Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2012, n. 48417
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Sentenza 23 novembre 2012

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La facoltà del pubblico ministero di procedere a separazione o a riunione dei procedimenti è desumibile dall'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. che attribuisce al P.M. il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite della previsione dell'art. 17 cod. proc. pen, secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, in virtù della riunione di due procedimenti, non potessero considerarsi scaduti i termini massimi delle indagini preliminari, se ancora in corso per uno solo di essi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2012, n. 48417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48417
    Data del deposito : 23 novembre 2012

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