Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
La facoltà del pubblico ministero di procedere a separazione o a riunione dei procedimenti è desumibile dall'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. che attribuisce al P.M. il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite della previsione dell'art. 17 cod. proc. pen, secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, in virtù della riunione di due procedimenti, non potessero considerarsi scaduti i termini massimi delle indagini preliminari, se ancora in corso per uno solo di essi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2012, n. 48417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48417 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/11/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI EP - rel. Consigliere - N. 3402
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 29749/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RB MA N. IL 04/04/1967;
avverso l'ordinanza n. 118/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 16/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Minniti Eugenio Bruno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.2.2012 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito a norma dell'art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di AR AR, indagata per i reato previsto da: a) art. 110 c.p. e art. 374 bis c.p., comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7
perché unitamente a OR ES medico in servizio di soccorso presso la USL di Locri, al coniuge EL EP ed al figlio EL TO concorreva nell'attestare falsamente in un certificato destinato ad essere prodotto all'autorità giudiziaria condizioni e trattamenti terapeutici relativi a EL EP persona sottoposta a misura di prevenzione;
b) artt. 110 e 479 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso con le medesime persone, forniva un contributo alla falsa attestazione, nella scheda di intervento del servizio di soccorso 118, che EL EP versava in uno stato di agitazione e aveva "crisi di panico", concorrendo alla formulazione della falsa diagnosi di "sindrome ansiosa in soggetto affetto da depressione maggiore". Con l'aggravante per entrambi i reati di aver commesso il fatto per favorire l'associazione denominata 'ndrangheta operante in Bovalino, San Luca e comuni limitrofi nota come cosca EL.
In Bovalino il 2.3.2010.
Con specifico riferimento alla posizione di AR AR il Tribunale del riesame rilevava che nel corso dell'intercettazione tra presenti, avvenuta il 27.2.2010 presso l'abitazione di EL EP, AR AR presenziava all'accordo intervenuto tra il coniuge e il medico OR ES per la messa in scena del malessere ("facciamo un film...bello pulito") mediante la richiesta di intervento del 118 concordata per il successivo 2.3.2010. In tal giorno EL EP spiegava alla moglie che doveva telefonare al 118 dicendo che "si e' sentito male..che mi ha preso il cuore che sono svenuto là a terra, gli dici che delirava, che gridavo che volevo impiccarmi"; effettivamente AR AR chiedeva l'intervento del 118 riferendo che il marito era stato colto da una grave crisi respiratoria con conseguenti convulsioni. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame riteneva operante la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere prevista dall'art. 275 c.p., comma 3. Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per violazione della legge penale, di norme processuale e per vizio della motivazione articolando i seguenti motivi: 1) travisamento della prova in quanto l'indagata non era presente al dialogo tra EL EP e il dott. OR, trovandosi in un altra stanza dell'appartamento come risulta dalla annotazione in calce al verbale di trascrizione della conversazione allegato al ricorso, e pertanto era all'oscuro dell'accordo intercorso tra il marito ed il medico;
2) con riguardo alla telefonata effettuata al servizio di Pronto Soccorso del 118, rilevava che AR AR si era limitata a segnalare all'operatrice lo stato di malore del marito ("non respira si sente male è malato di cuore ed è malato pure di crisi") senza minimamente recepire le raccomandazioni suggeritegli da EL EP;
eccepiva l'insufficienza della semplice condotta omissiva o connivente ad integrare il concorso nel reato;
3) carenza di motivazione censurabile sotto il profilo del travisamento della prova, poiché il Tribunale del riesame ha omesso di valutare la documentazione sanitaria della Casa Circondariale di Roma ed un elaborato peritale sulla scorta dei quali il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 24.6.2005 aveva ritenuto l'incompatibilità dello stato di detenzione di EL EP affetto da patologie cardiovascolari e da patologia psichiatrica, e non aveva valutato la documentazione medico-legale in base alla quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 26.6.2008 aveva concesso a EL EP gli arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere, in quanto affetto da depressione maggiore con manifestazioni melanconiche;
4) illogicità dell'argomentazione in base alla quale è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7; 5) con riguardo alle esigenze cautelari deduceva che la presunzione stabilità nell'art. 275 c.p.p., comma 3 è applicabile soltanto nella fase genetica della misura e non nello sviluppo processuale successivo;
6) con motivi aggiunti depositati il 23.11.2012 i difensori eccepivano l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407 c.p.p., della intercettazione ambientale eseguita presso l'abitazione di EL EP poiché effettuata dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari.
