Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 2
Non sussiste l'incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., del giudice del riesame che abbia partecipato al procedimento di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto. (cfr. Corte cost. sent. n. 306 del 1997; 178 del 1999).
In tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero - ancorché la riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19 cod. proc. pen., possa avere per oggetto solo processi e non procedimenti ed essere disposta solo dal Giudice e non dal P.M. - ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, fermo restando che, ai fini della disciplina di cui agli art. 405 cod. proc. pen., ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ciascuno degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen. Detta facoltà - che trova la sua base normativa nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. - incontra solo il limite dato dal disposto dell'art. 17 cod. proc. pen. consistente nella necessità che, in tal caso, ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione di processi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto gli atti investigativi assunti in costanza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen., in quanto il procedimento originariamente iscritto a carico dell'indagato era stato successivamente riunito prima della scadenza del termine prorogato ad altro procedimento cui ha fatto seguito richiesta di ulteriore proroga, seppur portante il numero di RGNR del solo procedimento a cui il primo era stato riunito).
Commentari • 2
- 1. Art. 405 - Inizio dell’azione penale. Forme e terminihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2013, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
1 2 174 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Giuliana FERRUA - Presidente- Sent. n. sez. 1402 Consigliere CC 18/12/2013 Dott. Maurizio FUMO R.G.N. 32403/2013 Dott. Carlo ZAZA Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AF IO IO, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 15/4/2013 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giovambattista Freni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 15 aprile 2013 il Tribunale di Messina, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte di altra precedente ordinanza, rigettava l'istanza di riesame proposta da AF IO IO avverso il provvedimento con cui gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. L'annullamento era stato disposto avendo la Prima Sezione rilevato il difetto di motivazione della precedente ordinanza del Tribunale in merito ad alcune delle contestazioni che erano state sollevate dalla difesa in sede di riesame. In tal senso i punti oggetto di rinvio hanno riguardato specificamente: a) la verifica dell'effettiva non sovrapponibilità dei fatti in contestazione e di quelli, sempre relativi ad imputazioni ex art. 416 bis c.p., oggetto delle sentenze del Giudice Istruttore di Milano del 30 luglio 1986 e della Corte d'appello della stessa sede del 20 maggio 2009, con le quali il CA era stato assolto;
b) la verifica che l'assunzione delle dichiarazioni rese dai collaboranti nel corso del 2012 fosse avvenuta nella pendenza del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari in quanto tempestivamente prorogato;
c) la circostanza della mancata presa di contatto tra l'indagato e il collaboratore IS, asseritamente latore di un messaggio per il primo trasmesso da OL LD;
d) le dichiarazioni eteroacussatorie del collaboratore Di ZI BE;
e) l'accertamento dell'autonomia genetica, della specificità e della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori IS e RO LF IU.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il AF a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi.
2.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata in derivazone dell'omessa traduzione all'udienza camerale dell'indagato, nonché in ragione del fatto che nella sua motivazione sarebbero stati richiamati argomenti originariamente contenuti in una memoria depositata dal pubblico ministero alla stessa udienza e dunque oltre il termine di cui all'art. 127 comma 2 c.p.p., con conseguente lesione del diritto di replica sia da parte del AF come detto non tradotto che del suo - - difensore.