
spese, di qualsiasinatura, inerenti al trasferimento verranno ripartite al 50% tra i sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
3) Entrambe le parti dichiarano che l'accordo inerente il trasferimento del bene immobiliare è risultato funzionale ed inevitabile in relazione al raggiungimento dell'accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed attestano la assenza di irregolarità edilizie e l'inclusione nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4) I sig.ri essendo titolari di adeguati redditi propri, dichiarano di essere Parte_1 Parte_3 autosufficienti economicamente e pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro confermando quanto sul punto in separazione;
5) Il sig. si impegna a prelevare dal garage dell'abitazione in La Spezia, via Agostino Pt_2
Fossati n. 23, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutti gli oggetti in Sua proprietà e nella specie moto BMW , una Vespa Piaggio TS, attrezzatura da officina di vario tipo, sci nautici e da neve, scarponi, porta sci x auto, catene x auto attrezzatura subacquea, carica batteria;
trascorso il suddetto termine la sig.ra ritenendo gli oggetti non di interesse del Parte_1
sig. potrà procedere alla rimozione ed allo smaltimento degli stessi dal garage e nulla sarà Pt_2
più dovuto al sig. relativamente agli stessi;
Pt_2
6) I sig.ri e convengono che la sig.ra rimanga depositaria, con facoltà Parte_1 Pt_2 Parte_1 di servirsene, dei beni in proprietà del sig. contenuti all'interno dell'abitazione sita in La Pt_2
Spezia, via Scalinata Agostino Fossati n. 23 e nella specie vetrina antica, tavolino con specchio 800
, servizio di argenteria completo, quadri dei seguenti artisti: Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, , , ,, pezzi in avorio, dischi in vinile, impianto Hi Fi Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
quattro pezzi, collezione fumetti Diabolik, lampada con paralume;
si specifica che le cornici dei quadri ai lati della vetrina dell'800 sono in proprietà alla signora;
Parte_1
7) I sig.ri e dichiarano di aver risolto ogni altra questione e pretesa economica Parte_1 Pt_2
e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro tranne quanto sopra previsto
8) I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare ai termini ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.;
9) Spese compensate. I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale forense”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 3.4.2024 da la quale Parte_1 ha dedotto: di aver contratto matrimonio con in data 04.10.1987; che dall'unione è nata il Pt_2
giorno 31.7.1990 la figlia ormai economicamente autosufficiente e coniugata;
di essersi Per_1
separata consensualmente (comparizione personale davanti al Presidente il giorno 19.11.2007; successiva omologa da parte del Tribunale della Spezia in data 26.11.2007); che successivamente non
è stata ripresa la convivenza, essendo venuta a mancare completamente ogni comunione spirituale e materiale;
che i coniugi dall'intervenuta separazione personale hanno continuato ad essere economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni indicate in ricorso.
Il convenuto si è costituito con comparsa del 14.6.2024, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto a seguito della separazione omologata i due coniugi, in svariate e pubbliche circostanze, avrebbero ricostituito e, successivamente, mantenuto la affectio maritalis;
in via subordinata, aderendo alla domanda in punto status, alle condizioni specificate nell'atto.
Con la successiva memoria ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e in particolare Parte_1
il fatto che sia intervenuta riconciliazione e che tra le parti sia ripreso il consortium vitae.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza del 18.7.2024; all'esito è stato chiesto un rinvio per verificare la possibilità di trovare un accordo.
All'udienza del 14.11.2024, dato conto del buon esito delle trattative intercorse, ricorrente e convenuto hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva nel merito che il comportamento processuale delle parti depone chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
In particolare, risulta che il convenuto nel corso del giudizio abbia di fatto rinunciato all'eccezione preliminare originariamente formulata.
E', pertanto, mancata in atti la prova di un'eventuale riconciliazione occorsa nel periodo di riferimento.
Può, dunque, ritenersi sussistente una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 per ottenere la pronuncia richiesta, nonché il decorso del tempo necessario a tal fine ai sensi dell'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge.
