Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all' esito del deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9441/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo;
Parte_1
CONTRO Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), resistente contumace;
[...] P.IVA_1
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.4.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva : dichiararsi il proprio diritto a conseguire la conferma in servizio come assistente amministrativo con decorrenza dal 01.09.2022, sul posto occupato sino al 31.08.2022 e la conferma in servizio come assistente ammnistrativo con decorrenza dal 01.09.2023 su posto di assistente amministrativo occupato sino al 31.08.2023, e condannarsi l'Amministrazione scolastica a riconoscere in proprio favore, a fini giuridici e di carriera nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio per servizio specifico nella graduatoria permanente del personale TA per il profilo di assistente amministrativo, il servizio che aveva diritto a prestare in qualità di assistente amministrativo dal 01.09.2022 al 17.10.2022 e dal 01.09.2023 al 24.10.2023. Esponeva di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
, in qualità di collaboratore scolastico, a far Controparte_1
servizio presso il Liceo Boccioni Palizzi di Napoli. Allegava che ,nell'anno scolastico . 2021/2022, essendo inserita nella graduatoria permanente per il profilo di assistente amministrativo, così come previsto dall'art. 552 del d.lgs.297/1994 (c.d. I fascia), ed essendo stata individuata come avente diritto all'assunzione a tempo determinato per il medesimo profilo, accettava l'assunzione a tempo determinato nel profilo superiore, in applicazione dell'art. 59 del CCNL Scuola del 29.11.2007, secondo cui: ”1. Il personale TA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.” Dichiarava pertanto di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato come Assistente Amministrativo a far data dal 27.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto Tecnico Statale “Righi” di Napoli. Deduceva che l' Controparte_3
con provvedimento n. 10010 del 28.06.2022, autorizzava la proroga
[...]
o contratto di lavoro sino al 31.08.2022
con
[...] riconferma sulla sede occupata per l'a.s. 2021/2022 del personale TA che era impiegato a tempo determinato e il cui contratto scadeva in data 31.08.2022, te che tale provvedimento comprendeva anche i contratti già prorogati, tra cui dunque rilevava parimenti quello da lei stipulato. Allegava che nel medesimo provvedimento era previsto che “Al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico, tutti i contratti del personale TA con scadenza 31 agosto 2022 (compresi i contratti già prorogati) sono riconfermati per l'a.s. 2022/23. Si precisa che la riconferma si riferisce agli A.A., A.T. e ai C.S. collocati in I e II fascia della graduatoria permanente del personale TA. La predetta permanenza nella sede di attuale servizio ha carattere del tutto provvisorio, in attesa della calendarizzazione provinciale delle convocazioni relative alle supplenze annuali personale TA 2022-2023.” Evidenziava dunque che con tale provvedimento era stata prevista la riconferma automatica a far data dal 01.09.2022 del personale il cui contratto di lavoro era già stato prorogato una prima volta sino al 31.08.2022, e che era collocato nelle graduatorie provinciali di I e II fascia, rimettendo alla discrezionalità dei Dirigenti Scolastici la facoltà di prorogare i contratti ai supplenti da loro nominati tramite scorrimento delle apposite graduatorie. Esponeva dunque che, possedendo i predetti requisiti, aveva diritto ad essere riconfermata nel ruolo di assistente amministrativo disponibile presso l'Istituto Tecnico “Righi” di Napoli sin dal 01.09.2022. Dichiarava, che, tuttavia, l'amministrazione scolastica non le aveva riconosciuto tale diritto ad ottenere un'ulteriore proroga del proprio contratto per il medesimo profilo di Assistente Amministrativo, e che pertanto era stata costretta a ritornare a ricoprire il proprio ruolo di collaboratore scolastico. Allegava che l'amministrazione scolastica aveva motivato la mancata proroga deducendo che tale diritto non era previsto per il personale assunto a tempo determinato ex art.. 59 del CCNL Scuola del 29.11.2007. Dichiarava che in data 17/10/2022 essendo rientrata nello scorrimento delle graduatorie permanenti del personale TA ex art. 554 del d.lgs. 297/1994, così come aggiornate per l'a.s. 2022/2023, era stata nuovamente chiamata a ricoprire tempo determinato il posto di assistente amministrativo disponibile presso l'Istituto Tecnico “Righi” di Napoli. Esponeva che pertanto aveva stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato come Assistente Amministrativo a far data dal 17.10.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Tecnico Statale “Righi” di Napoli e che tale contratto in data 30.06.2023, con provvedimento dell'
[...]