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 36 h) c.p.p. in quanto due dei componenti del collegio giudicante avevano partecipato alla decisione con cui, il 30 gennaio 2013, era stata respinta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del AF, con provvedimento nella cui motivazione peraltro redatta da uno degli stessi due giudici - veniva però tracciato un profilo negativo dell'indagato. Il ricorso ricorda come i menzionati giudici fossero stati inutilmente sollecitati ad astenersi e come successivamente, tanto i difensori che il AF personalmente, avessero proposto nei loro confronti istanze di ricusazione ex art. 37 c.p.p., entrambe dichiarate inammissibili dalla Corte d'appello di Messina con provvedimenti poi non ulteriormente impugnati. Osserva peraltro il ricorrente come le annotazioni contenute nel decreto adottato in sede di prevenzione abbiano pregiudicato l'imparzialità e la terzietà dei due giudici nell'incidente cautelare incidendo sulla validità dell'ordinanza impugnata. In subordine eccepisce l'illegittimità costituzionale per la violazione dell'art. 3 Cost. dell'art. 311 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di annullamento della ordinanza di riesame, il giudice del rinvio debba essere composto in maniera diversa da quello che ha pronunziato il provvedimento annullato attesa l'irragionevole disparità di disciplina rispetto all'analoga situazione considerata nell'art. 623 lett. d) c.p.p.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta innanzi tutto la violazione dell'art. 121 c.p.p. e correlati vizi della motivazione del provvedimento impugnato in merito all'omessa valutazione delle memorie depositate in udienza dalla difesa ed al difetto di motivazione sui documenti allegati alle stesse, nonché sulle dichiarazioni rese il 12 aprile 2013 dal AF al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ai sensi dell'art. 127 comma 3 c.p.p. Sempre con il medesimo motivo il ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. e ulteriori vizi motivazionali con riguardo alla ritenuta insussistenza della preclusione del giudicato assolutorio relativo ai procedimenti per associazione di tipo mafioso nei quali il AF è stato imputato in precedenza e di cui si è detto, preclusione il cui accertamento aveva costituito specifico oggetto del rinvio disposto dal giudice di legittimità il quale aveva rilevato il difetto di motivazione della pregressa ordinanza sul punto e che invece sarebbe configurabile per l'evidente sovrapponibilità dei fatti contestati nelle diverse occasioni. In particolare con il successivo quinto motivo il ricorrente specifica come la contestazione mossa all'indagato nel procedimento milanese c.d. dell autoparco" e quella oggetto del presente procedimento troverebbero un punto di contatto quantomeno nel comune riferimento alla presunta contiguità del AF al clan AP. Ed in tal senso risulterebbero contraddittori i molteplici riferimenti operati dal Tribunale alle risultanze di tale procedimento per trarne conferma della contiguità ad ambienti malavitosi da parte dell'indagato.
2.4 Con il quarto motivo viene eccepita preliminarmente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori rese nel corso del 2012 in quanto acquisite in violazione degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p., rilevandosi in proposito come alcuna "certezza cartacea" sarebbe stata fornita dal pubblico ministero a sostegno dell'affermato rituale conseguimento delle proroghe d'indagine nel procedimento a carico del AF, invero confluito in altro pendente presso la stessa Procura della Repubblica di Messina. In proposito rileva il ricorrente che invece l'unico documento disponibile dimostrerebbe come presso tale ufficio risultasse iscritto, a tutto il 2012, un unico procedimento a carico dell'indagato e cioè quello primigenio, talchè la proroga ottenuta in quello successivo sarebbe ininfluente e ciò a tacere dell'anomalia costituita dalla riunione di procedimenti da parte del pubblico ministero organo invero privo di tale potere ai sensi dell'art. 17 c.p.p. Il ricorrente contesta inoltre il fatto che il Tribunale si sia limitato a valutare l'attendibilità del collaboratore Di ZI BE, mentre il senso del rinvio operato dalla cassazione sul punto doveva essere inteso come rivolto alla necessaria verifica dell'utilizzabilità delle sue dichiarazioni in relazione alla circostanza, eccepita dalla difesa, che egli sarebbe stato sentito il 22 marzo 2012 senza l'assistenza di un difensore.
2.5 Sempre con il quarto motivo viene poi dedotto che Il Tribunale avrebbe sostanzialmente omesso di motivare in ordine al mancato incontro tra il AF e IS, asseritamente incaricato di recapitargli un messaggio dell'OL, che costituiva un altro dei profili sui quali era stato disposto il rinvio in sede di legittimità. Non di meno i giudici del riesame avrebbero ritenuto credibile il racconto reso sul punto dal IS omettendo di valutarne l'intrinseca illogicità e il difetto di riscontro in ordine alla possibilità che egli, mentre era ristretto nel carcere de L'Aquila, avesse potuto effettivamente comunicare con l'OL (peraltro mai sentito dal pubblico ministero), atteso che la documentazione inviata dalla Casa Circondariale menzionata dimostrerebbe che il collaborante e il suddetto OL non avevano occupato celle sovrastanti nel periodo in cui il primo sostiene di aver ricevuto l'incarico dal secondo e ciò a tacere del fatto che trattandosi di detenuti ristretti in regime di art. 41 bis se avessero effettivamente intrattenuto una conversazione il fatto sarebbe stato riferito dagli agenti di sorveglianza.