La domanda in punto status va accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto alla Spezia il giorno
4.10.1987 da e generalizzati come in epigrade, nei registri degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune suddetto al Numero 277, Parte II, Serie A, Anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti, di cui si prende atto e che di seguito si riportano:
1) Prevedere che la sig.ra rimanga a vivere nella casa coniugale in La Spezia, Parte_1
ora in esclusiva proprietà della stessa a seguito del trasferimento Controparte_1 CP_1
del 50% del diritto di proprietà da parte del sig. avvenuto in occasione della separazione Pt_2
personale e trascritto il 20.12.2007 – Reg part. 7689 – Reg. Gen. 11703;
2) La sig.ra si impegna a trasferire, entro e non oltre sei mesi dalla firma del Parte_1 presente accordo, il 50% della nuda proprietà, trattenendo per sé l'usufrutto, dell'immobile che fu casa coniugale in La Spezia, Scalinata Scala A int. 14 alla figlia Controparte_1 Persona_1
tale trasferimento verrà curato dal Notaio Dott.ssa in La Spezia e tutte le
[...] Persona_2
spese, di qualsiasinatura, inerenti al trasferimento verranno ripartite al 50% tra i sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
3) Entrambe le parti dichiarano che l'accordo inerente il trasferimento del bene immobiliare è risultato funzionale ed inevitabile in relazione al raggiungimento dell'accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed attestano la assenza di irregolarità edilizie e l'inclusione nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4) I sig.ri essendo titolari di adeguati redditi propri, dichiarano di essere Parte_1 Parte_3 autosufficienti economicamente e pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro confermando quanto sul punto in separazione;
5) Il sig. si impegna a prelevare dal garage dell'abitazione in La Spezia, via Agostino Pt_2
Fossati n. 23, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutti gli oggetti in Sua proprietà e nella specie moto BMW , una Vespa Piaggio TS, attrezzatura da officina di vario tipo, sci nautici e da neve, scarponi, porta sci x auto, catene x auto attrezzatura subacquea, carica batteria;
trascorso il suddetto termine la sig.ra ritenendo gli oggetti non di interesse del Parte_1
sig. potrà procedere alla rimozione ed allo smaltimento degli stessi dal garage e nulla sarà Pt_2
più dovuto al sig. relativamente agli stessi;
Pt_2
6) I sig.ri e convengono che la sig.ra rimanga depositaria, con facoltà Parte_1 Pt_2 Parte_1 di servirsene, dei beni in proprietà del sig. contenuti all'interno dell'abitazione sita in La Pt_2 Spezia, via Scalinata Agostino Fossati n. 23 e nella specie vetrina antica, tavolino con specchio 800
, servizio di argenteria completo, quadri dei seguenti artisti: Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, , , ,, pezzi in avorio, dischi in vinile, impianto Hi Fi Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
quattro pezzi, collezione fumetti Diabolik, lampada con paralume;
si specifica che le cornici dei quadri ai lati della vetrina dell'800 sono in proprietà alla signora;
Parte_1
7) I sig.ri e dichiarano di aver risolto ogni altra questione e pretesa economica Parte_1 Pt_2
e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro tranne quanto sopra previsto”
Dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso alla Spezia in data 14.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 555/2024 avente per oggetto: divorzio contenzioso
Promossa da:
(C.F. ) nata alla Spezia il 13.08.1964, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vanessa Iozzi
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
(C.F. ), nato alla Spezia il 13.05.1961, rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Maurizio Marrucchi
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così provvedere:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
04.10.1987 nel Comune di La Spezia e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 1987 n.