Con ricorso proposto personalmente AR AR denuncia:
nullità del decreto di autorizzazione alle intercettazione del 7.8.2009 perché illeggibile almeno parzialmente;
nullità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni per motivazione apparente circa la sussistenza dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell'intercettazione; nullità del decreto di convalida delle intercettazioni perché motivato per relationem con richiamo al decreto d'urgenza disposto dal P.M. senza che il giudicante abbia dato prova di aver valutato criticamente il contenuto dell'atto richiamato;
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali perché non sono state effettuate presso i locali della Procura della Repubblica bensì presso gli uffici del ROS;
insussistenza dell'aggravante contestata dovendosi distinguere tra l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione, potendosi configurare l'aggravante soltanto quando si accerti l'oggetti va funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività della organizzazione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Con riguardo al primo motivo il Tribunale del riesame non ha effettuato alcun travisamento della prova. È vero che dal verbale di trascrizione della intercettazione ambientale 27.2.2010, relativa al colloquio intercorso tra EL EP ed il medico OR finalizzato a concordare la simulazione di patologie inesistenti, risulta che al termine della conversazione AR AR si trovava in un'altra stanza dell'appartamento, ove il medico si recava per salutarla prima di accomiatarsi;
ma è altrettanto vero che la stessa era presente all'arrivo del medico e all'inizio della conversazione, come si evince dalle trascrizione della parte iniziale dell'intercettazione ambientale contenuta a pag. 38 della ordinanza impugnata. A prescindere dal fatto che l'indagata abbia presenziato, in parte o per intero, all'accordo simulatorio intercorso tra EL EP ed il medico, la piena consapevolezza dell'indagata circa l'intervenuto accordo criminoso risulta dalla fattiva collaborazione prestata nella successiva giornata del 2.3.2010, allorché richiede telefonicamente l'intervento del Pronto Soccorso riferendo i malesseri inesistenti che gli erano suggeriti dal coniuge.
2. L'attribuzione all'indagata del ruolo di concorrente nel reato è corretta dal punto di vista logico e giuridico. La connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre nel caso in esame l'indagata, mediante la chiamata al Servizio di Pronto Soccorso con richiesta di intervento urgente e descrizione di sintomatologia inesistente, ha consapevolmente fornito un contributo partecipativo materiale alla messa in scena dei fittizi malesseri del coniuge, al fine di precostituire certificazione sanitaria ideologicamente falsa utilizzabile nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria.
3. Non sussiste il vizio di "travisamento della prova" previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto il profilo della mancata valutazione di una prova decisiva indicata nella pregressa documentazione medica relativa a EL EP. Il Tribunale del riesame, pur chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei gravi indizi di reato in ordine allo specifico episodio di simulazione di malattia inesistente, penalmente rilevante sotto i contestati profili di false attestazioni in certificati destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria (capo a) e false attestazioni nella scheda da intervento del servizio di pronto Soccorso (capo b) commessi il 2 marzo 2010, si è occupato anche della pregressa documentazione sanitaria di EL EP, ritenendo, con argomentazione immune da vizi logici, che "dall'esame del quadro indiziario emerge con assoluta evidenza che EL EP non soffre in alcun modo della patologia di depressione maggiore pur falsamente e reiteratamente attestata in varie certificazioni redatte talora da medici tratti in inganno dai suoi comportamenti simulatori, tal altra da medici compiacenti come nel caso dei dottori Quartucci e OR" (pag.46 ordinanza).
4. Alla sussistenza della contestata aggravante prevista dalla L. n.203 del 1991, art. 7 l'ordinanza impugnata dedica ampia motivazione
(pag.54 e ss.) sviluppando numerose argomentazioni, immuni da vizi logici ed incensurabili in fatto, con le quali evidenzia la funzionalità della condotta al fine di favorire le attività del sodalizio criminoso, poiché la costituzione di certificazione sanitarie false consentiva al soggetto avente ruolo apicale (EL EP) di ottenere la revoca di misure di prevenzione ovvero la revoca e l'attenuazione di misura cautelari, in modo da mantenere il proprio ruolo operativo nell'ambito del sodalizio criminoso capeggiato e di tutelare gli interessi della omonima cosca.
5. Contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art.275 c.p.p., comma 3, opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. (Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186;
conf. Sez. un., 19 luglio 2012 n. 34474, non massimata). La necessità della misura più gravata è stata peraltro dal giudice del riesame affermata con adeguata motivazione anche in concreto.
6. L'eccezione di inutilizzabilità della intercettazione ambientale sollevata con i motivi aggiunti è infondata. Secondo gli stessi ricorrenti alla data di adozione del decreto di intercettazione ambientale "il termine per le indagini preliminari era ancora in corso in virtù della riunione del procedimento n. 891/08 al procedimento n. 1389/08 (termini massimi con proroghe a marzo 21010)". L'obiezione secondo cui il provvedimento di riunione disposto dal pubblico ministero non ha effetto poiché nessuna norma del codice di rito prevede il potere del pubblico ministero di disporre la riunione nella fase delle indagini preliminari, è infondata. Sul piano interpretativo generale si osserva che se la riunione dei processi è espressamente consentita nella fase giurisdizionale, a maggior ragione essa non deve ritenersi esclusa nella fase preprocessuale delle indagini preliminari, connotata da maggiore informalità. La facoltà del pubblico ministero di procedere a separazione (o riunione) dei procedimenti è desumibile anche dall'art. 130 disp. att. c.p.p., che attribuisce al pubblico ministero il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite, derivante dalla previsione dell'art. 17 c.p.p., secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (Sez. 6, n. 9927 del 19/01/2012, R., Rv. 252258). Con riguardo ai motivi di appello proposti personalmente da AR AR si osserva:
1. L'illeggibilità del decreto manoscritto di intercettazione emessa dal Giudice delle indagini preliminari è stato escluso dal Tribunale del riesame secondo cui tutti i decreti di intercettazione sono perfettamente intellegibili;
d'altra parte la ricorrente non ha allegato il decreto di intercettazione asseritamente non leggibile, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
2. Poiché nel caso in esame si procede per reati aggravati a norma della L. n. 203 del 1991, art. 7, deve applicarsi la disposizione speciale stabilita dalla L. n. 203 del 1991, art. 13, secondo cui per le indagini in materia di criminalità organizzata, in deroga a quanto stabilito dall'art. 267 c.p.p., i presupposti per disporre l'intercettazione sono costituiti dalla necessità (in luogo della assoluta indispensabilità) del ricorso al mezzo di prova tecnico, e dalla sufficienza (in luogo della gravità) degli indizi. 3.È legittima la motivazione "per relationem" dei provvedimenti giudiziali in generale e dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni in particolare (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664) avendo il Giudice delle indagini preliminari dato conto di aver preso cognizione e aver motivatamente condiviso il contenuto del provvedimento di riferimento.
4. Come ampiamente argomentato dal Tribunale del riesame, l'intercettazione è stato effettuato con gli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, con "remotizzazione" degli ascolti presso gli Uffici della polizia giudiziaria.
A norma dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna AR AR al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012