Ordinanza cautelare 5 dicembre 2023
Sentenza breve 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 05/12/2023, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2023
N. 00398/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00793/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Guerreschi, Roberto Tosetto, Giovanni Pettoello, Rosanna Bembo, Carlotta Favretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pettoello Avv. in Verona, via Montecchi n. 9;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. - del provvedimento protocollo numero -OMISSIS-, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Arianna Zangaro e del Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna Dott. Alessandro Millo, notificato a mezzo PEC il 31.07.2023, con il quale si respinge l'istanza presentata da -OMISSIS-, datore di lavoro della sig.ra -OMISSIS-, perché la stessa possa usufruire di un periodo di astensione post partum pari a 7 mesi, come previsto dagli artt. 6, comma 1, 7, comma 6, e 17, D.Lgs. n. 151/2001;
2. - del provvedimento protocollo n.-OMISSIS- a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Arianna Zangaro e del Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna Dott. Alessandro Millo, notificato a mezzo PEC il 09.08.2023, con il quale, confermando implicitamente il rigetto dell'istanza di cui al punto precedente, dispone lo spostamento della signora -OMISSIS- alla mansione di “addetta cassa”, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni ivi indicate;
3. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, compresa la comunicazione protocollo n. -OMISSIS- a firma del Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna Dott. Alessandro Millo, con la quale è stato confermato il provvedimento di rigetto di prot. n. -OMISSIS- di cui al punto precedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare; considerato, invero, che appare fondata la censura formale in ordine alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente mancata considerazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente;
considerato, altresì, che appaiono fondate anche le doglianze di carattere sostanziale, tenuto conto, da un lato, delle previsioni di cui al DVR aziendale e, dall’altro, dell’impossibilità di assegnare la dipendente a mansioni differenti, non implicanti i rischi evidenziati, alla luce dell’organizzazione e della realtà aziendale;
Considerato, in particolare che lo stesso DVR aziendale (pag 17 e 18) precisa che anche le mansioni di addetto alla cassa sono incompatibili e che i provvedimenti impugnati non prendono in considerazione, in concreto, dette previsioni del DVR aziendale;
Rilevato che in un caso analogo lo stesso Ispettorato territoriale di Bologna ha accolto l’istanza di prolungamento dell’interdizione al lavoro fino al settimo mese dopo il parto di altra dipendente (provvedimento-OMISSIS- prodotto quale doc. 21 allegato 22);’
ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 0ttobre 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la lavoratrice.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.