2.6 Ancora con il quarto motivo il ricorso propone articolate censure alla motivazione dell'ordinanza con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. In proposito il ricorrente rileva innanzi tutto l'intrinseca inattendibilità del riconoscimento fotografico dell'indagato operato dal Di ZI, peraltro in contraddizione con il fatto che inizialmente il collaboratore aveva dichiarato di ignorare chi fosse il AF. Quanto invece all'ulteriore profilo oggetto del rinvio e cioè la genesi, la specificità e la - convergenza delle dichiarazioni rese da IS e RO lamenta l'omessa - valutazione delle diffuse produzioni difensive (tra cui l'intercettazione della conversazione intervenuta tra il AF e ON RI il 6 giugno 2011) tese a dimostrare come le stesse sarebbero state pianificate nell'ambito di un "complotto" ordito dall'avvocato Fabio Repici, difensore di fiducia dello stesso IS EL, teso a costringere il AF a rivelare non meglio precisate informazioni in merito all'omicidio del giornalista PE NO, genitore dell'on. NO NI della quale lo stesso avv. Repici tutelerebbe gli interessi. Non di meno il Tribunale non avrebbe considerato, facendo cattivo governo delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ed appoggiandosi tanto acriticamente quanto apoditticamente sulla valutazione di credibilità del collaborante operato in altri procedimenti, che il IS avrebbe sempre riportato informazioni acquisite de relato, in alcuni casi nemmeno rivelando la fonte della sua conoscenza, ed avrebbe ammesso invero di non aver mai incontrato l'indagato, pur attribuendogli un ruolo di direzione della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto - peraltro contraddetto sul punto dagli altri collaboratori - ed addirittura indicandolo come il punto di contatto tra la cosca e non meglio identificati rappresentati delle istituzioni. Ancora, sempre ai fini della tenuta logica della valutazione di attendibilità del propalante, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto dell'"aggiustamento" compiuto dal IS delle sue dichiarazioni ad oggetto la vicenda di CA BR e del fatto che, come documentato in atti, egli fosse durante la sua detenzione avido lettore di articoli di stampa relativi alle vicende barcellonesi. Quanto al RO il Tribunale avrebbe invece ingiustificatamente svalutato il fatto che il collaborante avrebbe reso le dichiarazioni a carico del AF solo a distanza di tempo dall'inizio della sua collaborazione e, per sua stessa ammissione, soltanto dopo aver ascoltato in udienza la deposizione del IS, nonché che egli sarebbe stato sentito dal pubblico ministero per stessa iniziativa del collaboratore, che aveva sollecitato ad interrogarlo con missiva del 31 agosto 2011. Non di meno il RO avrebbe identificato l'indagato come il collettore dei proventi illeciti della cosca, indicando tra le sue fonti anche il IS, il quale peraltro nel corso del suo interrogatorio del 20 gennaio 2011 lo avrebbe smentito, affermando di aver sempre consegnato il ricavato delle estorsioni realizzate ad altro soggetto e di non essere mai stato informato direttamente circa la destinazione di una sua parte al AF. E analoghi dubbi circa la genuinità del contributo informativo offerto i giudici del merito avrebbero dovuto nutrire anche con riguardo alle dichiarazioni dello Sturiale, che pure ha ricordato il nome del AF solo dopo due anni dall'inizio della sua collaborazione e che comunque ha ammesso di non aver mai conosciuto di persona l'indagato, riferendo de relato quanto gli avrebbe detto sullo stesso OL LD, peraltro mai sentito a riscontro di tali dichiarazioni, così come di quelle del IS sul presunto incarico conferitogli in carcere.
2.7 Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente deduce infine vizi motivazionali dell'ordinanza in merito alla ritenuta sussistenza ed attualità del pericolo di recidivanza, avendo in proposito il Tribunale trascurato di tenere in considerazione il dictum della sentenza n. 57 del 2013 della Corte Costituzionale.
3. In data 9 dicembre 2013 sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse del AF, ai quali sono allegati atti relativi al già menzionato procedimento dell'autoparco, funzionali ad evidenziare ulteriormente la sovrapponibilità della contestazione per associazione mafiosa elevata in quel contesto a quella oggetto del presente procedimento. In data 12 dicembre 2013 il difensore dell'indagato ha invece fatto pervenire memoria con la quale ha ulteriormente sviluppato gli argomenti a sostegno della proposta eccezione di ne bis in idem, ponendo l'accento soprattutto sulla circostanza che, in entrambi i procedimenti in cui il AF è stato prosciolto in passato, oggetto di contestazione fosse un sodalizio mafioso operante anche in Sicilia, nonchè la presunta mediazione operata dal medesimo con il clan AP, condizioni che sarebbero sufficienti a determinare la lamentata corrispondenza con il fatto storico imputato nell'odierno procedimento e la conseguente violazione sia dell'art. 649, che dell'art. 414 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' necessario affrontare preliminarmente alcune delle eccezioni di natura processuale sollevate dal ricorrente per la loro evidente pregiudizialità. Manifestamente infondate devono ritenersi innanzi tutto quelle contenute nel primo motivo di ricorso. Infatti nel procedimento camerale de libertate, l'indagato detenuto fuori dalla circoscrizione del Tribunale adito con l'istanza di riesame ha diritto a comparire all'udienza e dunque di esservi tradotto solo se lo richiede e specifica - - quali siano le questioni di fatto concernenti la sua condotta che egli intenda far valere, dovendo altrimenti avvalersi della facoltà di farsi sentire dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione (ex multis Sez. 2, n. 14678 del 10 gennaio 2013, Arseni, Rv. 255782). Nel caso di specie non risulta (né il ricorrente lo ha sostenuto) che il AF abbia proposto richiesta di partecipare personalmente all'udienza, men che meno motivata nel senso indicato, mentre emerge dallo stesso ricorso che egli si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 127 comma 3 c.p.p. Quanto invece all'eccepita intempestività della memoria depositata dal pubblico ministero il 15 aprile 2013, sufficiente rammentare che nel procedimento di riesame le parti e quindi anche il - pubblico ministero hanno facoltà di addurre nuovi elementi anche nel corso dell'udienza, secondo quanto previsto dall'art. 309 comma 9 c.p.p.
2. Inammissibili sono invece le eccezioni sollevate con il secondo motivo di ricorso.
2.1 In proposito va innanzi tutto ribadito il consolidato principio per cui l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere per l'appunto fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 dello stesso codice (ex multis Sez. Un. n. 23/00 del 24 novembre 1999, Scrudato, rv 215097; Sez. 5 n. 13593 del 12 marzo 2010, Bonaventura, rv 246716). L'incompatibilità non attiene infatti alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a) c.p.p. Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento (Sez. 2, n. 30448 del 26 giugno 2003, Bova, Rv. 226572).
2.2 Nella probabile consapevolezza degli ostacoli discendenti dal summenzionato principio, il ricorrente ha quindi cercato di sostenere che il provvedimento de libertate adottato dal giudice che in precedenza si era pronunciato nei confronti dello stesso indagato ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione sarebbe viziato in quanto lo stesso giudice sarebbe venuto meno al dovere di astenersi ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. h) c.p.p. Ma questa Corte ha ripetutamente avuto modo di ribadire che la eventuale violazione da parte del giudice del dovere di astenersi non incide sulla sua capacità e pertanto non è causa di nullità generale ed assoluta ai sensi dell' art. 178 c. 1 lett. a) c.p.p., dando essa luogo soltanto al diritto per la parte di ricusare il giudice non astenutosi laddove ciò sia ammesso -, con conseguente eventuale nullità, ai sensi dell'art. 42 c.p.p., dei soli atti compiuti dal giudice dopo l'accoglimento della ricusazione (ex multis Sez. 2, n. 10474 del 4 aprile 1997, Migliorisi ed altri, Rv. 210455). Peraltro in proposito va altresì sottolineato un ulteriore profilo di inammissibilità della doglianza, atteso che il ricorrente ha solo genericamente prospettato il valore pregiudicante del contenuto del provvedimento di prevenzione alla cui redazione avrebbero partecipato alcuni dei componenti del collegio di riesame, senza però precisare nè quali sarebbero la affermazioni di valore negativo evocate, nè sotto quale profilo esse si rivelerebbero effettivamente pregiudicanti.
2.3 In alternativa il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale, non già dell'art. 34 o dell'art. 36 c.p.p. (come invero era a questo punto lecito aspettarsi), bensì dell'art. 311 c.p.p., ritenendo irragionevole la mancata previsione in tale disposizione di un vincolo sulla composizione del giudice di rinvio, analogo a quello previsto dall'art. 623 comma 1 lett. d) c.p.p., anche per il caso di annullamento dell'ordinanza de libertate. Posta in questi termini la questione sollevata dal ricorrente è peraltro manifestamente inammissibile in quanto irrilevante nel presente procedimento e comunque viziata dall'errata individuazione della disposizione denunciata. Infatti ciò che il ricorrente effettivamente prospetta è la necessità che in caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame quale quello disposto nel presente - procedimento i giudici incaricati della nuova decisione siano diversi da quelli che hanno assunto quella annullata. Ma in nessun modo è stato mai eccepito dal ricorrente - né per altro verso risulta dagli atti - che il collegio che ha adottato il provvedimento - impugnato sia stato in tutto o in parte il medesimo che aveva adottato quello in precedenza annullato da questa Corte. Né tale profilo ha in qualche modo a che fare con il prospettato difetto di imparzialità del collegio di riesame conseguente alla pregressa partecipazione di alcuni dei suoi componenti al giudizio di prevenzione nei confronti del AF. Come accennato, poi, è altresì errata l'individuazione nell'art. 311 c.p.p. della norma eventualmente incostituzionale, atteso che la disciplina del rinvio a seguito di annullamento di un'ordinanza già esiste ed è quella prevista dalla lett. a) dell'art. 623 c.p.p., disposizione verso la quale, dunque, avrebbero dovuto essere indirizzate le censure del ricorrente, fors'anche fondatamente- se per l'appunto la questione rilevasse nel caso di specie, il che, come già detto, non è alla luce della sentenza n. 183/2013 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della menzionata disposizione, nonchè dell'art. 34 comma 1 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato o del concorso formale di reati, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice.
2.4 Per completezza- e in ragione del fatto che naturalmente il giudice ordinario può innescare anche di propria iniziativa l'incidente di costituzionalità - è infine opportuno ricordare come sulla tenuta costituzionale della mancata previsione di una causa di incompatibilità per il caso di partecipazione dello stesso giudice sia al procedimento di cognizione che a quello di prevenzione instaurati nei confronti del medesimo soggetto, il giudice delle leggi si sia già ripetutamente espresso in termini positivi. La Corte costituzionale ha infatti sostenuto che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 34 comma 2 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio per l'applicazione di una misura di prevenzione personale il giudice che, nell'ambito di un procedimento penale, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, quando i presupposti sui quali si fonda la richiesta della misura di prevenzione siano gli stessi che sono stati oggetto di valutazione nella sede del riesame. Nell'occasione il giudice delle leggi ha osservato che la ratio dell'istituto dell'incompatibilità è di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo. Qualora un motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice derivi da sue attività compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere - siano esse attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio - si verte nell'ambito di applicazione non dell'istituto dell'incompatibilità ma in quello dell'astensione e della ricusazione (Corte Cost. n. 306/1997). Del pari, e per i medesimi motivi, si è ritenuta manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dello stesso comma secondo dell'art. 34 c..p.p. nella parte in cui non prevede, in un processo avente per oggetto il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), l'incompatibilità del giudice che abbia concorso a pronunciare il decreto di applicazione di una misura di prevenzione, con il quale sia stata affermata l'esistenza della medesima associazione di tipo mafioso e l'appartenenza ad essa della stessa persona imputata nel successivo processo penale (Corte Cost. n. 178/1999). E' poi vero che con la successiva sentenza n. 283/2000 l'art. 37 c.p.p., comma 1 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere della responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito "sullo stesso fatto" nei confronti del medesimo soggetto, ma, per l'appunto, la declaratoria di incostituzionalità presuppone l'identità della regiudicanda e, soprattutto, interviene sull'orizzonte della ricusazione, senza intaccare le condizioni di validità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile.
3. Infondata al limite dell'inammissibilità è poi l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori assunte dall'inquirente nel corso del 2012. Il Tribunale, in ottemperanza a quanto disposto in sede rescindente da questa Corte, ha infatti provveduto ad accertare come risultino in atti sia le richieste che i provvedimenti di proroga delle indagini preliminari in grado di far ritenere che gli atti investigativi in oggetto siano stati assunti in costanza del termine di cui all'art. 407 c.p.p.
3.1 Il ricorrente contesta l'esistenza di tale del tutto assertivamente - documentazione ed eccepisce come non sarebbe possibile che le due proroghe siano state ottenute in riferimento a procedimenti iscritti con numeri diversi di RGNR. II provvedimento impugnato ha invece chiarito come tanto i decreti di proroga, quanto le relative richieste riportino numeri di RGNR differenti in quanto il procedimento originariamente iscritto a carico del AF è stato successivamente riunito dal pubblico ministero, prima della scadenza del primo termine prorogato, ad altro procedimento pendente presso la stessa Procura di Messina, nel quale è stata poi richiesta l'ulteriore proroga. Né la certificazione allegata dal ricorrente (doc. n. 18) vale a mettere in dubbio tali circostanze, atteso che la stessa inevitabilmente fa riferimento al solo numero di RGNR del procedimento al quale è stato riunito quello più recente.
3.2 L'operazione compiuta dal pubblico ministero è poi tutt'altro che anomala o irrituale, come invece adombrato dal ricorrente, atteso che, mentre a norma degli artt. 17 e 19 c.p.p. la riunione in senso tecnico può avere ad oggetto solo processi e non procedimenti e può essere disposta solo dal giudice, alcuna disposizione nega al pubblico ministero la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti (Sez. 6, n. 3011 del 4 agosto 1992, Viola, Rv. 191953), né tantomeno quella di unificare a tal fine, come invalso nella prassi, i numeri identificativi di RGNR e di formare un unico fascicolo delle indagini preliminari, fermo restando che, ai fini della disciplina degli artt. 405 e ss. c.p.p., ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ognuno degli indagati ex art. 335 c.p.p.. Tale facoltà, che peraltro trova una base normativa nel contenuto implicito dell'art. 130 disp. att. c.p.p., incontra un solo limite - peraltro non rilevante ai fini qui di interesse - al momento dell'esercizio dell'azione penale, non essendo consentito, proprio in forza del disposto dell'art. 17 c.p.p., al pubblico ministero di promuoverla contestualmente per notizie di reato distinte se non ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione di processi (ex multis Sez. 1, n. 48417 del 23 novembre 2012, Barbaro, Rv. 254099).
4. Pregiudiziale deve ritenersi altresì l'eccezione di ne bis in idem sollevata con il terzo ed il quinto motivo e ribadita con i motivi aggiunti e con la memoria, che possono dunque essere trattati congiuntamente sotto questo profilo. Anche in questo caso le doglianze del ricorrente risultano peraltro infondate.
4.1 In proposito deve ritenersi che il provvedimento impugnato abbia puntualmente ottemperato all'obbligo impostigli di sanare le lacune motivazionali che avevano portato sul punto all'annullamento della precedente ordinanza. Infatti il Tribunale ha provveduto alla comparazione tra le contestazioni sollevate nei confronti del AF nel presente procedimento e in quelli in cui è stato assolto in passato in relazione ai quali si configurerebbe la preclusione del giudicato, giungendo alla conclusione che possa escludersi qualsiasi identità tra i fatti imputati nelle diverse occasioni. In particolare i giudici del riesame hanno ritenuto di poter valorizzare in tal senso soprattutto il differente e specifico radicamento territoriale del sodalizio oggetto dell'odierna contestazione, ma altresì la circostanza che negli anni ottanta il AF era sostanzialmente accusato di essere affiliato al clan catanese AP, mentre ora gli viene imputato di rivestire un ruolo di preminenza in seno ad una diversa ed autonoma famiglia mafiosa.
4.2 La linea argomentativa così sviluppata deve essere giudicata immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente ai dati fattuali in comparazione, mentre le censure sollevate con il ricorso non appaiono idonee ad evidenziarne eventuali criticità ovvero scollamenti dal contesto imputativo di riferimento. In realtà, una volta sfrondate dalle considerazioni meramente assertive, le obiezioni mosse al provvedimento impugnato si riducono all'annotazione di come tra l'odierna vicenda e quella più risalente, oggetto della pronunzia del Giudice Istruttore di Milano del 1986, vi sarebbe un comune denominatore rappresentato dalla contiguità dell'indagato al clan AP e di come nell'imputazione del processo dell'autoparco comunque fosse stato contestato al AF di essere partecipe di una organizzazione di stampo mafioso operante anche in Sicilia e dunque idonea sostanzialmente a ricomprendere in qualche modo il sodalizio per cui si procede ora nei suoi confronti.
4.3 Ma nel primo caso il ricorrente non tiene in considerazione quanto realmente affermato dal Tribunale, il quale ha chiaramente evidenziato in conformità a quanto - effettivamente contestato nei due diversi procedimenti come nel 1984 il AF fosse - sospettato di essere intraneo alla famiglia AP, mentre oggi è indagato per la sua organicità con un raggruppamento distinto da questo, ancorchè in rapporti di collaborazione con il medesimo, circostanza che non è sufficiente a configurare anche solo la parziale sovrapponibilità tra i due fatti. Né, come eccepito dal ricorrente, il medesimo Tribunale si sarebbe contraddetto allorquando ha ritenuto rilevanti ai fini della valutazione di gravità indiziaria anche elementi provenienti dal primo procedimento, giacchè la inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Sez. 5, n. 15 del 4 gennaio 2000, Luparello T., Rv. 215977; Sez. 2, n. 6482 del 13 gennaio 2011, Buonincontri e altri, Rv. 249467). Quanto infine alla vicenda dell'autoparco, la circostanza che il clan dei c.d. "Cursoti milanesi" operasse anche in Sicilia non significa, come sostanzialmente pretenderebbe la difesa ricorrendo ad un evidente paralogismo, che la nuova contestazione mossa all'indagato, in quanto relativa ad un sodalizio operante su di una parte del territorio siciliano, sia di fatto inscritta in quella elevata nel 1996. 5. Nuovamente inammissibili, in quanto assolutamente generiche, sono le doglianze sollevate con il terzo motivo in ordine all'asserito difetto di valutazione delle memorie depositate dalla difesa e delle dichiarazioni rese dal AF al magistrato di sorveglianza, atteso che il ricorrente non precisa in merito quali specifiche circostanze sottoposte all'attenzione del Tribunale questo avrebbe omesso di confutare.
5.1 Infondate e in parte inammissibili sono inoltre le ulteriori censure mosse alla motivazione dell'ordinanza impugnata con il quarto motivo di ricorso. In proposito deve osservarsi come il Tribunale abbia diffusamente motivato su tutti i punti specificamente devoluti alla sua cognizione dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza. Motivazione che appare non manifestamente illogica, conforme all'evidenza disponibile, nonchè ispirata ai consolidati principi enunciati da questa Corte in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e di quelle de relato relative ad informazioni acquisite nel circolo ristretto costituito dagli appartenenti ad sodalizio criminoso.
5.2 In particolare i giudici del riesame hanno giustificato in maniera coerente ed articolata la ritenuta attendibilità del IS, esponendo altresì le ragioni per cui risulti credibile il suo racconto relativo all'incarico ricevuto dall'OL di consegnare al AF un messaggio una volta scarcerato e sul quale erano stati specificamente sollecitati da questa Corte. Per un verso, infatti, il Tribunale ha evidenziato l'acquisizione di un preciso riscontro in merito alla volontà dell'OL di entrare in contatto con il sodalizio cui il AF è accusato di appartenere, per l'altro ha evidenziato come lo stesso OL e il collaborante, nonostante le restrizione del regime carcerario cui erano sottoposti, avessero modo di entrare in contatto verbale. Infine ha fornito una logica e circostanziata spiegazione sul mancato recapito del messaggio.
5.3 La linea argomentativa così sviluppata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre le obiezioni del ricorrente sul punto si risolvono nella mera prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 e ciò a tacere del fatto che il ricorso non si confronta con alcune delle argomentazioni svolte dal Tribunale, come nel caso dei riscontri ai tentativi d'ingaggio del gruppo dei barcellonesi da parte dell'OL. Del tutto generica è poi l'affermazione difensiva per cui la documentazione trasmessa dalla casa circondariale dell'Aquila non dimostrerebbe quanto affermato nell'ordinanza impugnata in ordine alla collocazione delle celle dell'OL e del IS. In tal senso, infatti, il ricorrente ha sostanzialmente inteso denunciare il vizio di travisamento della prova senza documentare, come invece necessario, quale sarebbe il reale contenuto della medesima. Quanto infine alla lamentata svalutazione dell'aggiustamento" da parte del collaboratore delle sue dichiarazioni sulla vicenda del CA BR, deve rilevarsi la mera assertività della doglianza.
5.4 Anche sulle ragioni per cui sussisterebbe convergenza tra le dichiarazioni del IS e quelle del RO e, per converso, dovrebbe escludersi che queste ultime siano state irrimediabilmente inquinate dal fatto che il secondo avesse assistito alla deposizione del primo, il Tribunale ha fornito adeguata motivazione, rispondendo ancora una volta in maniera puntuale alle obiezioni difensive, rispettando in tal modo il vincolo del rinvio. Ed ancora una volta le censure del ricorrente si esauriscono in considerazioni meramente assertive, che, non tenendo conto dell'effettivo contenuto delle articolate spiegazioni fornite dai giudici del merito, si rivelano irrimediabilmente aspecifiche. Parimenti generica è l'ulteriore obiezione relativa alla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni dei due collaboratori in merito al ruolo ricoperto dal AF in seno al sodalizio, atteso che, secondo quanto esposto nel ricorso, il IS non avrebbe in alcun modo escluso che l'indagato avesse svolto la funzione di collettore dei proventi illeciti della cosca, ma più semplicemente di non esserne stato a conoscenza.
5.5 Il Tribunale ha altresì provveduto a sanare le lacune motivazionali riscontrate dalla Cassazione in ordine alle dichiarazioni del Di ZI, rispondendo altresì alle contestazioni difensive sulla attendibilità della ricognizione fotografica del AF effettuata dal collaborante. In proposito il ricorso, sempre con il quarto motivo, si limita a riproporre tali censure senza confrontarsi concretamente, per l'ennesima volta, con la linea argomentativa effettivamente sviluppata dai giudici del riesame, la cui tenuta logica non presenta peraltro lacune manifeste.
5.6 Manifestamente infondate sono poi l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Di ZI in conseguenza dell'invalidità del suo interrogatorio e quella relativa alla violazione dell'art. 627 c.p.p. per la mancata sua considerazione da parte del Tribunale. Al di là di un forse ambiguo richiamo a tale eccezione svolto all'atto di elencare i punti oggetto di rinvio, non è dubbio che la sentenza della Prima Sezione (a p. 11 sub 4.4) aveva già dichiarato inammissibile per difetto di interesse la sua proposizione con il precedente ricorso. Interpretando dunque in maniera corretta la decisione assunta in fase rescindente, l'ordinanza impugnata ne ha recepito e ribadito il contenuto, rispondendo contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente alla doglianza difensiva. Va peraltro evidenziato come, al di là della sua inammissibilità per le ragioni evidenziate nella precedente occasione da questa Corte, l'eccezione sia, come accennato, altresì manifestamente infondata. Da quanto esposto dallo stesso ricorrente, infatti, l'interrogatorio del Di ZI di cui si tratta si è svolto sì in assenza del suo difensore di fiducia, ma dopo che questi era stato ritualmente avvisato ed aveva comunicato che non sarebbe stato presente senza eccepire un legittimo impedimento, ma prestando il proprio consenso a che l'atto si svolgesse senza la sua partecipazione. Deve allora ricordarsi che per il costante insegnamento di questa Corte l'assenza del difensore, ritualmente e tempestivamente avvisato, non impone la sospensione dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, nè la nomina di un difensore d'ufficio per l'espletamento di tale atto in quanto, ai sensi dell'art. 364 c.p.p., la presenza del difensore, pur costituendo un diritto per l'indagato, non è tuttavia obbligatoria (Sez. 1, n. 7255/06 del 2 dicembre 2005, Murinu, Rv. 234048; Sez. 6, n. 13523/09 del 22 ottobre 2008, De Lucia e altri, Rv. 243829). La circostanza dunque che nel caso di specie il pubblico ministero avesse comunque cercato di ottenere la presenza di un difensore di ufficio, senza riuscirci per cause indipendenti dalla sua volontà, rivela il probabile intento dell'inquirente di evitare possibili dubbi sul suo operato, ma certo non rileva ai fini della validità dell'atto e alla conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante.
6. Insussistenti, infine, sono i vizi di motivazione denunciati con il sesto motivo in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza. Il Tribunale ha infatti ampiamente argomentato sul punto facendo corretta applicazione delle regole dettate dall'art. 275 comam 3 c.p.p. e ciò a tacere del fatto che le doglianze del ricorrente già erano state ritenute infondate da questa Corte in occasione dell'annullamento della precedente ordinanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 18/12/2013 Il Consigliere ester Il Presidente Giuliana, Ferrua Luca storelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl JZ GEN 2014 IL FUNZIONATO GIUDIZIARIOO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise