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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2025
RE BLICA ITALIANA PUB
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2025
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025 alle ore 10.35 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
l'avv. VACCARO DIEGO;
Per Parte_1
Per Controparte_1 la dott.ssa. " CP_2
L'avv. Vaccaro contesta l'eccezione di prescrizione del Ministero per l'a.s. 2019/2020, in quanto è presente sub doc. 4 del ricorso tempestiva diffida della ricorrente. nel resto si riporta al ricorso. si rimette alla valutazione del giudice quanto alla eccepita prescrizione e nel La dott.ssa CP_2 resto si riporta agli atti.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 12.38 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli RE PVBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2025 promossa da: Parte_1 C.F. 1C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO DIEGO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
P.IVA 1 ), con il patrocinio della Controparte_1 (C.F.: elettivamente domiciliato come in dott.ssa Persona_1 e del dott. Persona_2 " atti presso i difensori
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., Parte_1 ha convenuto in giudizio il
[...]
Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per il periodo non di ruolo, a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2019/20; condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore di parte ricorrente la "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di € 3.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107, salvo quell'importo che dovesse risultare di giustizia e all'adozione dei necessari provvedimenti per consentirne il godimento;
con vittoria di
-
spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario". In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024 e di essere attualmente in servizio, in forza di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 5.9.2024 e cessazione al 30.6.2025, presso l'Istituto Comprensivo “A. Frank – Carradori” di Pistoia. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.
Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate. II Controparte_1 si è costituito in giudizio per la prima udienza di discussione, eccependo la prescrizione quanto all'annualità 2019/2020 e chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il _1 ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari", con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: "la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del _1 e non
,
al personale docente a tempo determinato di tale _1 il beneficio di un vantaggio finanziario
,
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego»> ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il _1 , e di valorizzarne le competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il _1 , dei loro compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui "la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che "la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al _1 e "
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda (in totale, 6). Vi è in atti la prova che, per le annualità 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25, la ricorrente abbia assunto un incarico alle dipendenze del _1 resistente in forza di contratti a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 1 ricorso).
Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Va, infatti, disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal _1 convenuto con riferimento all'annualità 2019/2020.
Sul punto, si osserva, che, come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la sent.
29961/2023 cit., per quanto concerne la quantificazione del tempo necessario a prescrivere il diritto alla
Carta docente di cui si discute, deve essere valorizzato il fatto che l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., previsto per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Quanto al dies a quo del termine, la Cassazione ha definitivamente chiarito che "la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio", in aderenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c. e senza che, a questo proposito, possa spiegare alcun valore, sul decorso della prescrizione, il termine ultimo per usufruire del diritto previsto dalle norme regolamentari, al 31 agosto dell'anno successivo alla maturazione.
Ebbene, venendo al caso oggetto di esame, il giorno a partire dal quale poteva esser fatto valere il diritto dalla docente si colloca, nell'anno scolastico in questione, in coincidenza con il primo giorno di stipula del contratto di lavoro (che nel caso della ricorrente è il 21.9.2019; cfr. doc. 1 ricorso). Poiché agli atti risulta allegato atto di diffida nei confronti del _1 convenuto, notificato in data 4.3.2024
e, quindi, prima del decorso del termine quinquennale di estinzione per prescrizione del diritto (ovvero il 21.9.2024), ne consegue che a favore della ricorrente dovrà riconoscersi il diritto alla attribuzione del bonus economico di cui trattasi anche per l'a.s. 2019/2020 (cfr. doc. 4 ricorso)
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda (in tutto,
6), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei principi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il _1 possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "A. Frank - Carradori" di Pistoia (cfr. doc. 1
-
ricorso).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di ricorrente studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, con l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107
del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.339,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
RE BLICA ITALIANA PUB
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2025
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025 alle ore 10.35 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
l'avv. VACCARO DIEGO;
Per Parte_1
Per Controparte_1 la dott.ssa. " CP_2
L'avv. Vaccaro contesta l'eccezione di prescrizione del Ministero per l'a.s. 2019/2020, in quanto è presente sub doc. 4 del ricorso tempestiva diffida della ricorrente. nel resto si riporta al ricorso. si rimette alla valutazione del giudice quanto alla eccepita prescrizione e nel La dott.ssa CP_2 resto si riporta agli atti.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 12.38 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli RE PVBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2025 promossa da: Parte_1 C.F. 1C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO DIEGO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
P.IVA 1 ), con il patrocinio della Controparte_1 (C.F.: elettivamente domiciliato come in dott.ssa Persona_1 e del dott. Persona_2 " atti presso i difensori
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., Parte_1 ha convenuto in giudizio il
[...]
Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per il periodo non di ruolo, a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2019/20; condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore di parte ricorrente la "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di € 3.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107, salvo quell'importo che dovesse risultare di giustizia e all'adozione dei necessari provvedimenti per consentirne il godimento;
con vittoria di
-
spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario". In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a Controparte_1
tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024 e di essere attualmente in servizio, in forza di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 5.9.2024 e cessazione al 30.6.2025, presso l'Istituto Comprensivo “A. Frank – Carradori” di Pistoia. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.
Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate. II Controparte_1 si è costituito in giudizio per la prima udienza di discussione, eccependo la prescrizione quanto all'annualità 2019/2020 e chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il _1 ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari", con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: "la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del _1 e non
,
al personale docente a tempo determinato di tale _1 il beneficio di un vantaggio finanziario
,
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego»> ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il _1 , e di valorizzarne le competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il _1 , dei loro compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui "la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che "la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al _1 e "
che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione".
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda (in totale, 6). Vi è in atti la prova che, per le annualità 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25, la ricorrente abbia assunto un incarico alle dipendenze del _1 resistente in forza di contratti a termine con scadenza al 30 giugno (cfr. doc. 1 ricorso).
Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Va, infatti, disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal _1 convenuto con riferimento all'annualità 2019/2020.
Sul punto, si osserva, che, come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la sent.
29961/2023 cit., per quanto concerne la quantificazione del tempo necessario a prescrivere il diritto alla
Carta docente di cui si discute, deve essere valorizzato il fatto che l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., previsto per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Quanto al dies a quo del termine, la Cassazione ha definitivamente chiarito che "la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio", in aderenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c. e senza che, a questo proposito, possa spiegare alcun valore, sul decorso della prescrizione, il termine ultimo per usufruire del diritto previsto dalle norme regolamentari, al 31 agosto dell'anno successivo alla maturazione.
Ebbene, venendo al caso oggetto di esame, il giorno a partire dal quale poteva esser fatto valere il diritto dalla docente si colloca, nell'anno scolastico in questione, in coincidenza con il primo giorno di stipula del contratto di lavoro (che nel caso della ricorrente è il 21.9.2019; cfr. doc. 1 ricorso). Poiché agli atti risulta allegato atto di diffida nei confronti del _1 convenuto, notificato in data 4.3.2024
e, quindi, prima del decorso del termine quinquennale di estinzione per prescrizione del diritto (ovvero il 21.9.2024), ne consegue che a favore della ricorrente dovrà riconoscersi il diritto alla attribuzione del bonus economico di cui trattasi anche per l'a.s. 2019/2020 (cfr. doc. 4 ricorso)
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda (in tutto,
6), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei principi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il _1 possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, in quanto attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "A. Frank - Carradori" di Pistoia (cfr. doc. 1
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ricorso).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di ricorrente studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, con l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107
del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.339,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.