277 Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza alle seguenti
CONDIZIONI
1) Prevedere che la sig.ra rimanga a vivere nella casa coniugale in La Spezia, Parte_1
ora in esclusiva proprietà della stessa a seguito del trasferimento Controparte_1 del 50% del diritto di proprietà da parte del sig. avvenuto in occasione della separazione Pt_2
personale e trascritto il 20.12.2007 – Reg part. 7689 – Reg. Gen. 11703;
2) La sig.ra si impegna a trasferire, entro e non oltre sei mesi dalla firma del Parte_1
presente accordo, il 50% della nuda proprietà, trattenendo per sé l'usufrutto, dell'immobile che fu casa coniugale in La Spezia, Scalinata Scala A int. 14 alla figlia Controparte_1 Persona_1
tale trasferimento verrà curato dal Notaio Dott.ssa in La Spezia e tutte le
[...] Persona_2
spese, di qualsiasinatura, inerenti al trasferimento verranno ripartite al 50% tra i sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
3) Entrambe le parti dichiarano che l'accordo inerente il trasferimento del bene immobiliare è risultato funzionale ed inevitabile in relazione al raggiungimento dell'accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed attestano la assenza di irregolarità edilizie e l'inclusione nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4) I sig.ri essendo titolari di adeguati redditi propri, dichiarano di essere Parte_1 Parte_3 autosufficienti economicamente e pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro confermando quanto sul punto in separazione;
5) Il sig. si impegna a prelevare dal garage dell'abitazione in La Spezia, via Agostino Pt_2
Fossati n. 23, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutti gli oggetti in Sua proprietà e nella specie moto BMW , una Vespa Piaggio TS, attrezzatura da officina di vario tipo, sci nautici e da neve, scarponi, porta sci x auto, catene x auto attrezzatura subacquea, carica batteria;
trascorso il suddetto termine la sig.ra ritenendo gli oggetti non di interesse del Parte_1
sig. potrà procedere alla rimozione ed allo smaltimento degli stessi dal garage e nulla sarà Pt_2
più dovuto al sig. relativamente agli stessi;
Pt_2
6) I sig.ri e convengono che la sig.ra rimanga depositaria, con facoltà Parte_1 Pt_2 Parte_1 di servirsene, dei beni in proprietà del sig. contenuti all'interno dell'abitazione sita in La Pt_2
Spezia, via Scalinata Agostino Fossati n. 23 e nella specie vetrina antica, tavolino con specchio 800
, servizio di argenteria completo, quadri dei seguenti artisti: Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, , , ,, pezzi in avorio, dischi in vinile, impianto Hi Fi Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
quattro pezzi, collezione fumetti Diabolik, lampada con paralume;
si specifica che le cornici dei quadri ai lati della vetrina dell'800 sono in proprietà alla signora;
Parte_1
7) I sig.ri e dichiarano di aver risolto ogni altra questione e pretesa economica Parte_1 Pt_2
e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro tranne quanto sopra previsto
8) I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare ai termini ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.;
9) Spese compensate. I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 legge professionale forense”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 3.4.2024 da la quale Parte_1 ha dedotto: di aver contratto matrimonio con in data 04.10.1987; che dall'unione è nata il Pt_2
giorno 31.7.1990 la figlia ormai economicamente autosufficiente e coniugata;
di essersi Per_1
separata consensualmente (comparizione personale davanti al Presidente il giorno 19.11.2007; successiva omologa da parte del Tribunale della Spezia in data 26.11.2007); che successivamente non
è stata ripresa la convivenza, essendo venuta a mancare completamente ogni comunione spirituale e materiale;
che i coniugi dall'intervenuta separazione personale hanno continuato ad essere economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni indicate in ricorso.
Il convenuto si è costituito con comparsa del 14.6.2024, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto a seguito della separazione omologata i due coniugi, in svariate e pubbliche circostanze, avrebbero ricostituito e, successivamente, mantenuto la affectio maritalis;
in via subordinata, aderendo alla domanda in punto status, alle condizioni specificate nell'atto.
Con la successiva memoria ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e in particolare Parte_1
il fatto che sia intervenuta riconciliazione e che tra le parti sia ripreso il consortium vitae.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza del 18.7.2024; all'esito è stato chiesto un rinvio per verificare la possibilità di trovare un accordo.
All'udienza del 14.11.2024, dato conto del buon esito delle trattative intercorse, ricorrente e convenuto hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si osserva nel merito che il comportamento processuale delle parti depone chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
In particolare, risulta che il convenuto nel corso del giudizio abbia di fatto rinunciato all'eccezione preliminare originariamente formulata.
E', pertanto, mancata in atti la prova di un'eventuale riconciliazione occorsa nel periodo di riferimento.
Può, dunque, ritenersi sussistente una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 per ottenere la pronuncia richiesta, nonché il decorso del tempo necessario a tal fine ai sensi dell'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge.
La domanda in punto status va accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto alla Spezia il giorno
4.10.1987 da e generalizzati come in epigrade, nei registri degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune suddetto al Numero 277, Parte II, Serie A, Anno 1987, alle condizioni concordate dalle parti, di cui si prende atto e che di seguito si riportano:
1) Prevedere che la sig.ra rimanga a vivere nella casa coniugale in La Spezia, Parte_1
ora in esclusiva proprietà della stessa a seguito del trasferimento Controparte_1 CP_1
del 50% del diritto di proprietà da parte del sig. avvenuto in occasione della separazione Pt_2
personale e trascritto il 20.12.2007 – Reg part. 7689 – Reg. Gen. 11703;
2) La sig.ra si impegna a trasferire, entro e non oltre sei mesi dalla firma del Parte_1 presente accordo, il 50% della nuda proprietà, trattenendo per sé l'usufrutto, dell'immobile che fu casa coniugale in La Spezia, Scalinata Scala A int. 14 alla figlia Controparte_1 Persona_1
tale trasferimento verrà curato dal Notaio Dott.ssa in La Spezia e tutte le
[...] Persona_2
spese, di qualsiasinatura, inerenti al trasferimento verranno ripartite al 50% tra i sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
3) Entrambe le parti dichiarano che l'accordo inerente il trasferimento del bene immobiliare è risultato funzionale ed inevitabile in relazione al raggiungimento dell'accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed attestano la assenza di irregolarità edilizie e l'inclusione nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4) I sig.ri essendo titolari di adeguati redditi propri, dichiarano di essere Parte_1 Parte_3 autosufficienti economicamente e pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro confermando quanto sul punto in separazione;
5) Il sig. si impegna a prelevare dal garage dell'abitazione in La Spezia, via Agostino Pt_2
Fossati n. 23, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutti gli oggetti in Sua proprietà e nella specie moto BMW , una Vespa Piaggio TS, attrezzatura da officina di vario tipo, sci nautici e da neve, scarponi, porta sci x auto, catene x auto attrezzatura subacquea, carica batteria;
trascorso il suddetto termine la sig.ra ritenendo gli oggetti non di interesse del Parte_1
sig. potrà procedere alla rimozione ed allo smaltimento degli stessi dal garage e nulla sarà Pt_2
più dovuto al sig. relativamente agli stessi;
Pt_2
6) I sig.ri e convengono che la sig.ra rimanga depositaria, con facoltà Parte_1 Pt_2 Parte_1 di servirsene, dei beni in proprietà del sig. contenuti all'interno dell'abitazione sita in La Pt_2 Spezia, via Scalinata Agostino Fossati n. 23 e nella specie vetrina antica, tavolino con specchio 800
, servizio di argenteria completo, quadri dei seguenti artisti: Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, , , ,, pezzi in avorio, dischi in vinile, impianto Hi Fi Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
quattro pezzi, collezione fumetti Diabolik, lampada con paralume;
si specifica che le cornici dei quadri ai lati della vetrina dell'800 sono in proprietà alla signora;
Parte_1
7) I sig.ri e dichiarano di aver risolto ogni altra questione e pretesa economica Parte_1 Pt_2
e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro tranne quanto sopra previsto”
Dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso alla Spezia in data 14.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI