Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1982, n. 523
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Sentenza 26 gennaio 1982

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L'art. 1 del T.U. Di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, statuendo che sono soggetti alla tutela assicurativa coloro che, nello espletamento della loro attività professionale vengono a contatto, fra l'altro, con macchine, apparecchi ed impianti elettrici, presume, per tale fatto, l'esistenza del rischio, onde non è necessario, al fine del sorgere, dell'Obbligo assicurativo, provare che tali attrezzature abbiano in concreto l'intrinseca capacità di produrre danno. Pertanto, essendo le macchine elettrocontabili mosse da energia elettrica, il loro uso fa sorgere l'Obbligo assicurativo, senza che rilevi l'omessa indicazione della tariffa dei premi (d.m. 10 dicembre 1971), ed anche con riguardo a quegli impiegati bancari, che eseguono operazioni di Banco o di sportello, cioè con uso di dette macchine non in via esclusiva e prevalente, ma professionale, cioè sistematica ed abituale, sebbene non continuativa. ( V 1638/79, mass n 397983; ( V 134/79, mass n 397578; ( Conf 2742/80, mass n 406509).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1982, n. 523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 523
    Data del deposito : 26 gennaio 1982

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