n. 8442, veniva prorogato sino al Controparte_3
31.08.2023. Evidenziava che l' Controparte_3
[...] stabilito la riconferma sulla sede occupata per l'a.s. 2022/2023 del personale TA impiegato a tempo determinato con contratto con scadenza 31.08.2023, tale provvedimento in particolare prevedeva che: “Al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico, tutti i contratti del personale TA con scadenza 31 agosto 2023 (compresi i contratti già prorogati) sono riconfermati per l'a.s. 2023/24. Si precisa che la riconferma si riferisce agli A.A., A.T. e ai C.S. collocati in I e II fascia della graduatoria permanente del personale TA. La predetta permanenza nella sede di attuale servizio ha carattere del tutto provvisorio, in attesa della calendarizzazione provinciale delle convocazioni relative alle supplenze annuali personale TA 2023-2024.” Dichiarava che l'amministrazione scolastica nonostante il possesso dei requisiti richiesti perla riconferma nel medesimo ruolo, nuovamente non le aveva prorogato automaticamente il proprio contratto di lavoro a partire dal 01.09.2023 allegando sempre i motivi dedotti in precedenza. Esponeva, altresì, che in data 25.10.2023 ed a seguito di nuovo scorrimento delle graduatorie permanenti del personale TA ex art. 554 del d.lgs. 297/1994, così come aggiornate per l'a. S. 2023/2024, veniva nuovamente chiamata a tempo determinato a ricoprire il posto di assistente amministrativo disponibile presso il Liceo “Boccioni - Palizzi” di Napoli. Deduceva, a fondamento della propria pretesa, che per il contegno serbato dalla p.a. nei periodi dal 01.09.2022 al 17.10.2022 e dal 01.09.2023 al 24.10.2023, non aveva potuto far valere nelle graduatorie permanenti del personale TA, previste dall'art. 554 del d.lgs. 297/1994, il punteggio relativo al servizio specifico da lei prestato nel ruolo di assistente amministrativo, che veniva valutato con 0,50 p.ti per mese o frazione di mese superiore a 16 gg, ma esclusivamente quello previsto per servizio reso nel profilo inferiore di collaboratore scolastico, che veniva valutato 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 16 gg. Evidenziava dunque di essere stata penalizzata rispetto a quei candidati che, pur avendo un punteggio inferiore, erano stati riconfermati in servizio nei periodi evidenziati. Esponeva, altresì, che negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020, quando era titolare di contratto a tempo determinato nel ruolo di assistente amministrativo prorogato sino al 31.08.2019 presso il Liceo Boccioni di Napoli, era stata riconfermata in servizio a partire dal 01.09.2019. Dichiarava, infine, di voler agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere riconfermata in servizio come assistente ammnistrativo a far data dal 01.09.2022, sul posto che aveva occupato sino al 31.08.2022, ed a far data dal 01.09.2023 sino al 31.08.2023, con il conseguente riconoscimento in proprio favore, de servizio che avrebbe dovuto prestare, in quanto avente diritto, nel ruolo di assistente amministrativo dal 01.09.2022 al 17.10.2022 e dal 01.09.2023 al 24.10.2023
Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si costituiva nel CP_1 presente giudizio..
Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto la decisione dell'amministrazione scolastica di confermare in servizio a far data dal 01 settembre il personale TA , assunto con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto o prorogato sino al 31 agosto dell'anno scolastico precedente, nelle more dell' individuazione degli aventi diritto a tale assunzione. Tale prassi seguita ogni anno dall'amministrazione scolastica risponde alla duplice ratio di garantire la continuità del servizio e di evitare ritardi nello scorrimento annuale delle graduatorie per gli aspiranti supplenti. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione scolastica nei propri confronti dell'istituto previsto dall' art. 59 del CCNL Scuola del 29.11.2007, secondo cui ”
1. Il personale TA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.” Occorre, pertanto, stabilire se tale articolo possa trovare applicazione anche nei confronti del personale impiegato con contratto a tempo determinato in altro profilo in servizio sino al 31 agosto dell'anno precedente, in particolare occorre dunque valutare se anche tale personae possa essere riconfermato in servizio a far data dal primo settembre successivo. Orbene, in merito a tale vexata quaestio è intervenuto lo stesso
[...]
che, con nota Prot. n. 1655 del 20 settembre 2005, ad oggetto Controparte_1
A - Assunzioni a tempo determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l'anno scolastico 2005/2006 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia. - D.M. 9.6.2005, n.55” ha precisato che “Trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro la data del 31.12. e fino al termine dell'anno scolastico è fatta salva la possibilità di accettazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte del personale TA di ruolo ai sensi dell'art.58 del CCNL 2002/2005.” Tale principio è stato ribadito anche successivamente con nota prot. 8921 dell'8 settembre 2014, ad oggetto il conferimento di supplenze fino all'individuazione dell' avente titolo, così come previsto ex art. 40 della legge 449/97, in cu iil resistente ha precisato che “Le suddette supplenze fino all'avente CP_1 tranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto scuola.” Dunque, alla luce dell'interpretazione fornita dallo stesso Ministero resistente l'art.59 del CCNL Scuola troverà applicazione laddove vi sia la disponibilità di un posto, per cui si renderebbe necessaria l' assunzione di un supplente annuale o comunque sino al termine delle attività didattiche. Orbene, tale istituto dovrà essere applicato anche nel caso in cui l'amministrazione scolastica abbia disposto la provvisoria conferma in servizio del personale già impiegato con contratto sino al 31 agosto nell'anno precedente, nelle more dello scorrimento delle graduatorie, per consentire la continuità del servizio reso. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre evidenziare la sussistenza del diritto della ricorrente alla riconferma in servizio nel ruolo di assistente amministrativo dal 01 settembre negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Inoltre, giova, altresì, ribadire che la ricorrente, seppur non riconfermata immediatamente, negli anni evidenziati a seguito di scorrimento di graduatoria ha comunque ricoperto i ruoli per cui aveva maturato il diritto ad essere riconfermata. Il contegno serbato dall'amministrazione scolastica è stato palesemente discriminatorio nei confronti del personale assunto a tempo determinato ex art. 59 CCNL Scuola del 29.10.2007 sino al 31 agosto, determinando nei confronti di tale personale una penalizzazione ingiusta per il ritardo nella assegnazione degli incarichi di supplenza, non essendo stati riconfermati in servizio dal 01 settembre ed avendo di conseguenza maturato un punteggio inferiore utile per la collocazione in graduatoria rispetto a coloro che erano stati confermati dal 01 settembre. Ricorrendo le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'art.59 del CCNL Scuola del 29.10.2007 nei confronti della ricorrente, il ricorso deve trovare integrale accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Accerta il diritto della ricorrente a conseguire la conferma in servizio nel ruolo di assistente ammnistrativo con decorrenza dal 01.09.2022, sul posto occupato sino al 31.08.2022 e la conferma in servizio nel ruolo di assistente ammnistrativo con decorrenza dal 01.09.2023 su posto di assistente amministrativo occupato sino al 31.08.2023.
- Condanna il a riconoscere in proprio Controparte_1 favore, a fini gi ttribuzione del punteggio per servizio specifico nella graduatoria permanente del personale TA per il profilo di assistente amministrativo, il servizio che aveva diritto a prestare in qualità di assistente amministrativo dal 01.09.2022 al 17.10.2022 e dal 01.09.2023 al 24.10.2023.
- Condanna il al pagamento della somma di Controparte_1
€.1.453,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in data 21/3/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio